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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 468 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Vaina n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pecchiari del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Gustavo Modena n. 30
APPELLANTE
contro
, nato a Cortina D'Ampezzo il 15.8.1963 C.F. CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Meliti e Simona
Bevilacqua del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Piazza
Adriana n.15,
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024
R.G. il 14.1.2025, pubblicata il 15.1.2025 e comunicata il 17.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Pronunciare la parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano n.345/2025 emessa il
14.1.2025 e depositata il 15.1.2025 e specificatamente: in riforma del punto 2) della sentenza di primo grado raddoppiare l'assegno che il signor dovrà CP_1 versare alla signora per il mantenimento indiretto dei figli non economicamente Parte_1 indipendenti portandolo da € 2000, come già rivalutato dalla separazione (€ 2.428), ad € 4.000,00, con valutazione annuale Istat;
in riforma dei punti 3) e 4) della sentenza di primo grado stabilire che, dal momento in cui l'appellante lascerà la casa di via Vaina 8, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € CP_1 Parte_1
2000 affinché possa affittare nella zona in cui è sempre vissuta o in una limitrofa un appartamento tra i settanta e gli ottanta metri quadrati e pagare le spese condominiali, in riforma del punto 5) della sentenza che l'assegno divorzile, tenuto conto della condizione fisica della signora e del suo contributo concreto dato alla formazione della famiglia e del Parte_1 suo patrimonio, sia portato da € 700 mensili a € 2500, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla signora stante le illustrate ragioni di inammissibilità ed infondatezza dei motivi di Parte_1 appello formulati e, per l'effetto, confermare quanto disposto dal Tribunale Civile di Milano con sentenza n. 345/2025, pubblicata il 15.1.2025, a definizione del procedimento per lo scioglimento del matrimonio recante RG 20052/2024, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 15.2.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024 R.G. il 14.1.2025, depositata il 15.1.2024 e comunicata il 17.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio promossa da contro CP_1 Parte_1
[...]
pagina 2 di 10 e hanno contratto matrimonio il 10.9.2009 ed hanno avuto due Parte_1 CP_1 figli, e nati l'8.4.2002, maggiorenni non economicamente autosufficienti. ER Per_2
La loro separazione consensuale è intervenuta in data 6.3.2018 con accordi di negoziazione assistita con l'assunzione dei seguenti accordi:
i due figli di anni 15 affidati congiuntamente ai genitori con stabile residenza anagrafica con la madre nella casa coniugale, di proprietà del marito e assegnata alla moglie e con collocamento alternato presso ciascun genitore;
la moglie continuerà a ivi vivere anche qualora i figli proseguano gli studi all'estero fino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica;
a totale carico del padre le spese straordinarie e il medesimo corrisponderà alla moglie per il concorso al loro mantenimento €
1000 per ciascuno e continuerà a sostenere in via esclusiva le spese relative alla casa e al costo della collaboratrice domestica che lavora presso le abitazioni di entrambi e da lui assunta;
il marito corrisponderà € 1000 mensili per il mantenimento della moglie fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti e avranno rilasciato la casa familiare;
rimborserà alla moglie il carico fiscale del suo assegno di mantenimento;
il marito si impegna ad acquistare un immobile in Milano da intestare alla moglie e mette a disposizione della stessa la casa vacanze di Celle Ligure, in comproprietà con la sorella e quella di La Thuile fino a quando la locazione sarà confermata.
Con il ricorso di primo grado il sig chiedeva: CP_1
accertarsi che nulla sia dovuto per assegno divorzile, essendo carenti i requisiti di legge;
per i figli e per ciascuno € 500 da versarsi direttamente loro e € 500 alla loro madre oltre al 100% delle spese straordinarie;
assegnare la casa coniugale al in quanto è sua ed è collocatario prevalente e/o paritario dei figli;
CP_1 disporre che corrisponda alla moglie il canone di locazione per una nuova abitazione fino ad € 2000 mensili fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti o decidano di andare a vivere altrove;
revocare ogni altro contributo previsto nell'accordo di separazione;
in via subordinata, in caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla che Parte_1 questa si faccia carico delle spese dalla data della domanda ad eccezione delle spese straordinarie condominiali;
in via ulteriormente subordinata, in caso di riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie da determinarsi nella misura di € 1000 mensili o di quella inferiore ritenuta di giustizia, revocare ogni altro contributo economico previsto in separazione fermo quanto previsto a titolo di mantenimento per i figli con decorrenza dalla domanda.
Parte resistente chiedeva: confermare l'assegnazione a lei della casa coniugale disponendo che i due figli mantengano ivi la residenza e modificare le frequentazioni con il padre;
pagina 3 di 10 disporre l'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 4000 mensili considerato che il CP_1 dichiara di non voler più sostenere le spese ordinarie condominiali né il costo per il mantenimento della casa né quello della colf;
in subordine e ferme le altre conclusioni disporre il pagamento della somma di € 2000 quale contributo al mantenimento dei due figli, somma da versare alla madre, oltre ad € 500 per ciascuno da versarsi direttamente a mani dei figli.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: posto a carico del padre il mantenimento indiretto dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 2000 mensili come già rivalutati dalla separazione;
ha assegnato la casa coniugale alla madre;
ha posto a carico del padre il
100% delle spese straordinarie dei due figli oltre le spese straordinarie e ordinarie della casa ex coniugale nonché utenze e imposte, quale componente del contributo abitativo;
ha posto a carico del l'assegno divorzile di € 700 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
ha CP_1 dichiarato irripetibili le spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto: congruo ancora oggi per il mantenimento dei figli l'accordo separativo il cui assegno mensile rivalutato
è attualmente di circa € 2400 mensile;
non vi sono più le condizioni, stante l'età dei figli, perché il padre si faccia carico del costo della colf e nemmeno per l'accoglimento della domanda di pagamento diretto ai figli della quota di € 500 mensile dell'assegno dovendo essere il figlio a chiederlo;
quanto all'assegno divorzile: la resistente non lavora e percepisce € 2250,00 annui per l'attività che svolge a favore della Fondazione Rava in aggiunta ad altri bonifici qualificati come rimborso spese;
è laureata in Farmacia e ha lavorato anche come ricercatrice fino al 2007 quando ha avuto l'insorgere del primo grave episodio depressivo, dal 2009 al 2012 è stata assistente tecnica della segreteria politica della Giunta Regionale del
Presidente nel 2013 ha tentato un concorso pubblico senza superarlo e visto il riacutizzarsi CP_2 dello stato depressivo le è stato impossibile reperire un nuovo impiego;
il ricorrente ha lavorato fino al 2010 come partner del fondo Equity Investitori Associati, poi ha ricoperto incarichi temporanei societari e nel 2017 ha costituito la di cui è socio al 49% per CP_3 un valore contabile della quota di € 524.862,00; espone un reddito netto di € 118.881, € 81.571, €
49.700, negli ultimi tre anni derivante per € 40.000 da locazioni e per il resto da somme percepite dalla società; è proprietario della lussuosa casa coniugale, di altri due appartamenti a Milano oggi locati, del
50% di un appartamento a Celle Ligure, di un conto titoli di € 1.800.000,00, di un prestito obbligazionario FME di valore di 1 milione di Euro e di liquidità superiore a € 700.000,00; il suo reddito è trascurabile rispetto al valore della partecipazione societaria e non è cambiato rispetto alla separazione.
pagina 4 di 10 Non sussiste per l'assegno divorzile la componente perequativa/compensativa: non è stato provato, né è stato chiesto di farlo da parte della di aver dovuto accantonare legittime aspettative Parte_1 professionali per dedicarsi alla famiglia;
non è emerso con chiarezza il perché nel 2013 abbia cessato di lavorare e se effettivamente ciò sia dipeso dallo stato di salute, ha sempre assunto ruoli professionali di prestigio, in ogni caso ciò non comporta un nesso con scelte connesse con la conduzione della famiglia, ma invece con scelte più personali;
quanto alla componente assistenziale è documentata la patologia psichiatrica e depressiva (documentazione ospedaliera del gennaio/febbraio 2019 e relazione psichiatrica di struttura pubblica del 25.1.2024 che attestano la non possibilità di lavorare); non vi è prova che la sua attuale relazione sentimentale in corso possa considerarsi avente carattere di comunione di vita;
le va garantita la possibilità di mantenimento, con esclusione del mantenimento del tenore di vita;
equa la somma di € 700,00 mensili anche considerato che può ricorrere a misure di sostegno per la sua malattia e beneficia dell'assegnazione della casa coniugale di pregio a spese totali a carico del marito.
Con l'appello proposto dalla sig.ra viene chiesta: Parte_1
la riforma del capo 2): contributo al mantenimento dei due figli € 4.000 (ad oggi l'assegno rivalutato di separazione è di € 2.438); la riforma dei capi 3 e 4: nel momento in cui lei lascerà la casa coniugale porre a carico del € CP_1
2000 mensili affinché possa coprire i costi di affitto nella zona medesima o limitrofa (un alloggio di
70/80 mq) e pagare le spese condominiali, la riforma del capo 5): disporre assegno divorzile di € 2500 mensili tenuto conto delle sue condizioni fisiche e del suo contributo alla conduzione della famiglia e formazione del patrimonio del marito;
spese del doppio grado.
Nei confronti della sentenza gravata parte appellante formula le seguenti censure: la sua relazione con i figli è solida, mentre quella con il padre ora è compromessa;
da settembre 2024
si rifiuta di avere rapporti con il padre (ha avuto problemi di droga alcool e ha abbandonato ER
l'Università), ma ora anche se svogliatamente li ha ripresi;
dalla loro nascita è sempre stata aiutata da una governante, ha sempre supportato il marito nella sua brillante carriera;
lui l'ha indotta a lasciare il lavoro garantendole di provvedere sempre alla famiglia, come confermato con gli accordi di separazione, non essendo lei in grado di assumersi alcun costo;
ora che il padre si rifiuta di concorrere alle spese di casa è necessario rimodulare gli assegni per i figli e per lei;
il è ricchissimo, lei non ha nulla e non lavora per problemi di salute, nel 2014 si è comunque CP_1 occupata della suocera fino al suo decesso a luglio 2014; ha 57 anni ed è fuori dal mercato del lavoro;
i figli hanno sempre più bisogno di spese maggiori;
quando lascerà la casa familiare dovrà reperire una nuova abitazione e quindi il dovrà coprirne i costi;
CP_1 pagina 5 di 10 è veramente malata e non può lavorare e produce una nuova relazione medico legale 29.1.2025 che conferma la patologia narcisistica e depressiva con terapia antidepressiva e nonostante anni di terapia non è in grado di riconoscere la sua patologia;
vorrebbe stare bene e lavorare come ha fatto in precedenza;
l'assegno divorzile disposto è irrisorio e non tiene conto del fatto che si è sempre occupata dei figli, mentre il padre è stato latitante (sul punto dichiarazioni testimoniali scritte doc. 5 e 6, lei ha incoraggiato il marito a tenere duro sul lavoro e diventare quello che oggi è).
Si è costituito in data 15.5.2025 per chiedere il rigetto dell'appello. CP_1
Del ricorso introduttivo di 54 pagine solo 6 pagine sono dedicate ai motivi di appello e in particolare si osserva che: non sono rispettati i limiti dimensionali e vi è una mera riproduzione degli atti di primo grado senza che vi sia una vera censura diretta alla sentenza impugnata;
chiede di corrispondere per il mantenimento dei figli € 4.000, mentre in primo grado ne ha chiesti € 3.000; inammissibili le produzioni allegate all'atto di appello aventi ad oggetto: messaggi che appaiono antecedenti alla pronuncia di primo grado e dichiarazioni testimoniali scritte nuove;
la relazione medico legale che è finalizzata all'appello risultando prescritta la terapia in data 7.2.2025, una settimana prima di depositare l'impugnazione; oggi il corrisponde per i soli figli € 7.000 al mese (€ 2450 di assegno, € 2550 per spese CP_1 straordinarie, € 1500 per spese casa familiare, € 500 per utilizzo autovettura e scooter); il figlio ER in stato alterato alcolemico ha causato un grave incidente stradale con danni per € 100.000 che il padre deve risarcire;
appare irragionevole che la voglia continuare a vivere nella grande casa coniugale mq 340, Parte_1 con ingenti costi, quando avrebbe potuto essere messa a reddito e finanziare i costi di due autonome abitazioni;
quanto alla frequentazione, i ragazzi, ora di anni 23, si autodeterminano la collocazione presso ciascun genitore;
essi stati coinvolti nel deleterio patto di lealtà con la madre, ma quando hanno un problema da risolvere si rivolgono al padre;
il secondo motivo non può trovare accoglimento perché il Giudice non può pronunciare su una situazione futura e incerta;
il terzo motivo è infondato e poi la decisione del Tribunale è corretta;
lui non ha mai chiesto alla moglie di smettere di lavorare e le ha trovato il lavoro nel 2001 e poi nel 2009 in Regione;
è sempre stata aiutata con i figli;
in sei anni dalla separazione non ha provato a cercare lavoro,
In data 27 maggio 2025 parte appellante ha depositata la memoria replica: pagina 6 di 10 i documenti prodotti con l'appello erano prima indisponibili stante la patologia dell'appellante depressiva cronica;
è invalida al 55% (Verbale Inps 4.3.2025 (doc.C) e non può ricevere assegni di invalidità; la relazione prodotta in appello medico legale è autentica;
è stata in terapia anche nel 2009 e dopo la sentenza di primo grado ha dovuto rinunciare per causa dei costi per l'assistenza della dott.ssa che poi ha redatto la relazione;
Per_3
le dichiarazioni scritte sono autentiche e, a conferma, è sufficiente ascoltare i due figli;
il padre, oltre all'assegno del costo di € 4400, alla retta universitaria del figlio del costo di € Per_2
4115 e un corso che sta frequentando il figlio del costo di € 8.000, che terminerà a giugno 2025, ER non dà altro ai figli e ci deve pensare lei;
auto e motorino sono usati sporadicamente;
le spese straordinarie dei figli sono € 400 mensili e non 2550,00
In data 3 giugno 2025 parte appellata ha depositato la memoria di replica: le produzioni nuove esulano da quelle indicate nel decreto e dovranno essere stralciate;
l'invalidità al 55% comporta comunque l'accesso a benefici nel mondo del lavoro;
conferma quanto ai precedenti atti.
All'udienza del 18.6.2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 28.2.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite, contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ribadisce che la modalità di redazione dell'atto di appello di 54 pagine con esposizione di fatto ridondante e pletorica in cui i quattro quinti sono costituiti da mere ripetizioni degli atti precedenti.
Rileva l'inammissibilità per tardività delle produzioni di cui all'atto di appello costituite da messaggi whatsapp 19.6.24 e 29.6.2024, in quanto già nella disponibilità di parte appellante nel corso del giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni scritte di e Parte_2 Testimone_1 [...]
in quanto rese a gennaio/febbraio 2025 e pertanto successivamente alla pronuncia di primo Tes_2 grado. In ogni caso tali produzioni nulla potrebbero aggiungere al quadro probatorio agli atti.
E'invece ammissibile il certificato del percorso terapeutico rilasciato il 11.2.2025 da Fondazione
IRCCS Ca Granda di Milano, che costituisce un aggiornamento sulle condizioni di salute della sig.ra già accertate come critiche in primo grado in esito alla documentazione sanitaria prodotta e Parte_1 alla relazione psichiatrica 25.1.2024 di struttura pubblica ospedaliera attestante la non possibilità per la stessa di essere impegnata in attività lavorativa.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
pagina 7 di 10 La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che è innegabilmente emerso un loro squilibrio reddituale/patrimoniale.
Per quanto attiene la quantificazione dell'assegno a carico del padre per il concorso al mantenimento dei figli e la Corte ravvisa la congruità della somma mensile di € 1000,00 per ER Per_2 ciascuno che ad oggi, come già rivalutati dalla separazione, dovrebbe ammontare a circa € 2400,00 mensili complessivi.
Tale congruità va correlata al fatto che al padre è stato posto a carico il 100% delle spese straordinarie per i figli oltre, quale componente del contributo abitativo, le spese ordinarie e straordinarie per l'abitazione coniugale, comprese utenze e imposte e che sul punto non è stata avanzata alcuna censura.
Accertato e non contestato il diritto della sig.ra a vedersi corrisposto da Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile, la svolta censura avente ad oggetto il quantum debeatur dell'assegno non può trovare accoglimento.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha ricevuto interpretazione autentica con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La Suprema
Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endo familiari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
pagina 8 di 10 Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie, l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie è stata accertata documentalmente la seguente situazione reddituale/patrimoniale delle parti, risultata peraltro non contestata dalle stesse: la sig.ra laureata in farmacia, dopo il matrimonio contratto nel 2009, ha lavorato fino al Parte_1
2013 cambiando lavori peraltro qualificati, come ricercatrice e come assistente tecnica della segreteria politica della Giunta Regionale, mentre ora non lavora e percepisce € 2250,00 annui per l'attività che svolge a favore della Fondazione Rava in aggiunta ad altri bonifici qualificati come rimborso spese;
il ricorrente ha lavorato fino al 2010 come partner del fondo Equity Investitori Associati, poi ha ricoperto incarichi temporanei societari e nel 2017 ha costituito la di cui è socio al 49% per CP_3 un valore contabile della quota di € 524.862,00; espone un reddito netto di € 118.881, € 81.571, €
49.700 negli ultimi tre anni derivante per € 40.000 da locazioni e per il resto da somme percepite dalla società; è proprietario della lussuosa casa coniugale, di altri due appartamenti a Milano oggi locati, del
50% di un appartamento a Celle Ligure, di un conto titoli di € 1.800.000,00, di un prestito obbligazionario FME di valore di 1 milione di Euro e di liquidità superiore a € 700.000,00.
La Corte condivide quanto accertato dal Tribunale circa la mancanza di prova agli atti per poter sostenere che la sig.ra abbia sacrificato le sue aspettative professionali nell'interesse della Parte_1 famiglia, mentre risulta provato e non contestato che per la conduzione della famiglia sia stata affiancata da una o più collaboratrici domestiche;
di converso, non è emerso con chiarezza perché nel 2013 abbia cessato di lavorare e se effettivamente ciò sia dipeso dallo stato di salute o da altre scelte personali.
Pertanto, in riferimento alla liquidazione dell'assegno divorzile non sussiste la componente perequativa/compensativa.
Quanto alla componente assistenziale è documentata la patologia psichiatrica e depressiva: documentazione ospedaliera del gennaio/febbraio 2019 e relazione psichiatrica di struttura pubblica del
25.1.2024 che attestano la impossibilità di lavorare.
Il diritto di parte appellante a vedersi garantita la possibilità di mantenimento appare adeguatamente soddisfatto mediante l'assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Milano di € 700,00 mensili, dovendosi tenere in debito conto l'assegnazione della casa coniugale di pregio con spese manutentive a pagina 9 di 10 totale carico del marito e che a carico del medesimo sono state poste per intero anche le spese straordinarie per i due figli ormai maggiorenni.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per la conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale a favore di parte appellata, nella misura liquidata dal Tribunale di
Milano, in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima;
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”
La domanda svolta dalla sig.ra volta a ottenere la condanna del a versarle la somma Parte_1 CP_1 di € 2000 mensili una volta rilasciata dalla stessa la casa coniugale, destinata a sostenere i costi della nuova abitazione, va dichiarata inammissibile in quanto riferita a circostanze non attuali e, pertanto, non valutabili. Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del sig. nella misura CP_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024 R.G. il
14.1.2025, depositata il 15.1.2025, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 CP_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Vaina n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pecchiari del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Gustavo Modena n. 30
APPELLANTE
contro
, nato a Cortina D'Ampezzo il 15.8.1963 C.F. CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Meliti e Simona
Bevilacqua del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Piazza
Adriana n.15,
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024
R.G. il 14.1.2025, pubblicata il 15.1.2025 e comunicata il 17.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Pronunciare la parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano n.345/2025 emessa il
14.1.2025 e depositata il 15.1.2025 e specificatamente: in riforma del punto 2) della sentenza di primo grado raddoppiare l'assegno che il signor dovrà CP_1 versare alla signora per il mantenimento indiretto dei figli non economicamente Parte_1 indipendenti portandolo da € 2000, come già rivalutato dalla separazione (€ 2.428), ad € 4.000,00, con valutazione annuale Istat;
in riforma dei punti 3) e 4) della sentenza di primo grado stabilire che, dal momento in cui l'appellante lascerà la casa di via Vaina 8, il signor versi mensilmente alla signora la somma di € CP_1 Parte_1
2000 affinché possa affittare nella zona in cui è sempre vissuta o in una limitrofa un appartamento tra i settanta e gli ottanta metri quadrati e pagare le spese condominiali, in riforma del punto 5) della sentenza che l'assegno divorzile, tenuto conto della condizione fisica della signora e del suo contributo concreto dato alla formazione della famiglia e del Parte_1 suo patrimonio, sia portato da € 700 mensili a € 2500, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla signora stante le illustrate ragioni di inammissibilità ed infondatezza dei motivi di Parte_1 appello formulati e, per l'effetto, confermare quanto disposto dal Tribunale Civile di Milano con sentenza n. 345/2025, pubblicata il 15.1.2025, a definizione del procedimento per lo scioglimento del matrimonio recante RG 20052/2024, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 15.2.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024 R.G. il 14.1.2025, depositata il 15.1.2024 e comunicata il 17.1.2025, non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio promossa da contro CP_1 Parte_1
[...]
pagina 2 di 10 e hanno contratto matrimonio il 10.9.2009 ed hanno avuto due Parte_1 CP_1 figli, e nati l'8.4.2002, maggiorenni non economicamente autosufficienti. ER Per_2
La loro separazione consensuale è intervenuta in data 6.3.2018 con accordi di negoziazione assistita con l'assunzione dei seguenti accordi:
i due figli di anni 15 affidati congiuntamente ai genitori con stabile residenza anagrafica con la madre nella casa coniugale, di proprietà del marito e assegnata alla moglie e con collocamento alternato presso ciascun genitore;
la moglie continuerà a ivi vivere anche qualora i figli proseguano gli studi all'estero fino a quando non avranno raggiunto l'autonomia economica;
a totale carico del padre le spese straordinarie e il medesimo corrisponderà alla moglie per il concorso al loro mantenimento €
1000 per ciascuno e continuerà a sostenere in via esclusiva le spese relative alla casa e al costo della collaboratrice domestica che lavora presso le abitazioni di entrambi e da lui assunta;
il marito corrisponderà € 1000 mensili per il mantenimento della moglie fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti e avranno rilasciato la casa familiare;
rimborserà alla moglie il carico fiscale del suo assegno di mantenimento;
il marito si impegna ad acquistare un immobile in Milano da intestare alla moglie e mette a disposizione della stessa la casa vacanze di Celle Ligure, in comproprietà con la sorella e quella di La Thuile fino a quando la locazione sarà confermata.
Con il ricorso di primo grado il sig chiedeva: CP_1
accertarsi che nulla sia dovuto per assegno divorzile, essendo carenti i requisiti di legge;
per i figli e per ciascuno € 500 da versarsi direttamente loro e € 500 alla loro madre oltre al 100% delle spese straordinarie;
assegnare la casa coniugale al in quanto è sua ed è collocatario prevalente e/o paritario dei figli;
CP_1 disporre che corrisponda alla moglie il canone di locazione per una nuova abitazione fino ad € 2000 mensili fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti o decidano di andare a vivere altrove;
revocare ogni altro contributo previsto nell'accordo di separazione;
in via subordinata, in caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla che Parte_1 questa si faccia carico delle spese dalla data della domanda ad eccezione delle spese straordinarie condominiali;
in via ulteriormente subordinata, in caso di riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie da determinarsi nella misura di € 1000 mensili o di quella inferiore ritenuta di giustizia, revocare ogni altro contributo economico previsto in separazione fermo quanto previsto a titolo di mantenimento per i figli con decorrenza dalla domanda.
Parte resistente chiedeva: confermare l'assegnazione a lei della casa coniugale disponendo che i due figli mantengano ivi la residenza e modificare le frequentazioni con il padre;
pagina 3 di 10 disporre l'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 4000 mensili considerato che il CP_1 dichiara di non voler più sostenere le spese ordinarie condominiali né il costo per il mantenimento della casa né quello della colf;
in subordine e ferme le altre conclusioni disporre il pagamento della somma di € 2000 quale contributo al mantenimento dei due figli, somma da versare alla madre, oltre ad € 500 per ciascuno da versarsi direttamente a mani dei figli.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: posto a carico del padre il mantenimento indiretto dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 2000 mensili come già rivalutati dalla separazione;
ha assegnato la casa coniugale alla madre;
ha posto a carico del padre il
100% delle spese straordinarie dei due figli oltre le spese straordinarie e ordinarie della casa ex coniugale nonché utenze e imposte, quale componente del contributo abitativo;
ha posto a carico del l'assegno divorzile di € 700 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
ha CP_1 dichiarato irripetibili le spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto: congruo ancora oggi per il mantenimento dei figli l'accordo separativo il cui assegno mensile rivalutato
è attualmente di circa € 2400 mensile;
non vi sono più le condizioni, stante l'età dei figli, perché il padre si faccia carico del costo della colf e nemmeno per l'accoglimento della domanda di pagamento diretto ai figli della quota di € 500 mensile dell'assegno dovendo essere il figlio a chiederlo;
quanto all'assegno divorzile: la resistente non lavora e percepisce € 2250,00 annui per l'attività che svolge a favore della Fondazione Rava in aggiunta ad altri bonifici qualificati come rimborso spese;
è laureata in Farmacia e ha lavorato anche come ricercatrice fino al 2007 quando ha avuto l'insorgere del primo grave episodio depressivo, dal 2009 al 2012 è stata assistente tecnica della segreteria politica della Giunta Regionale del
Presidente nel 2013 ha tentato un concorso pubblico senza superarlo e visto il riacutizzarsi CP_2 dello stato depressivo le è stato impossibile reperire un nuovo impiego;
il ricorrente ha lavorato fino al 2010 come partner del fondo Equity Investitori Associati, poi ha ricoperto incarichi temporanei societari e nel 2017 ha costituito la di cui è socio al 49% per CP_3 un valore contabile della quota di € 524.862,00; espone un reddito netto di € 118.881, € 81.571, €
49.700, negli ultimi tre anni derivante per € 40.000 da locazioni e per il resto da somme percepite dalla società; è proprietario della lussuosa casa coniugale, di altri due appartamenti a Milano oggi locati, del
50% di un appartamento a Celle Ligure, di un conto titoli di € 1.800.000,00, di un prestito obbligazionario FME di valore di 1 milione di Euro e di liquidità superiore a € 700.000,00; il suo reddito è trascurabile rispetto al valore della partecipazione societaria e non è cambiato rispetto alla separazione.
pagina 4 di 10 Non sussiste per l'assegno divorzile la componente perequativa/compensativa: non è stato provato, né è stato chiesto di farlo da parte della di aver dovuto accantonare legittime aspettative Parte_1 professionali per dedicarsi alla famiglia;
non è emerso con chiarezza il perché nel 2013 abbia cessato di lavorare e se effettivamente ciò sia dipeso dallo stato di salute, ha sempre assunto ruoli professionali di prestigio, in ogni caso ciò non comporta un nesso con scelte connesse con la conduzione della famiglia, ma invece con scelte più personali;
quanto alla componente assistenziale è documentata la patologia psichiatrica e depressiva (documentazione ospedaliera del gennaio/febbraio 2019 e relazione psichiatrica di struttura pubblica del 25.1.2024 che attestano la non possibilità di lavorare); non vi è prova che la sua attuale relazione sentimentale in corso possa considerarsi avente carattere di comunione di vita;
le va garantita la possibilità di mantenimento, con esclusione del mantenimento del tenore di vita;
equa la somma di € 700,00 mensili anche considerato che può ricorrere a misure di sostegno per la sua malattia e beneficia dell'assegnazione della casa coniugale di pregio a spese totali a carico del marito.
Con l'appello proposto dalla sig.ra viene chiesta: Parte_1
la riforma del capo 2): contributo al mantenimento dei due figli € 4.000 (ad oggi l'assegno rivalutato di separazione è di € 2.438); la riforma dei capi 3 e 4: nel momento in cui lei lascerà la casa coniugale porre a carico del € CP_1
2000 mensili affinché possa coprire i costi di affitto nella zona medesima o limitrofa (un alloggio di
70/80 mq) e pagare le spese condominiali, la riforma del capo 5): disporre assegno divorzile di € 2500 mensili tenuto conto delle sue condizioni fisiche e del suo contributo alla conduzione della famiglia e formazione del patrimonio del marito;
spese del doppio grado.
Nei confronti della sentenza gravata parte appellante formula le seguenti censure: la sua relazione con i figli è solida, mentre quella con il padre ora è compromessa;
da settembre 2024
si rifiuta di avere rapporti con il padre (ha avuto problemi di droga alcool e ha abbandonato ER
l'Università), ma ora anche se svogliatamente li ha ripresi;
dalla loro nascita è sempre stata aiutata da una governante, ha sempre supportato il marito nella sua brillante carriera;
lui l'ha indotta a lasciare il lavoro garantendole di provvedere sempre alla famiglia, come confermato con gli accordi di separazione, non essendo lei in grado di assumersi alcun costo;
ora che il padre si rifiuta di concorrere alle spese di casa è necessario rimodulare gli assegni per i figli e per lei;
il è ricchissimo, lei non ha nulla e non lavora per problemi di salute, nel 2014 si è comunque CP_1 occupata della suocera fino al suo decesso a luglio 2014; ha 57 anni ed è fuori dal mercato del lavoro;
i figli hanno sempre più bisogno di spese maggiori;
quando lascerà la casa familiare dovrà reperire una nuova abitazione e quindi il dovrà coprirne i costi;
CP_1 pagina 5 di 10 è veramente malata e non può lavorare e produce una nuova relazione medico legale 29.1.2025 che conferma la patologia narcisistica e depressiva con terapia antidepressiva e nonostante anni di terapia non è in grado di riconoscere la sua patologia;
vorrebbe stare bene e lavorare come ha fatto in precedenza;
l'assegno divorzile disposto è irrisorio e non tiene conto del fatto che si è sempre occupata dei figli, mentre il padre è stato latitante (sul punto dichiarazioni testimoniali scritte doc. 5 e 6, lei ha incoraggiato il marito a tenere duro sul lavoro e diventare quello che oggi è).
Si è costituito in data 15.5.2025 per chiedere il rigetto dell'appello. CP_1
Del ricorso introduttivo di 54 pagine solo 6 pagine sono dedicate ai motivi di appello e in particolare si osserva che: non sono rispettati i limiti dimensionali e vi è una mera riproduzione degli atti di primo grado senza che vi sia una vera censura diretta alla sentenza impugnata;
chiede di corrispondere per il mantenimento dei figli € 4.000, mentre in primo grado ne ha chiesti € 3.000; inammissibili le produzioni allegate all'atto di appello aventi ad oggetto: messaggi che appaiono antecedenti alla pronuncia di primo grado e dichiarazioni testimoniali scritte nuove;
la relazione medico legale che è finalizzata all'appello risultando prescritta la terapia in data 7.2.2025, una settimana prima di depositare l'impugnazione; oggi il corrisponde per i soli figli € 7.000 al mese (€ 2450 di assegno, € 2550 per spese CP_1 straordinarie, € 1500 per spese casa familiare, € 500 per utilizzo autovettura e scooter); il figlio ER in stato alterato alcolemico ha causato un grave incidente stradale con danni per € 100.000 che il padre deve risarcire;
appare irragionevole che la voglia continuare a vivere nella grande casa coniugale mq 340, Parte_1 con ingenti costi, quando avrebbe potuto essere messa a reddito e finanziare i costi di due autonome abitazioni;
quanto alla frequentazione, i ragazzi, ora di anni 23, si autodeterminano la collocazione presso ciascun genitore;
essi stati coinvolti nel deleterio patto di lealtà con la madre, ma quando hanno un problema da risolvere si rivolgono al padre;
il secondo motivo non può trovare accoglimento perché il Giudice non può pronunciare su una situazione futura e incerta;
il terzo motivo è infondato e poi la decisione del Tribunale è corretta;
lui non ha mai chiesto alla moglie di smettere di lavorare e le ha trovato il lavoro nel 2001 e poi nel 2009 in Regione;
è sempre stata aiutata con i figli;
in sei anni dalla separazione non ha provato a cercare lavoro,
In data 27 maggio 2025 parte appellante ha depositata la memoria replica: pagina 6 di 10 i documenti prodotti con l'appello erano prima indisponibili stante la patologia dell'appellante depressiva cronica;
è invalida al 55% (Verbale Inps 4.3.2025 (doc.C) e non può ricevere assegni di invalidità; la relazione prodotta in appello medico legale è autentica;
è stata in terapia anche nel 2009 e dopo la sentenza di primo grado ha dovuto rinunciare per causa dei costi per l'assistenza della dott.ssa che poi ha redatto la relazione;
Per_3
le dichiarazioni scritte sono autentiche e, a conferma, è sufficiente ascoltare i due figli;
il padre, oltre all'assegno del costo di € 4400, alla retta universitaria del figlio del costo di € Per_2
4115 e un corso che sta frequentando il figlio del costo di € 8.000, che terminerà a giugno 2025, ER non dà altro ai figli e ci deve pensare lei;
auto e motorino sono usati sporadicamente;
le spese straordinarie dei figli sono € 400 mensili e non 2550,00
In data 3 giugno 2025 parte appellata ha depositato la memoria di replica: le produzioni nuove esulano da quelle indicate nel decreto e dovranno essere stralciate;
l'invalidità al 55% comporta comunque l'accesso a benefici nel mondo del lavoro;
conferma quanto ai precedenti atti.
All'udienza del 18.6.2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 28.2.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite, contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ribadisce che la modalità di redazione dell'atto di appello di 54 pagine con esposizione di fatto ridondante e pletorica in cui i quattro quinti sono costituiti da mere ripetizioni degli atti precedenti.
Rileva l'inammissibilità per tardività delle produzioni di cui all'atto di appello costituite da messaggi whatsapp 19.6.24 e 29.6.2024, in quanto già nella disponibilità di parte appellante nel corso del giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni scritte di e Parte_2 Testimone_1 [...]
in quanto rese a gennaio/febbraio 2025 e pertanto successivamente alla pronuncia di primo Tes_2 grado. In ogni caso tali produzioni nulla potrebbero aggiungere al quadro probatorio agli atti.
E'invece ammissibile il certificato del percorso terapeutico rilasciato il 11.2.2025 da Fondazione
IRCCS Ca Granda di Milano, che costituisce un aggiornamento sulle condizioni di salute della sig.ra già accertate come critiche in primo grado in esito alla documentazione sanitaria prodotta e Parte_1 alla relazione psichiatrica 25.1.2024 di struttura pubblica ospedaliera attestante la non possibilità per la stessa di essere impegnata in attività lavorativa.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
pagina 7 di 10 La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che è innegabilmente emerso un loro squilibrio reddituale/patrimoniale.
Per quanto attiene la quantificazione dell'assegno a carico del padre per il concorso al mantenimento dei figli e la Corte ravvisa la congruità della somma mensile di € 1000,00 per ER Per_2 ciascuno che ad oggi, come già rivalutati dalla separazione, dovrebbe ammontare a circa € 2400,00 mensili complessivi.
Tale congruità va correlata al fatto che al padre è stato posto a carico il 100% delle spese straordinarie per i figli oltre, quale componente del contributo abitativo, le spese ordinarie e straordinarie per l'abitazione coniugale, comprese utenze e imposte e che sul punto non è stata avanzata alcuna censura.
Accertato e non contestato il diritto della sig.ra a vedersi corrisposto da Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile, la svolta censura avente ad oggetto il quantum debeatur dell'assegno non può trovare accoglimento.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha ricevuto interpretazione autentica con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La Suprema
Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endo familiari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
pagina 8 di 10 Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie, l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie è stata accertata documentalmente la seguente situazione reddituale/patrimoniale delle parti, risultata peraltro non contestata dalle stesse: la sig.ra laureata in farmacia, dopo il matrimonio contratto nel 2009, ha lavorato fino al Parte_1
2013 cambiando lavori peraltro qualificati, come ricercatrice e come assistente tecnica della segreteria politica della Giunta Regionale, mentre ora non lavora e percepisce € 2250,00 annui per l'attività che svolge a favore della Fondazione Rava in aggiunta ad altri bonifici qualificati come rimborso spese;
il ricorrente ha lavorato fino al 2010 come partner del fondo Equity Investitori Associati, poi ha ricoperto incarichi temporanei societari e nel 2017 ha costituito la di cui è socio al 49% per CP_3 un valore contabile della quota di € 524.862,00; espone un reddito netto di € 118.881, € 81.571, €
49.700 negli ultimi tre anni derivante per € 40.000 da locazioni e per il resto da somme percepite dalla società; è proprietario della lussuosa casa coniugale, di altri due appartamenti a Milano oggi locati, del
50% di un appartamento a Celle Ligure, di un conto titoli di € 1.800.000,00, di un prestito obbligazionario FME di valore di 1 milione di Euro e di liquidità superiore a € 700.000,00.
La Corte condivide quanto accertato dal Tribunale circa la mancanza di prova agli atti per poter sostenere che la sig.ra abbia sacrificato le sue aspettative professionali nell'interesse della Parte_1 famiglia, mentre risulta provato e non contestato che per la conduzione della famiglia sia stata affiancata da una o più collaboratrici domestiche;
di converso, non è emerso con chiarezza perché nel 2013 abbia cessato di lavorare e se effettivamente ciò sia dipeso dallo stato di salute o da altre scelte personali.
Pertanto, in riferimento alla liquidazione dell'assegno divorzile non sussiste la componente perequativa/compensativa.
Quanto alla componente assistenziale è documentata la patologia psichiatrica e depressiva: documentazione ospedaliera del gennaio/febbraio 2019 e relazione psichiatrica di struttura pubblica del
25.1.2024 che attestano la impossibilità di lavorare.
Il diritto di parte appellante a vedersi garantita la possibilità di mantenimento appare adeguatamente soddisfatto mediante l'assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Milano di € 700,00 mensili, dovendosi tenere in debito conto l'assegnazione della casa coniugale di pregio con spese manutentive a pagina 9 di 10 totale carico del marito e che a carico del medesimo sono state poste per intero anche le spese straordinarie per i due figli ormai maggiorenni.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per la conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale a favore di parte appellata, nella misura liquidata dal Tribunale di
Milano, in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima;
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”
La domanda svolta dalla sig.ra volta a ottenere la condanna del a versarle la somma Parte_1 CP_1 di € 2000 mensili una volta rilasciata dalla stessa la casa coniugale, destinata a sostenere i costi della nuova abitazione, va dichiarata inammissibile in quanto riferita a circostanze non attuali e, pertanto, non valutabili. Stante il rigetto dell'appello proposto, deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite del secondo grado a favore del sig. nella misura CP_1 liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014 come aggiornate al 2022, con applicazione della riduzione ai sensi dell'art 4 co.4.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 345/2025 – emessa nella causa civile n. 20052/2024 R.G. il
14.1.2025, depositata il 15.1.2025, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate in € Parte_1 CP_1
2.786,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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