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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023 V.G. promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. AR C.F._1
FRANCESCO VALENTINI
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RAFFAELLA NOTARFRANCESCO
e nei confronti di avv. ZAIRA PAGLIARA, in qualità di curatore speciale dei minori Per_1
, e , in proprio
[...] Persona_2 Persona_3
ha pronunciato il seguente
DECRETO
ha chiesto con ricorso depositato il 27/02/2023 la modifica del AR decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 emesso a definizione del procedimento
R.G. n. 105/2020 V.G. che, in modifica di precedente decreto del Tribunale di Lecco del
10/12/2019 a definizione del procedimento R.G. N. 1359/19 V.G., così ha statuito:
“Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, in parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Lecco in data 10.12.2019 a definizione del procedimento n. VG 1359/19, così provvede: - Affida i minori , e all'Ente, individuato nel Comune di Per_1 Per_2 Per_3 residenza (Verderio) affinchè assuma le decisioni nell'interesse dei figli in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, confermando allo stato l'attuale collocamento prevalente presso il padre;
- Incarica i Servizi Sociali del Comune di Verderio per la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, allo scopo in particolare di:
➢ Monitorare il percorso scolastico dei minori;
➢ Monitorare le frequentazioni con il genitore non collocatario, secondo i seguenti criteri: incontri in spazio neutro fra e la madre, non appena vi siano le condizioni per la Per_1 loro ripresa e con accompagnamento a carico dei Servizi Sociali, rimettendo a questi ultimi la determinazione del relativo calendario, auspicando una progressiva intensificazione degli stessi;
possibilità per la madre di frequentare e a Per_2 Per_3 weekend alternati dal venerdì dall'uscita scolastica (ovvero nei giorni di chiusura scolastica dalle ore 17.00) fino alla domenica alle ore 19.00, nonché due pomeriggi infrasettimanali che, indicativamente e salva diversa valutazione dei Servizi Sociali, vendono stabiliti nella giornata di martedì, al fine di proseguire l'intervento domiciliare in essere, con riaccompagnamento presso l'abitazione dei nonni paterni entro le ore 21.00, e nella giornata del venerdì, con pernottamento e riaccompagnamento presso l'abitazione dei nonni paterni entro le ore 19.00 nei weekend di spettanza del padre;
salva diversa valutazione dei Servizi Sociali, i minori trascorreranno il periodo dalla chiusura scolastica fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla ripresa scolastica con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni;
parimenti il periodo dalla chiusura scolastica fino al giorno di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica verranno trascorsi dai minori con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni;
ulteriori festività e ponti verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ Proseguire gli interventi domiciliari attivati presso l'abitazione di entrambi i genitori;
➢ Monitorare l'attivazione del percorso di sostegno genitoriale per il padre e per la madre;
➢ Attivare un percorso di sostegno psicologico per;
Per_1
➢ Avviare la valutazione neuropsichiatrica per Per_3
- Incarica i Servizi Sociali del Comune di Nova Milanese, quale Comune di residenza della madre, di collaborare per quanto di competenza con i Servizi Sociali del Comune di
Verderio;
pagina 2 di 11 - Invita entrambi i Servizi Sociali a depositare relazioni semestrali di aggiornamento al
Giudice tutelare in sede di vigilanza;
- Invita entrambi i genitori ad intraprendere il percorso di sostegno genitoriale indicato dal c.t.u. nonché a prestare la massima collaborazione ai Servizi Sociali competenti per la buona riuscita di tutti gli interventi predisposti nell'interesse dei minori;
- Conferma le statuizioni economiche previste nel predetto decreto;
- Compensa integralmente le spese di lite;”.
ha chiesto, in modifica del predetto decreto del Tribunale di Lecco, la AR revoca dell'affidamento al Comune di Verderio dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
e la revoca degli incarichi ai servizi sociali;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale di
; l'affido esclusivo dei tre figli minori al padre, con collocamento presso lo CP_1 stesso e i nonni paterni;
la regolamentazione degli incontri tra madre e figli in modalità protetta;
il divieto per la madre di avvicinarsi all'abitazione dei nonni paterni;
l'aumento del contributo al mantenimento dei minori a carico della madre nella somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio;
l'attribuzione dell'assegno unico familiare al padre;
la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
la condanna di al risarcimento dei danni nei confronti di CP_1 AR
e dei figli minori.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando la prospettazione avversaria e CP_1 chiedendo la conferma del decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 e l'introduzione di un progressivo ampliamento del diritto di visita materno sino ad arrivare alla pariteticità con il padre.
Il giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, ha nominato in corso di causa in favore dei minori , e un curatore Persona_1 Persona_2 Persona_3 speciale, in persona dell'avv. Zaira Pagliara.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e mediante l'acquisizione di periodiche relazioni di aggiornamento dei servizi sociali.
Si è infine proceduto all'udienza del 18/03/2025 all'ascolto dei minori , Persona_1 di anni 15, e , di anni 12. Persona_2
Il Tribunale ritiene dunque che il materiale probatorio agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo in particolare essere disattesa la richiesta di parte ricorrente di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Una consulenza tecnica d'ufficio era infatti stata espletata nel precedente procedimento
R.G. n. 105/2020 V.G., definito con il decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022, e pagina 3 di 11 nelle more la situazione dei genitori e dei minori è stata adeguatamente approfondita mediante le diverse relazioni dei servizi sociali in atti.
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che il presente procedimento, in quanto instaurato in data antecedente al 28/02/2023, è retto dal rito camerale, non applicandosi pertanto il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Con riferimento alle domande formulate dalle parti, si osserva quanto segue.
Le domande di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale proposte da nei confronti di devono essere rigettate. AR CP_1
Tali statuizioni possono infatti essere adottate dall'autorità giudiziario solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, senza possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali.
La madre , pur presentando tuttora alcune criticità – al pari del resto del CP_1 padre – risulta avere intrapreso un percorso di evoluzione personale e AR di stabilizzazione lavorativa, che tuttavia non si è ancora concluso.
ha mantenuto regolari rapporti con i servizi sociali, mostrando di essere CP_1 preoccupata per la situazione dei figli minori e del loro benessere psicofisico.
Negli anni, tuttavia, i figli minori hanno continuato a mantenere una posizione di complessivo rifiuto della figura materna, anche a causa della svalutazione della stessa da parte del contesto familiare paterno.
Non emergendo elementi di pregiudizio a carico di le domande di CP_1 sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale formulate da AR devono essere integralmente rigettate.
In punto di affidamento dei minori, deve essere confermato l'affidamento dei minori
, e al Comune di residenza, già disposto dal decreto del Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 di Lecco del 05-21/04/2022, non essendovi state negli anni evoluzioni in senso positivo della situazione familiare.
La CTU dott.ssa nel procedimento definito dal decreto del Persona_4
Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 aveva infatti osservato quanto segue:
“L'accertamento svolto ha consentito di disvelare una pervasiva dinamica conflittuale che interessa sia la coppia genitoriale che l'ambito delle famiglie allargate. I minori appaiono direttamente triangolati ed invischiati nelle dinamiche conflittive, risultando con ciò destabilizzati nel loro equilibrio psicologico ed esposti a rischio psico-evolutivo. Da quanto emerso dai colloqui peritali e dall'osservazione clinica delle dinamiche inerenti alle relazioni intrafamiliari, si è delineato un quadro familiare ed ambientale caratterizzato da diversi elementi che paiono assumere un ruolo di pregiudizio per i
pagina 4 di 11 processi di sviluppo dei minori . La coppia genitoriale ha evidenziato un elevato AR grado di immaturità e una significativa carenza di risorse in pressoché tutti gli ambiti in cui si esplica la genitorialità. A partire dal soddisfacimento dei bisogni concreti di base dei figli, si è evidenziata la cronica fragilità socio-economica della coppia, derivante dai frequenti periodi di disoccupazione lavorativa sia del padre che della madre, le cui risorse psicologiche deficitarie non hanno consentito loro un adeguato inserimento lavorativo e sociale che garantisse ai figli un ambiente rispondente ai bisogni di continuità abitativa ed esperienziale, necessari ai processi di crescita. Da questo punto di vista i numerosi sfratti abitativi ricevuti ed i diversi trasferimenti del nucleo familiare, la grave precarietà economica connessa ai molteplici periodi di disoccupazione lavorativa, causata anche da abbandoni volontari delle occupazioni lavorative, appaiono indicativi della “povertà” psicologica sia soggettiva che della coppia, che delinea un tratto di immaturità/irresponsabilità genitoriale. Oltre a ciò, il clima di litigiosità da sempre presente nell'ambito della coppia, pervasa da dinamiche profondamente disfunzionali, sembra aver direttamente coinvolto i minori, esponendoli ad esperienze incongrue con i loro bisogni di sicurezza ed affidabilità genitoriale. Entrambe le Parti hanno attestato – durante l'intero periodo della CTU - la reciproca sfiducia nei confronti delle rispettive modalità genitoriali, accusandosi reciprocamente di comportamenti di inadeguatezza di significativa gravità e segnalando - in tal modo - la pressoché incapacità di poter pensare
e – quindi - adottare modalità relazionali volte ad un diverso e più evoluto fronteggiamento delle loro problematicità, che potesse salvaguardare il benessere dei figli. La conflittualità agita sembra estesa anche alla cerchia familiare;
i nonni paterni, infatti, apparendo allineati con le ragioni del proprio figlio, a loro volta sono sembrati in difficoltà a rappresentare per i minori un fattore di protezione circa la loro esposizione alla grave conflittualità genitoriale. Tali considerazioni trovano convergenza anche nell'ambito dell'indagine psicosociale effettuata dagli Operatori di , i quali nelle proprie CP_2 conclusioni hanno delineato “… “…ciò che emerge è l'ipotesi di una importante conflittualità tra i genitori, cui sono attivamente coinvolti anche i nonni paterni, questi ultimi completamente ed acriticamente schierati in favore del figlio. Nella suddetta situazione di grave conflittualità genitoriale, nella povertà di risorse di ciascun adulto implicato, i minori risultano esposti a pregiudizio in quanto nessuna delle figure di riferimento appare, allo stato, in grado di porre il dato di protezione e salvaguardia del loro benessere psicofisico che vada oltre le vicende tra adulti…”. I minori, soprattutto
e , appaiono direttamente coinvolti nella dinamica conflittuale ed esposti Per_2 Per_1 allo scontro genitoriale, trovandosi – pertanto – a sperimentare una lacerante condizione che li costringe a dover aderire alle motivazioni di un singolo genitore a discapito sia della salvaguardia della relazione con l'altro che dei processi evolutivi i quali, interferiti dalle vicende genitoriali, non possono dispiegarsi nel modo corretto. A parere della scrivente, i minori appaiono, dunque, triangolati nell'ambito dell'irriducibile lotta genitoriale: i segnali di disagio espressi sia da che da sono stati infatti interpretati da Per_1 Per_2
pagina 5 di 11 entrambi i genitori come la conseguenza e la testimonianza della rispettiva grave inadeguatezza. In tal modo le Parti non sono apparse in grado di sviluppare una rappresentazione realistica dei figli e dei loro bisogni e – conseguentemente - di attivare modalità genitoriali volte ad affrontare adeguatamente sia le aree di criticità presentate dai figli che il percorso maturativo degli stessi”.
In corso di causa si è potuto constatare che il contesto familiare paterno in cui sono inseriti i minori, costituito dal padre e dai nonni paterni, è in grado di garantire l'accudimento e il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori, i quali non risultano essere trascurati sotto questi aspetti.
I minori sono inoltre affettivamente legati al padre e ai nonni paterni, come è stato da ultimo constatato anche in sede di ascolto dei minori e Per_1 Per_2
Tuttavia, e i nonni paterni dei minori hanno mantenuto un AR atteggiamento non collaborante con i servizi sociali, apparendo ancora fortemente coinvolti in un atteggiamento conflittuale e svalutante della figura materna.
Il Collegio prende atto del percorso di evoluzione in senso positivo intrapreso da
[...]
che si è impegnata per raggiungere una maggiore stabilità abitativa e lavorativa: CP_1 occorre infatti ricordare che sino a pochi mesi fa, ella era priva di una stabile sistemazione abitativa, vivendo prima in macchina e successivamente in un alloggio di emergenza messo a disposizione dal Comune. Attualmente risulta avere reperito un CP_1 immobile in locazione, oltre a un'attività lavorativa part-time.
Tuttavia, pur in presenza di segnali di evoluzione positivi, permane un forte atteggiamento di rifiuto dei figli minori nei confronti della figura materna, per cui il Tribunale ritiene allo stato impraticabile l'affidamento e il collocamento dei minori presso la madre, in quanto inattuabile da un punto di vista pratico e quasi certamente controproducente.
Il Tribunale ritiene dunque necessario, nell'esclusivo interesse dei minori, confermare il vigente affidamento dei minori , e al Comune di residenza, con Per_1 Per_2 Per_3 limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione e salute, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario.
Quanto al collocamento dei minori, si osserva quanto segue.
I servizi sociali del Comune di Verderio hanno proposto il collocamento extra familiare dei tre minori in contesto comunitario.
Tale richiesta incontra la forte opposizione del padre , che chiede la AR conferma del collocamento dei figli minori presso di sé.
pagina 6 di 11 La madre ha aderito alla richiesta di collocamento in comunità dei figli CP_1 minori, evidenziando che il contesto in cui gli stessi sono inseriti non è tutelante e profondamente avverso alla figura materna.
Il curatore speciale dei minori ha aderito alla proposta di collocamento in comunità dei soli minori e chiedendo per la minore un approfondimento circa la Per_3 Per_2 Per_1 possibilità di collocamento presso la zia paterna e di attivazione di progetto personalizzato che possa favorire la socialità tra le parti e la creatività della minore.
Il Tribunale, pur esprimendo preoccupazione rispetto alla situazione familiare dei minori, che presenta diverse criticità – che giustifica l'affidamento dei minori al Comune di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale e l'attribuzione degli incarichi ai servizi sociali meglio specificati nel prosieguo – ritiene non rispondente all'interesse di
, e il loro collocamento in comunità. Per_1 Per_2 Per_3
Osserva infatti il Tribunale che i minori da diversi anni vivono con il padre e i nonni paterni, ai quali sono affettivamente legati, come dichiarato da e in sede di Per_1 Per_2 ascolto.
Il contesto familiare paterno presenta sicuramente diverse criticità, in primis non preservando i minori dal conflitto esistente nella coppia genitoriale e mantenendo un atteggiamento svalutante nei confronti della figura materna, ma appare in grado di soddisfare in maniera adeguata i bisogni primari dei minori.
Gli elementi di preoccupazione recentemente emersi con particolare riferimento a – Per_2 la minore risulta infatti non presentare criticità sotto il profilo dell'andamento Per_1 scolastico – derivano dalla assai complicata e delicata situazione familiare, attribuibile alle pregresse criticità di entrambi i genitori.
I minori e in sede di ascolto hanno riportato al giudice un complessivo Per_1 Per_2 rifiuto della figura materna, riconducibile – oltre che all'atteggiamento svalutante nei confronti della madre da parte del contesto paterno, sicuramente presente – anche da esperienze vissute in passato dai minori con la madre e percepite come destabilizzanti.
La minore , che ha 15 anni e la cui opinione deve essere tenuta in particolare Per_1 considerazione dal giudice, ha infatti esposto il proprio punto di vista, richiamando alcune esperienze fortemente negative presumibilmente ricollegabili al periodo in cui
[...] versava in condizione di forte instabilità e affermando di avere trascorso un CP_1 periodo con la madre presso l'abitazione dello zio materno in condizioni di disagio
(“Quando ero più piccola ci ha portato da suo fratello per un mese e mezzo e non abbiamo visto papà, ci ricattava e mi ha chiesto di chiamare papà dicendogli che se non portava i vestiti e il mangiare non ci portava da lui…siamo rimasti un mese e mezzo da suo fratello, in condizioni non belle, a scuola andavo male, anche per i vestiti, non avevamo penne, da mangiare c'era poco e niente;
dopo quel mese e mezzo sono tornata da mio padre e a quel
pagina 7 di 11 punto le cose andavano meglio, ero proprio tranquilla, come sto adesso a casa. Prima degli incontri ha fatto tante sceneggiate, una volta ha lanciato i sassi dalla finestra e urlava perché non volevo vederla”, cfr. verbale di udienza del 18/03/2025).
I minori appaiono fortemente legati al padre, ai nonni paterni e al contesto paterno, come chiaramente emerso dall'ascolto ( ha riferito in particolare di essere legata alla zia Per_1 paterna, affermando che “…è stata un po' la mia figura materna, quando ero piccola stavo
o con la nonna o con lei”).
L'accudimento primario dei minori e la dimensione affettiva familiare sono dunque allo stato garantiti, nonostante la presenza delle criticità sopra menzionate.
Occorre ricordare che il collocamento comunitario dei minori è l'extrema ratio, che può essere disposto dall'autorità giudiziaria solo in caso di situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Il collocamento dei minori in comunità, peraltro contro la loro volontà – che, come emerso in sede di ascolto, è quella di permanere nel contesto familiare in cui sono cresciuti e che soddisfa in maniera adeguata i bisogni primari degli stessi – costituirebbe verosimilmente un fattore traumatico, in considerazione anche dell'età degli stessi, con ulteriori effetti destabilizzanti, senza assicurare con certezza il recupero del rapporto con la figura materna.
Il Tribunale ritiene pertanto che le problematiche dei minori debbano essere affrontate mediante interventi di supporto psicologici ed educativi, pur nella consapevolezza che sino ad ora vi è stata scarsa collaborazione e adesione da parte del padre e dei nonni paterni.
Si ritiene, infatti, che l'alternativa prospettata – ossia il collocamento in comunità dei minori – sia in realtà maggiormente pregiudizievole per i minori rispetto al loro mantenimento nel contesto familiare.
I servizi sociali dell'ente affidatario vengono pertanto incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare e di porre in essere tutti gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni, compresa l'eventuale presa in carico da parte della NPI, ove necessario.
In particolare, i servizi sociali dovranno mantenere gli interventi educativi domiciliari in essere e approfondire ulteriori progetti di socializzazione (centro diurno, gruppi di parola o altri progetti simili), verificando inoltre la presenza di ulteriori risorse familiari, con particolare riferimento alla zia paterna.
I servizi sociali dovranno inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di ulteriori provvedimenti.
I servizi sociali avranno altresì cura di inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione delle minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza, rappresentando che pagina 8 di 11 risulta già pendente presso il Tribunale di Lecco il procedimento di vigilanza R.G.V.G. n.
584/2022.
Il Tribunale raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati.
viene in particolare ammonito a mantenere un atteggiamento AR collaborativo con i servizi sociali e ad attenersi alle prescrizioni del presente provvedimento, anche riguardo agli interventi che vengono demandati all'ente affidatario.
Del resto, viene confermato l'affidamento dei minori al Comune di residenza con attribuzione all'ente dei poteri di intervento e di assunzione delle decisioni di maggiore rilevanza per i minori, anche in mancanza di collaborazione da parte dei genitori, al fine di evitare situazioni di stallo.
Con riferimento alla regolamentazione degli incontri tra la madre e i figli minori, la stessa deve essere rimessa ai servizi sociali dell'ente affidatario – quando ve ne saranno le condizioni, in considerazione del forte rifiuto ad oggi espresso dai minori e Per_1 Per_2
– con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, inizialmente in modalità protetta.
Non sono meritevoli di accoglimento le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente AR
di divieto di avvicinamento di all'abitazione dei nonni paterni,
[...] CP_1 non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'emissione di ordine di protezione e non essendo altre misure adottabili in sede civile.
Del pari è infondata la richiesta risarcitoria avanzata sempre dal ricorrente, risultando in verità dagli atti di causa che le criticità riguardano entrambi i genitori e che anzi
[...] si è positivamente impegnata negli ultimi tempi in un percorso di recupero e CP_1 stabilizzazione personale.
Quanto agli aspetti economici, la situazione delle parti non risulta avere subito sensibili differenze rispetto alle statuizioni adottate con il precedente decreto del 05-21/04/2022, che vengono pertanto confermate in punto di determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli gravante in capo alla madre e di ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.
L'assegno unico deve essere attribuito integralmente al padre , in AR quanto genitore collocatario dei figli minori e non sussistendo allo stato significativi momenti di permanenza dei figli presso la madre . CP_1
Si osserva peraltro che in corso di causa ha espressamento acconsentito CP_1 alla percezione dell'assegno unico per l'intero da parte di . AR
La natura del giudizio e la soccombenza reciproca di tutte le parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 emesso a definizione del procedimento R.G. n. 105/2020 V.G., così dispone:
1) Rigetta la domanda di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale proposta da nei confronti di;
AR CP_1
2) Affida i minori , e al Comune Persona_1 Persona_2 Persona_3 di residenza (attualmente Comune di Verderio), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni in materia di educazione, istruzione e salute e quanto al regime di frequentazione e contatto tra madre e figli, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario;
3) Conferma il collocamento prevalente dei minori , Persona_1 Persona_2
e presso il padre;
Persona_3 AR
4) Incarica i servizi sociali dell'ente affidatario, eventualmente in collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza della madre , di: CP_1
- monitorare la situazione del nucleo familiare;
- porre in essere tutti gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni, compresa l'eventuale presa in carico da parte della NPI, ove necessario;
- mantenere gli interventi educativi domiciliari in essere;
- approfondire ulteriori progetti di socializzazione per i minori (centro diurno, gruppi di parola o altri progetti simili), verificando la presenza di ulteriori risorse familiari, con particolare riferimento alla zia paterna;
- garantire un supporto alla genitorialità a entrambi i genitori da parte dei servizi territorialmente competenti;
- regolamentare gli incontri tra e i figli minori , e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 quando ve ne saranno le condizioni, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune, inizialmente in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica dei minori, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di ulteriori provvedimenti;
- inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza (procedimento di vigilanza R.G. n. 584/2022 V.G.);
5) Raccomanda a entrambi i genitori – e in particolare al padre – di AR collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati;
pagina 10 di 11 6) Conferma le statuizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 in punto di determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli gravante in capo alla madre e di ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori;
7) Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dal padre AR
;
[...]
8) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente decreto alle parti, ai servizi sociali del Comune di Verderio e al Giudice Tutelare competente per la vigilanza (procedimento di vigilanza già pendente avanti al Tribunale di Lecco R.G. n. 584/2022 V.G.).
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 285/2023 V.G. promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. AR C.F._1
FRANCESCO VALENTINI
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
RAFFAELLA NOTARFRANCESCO
e nei confronti di avv. ZAIRA PAGLIARA, in qualità di curatore speciale dei minori Per_1
, e , in proprio
[...] Persona_2 Persona_3
ha pronunciato il seguente
DECRETO
ha chiesto con ricorso depositato il 27/02/2023 la modifica del AR decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 emesso a definizione del procedimento
R.G. n. 105/2020 V.G. che, in modifica di precedente decreto del Tribunale di Lecco del
10/12/2019 a definizione del procedimento R.G. N. 1359/19 V.G., così ha statuito:
“Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, in parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Lecco in data 10.12.2019 a definizione del procedimento n. VG 1359/19, così provvede: - Affida i minori , e all'Ente, individuato nel Comune di Per_1 Per_2 Per_3 residenza (Verderio) affinchè assuma le decisioni nell'interesse dei figli in ambito educativo, scolastico, sanitario, sportivo, confermando allo stato l'attuale collocamento prevalente presso il padre;
- Incarica i Servizi Sociali del Comune di Verderio per la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, allo scopo in particolare di:
➢ Monitorare il percorso scolastico dei minori;
➢ Monitorare le frequentazioni con il genitore non collocatario, secondo i seguenti criteri: incontri in spazio neutro fra e la madre, non appena vi siano le condizioni per la Per_1 loro ripresa e con accompagnamento a carico dei Servizi Sociali, rimettendo a questi ultimi la determinazione del relativo calendario, auspicando una progressiva intensificazione degli stessi;
possibilità per la madre di frequentare e a Per_2 Per_3 weekend alternati dal venerdì dall'uscita scolastica (ovvero nei giorni di chiusura scolastica dalle ore 17.00) fino alla domenica alle ore 19.00, nonché due pomeriggi infrasettimanali che, indicativamente e salva diversa valutazione dei Servizi Sociali, vendono stabiliti nella giornata di martedì, al fine di proseguire l'intervento domiciliare in essere, con riaccompagnamento presso l'abitazione dei nonni paterni entro le ore 21.00, e nella giornata del venerdì, con pernottamento e riaccompagnamento presso l'abitazione dei nonni paterni entro le ore 19.00 nei weekend di spettanza del padre;
salva diversa valutazione dei Servizi Sociali, i minori trascorreranno il periodo dalla chiusura scolastica fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla ripresa scolastica con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni;
parimenti il periodo dalla chiusura scolastica fino al giorno di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica verranno trascorsi dai minori con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni;
ulteriori festività e ponti verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ Proseguire gli interventi domiciliari attivati presso l'abitazione di entrambi i genitori;
➢ Monitorare l'attivazione del percorso di sostegno genitoriale per il padre e per la madre;
➢ Attivare un percorso di sostegno psicologico per;
Per_1
➢ Avviare la valutazione neuropsichiatrica per Per_3
- Incarica i Servizi Sociali del Comune di Nova Milanese, quale Comune di residenza della madre, di collaborare per quanto di competenza con i Servizi Sociali del Comune di
Verderio;
pagina 2 di 11 - Invita entrambi i Servizi Sociali a depositare relazioni semestrali di aggiornamento al
Giudice tutelare in sede di vigilanza;
- Invita entrambi i genitori ad intraprendere il percorso di sostegno genitoriale indicato dal c.t.u. nonché a prestare la massima collaborazione ai Servizi Sociali competenti per la buona riuscita di tutti gli interventi predisposti nell'interesse dei minori;
- Conferma le statuizioni economiche previste nel predetto decreto;
- Compensa integralmente le spese di lite;”.
ha chiesto, in modifica del predetto decreto del Tribunale di Lecco, la AR revoca dell'affidamento al Comune di Verderio dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
e la revoca degli incarichi ai servizi sociali;
la decadenza dalla responsabilità genitoriale di
; l'affido esclusivo dei tre figli minori al padre, con collocamento presso lo CP_1 stesso e i nonni paterni;
la regolamentazione degli incontri tra madre e figli in modalità protetta;
il divieto per la madre di avvicinarsi all'abitazione dei nonni paterni;
l'aumento del contributo al mantenimento dei minori a carico della madre nella somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio;
l'attribuzione dell'assegno unico familiare al padre;
la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
la condanna di al risarcimento dei danni nei confronti di CP_1 AR
e dei figli minori.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando la prospettazione avversaria e CP_1 chiedendo la conferma del decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 e l'introduzione di un progressivo ampliamento del diritto di visita materno sino ad arrivare alla pariteticità con il padre.
Il giudice relatore, precedente assegnatario del fascicolo, ha nominato in corso di causa in favore dei minori , e un curatore Persona_1 Persona_2 Persona_3 speciale, in persona dell'avv. Zaira Pagliara.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e mediante l'acquisizione di periodiche relazioni di aggiornamento dei servizi sociali.
Si è infine proceduto all'udienza del 18/03/2025 all'ascolto dei minori , Persona_1 di anni 15, e , di anni 12. Persona_2
Il Tribunale ritiene dunque che il materiale probatorio agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo in particolare essere disattesa la richiesta di parte ricorrente di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Una consulenza tecnica d'ufficio era infatti stata espletata nel precedente procedimento
R.G. n. 105/2020 V.G., definito con il decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022, e pagina 3 di 11 nelle more la situazione dei genitori e dei minori è stata adeguatamente approfondita mediante le diverse relazioni dei servizi sociali in atti.
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che il presente procedimento, in quanto instaurato in data antecedente al 28/02/2023, è retto dal rito camerale, non applicandosi pertanto il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.
Con riferimento alle domande formulate dalle parti, si osserva quanto segue.
Le domande di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale proposte da nei confronti di devono essere rigettate. AR CP_1
Tali statuizioni possono infatti essere adottate dall'autorità giudiziario solo qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, senza possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali.
La madre , pur presentando tuttora alcune criticità – al pari del resto del CP_1 padre – risulta avere intrapreso un percorso di evoluzione personale e AR di stabilizzazione lavorativa, che tuttavia non si è ancora concluso.
ha mantenuto regolari rapporti con i servizi sociali, mostrando di essere CP_1 preoccupata per la situazione dei figli minori e del loro benessere psicofisico.
Negli anni, tuttavia, i figli minori hanno continuato a mantenere una posizione di complessivo rifiuto della figura materna, anche a causa della svalutazione della stessa da parte del contesto familiare paterno.
Non emergendo elementi di pregiudizio a carico di le domande di CP_1 sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale formulate da AR devono essere integralmente rigettate.
In punto di affidamento dei minori, deve essere confermato l'affidamento dei minori
, e al Comune di residenza, già disposto dal decreto del Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 di Lecco del 05-21/04/2022, non essendovi state negli anni evoluzioni in senso positivo della situazione familiare.
La CTU dott.ssa nel procedimento definito dal decreto del Persona_4
Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 aveva infatti osservato quanto segue:
“L'accertamento svolto ha consentito di disvelare una pervasiva dinamica conflittuale che interessa sia la coppia genitoriale che l'ambito delle famiglie allargate. I minori appaiono direttamente triangolati ed invischiati nelle dinamiche conflittive, risultando con ciò destabilizzati nel loro equilibrio psicologico ed esposti a rischio psico-evolutivo. Da quanto emerso dai colloqui peritali e dall'osservazione clinica delle dinamiche inerenti alle relazioni intrafamiliari, si è delineato un quadro familiare ed ambientale caratterizzato da diversi elementi che paiono assumere un ruolo di pregiudizio per i
pagina 4 di 11 processi di sviluppo dei minori . La coppia genitoriale ha evidenziato un elevato AR grado di immaturità e una significativa carenza di risorse in pressoché tutti gli ambiti in cui si esplica la genitorialità. A partire dal soddisfacimento dei bisogni concreti di base dei figli, si è evidenziata la cronica fragilità socio-economica della coppia, derivante dai frequenti periodi di disoccupazione lavorativa sia del padre che della madre, le cui risorse psicologiche deficitarie non hanno consentito loro un adeguato inserimento lavorativo e sociale che garantisse ai figli un ambiente rispondente ai bisogni di continuità abitativa ed esperienziale, necessari ai processi di crescita. Da questo punto di vista i numerosi sfratti abitativi ricevuti ed i diversi trasferimenti del nucleo familiare, la grave precarietà economica connessa ai molteplici periodi di disoccupazione lavorativa, causata anche da abbandoni volontari delle occupazioni lavorative, appaiono indicativi della “povertà” psicologica sia soggettiva che della coppia, che delinea un tratto di immaturità/irresponsabilità genitoriale. Oltre a ciò, il clima di litigiosità da sempre presente nell'ambito della coppia, pervasa da dinamiche profondamente disfunzionali, sembra aver direttamente coinvolto i minori, esponendoli ad esperienze incongrue con i loro bisogni di sicurezza ed affidabilità genitoriale. Entrambe le Parti hanno attestato – durante l'intero periodo della CTU - la reciproca sfiducia nei confronti delle rispettive modalità genitoriali, accusandosi reciprocamente di comportamenti di inadeguatezza di significativa gravità e segnalando - in tal modo - la pressoché incapacità di poter pensare
e – quindi - adottare modalità relazionali volte ad un diverso e più evoluto fronteggiamento delle loro problematicità, che potesse salvaguardare il benessere dei figli. La conflittualità agita sembra estesa anche alla cerchia familiare;
i nonni paterni, infatti, apparendo allineati con le ragioni del proprio figlio, a loro volta sono sembrati in difficoltà a rappresentare per i minori un fattore di protezione circa la loro esposizione alla grave conflittualità genitoriale. Tali considerazioni trovano convergenza anche nell'ambito dell'indagine psicosociale effettuata dagli Operatori di , i quali nelle proprie CP_2 conclusioni hanno delineato “… “…ciò che emerge è l'ipotesi di una importante conflittualità tra i genitori, cui sono attivamente coinvolti anche i nonni paterni, questi ultimi completamente ed acriticamente schierati in favore del figlio. Nella suddetta situazione di grave conflittualità genitoriale, nella povertà di risorse di ciascun adulto implicato, i minori risultano esposti a pregiudizio in quanto nessuna delle figure di riferimento appare, allo stato, in grado di porre il dato di protezione e salvaguardia del loro benessere psicofisico che vada oltre le vicende tra adulti…”. I minori, soprattutto
e , appaiono direttamente coinvolti nella dinamica conflittuale ed esposti Per_2 Per_1 allo scontro genitoriale, trovandosi – pertanto – a sperimentare una lacerante condizione che li costringe a dover aderire alle motivazioni di un singolo genitore a discapito sia della salvaguardia della relazione con l'altro che dei processi evolutivi i quali, interferiti dalle vicende genitoriali, non possono dispiegarsi nel modo corretto. A parere della scrivente, i minori appaiono, dunque, triangolati nell'ambito dell'irriducibile lotta genitoriale: i segnali di disagio espressi sia da che da sono stati infatti interpretati da Per_1 Per_2
pagina 5 di 11 entrambi i genitori come la conseguenza e la testimonianza della rispettiva grave inadeguatezza. In tal modo le Parti non sono apparse in grado di sviluppare una rappresentazione realistica dei figli e dei loro bisogni e – conseguentemente - di attivare modalità genitoriali volte ad affrontare adeguatamente sia le aree di criticità presentate dai figli che il percorso maturativo degli stessi”.
In corso di causa si è potuto constatare che il contesto familiare paterno in cui sono inseriti i minori, costituito dal padre e dai nonni paterni, è in grado di garantire l'accudimento e il soddisfacimento dei bisogni primari dei minori, i quali non risultano essere trascurati sotto questi aspetti.
I minori sono inoltre affettivamente legati al padre e ai nonni paterni, come è stato da ultimo constatato anche in sede di ascolto dei minori e Per_1 Per_2
Tuttavia, e i nonni paterni dei minori hanno mantenuto un AR atteggiamento non collaborante con i servizi sociali, apparendo ancora fortemente coinvolti in un atteggiamento conflittuale e svalutante della figura materna.
Il Collegio prende atto del percorso di evoluzione in senso positivo intrapreso da
[...]
che si è impegnata per raggiungere una maggiore stabilità abitativa e lavorativa: CP_1 occorre infatti ricordare che sino a pochi mesi fa, ella era priva di una stabile sistemazione abitativa, vivendo prima in macchina e successivamente in un alloggio di emergenza messo a disposizione dal Comune. Attualmente risulta avere reperito un CP_1 immobile in locazione, oltre a un'attività lavorativa part-time.
Tuttavia, pur in presenza di segnali di evoluzione positivi, permane un forte atteggiamento di rifiuto dei figli minori nei confronti della figura materna, per cui il Tribunale ritiene allo stato impraticabile l'affidamento e il collocamento dei minori presso la madre, in quanto inattuabile da un punto di vista pratico e quasi certamente controproducente.
Il Tribunale ritiene dunque necessario, nell'esclusivo interesse dei minori, confermare il vigente affidamento dei minori , e al Comune di residenza, con Per_1 Per_2 Per_3 limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle in materia di educazione, istruzione e salute, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario.
Quanto al collocamento dei minori, si osserva quanto segue.
I servizi sociali del Comune di Verderio hanno proposto il collocamento extra familiare dei tre minori in contesto comunitario.
Tale richiesta incontra la forte opposizione del padre , che chiede la AR conferma del collocamento dei figli minori presso di sé.
pagina 6 di 11 La madre ha aderito alla richiesta di collocamento in comunità dei figli CP_1 minori, evidenziando che il contesto in cui gli stessi sono inseriti non è tutelante e profondamente avverso alla figura materna.
Il curatore speciale dei minori ha aderito alla proposta di collocamento in comunità dei soli minori e chiedendo per la minore un approfondimento circa la Per_3 Per_2 Per_1 possibilità di collocamento presso la zia paterna e di attivazione di progetto personalizzato che possa favorire la socialità tra le parti e la creatività della minore.
Il Tribunale, pur esprimendo preoccupazione rispetto alla situazione familiare dei minori, che presenta diverse criticità – che giustifica l'affidamento dei minori al Comune di residenza con limitazione della responsabilità genitoriale e l'attribuzione degli incarichi ai servizi sociali meglio specificati nel prosieguo – ritiene non rispondente all'interesse di
, e il loro collocamento in comunità. Per_1 Per_2 Per_3
Osserva infatti il Tribunale che i minori da diversi anni vivono con il padre e i nonni paterni, ai quali sono affettivamente legati, come dichiarato da e in sede di Per_1 Per_2 ascolto.
Il contesto familiare paterno presenta sicuramente diverse criticità, in primis non preservando i minori dal conflitto esistente nella coppia genitoriale e mantenendo un atteggiamento svalutante nei confronti della figura materna, ma appare in grado di soddisfare in maniera adeguata i bisogni primari dei minori.
Gli elementi di preoccupazione recentemente emersi con particolare riferimento a – Per_2 la minore risulta infatti non presentare criticità sotto il profilo dell'andamento Per_1 scolastico – derivano dalla assai complicata e delicata situazione familiare, attribuibile alle pregresse criticità di entrambi i genitori.
I minori e in sede di ascolto hanno riportato al giudice un complessivo Per_1 Per_2 rifiuto della figura materna, riconducibile – oltre che all'atteggiamento svalutante nei confronti della madre da parte del contesto paterno, sicuramente presente – anche da esperienze vissute in passato dai minori con la madre e percepite come destabilizzanti.
La minore , che ha 15 anni e la cui opinione deve essere tenuta in particolare Per_1 considerazione dal giudice, ha infatti esposto il proprio punto di vista, richiamando alcune esperienze fortemente negative presumibilmente ricollegabili al periodo in cui
[...] versava in condizione di forte instabilità e affermando di avere trascorso un CP_1 periodo con la madre presso l'abitazione dello zio materno in condizioni di disagio
(“Quando ero più piccola ci ha portato da suo fratello per un mese e mezzo e non abbiamo visto papà, ci ricattava e mi ha chiesto di chiamare papà dicendogli che se non portava i vestiti e il mangiare non ci portava da lui…siamo rimasti un mese e mezzo da suo fratello, in condizioni non belle, a scuola andavo male, anche per i vestiti, non avevamo penne, da mangiare c'era poco e niente;
dopo quel mese e mezzo sono tornata da mio padre e a quel
pagina 7 di 11 punto le cose andavano meglio, ero proprio tranquilla, come sto adesso a casa. Prima degli incontri ha fatto tante sceneggiate, una volta ha lanciato i sassi dalla finestra e urlava perché non volevo vederla”, cfr. verbale di udienza del 18/03/2025).
I minori appaiono fortemente legati al padre, ai nonni paterni e al contesto paterno, come chiaramente emerso dall'ascolto ( ha riferito in particolare di essere legata alla zia Per_1 paterna, affermando che “…è stata un po' la mia figura materna, quando ero piccola stavo
o con la nonna o con lei”).
L'accudimento primario dei minori e la dimensione affettiva familiare sono dunque allo stato garantiti, nonostante la presenza delle criticità sopra menzionate.
Occorre ricordare che il collocamento comunitario dei minori è l'extrema ratio, che può essere disposto dall'autorità giudiziaria solo in caso di situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Il collocamento dei minori in comunità, peraltro contro la loro volontà – che, come emerso in sede di ascolto, è quella di permanere nel contesto familiare in cui sono cresciuti e che soddisfa in maniera adeguata i bisogni primari degli stessi – costituirebbe verosimilmente un fattore traumatico, in considerazione anche dell'età degli stessi, con ulteriori effetti destabilizzanti, senza assicurare con certezza il recupero del rapporto con la figura materna.
Il Tribunale ritiene pertanto che le problematiche dei minori debbano essere affrontate mediante interventi di supporto psicologici ed educativi, pur nella consapevolezza che sino ad ora vi è stata scarsa collaborazione e adesione da parte del padre e dei nonni paterni.
Si ritiene, infatti, che l'alternativa prospettata – ossia il collocamento in comunità dei minori – sia in realtà maggiormente pregiudizievole per i minori rispetto al loro mantenimento nel contesto familiare.
I servizi sociali dell'ente affidatario vengono pertanto incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare e di porre in essere tutti gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni, compresa l'eventuale presa in carico da parte della NPI, ove necessario.
In particolare, i servizi sociali dovranno mantenere gli interventi educativi domiciliari in essere e approfondire ulteriori progetti di socializzazione (centro diurno, gruppi di parola o altri progetti simili), verificando inoltre la presenza di ulteriori risorse familiari, con particolare riferimento alla zia paterna.
I servizi sociali dovranno inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di ulteriori provvedimenti.
I servizi sociali avranno altresì cura di inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione delle minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza, rappresentando che pagina 8 di 11 risulta già pendente presso il Tribunale di Lecco il procedimento di vigilanza R.G.V.G. n.
584/2022.
Il Tribunale raccomanda a entrambi i genitori di collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati.
viene in particolare ammonito a mantenere un atteggiamento AR collaborativo con i servizi sociali e ad attenersi alle prescrizioni del presente provvedimento, anche riguardo agli interventi che vengono demandati all'ente affidatario.
Del resto, viene confermato l'affidamento dei minori al Comune di residenza con attribuzione all'ente dei poteri di intervento e di assunzione delle decisioni di maggiore rilevanza per i minori, anche in mancanza di collaborazione da parte dei genitori, al fine di evitare situazioni di stallo.
Con riferimento alla regolamentazione degli incontri tra la madre e i figli minori, la stessa deve essere rimessa ai servizi sociali dell'ente affidatario – quando ve ne saranno le condizioni, in considerazione del forte rifiuto ad oggi espresso dai minori e Per_1 Per_2
– con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, inizialmente in modalità protetta.
Non sono meritevoli di accoglimento le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente AR
di divieto di avvicinamento di all'abitazione dei nonni paterni,
[...] CP_1 non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'emissione di ordine di protezione e non essendo altre misure adottabili in sede civile.
Del pari è infondata la richiesta risarcitoria avanzata sempre dal ricorrente, risultando in verità dagli atti di causa che le criticità riguardano entrambi i genitori e che anzi
[...] si è positivamente impegnata negli ultimi tempi in un percorso di recupero e CP_1 stabilizzazione personale.
Quanto agli aspetti economici, la situazione delle parti non risulta avere subito sensibili differenze rispetto alle statuizioni adottate con il precedente decreto del 05-21/04/2022, che vengono pertanto confermate in punto di determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli gravante in capo alla madre e di ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori.
L'assegno unico deve essere attribuito integralmente al padre , in AR quanto genitore collocatario dei figli minori e non sussistendo allo stato significativi momenti di permanenza dei figli presso la madre . CP_1
Si osserva peraltro che in corso di causa ha espressamento acconsentito CP_1 alla percezione dell'assegno unico per l'intero da parte di . AR
La natura del giudizio e la soccombenza reciproca di tutte le parti in relazione alle rispettive domande giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 emesso a definizione del procedimento R.G. n. 105/2020 V.G., così dispone:
1) Rigetta la domanda di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale proposta da nei confronti di;
AR CP_1
2) Affida i minori , e al Comune Persona_1 Persona_2 Persona_3 di residenza (attualmente Comune di Verderio), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni in materia di educazione, istruzione e salute e quanto al regime di frequentazione e contatto tra madre e figli, decisioni che saranno assunte dall'ente affidatario;
3) Conferma il collocamento prevalente dei minori , Persona_1 Persona_2
e presso il padre;
Persona_3 AR
4) Incarica i servizi sociali dell'ente affidatario, eventualmente in collaborazione con i servizi sociali del Comune di residenza della madre , di: CP_1
- monitorare la situazione del nucleo familiare;
- porre in essere tutti gli interventi di sostegno psicologici ed educativi ritenuti opportuni, compresa l'eventuale presa in carico da parte della NPI, ove necessario;
- mantenere gli interventi educativi domiciliari in essere;
- approfondire ulteriori progetti di socializzazione per i minori (centro diurno, gruppi di parola o altri progetti simili), verificando la presenza di ulteriori risorse familiari, con particolare riferimento alla zia paterna;
- garantire un supporto alla genitorialità a entrambi i genitori da parte dei servizi territorialmente competenti;
- regolamentare gli incontri tra e i figli minori , e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 quando ve ne saranno le condizioni, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune, inizialmente in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica dei minori, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori e la conseguente necessità di ulteriori provvedimenti;
- inviare relazioni periodiche semestrali sulla situazione dei minori al Giudice Tutelare competente per la vigilanza (procedimento di vigilanza R.G. n. 584/2022 V.G.);
5) Raccomanda a entrambi i genitori – e in particolare al padre – di AR collaborare con i servizi e di aderire agli interventi dagli stessi avviati;
pagina 10 di 11 6) Conferma le statuizioni poste dal decreto del Tribunale di Lecco del 05-21/04/2022 in punto di determinazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli gravante in capo alla madre e di ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori;
7) Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito interamente dal padre AR
;
[...]
8) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare copia del presente decreto alle parti, ai servizi sociali del Comune di Verderio e al Giudice Tutelare competente per la vigilanza (procedimento di vigilanza già pendente avanti al Tribunale di Lecco R.G. n. 584/2022 V.G.).
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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