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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario
Marta De Manincor
Letti gli atti del procedimento civile iscritti al n. 996/2019 R.G. - Tribunale di Belluno,
promosso con atto di citazione
DA
RT 1 con l'Avv. Dario Lafasciano,
- attrice opponente -
CONTRO
Controparte 1 con gli Avv.ti Gianna ME ed Eleonora Folin
convenuta opposta -
il giudice unico
Letti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e risposta, le memorie ex 183
c.p.c. depositate dai procuratori delle parti nonché le conclusioni rassegnate, ed esaminata la documentazione allegata da tutte le parti agli atti di causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo e domanda riconvenzionale, la
RT 2 chiedeva si opponeva al DI 279/2019 per complessivi € 7.891,88 società
per forniture di materiale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Trani per le ragioni argomentate sub 1); b) sempre in via preliminare,
dichiarare nullo ed inefficace il decreto Ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti richiesti ex art. 633 c.p.c. e ss. e per le ragioni argomentate sub 2) che precedono e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
c) nel merito, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esposte, accertare e dichiarare l'esistenza di un
contro
-credito della RT 1 nei confronti della Controparte 1 come
precisato al punto 3.1) che precede e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta ed integrale compensazione degli asseriti crediti vantati dalla Controparte_1 con quelli vantati dalla Parte 1 e, quindi, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve la RT_2 alla Controparte 1 per le causali da questa dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo;
d) sempre nel merito ed in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare che la Controparte 1 è ancora oggi debitrice nei confronti della Parte 2 dell'importo residuo di € 3.856,99 oltre ulteriori interessi di mora ex
D. Lgs. n. 231/2002 come portato dalla fattura nr. 38/2017 del 05.12.2017 e per le causali indicate al punto 3.2) che precede e per l'effetto condannare la predetta [...]
Controparte 1 a pagare la ridetta somma di € 3.856,99 oltre interessi di mora sino al soddisfo, ovvero la maggior o minor somma che verrà dimostrata ed accertata in corso di causa;
e) accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c. della per le ragioni articolate al punto 4) che precede e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa Controparte 1 al risarcimento degli ulteriori danni da liquidarsi d'ufficio nella misura che si riterrà di giustizia;
f) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa",
Tra le altre la società attrice opponente eccepiva In particolare il difetto di competenza del Giudice adito poiché la asserita debitrice RT_3 ha sede nel Comune di
Bisceglie e pertanto in applicazione della regola generale del Foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. il Giudice competente è quello del Tribunale di Trani, territorialmente competente per il Comune di Bisceglie.
Contestava altresì la fondatezza e l'esistenza del debito a sua volta formulava domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte 1 avente ad oggetto la già
menzionata somma di € 3.856,99 oltre ulteriori interessi di mora sino al soddisfo;
-
deduceva infine la responsabilità processuale aggravata della Controparte_1
Controparte_1 on comparsa di costituzione e risposta nella Si costituiva la società
quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in via preliminare: atteso il fumus boni iuris e che la presente opposizione non è di semplice e rapida soluzione e che inoltre la stessa non è fondata su prova scritta, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto;
nel merito: rigettare ogni domanda avversaria proposta e proponendo sia in via preliminare, sia nel merito e sia in via riconvenzionale e per l'effetto riconfermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via di reconventio reconventionis: - condannare RT 1 a pagare a Controparte_1
[...] l'ulteriore somma di € 7.144,81 aggiornata di interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento o dalla data che verrà riconosciuta di legge al saldo effettivo, sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. e sia dell'art. 2043 c.c.; - condannare altresì Parte 4 Pt 1
[...] a pagare la somma che verrà considerata di giustizia o secondo equità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze;
in via istruttoria: ammettere prove per testi sui fatti esposti anticipati dal "vero che" con espressa riserva di formulare appositi capitoli e di indicare i testi in termine concedendo;
"
Deduceva la competenza del tribunale di Belluno adito, contestava la compensazione sollevata sostenendo che le somme dovute fossero in realtà frutta di una duplicazione di fatture, essendo riferite alla medesima attività svolta da altra società, estranea al giudizio la Controparte_2 formulava reconventio reconventionis avente ad oggetto la restituzione della somma già versata di € 7.144,81.
Svolta l'istruttoria con l'ammissione delle testimonianze chieste, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito ala competenza del Tribunale adito si ritine che la stessa sia del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. E infatti con il ricorso per ingiunzione sono stati azionati crediti liquidi e quindi portabili precisamente le fatture azionate, sulla base della ricostruzione e prospettazione del ricorrente, erano considerate debito liquido ed esigibile, tant'è che per le medesime è stato rilasciato il decreto di ingiunzione. Dunque,
dovevano essere pagate al domicilio del creditore CP 1 nella sua sede di Belluno ex art. 1182 3° comma c.c., attraendo con ciò la competenza di codesto Tribunale.
Peraltro, parte convenuta opposta ha prodotto il contratto sottoscritto da Parte 1
con allegata conferma d'ordine timbrata e firmata e inviata via mail alla sede della convenuta opposta e relativa alle fatture azionate. Quindi Il Tribunale di Belluno
rappresenta altresì il forum contractus ai sensi dell'art. 1326 -1° comma c.c. Pertanto, si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte attrice.
Relativamente poi alla sussistenza del credito portato dal DI opposto si sottolinea come la fattura costituisca piena prova ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo e normale mezzo di prova ai fini del successivo giudizio di opposizione. Nel presente giudizio poi attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze assunte è emerso come sussiste il credito della CP 1 verso la Parte 1 per la fornitura Pt 5 senza che tale credito fossero mai stati compensati con debiti della ricorrente. I testi ME e Tes_1
riconoscono le fatture e confermano che il credito rulsta ancor aperto non essendo mai stato pagato da RT_1
Circa poi la compensazione con altre fatture emesse dalla RT_1 verso la CP 1 è
eros in corso di causa come tali fatture venivano emesse per attività di segnalazioni di clienti alla CP_1 ma che nella realtà nessuna segnalazione era stata fatta dalla stessa
RT 1 , lavanderia, e che i compensi di segnalazione venivano quindi chiesti senza alcun fondamento di fatto e idi diritto mentre venivano pagate per le medesime segnalazioni compensi anche alla CP 2
Precisamente OD, infatti, pagava per lo stesso cliente sia la provvigione all'agente
CP 2 sia la segnalazione ad RT 1 , strettamente connessa con CP 2 ed in sostanza identificantesi con la stessa. CP 1 nell'anno 2015 aveva sottoscritto un contratto di agenzia con tal società Controparte 2 di Bisceglie, con la quale aveva stabilito un patto di esclusiva territoriale, per cui tutte le vendite effettuate nel territorio assegnato all'agente avrebbero scontato alla stessa le relative provvigioni
Successivamente nel 2017 il legale rappresentante di CP , signor Parte 6
RT 3 aveva reperito altri nell'anno 2017 comunicò a CP 1 che tal società acquirenti e per tale segnalazione chiedeva il riconoscimento di una percentuale che
CP 1 avrebbe dovuto pagare in aggiunta alle provvigioni di CP 2
Solo a seguito di una verifica a campione la CP_1 ha potuto verificare come la Pt 1
[...] era strettamente collegata nella compagine sociale alla CP , agente della
CP 1 che la stessa RT_7 non ha mai effettuato segnalazioni direttamente e che quindi pagava provvigioni duplicate.
Anche dall'istruttoria testimoniale è emerso come il segnalatore eventuale non doveva essere riconducibile all'agente a differenza di quanto emerso in corso di causa e che quindi tra la CP ela Parte 1 vi erano delle strette e documentate connessioni
tre le due società.
Ne discende logica conseguenza che nessun pagamento sarà dovuto ad RT_1 non avendo Parte 1 svolto alcuna prestazione, ciò anche in forza del principio giuridico contenuto nell'articolo 1460 c.c. per cui inademplenti non est ademplendum. Parte 1 non ha nemmeno mai svolto alcuna attività di progettazione e nemmeno in corso di causa la società opponente ha dimostrato i contrario pertanto le somme chieste non solo non sono dovute per l'attività di segnalazione mai svolta ma neppure per la progettazione non provata.
Le competenze pagate dalla CP_1 fino al febbraio 2018 sono pertanto competenza non dovute e dal moneto in cui la parte opposta è venuta a conoscenza sia della mancata attività di segnalazione da parte di RT_1 che della connessione con la CP 2 ha
interrotto i rapporti e risolto il contratto sia con la RT_1 che con il proprio agente
CP rappresentate entrambe dal Pt 6 La pretesa di pagamento da parte di Parte 1 risulti ingiusta, ingiustificata e giuridicamente inaccettabile, trattandosi di una duplicazione dei pagamenti già eseguiti
CP ed in ogni caso non giustificati da alcuna controprestazione da parte di Pt 1 a
[...] Per gli stessi motivi è legittima la richiesta da parte di Wood di restituzione delle somme indebitamente percepite da controparte nella misura di € 7.144,81. La misura di detto importo non è mai stata contestata da RT 1 , risulta documentalmente provato dal documento n. 13 da noi prodotto e confermato dai testi assunti.
Peraltro, la parte opposta aveva anche avviato trattative al fine di arrivare ad una soluzione prima di agire in via monitoria senza ottenere alcun risultato se non quello di vedere chiesto in compensazione da parte di RT 1 un credito mai azionato dal
2017.
Nulla quindi può essere addebitato alla parte opposta ritendo fondate le proprie domande come in premessa.
Tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni si intendono assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande ed eccezioni proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla RT 1 avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 279/2019 dell'intestato
Tribunale;
2. Condanna, altresì, per le motivazioni in premessa la Parte 1 a pagare a Controparte_1 l'ulteriore somma di € 7.144,81 per tutti i motivi esposti, aggiornata di interessi legali e rivalutazione dalla data di pagamento o dalla data che verrà riconosciuta di legge al saldo effettivo, sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. e sia dell'art. 2043 c.c.
3. Rigettata la domanda ex art 96 cpc, condanna parte attrice opponente [...] Parte 8 alla rifusione delle spese a favore della parte creditrice opposta,
sia per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo, sia per la presente fase di merito e che si liquidano in euro 3000,00 per competenze di lite oltre spese forfettarie e accessori.
Così deciso in Belluno, 13.04.2025.
Giudice Onorario
Marta De Manincor