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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6123/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Nardis e dall'avv. Ettore Maria De Nardis, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Pescara (PE) via
Regina Elena n. 20;
OPPONENTE contro
, P.IV , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 P.IV_2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Cozzi ed elettivamente presso l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo Email_1
OPPOSTO
Oggetto: indebito oggettivo – indebito soggettivo;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 settembre 2025;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1883/2022 emesso per l'importo di € Parte_1
30.846,70 in favore dell'opposto indicato in epigrafe deducendo che l con deliberazione n. Parte_2
1040 del 6.11.2019, aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento di un incarico professionale per
1 la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i servizi tecnici connessi per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili ed impianti del Presidio Ospedaliero di Marino
Viale XXIV Maggio;
che l'opponente con unico socio unitamente all'opposto, quale libero professionista, avevano presentato un'offerta con ribasso al 51,15% e quindi per un importo netto di aggiudicazione di
€ 49.615,76 oltre accessori;
che la aveva aggiudicato, con delibera del 20.3.2020, la procedura Parte_2 all'opponente e all'opposto costituiti all'uopo in Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
che in data 23.7.2020 era stato sottoscritto il contratto di appalto allegato in atti;
che le parti avevano regolato il quadro giuridico ed organizzativo del predetto Raggruppamento in data 6.5.2020, come da atto a Per_ ministero del Notaio di che in tale regolamento, le parti avevano previsto all'art. 7 che la Pt_2 fatturazione verso la Stazione appaltante avvenisse da parte della capogruppo mandataria odierna opponente e che l'opposto avrebbe invece fatturato a quest'ultima i suoi compensi, dopo aver eseguito la quota di lavori lui affidata;
che tuttavia l'opposto non aveva eseguito i lavori di sua competenza , come previsto dall'art. 3 del predetto atto pubblico;
che pertanto le fatture emesse dall'opposto erano prive di fondamento giuridico;
che pertanto il d.i. emesso in favore dell'opposto era illegittimo;
che in via preliminare si eccepiva la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a fronte della previsione di cui all'art. 8 dell'atto notarile del 6.5.2020; che infatti tale disposizione prevedeva per le controversie relative all'applicazione della scrittura il deferimento ad un collegio arbitrale costituito a norma degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.; che l'art. 3 prevedeva quindi una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c.; che pertanto l'opposto avrebbe dovuto deferire la presente causa (relativa ai compensi derivanti dall'esecuzione della scrittura del 6.5.2020) ad un Collegio arbitrale;
che sussisteva quindi un fatto impeditivo all'esercizio della giurisdizione ordinaria;
che in subordine, nel merito, l'opposto non aveva eseguito le prestazioni allo stesso affidate in forza dell'atto del 6.5.2020 e non lo aveva fatto nei termini concordati né rispettando gli standard qualitativi richiesti;
che i lavori eseguiti dall'opposto erano stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente, necessitando gli stessi di nuova rielaborazione;
che le fatture erano quindi infondate nell'an e nel quantum, avendo per altro l'opposto erroneamente calcolato la percentuale di propria spettanza;
che in particolare l'opposto aveva incluso il corrispettivo per la direzione dei lavori che ancora non era stata svolta;
che il contratto d'appalto, come già previsto nel disciplinare di gara, prevedeva per altro due fasi e due voci di computo, una per la fase di progettazione ed una per la fase di esecuzione;
che illegittima era la richiesta di pagamento dei compensi anche per la seconda fase;
che infatti l'opposto si occupava solo della fase relativa alla progettazione;
che l'opponente si era impegnata con la Stazione appaltante ad eseguire lavorazioni aggiuntive richieste direttamente da quest'ultima; che ciò aveva comportato la necessità di eseguire svariate ore addizionali di lavoro cui però
l'opposto si era sottratto;
che solo grazie al lavoro svolto dall'opponente la commessa era stata eseguita e portata a termine nei tempi previsti.
Per questi motivi
ha chiesto di dichiarare la carenza di giurisdizione
2 del giudice ordinario per essere la controversia devoluta ad un collegio arbitrale e nel merito revocare il d.i. opposto.
Si è costituito l'opposto indicato in epigrafe contestando l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente non trovando applicazione la clausola compromissoria di cui all'art. 8 dell'atto notarile del 6.5.2020 e nel merito deducendo che lo stesso aveva eseguito i lavori affidatigli dalla opponente;
che non sussisteva alcuno degli inadempimenti da quest'ultima lamentati in citazione.
Per questi motivi
, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
Sentite le parti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto a fronte dell'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, la causa è stata quindi rinviata per d.o. e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali sino a 10 giorni prima. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter I comma c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Occorre dare atto che parte opposta, nelle note conclusionali depositate in data 1.9.2025, ha dichiarato di aderire all'eccezione sollevata da parte opponente di carenza di giurisdizione per sussistere all'art. 8 dell'atto notarile del 6.5.2020 una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. chiedendo quindi la cancellazione della causa dal ruolo e l'assegnazione di termini per la riassunzione della causa.
A fronte dell'adesione di parte opposta alla predetta eccezione, sussistono i presupposti per dichiarare ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. l'incompetenza di questo Tribunale in favore degli arbitri e per assegnare alle parti termine per l'instaurazione del giudizio arbitrale, secondo le modalità previste dall'art. 8 dell'atto notarile del 6.5.2020, previa revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in ragione della non complessità della causa tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato sul valore della causa come dichiarato in fase monitoria ( € 30.846,70) , vanno poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- visto l'art. 819 ter c.p.c., dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale di cui Per_ all'art. 8 dell'atto notarile del 6.5.2020 a ministero del Notaio di Pt_2
- revoca il d.i. opposto;
- assegna alle parti termine di tre mesi per l'instaurazione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 50
e 819 ter c.p.c.;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite liquidate in
€ 286,00 per spese vive ed in € 3.809 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 18.9.2025
3 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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