TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 559/2018 vertente
TRA
, C.F.: , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minorenne , elettivamente domiciliati in Paola (CS), via della Persona_1
Quercia n 12, presso lo studio dell'avv. Francesca Storino, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Carratelli in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
ATTORI
e
P. IVA: in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in San Demetrio Corone (CS), via Caminona n. 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Sposato, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CONVENUTA
e
, . CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice. La domanda è fondata e va accolta.
Con la presente azione giudiziaria gli attori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne chiedono accertarsi l'esclusiva Persona_1 responsabilità di nella causazione del sinistro stradale occorso in data CP_2
16.7.2016 poiché costui, quale conducente dell'autovettura di proprietà di
[...]
e assicurata per la responsabilità civile con la compagnia CP_3 Controparte_1 avrebbe investito la loro figlia mentre attraversava la strada pubblica;
hanno dunque chiesto condannarsi i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 48.936,25, o di altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subìti dalla figlia minorenne a seguito dell'incidente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Costituitasi in giudizio, la compagnia di assicurazione ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attrice contestandola nell'an e nel quantum e deducendo di aver già corrisposto agli attori la somma complessiva di € 2.500,00 a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria, sulla scorta della relazione medico-legale redatta dal loro fiduciario, il quale aveva riconosciuto alla minore un danno biologico del 2%, ITP al 75% di giorni 25 e al 50% di giorni 30, con un concorso di colpa a carico dell'investita pari al 30%. Secondo la tesi difensiva sostenuta dalla società convenuta, sussisterebbe in capo alla vittima un concorso di colpa nella causazione del sinistro, in quanto la stessa non avrebbe utilizzato le dovute cautele durante l'attraversamento della strada, immettendosi sulla carreggiata improvvisamente;
inoltre, i genitori sarebbero responsabili ai sensi dell'art. 2048 c.c. per non aver prestato la dovuta vigilanza al momento dell'attraversamento della strada da parte della figlia minorenne. In relazione al quantum, la compagnia di assicurazione lamenta l'eccessività della richiesta formulata dagli attori, anche perché la sindrome da stress post-traumatico con attacchi di panico e disturbi del sonno e del comportamento alimentare, di cui la minore avrebbe sofferto a seguito dell'incidente, oltre a non essere supportata da alcuna documentazione medica non sarebbe neanche causalmente riconducibile al sinistro occorso.
e pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono CP_2 CP_3 costituiti e sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 18.12.2018.
pagina 2 di 12 La domanda attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (comma 1); il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (comma 3). L'art. 141 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (comma 2); in particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (comma 3). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”. (Cass. n. 9856/2022).
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento all'an del diritto degli attori al risarcimento dei danni subìti dalla loro figlia minorenne in occasione del sinistro che l'ha vista coinvolta, il quadro probatorio in atti ha confermato la dinamica dell'incidente così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio e ha condotto all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura per la causazione dell'evento.
Invero, risulta agli atti che il giorno dell'incidente, ossia il 16.7.2016, dopo aver acquisito sommarie informazioni da , e da CP_2 Persona_2 CP_3
(v. verbali di s.i.t. in atti), i CC del Comune di Fuscaldo hanno elevato a Parte_1 carico di il verbale di contestazione n. 636695127 per la violazione di cui CP_2 all'art. 141, commi 2 e 11, Codice della Strada, poiché il conducente dell'autovettura
“non era in grado di conservare il controllo del veicolo o di arrestarsi tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità”; sempre dal verbale si evince che è CP_3
pagina 3 di 12 soggetto obbligato in solido (v. verbale di contestazione allegato al fascicolo di parte attrice). In data 23.7.2016, i militari segnalavano l'incidente stradale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola specificando, nel paragrafo dedicato alla descrizione del fatto, che l'autovettura condotta da “percorreva a velocità CP_2 commisurata il centro abitato di Fuscaldo Marina, (Via G. Amendola), strada a senso unico di marcia, giunto all'altezza del civico 39, si vedeva attraversare la strada da
azionava i freni ma a causa della presenza di sabbia sul manto Persona_1 stradale, perdeva il controllo del veicolo non potendo evitare l'impatto, colpiva per prima sul fianco destro di facendola saltare per aria e girare su se Persona_1 stessa per poi cadere e sbattere la testa sul parabrezza anteriore del veicolo” (v. segnalazione d'incidente stradale, allegato n. 1 al fascicolo di parte attrice).
In sede di escussione testimoniale, la teste escussa all'udienza del Testimone_1
29.10.2019 (v. verbale d'udienza) ha dichiarato: “Il giorno 16/7/2016 mi trovavo sul balcone dell'appartamento sito in Fiumicello via Amendola, ed ho visto che la bambina aveva quasi raggiunto il marciapiede al termine dell'attraversamento della strada via Amendola quando una autovettura l'ha colpita in pieno facendole fare un vero e proprio volo in aria, per poi ricadere a terra”; “il tratto ove è avvenuto l'investimento è rettilineo e non presenta particolari ostacoli alla visuale;
quel giorno il tempo era sereno”; “io non ho visto la fase iniziale dell'attraversamento, avendo visto solo il momento dell'impatto; confermo che il luogo del sinistro è quello riprodotto nelle fotografie di cui a pagina 22 del fascicolo di parte convenuta”. Il teste , vicebrigadiere dei carabinieri, escusso all'udienza del 29.9.2020 Testimone_2
(v. verbale d'udienza), ha riferito: “In data 16.07.2016 fui chiamato mi sembra dalla Centrale Operativa per un incidente occorso in Fuscaldo in via G. Amendola. Ricordo che una MA aveva investito una bambina che stava attraversando la strada. Ricordo che è arrivata l'ambulanza e hanno portato la bambina in ambulanza. Ricordo di aver sentito i testimoni presenti a s.i.t. e, forse, di aver preso documentazione. Quando sono arrivato ricordo che la MA era sulla sede stradale e la bambina era soccorsa dai genitori. Il tratto in cui si verificava il sinistro è rettilineo nel centro abitato di Fuscaldo. Ricordo che erano parcheggiate delle macchine sul lato sinistro della strada. In mezzo alla strada non c'erano ostacoli. Ricordo che quel giorno c'era bel tempo”. La teste escussa all'udienza del 29.9.2020 (v. verbale d'udienza) ha Persona_2 riferito: “Di mattina del 16.07.2016 mi trovavo a Fuscaldo su via Amendola, dove vivo nel periodo estivo. Mi trovavo con la minore, vittima dell'incidente, di nome , e Per_1 abbiamo attraversato la strada. Ho visto una macchina che andava incontro alla minore che non è riuscita a frenare e l'ha investita. Ho visto la bambina che a seguito dell'urto ho fatto delle capriole in aria ed è caduta sfondando il parabrezza della macchina. La bambina si trovava a terra. Il conducente dell'automobile si è fermato ed era insieme pagina 4 di 12 con la moglie. A quel punto, le abbiamo prestato soccorso. Non abbiamo spostato la bambina dalla sede stradale ma la bambina lamentava dolore alla gamba, credo, sinistra. Il punto ove si è verificato l'incidente è lineare, nel centro abitato di Fuscaldo. La strada era libera e non c'erano ostacoli. Mi ricordo che era una bella giornata”. La teste , escussa all'udienza del 29.9.2020 (v. verbale d'udienza) ha Testimone_3 dichiarato: “Circa quattro anni fa, d'estate, mi trovavo a Fuscaldo Marina di mattina, intorno all'ora di pranzo. Mi trovavo a casa che si trova quasi vicino al punto dell'incidente. Ho visto dal mio giardino l'impatto tra un'autovettura e la bambina. Ricordo che la minore si trovava vicino le strisce pedonali e ho visto la macchina che scivolava perché, forse, c'era sabbia sulla strada. Dopo l'urto ho visto la bambina volare in aria e sono andata a soccorrerla. […] Il sinistro si è verificato su un tratto di strada rettilineo posto nel centro abitato, non vi erano ostacoli per le autovetture e il tempo era buono”.
Dalle testimonianze rese dai testi escussi – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare – così come dagli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza del fatto, non è emersa alcuna corresponsabilità in capo alla vittima nella causazione del sinistro che l'ha vista coinvolta, in quanto la minorenne aveva già iniziato l'attraversamento della strada accompagnata da un'adulta e lo Persona_2 stava quasi terminando quando è stata colpita dall'autovettura.
In particolare, dalle risultanze istruttorie è possibile evincere che l'attraversamento non è stato repentino e imprevedibile poiché la minore – non priva di custodia – aveva già occupato la carreggiata e stava per raggiungere il marciapiede opposto quando è sopraggiunta l'autovettura condotta da;
costui non è riuscito ad evitare CP_2
l'impatto non perché non avesse visto la bambina attraversare ma perché ha perso il controllo del veicolo a causa della presenza di sabbia sull'asfalto.
Non è, dunque, configurabile un comportamento colposo della vittima nella causazione dell'evento dannoso, avendo ella tenuto una condotta normale e ragionevolmente prevedibile anche in considerazione delle circostanze di luogo in cui il sinistro si è verificato: l'incidente, invero, è avvenuto su una via pubblica, costeggiata sul lato sinistro da abitazioni private, sicché sarebbe stato ragionevole per il conducente dell'autovettura aspettarsi la presenza di pedoni (v. riproduzione fotografica del luogo del sinistro, allegato n. 22 al fascicolo di parte convenuta).
Per contro, il conducente dell'autovettura non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele esigibili, idonee a prevenire e a evitare il danno in relazione alle circostanze del caso concreto, non essendo stato in grado – in spregio a quanto imposto dall'art. 141
pagina 5 di 12 C.d.S. – di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere tempestivamente la manovra di arresto in vista dell'attraversamento del pedone. Invero, per come pacificamente emerso dagli atti di causa, l'incidente è avvenuto su strada rettilinea (via G. Amendola), in orario diurno (ore 12.00 circa), in presenza di condizioni metereologiche serene e in pieno periodo estivo (16 luglio); sicché anche considerando che l'incidente si è verificato in una località marina (Fuscaldo Marina, cfr. dichiarazione del teste ), la presenza di sabbia sull'asfalto non può essere Testimone_3 considerata circostanza eccezionale, anomala o imprevedibile, quantomeno non nella quantità che dalle dichiarazioni testimoniali si desume irrisoria e impercettibile, avendo tutti i testimoni concordemente affermato che al momento dell'incidente la strada era libera e priva di ostacoli.
Così appurata l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento, CP_2 occorre ora rilevare che, per come risulta dalla documentazione sanitaria versata in atti, a seguito dell'incidente occorso, giungeva a bordo di ambulanza presso Persona_1 il Pronto Soccorso dell in data 16.7.2016 ove veniva sottoposta a TC CP_4 torace, TC addome completo e TC cranio osseo oltre che a visita neurologica generale;
in data 19.7.2016 la minore veniva sottoposta ad una successiva visita neurochirurgica all'esito della quale le veniva diagnosticato “trauma cranico” con possibilità di dimissioni e consiglio di controlli neurochirurgici seriati nel tempo;
sicché, Per_3 veniva dimessa in data 19.7.2016 con la diagnosi di “contusione del polmone,
[...] senza menzione di ferita aperta nel torace” e “ferite multiple di sede non specificata, senza menzione di complicazioni”, con prognosi di giorni dieci e con prescrizione di terapia farmacologia (v. verbale di pronto soccorso n. 2016/45205 allegato n. 27 al fascicolo di parte attrice). Recatasi nuovamente al Pronto soccorso dell in data 25.7.2016, CP_4 risultava in “condizioni generali buone”, “vigile ed orientata” e Persona_1 presentava “ematoma al 3 medio di gamba destra con difficoltà alla deambulazione” sicché veniva sottoposta a visita radiologica al bacino, alla gamba e al torace, a visita ortopedica generale e visita neurochirurgica successiva (v. allegato n. 26 al fascicolo di parte attrice). Dal referto unico per RX si legge: “non lesioni pleuro-parenchimali in atto. Regolare la distribuzione del circolo. Seni costo-frenici liberi. Immagine cardio-vascolare nei limiti. Non segni di fratture costali. Per quanto visibile […] non si apprezzano segni di fratture nei segmenti ossei visibili”; all'esito della visita ortopedica generale i sanitari diagnosticavano “trauma policontusivo” con prescrizione di riposo articolare, crioterapia e terapia farmacologia, mentre, all'esito della visita neurochirurgica le veniva diagnosticato “pregresso trauma cranico e politrauma in seguito ad incidente della strada. Lamenta cefalea e limitazione nei movimenti di estensione dell'arto inferiore dx (trauma gamba)” con prescrizione di riposo per venti giorni e analgesici al bisogno. pagina 6 di 12 Lo stesso giorno, la minorenne veniva dimessa con diagnosi “postumi di traumatismi interni del torace”, per i quali si prescrivevano venti giorni di riposo e analgesici al bisogno (v. verbale di pronto soccorso n. 2016/47056 del 25.7.2016, allegato n. 26 al fascicolo di parte attrice). Successivamente, si è sottoposta ad una serie di visite mediche Persona_1 specialistiche. In particolare, in occasione delle visite pediatriche alla minore veniva diagnosticato
“trauma cranico cervicale, contusione polmonare, contusione arto inferiore destro” nonché cefalea saltuaria, disturbo del ritmo sonno veglia, aumento del peso legato a bulimia, attacchi di ansia e di panico e insonnia in relazione ai quali il medico curante richiedeva visita neuropsichiatrica infantile (v. certificati medici a firma del dott. Per_4
, allegati al fascicolo di parte attrice).
[...]
All'esito della visita specialistica di neuropsichiatria infantile, il sanitario operante diagnosticava alla minore “disturbo del sonno, iperfagia” (v. allegato n. 20 al fascicolo di parte attrice). La minore risulta altresì sottoposta a trattamento riabilitativo dell'età evolutiva (v. referto del 19.10.2016, allegato n 20 al fascicolo di parte attrice) e a visite specialistiche Contr di neurochirurgia eseguite presso l di all'esito delle quali gli operatori CP_4 sanitari le diagnosticavano “trauma cranico cervicale contusione polmonare contusione arto inferiore sinistro”, “cefalea saltuaria stato di ansia (con crisi di panico) disturbi del ritmo sonno veglia” (v. allegati n. 13 e n. 18 al fascicolo di parte attrice).
veniva dichiarata clinicamente guarita in data 2.12.2016 (v. allegato n. Persona_1
12 al fascicolo di parte attrice a firma del dott. ). Persona_4
Tuttavia, in ragione della presenza di aree ipercromiche a carattere post-traumatico a livello della spalla sinistra, del fianco sinistro e dell'arto inferiore sinistro, la minore veniva sottoposta ad un ciclo di trattamento laser a cadenza quindicinale (v. referto medico Skin Laser Center di del 22.12.2016, allegato n. 3 al fascicolo di parte CP_4 attrice). Per quanto specificamente attiene ai disturbi psichici e relazionali manifestati dalla minore a seguito dell'incidente, occorre evidenziare che, in sede testimoniale, il medico pediatra ha dichiarato: “la bambina manifestava, a seguito dell'incidente, Persona_4 ansia, insonnia e disturbi alimentari, di origine, secondo me, nervosa;
ho anche consigliato accertamenti specifici al riguardo e per fortuna è risultata una forma lieve di disturbo;
mi risulta altresì che, col tempo, la bambina ha recuperato i rapporti con i coetanei, che invece subito dopo l'incidente rifiutava” (v. verbale d'udienza del 20.10.2019). Il teste , medico-legale consulente di parte attrice, escusso all'udienza del Testimone_4
29.10.2019 (v. verbale d'udienza) ha dichiarato che “la bambina ha riportato, a seguito dell'incidente, varie ed evidenti cicatrici, nonché un'alterazione del ciclo veglia-sonno, oltre a quanto oggetto della predetta relazione”. pagina 7 di 12 La teste , escussa all'udienza del 29.10.2019 (v. verbale Testimone_5
d'udienza) ha dichiarato che “essendo cugina della mamma della bambina, dopo l'incidente del luglio 2016 mi sono recata spesso a trovarla ed ho personalmente constatato che piangeva sempre, non voleva giocare, non voleva frequentare Per_1 coetanei, al contrario di quanto invece faceva prima di essere investita”; “dopo l'incidente la bambina aveva una fame nervosa e voleva sempre mangiare […]”. La teste, , maestra di , escussa all'udienza del 29.10.2019 Testimone_6 Persona_1
(v. verbale d'udienza) ha riferito che “la mamma della bambina mi ha più volte riferito che la bambina, dopo l'incidente, aveva problemi di insonnia, era spesso nervosa ed ingrassata per disturbi alimentari e tale ultimo aspetto è stato da me verificato personalmente. Col tempo, la bambina, dopo questi disturbi, ha iniziato a relazionarsi con i compagni di classe […] e quindi la bambina dopo non ha manifestato più problemi anche di apprendimento”. Il teste , escusso all'udienza del 13.4.2021 (v. verbale d'udienza) ha Testimone_7 dichiarato di conoscere i fatti di causa “in quanto amico della famiglia e Per_1 assiduo frequentatore della famiglia”; “conosco bene la bambina e posso riferire che prima dell'incidente presentava un carattere allegro e spensierato, a seguito dell'incidente ho trovato la bambina assente, poco reattiva, quando mi recavo a casa rimaneva in silenzio e non mi faceva le feste come prima”; “dopo l'incidente la bambina sembrava vivesse in un mondo tutto suo, era assente, rispondeva alle domande solo se sollecitata”. Dal tenore delle dichiarazioni testimoniali appena riportate si evince, dunque, che a seguito dell'incidente, ha manifestato una serie di disturbi neurologici e Persona_1 psichici – quali alterazione del ritmo sonno-veglia, ansia, iperfagia – che hanno inciso negativamente anche sulla quantità e sulla qualità delle sue relazioni interpersonali;
disturbi che, col tempo, sono andati alleviandosi fino a scomparire. Ebbene, così accertata la verificazione del sinistro nonché la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla vittima, il CTU medico legale, dott.ssa , ha Persona_5 confermato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e il danno.
Invero, per come si legge nella relazione peritale a sua firma (in atti), “il trauma contusivo subito dalla ricorrente è in nesso di causalità con le modalità in cui si è svolto l'incidente. La piccola infatti mentre percorreva a piedi il lungomare di Fuscaldo nell'attraversava la strada veniva investita da un'autovettura che nell'impatto la urtava prima al fianco dx poi induceva il capo contro il parabrezza anteriore e successivamente a precipitare a terra”; in particolare, secondo il CTU “le lesioni subite quali postumi di Trauma Cranico, Contusione Polmonare, Ferite Multiple, Ematoma Arto Inf Dx con difficoltà alla deambulazione sono in rapporto di causalità diretta ed univoca sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico, modale e topografico” (v. p. 3 della CTU, par. “dinamica dell'accaduto” e parte iniziale del par.
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI”). pagina 8 di 12 Il CTU ha riconosciuto alla minore un danno biologico permanente nella misura del 5%
“in riferimento alla sfera individuale e relazionale come deducibile da tabelle di medicina legale in RC in questo caso per esiti di postumi riferibili alla sfera emozionale in soggetto all'epoca dell'incidente in fase di accrescimento puberale e riferibili al traumatismo del capo consistenti in ansia reattiva, alterazione del ritmo sonno- veglia e bulimia nervosa inoltre alla persistenza di discromie cutanee da riferire all'arrotamento durante l'incidente anche se attualmente di lieve entità localizzate al fianco sx, gamba e coscia sx e parte centrale del torace”; inoltre, ha riconosciuto, un periodo di inabilità parziale temporanea di giorni trenta e ha accertato che “non necessitano interventi o protesi future, né materiale iconografico a causa dell'incidente. Non sussiste riduzione della capacità lavorativa generica sia nel presente che nel futuro, il livello di sofferenza rientra in un valore medio, non necessita di assistenza personale, eventuali spese sanitarie future non sono giustificabili per l'incidente” (v. p. 3 della perizia). In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto “30 gg di inabilità temporanea parziale al 100% 30gg di inabilità temporanea parziale al 75% 15gg di inabilità temporanea parziale al 50% 15 gg di inabilità temporanea parziale al 25% 5 punti % di postumi permanenti” (v. conclusioni, p. 4 della CTU). In sede di controdeduzioni alle osservazioni di parte, il CTU ha precisato di non poter riconoscere alla vittima dell'incidente una percentuale di danno biologico superiore al 5% – per come invece voluto dalla parte attrice – in quanto la sindrome psichica è stata manifestata dalla minore per un periodo definito ed stata poi “superata bene grazie alle cure premurose dei genitori e dei sanitari incaricati al caso come da certificati medici specialistici allegati, tutto dimostrato da un esame obiettivo neurologico che dopo sette anni è risultato negativo”. Le è stato comunque riconosciuto “un disturbo psichico identificabile con sindrome soggettiva generale da trauma del capo che comporta cefalea eccitabilità, iposonnia, labilità mnemonica, esauribilità dell'attenzione ed indebolimento dell'attività mentale relativo ad un breve periodo post traumatico risoltosi senza lasciare residui attuali” (v. controdeduzioni allegate alla CTU). Il CTU, in particolare, ha evidenziato che “la guarigione al 1° dicembre 2016 non può negare però i postumi di un incidente così grave ad una bambina così piccola” e che
“un politraumatizzato di sette anni con 5% di postumi sono per noi la giusta valutazione”; secondo il consulente, la parte lesa esigerebbe una super valutazione giustificata da una sindrome da stress ma non presenterebbe comunque manifestazioni di gravità pari all'8%, sicché ha attribuito un valore di 5 punti percentuali “per una sindrome da stress post trauma cranico e post trauma toracico ma anche escoriazioni multiple con conseguenze minime”. In ogni caso, deve ritenersi corretto il riconoscimento di giorni trenta per l'invalidità temporanea totale, in quanto dal verbale di pronto soccorso n. 2016/45205 del 16.7.2016 si evince che gli operatori sanitari effettuavano una prognosi di giorni dieci, mentre nel pagina 9 di 12 verbale di pronto soccorso n. 2016/47056 del 25.7.2016, i medici prescrivevano riposo per venti giorni. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise. Orbene, tenuto conto della natura delle lesioni, non vi è dubbio che il quadro morboso evidenziato dal consulente costituisce espressione del c.d. “danno biologico” inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata. Per quanto specificamente attiene al danno morale, è noto che in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità, purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (v. Cass., sez. III, sentenza n. 339 del 13.01.2016). In altri termini, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità – che si condivide – nelle ipotesi di lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali, non v'è alcun automatismo tra il riconoscimento del danno biologico e quello del danno morale, sicché occorre valutare, caso per caso, la natura delle lesioni subìte e, quindi, la sussistenza effettiva di una sofferenza soggettiva tale da giustificare una pretesa risarcitoria alla luce delle allegazioni del danneggiato e delle prove da questo offerte. Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi liquidabile anche il danno morale, avendo gli attori dimostrato, tramite prova orale e documentazione sanitaria, la sussistenza di uno stato di sofferenza soggettiva in capo alla propria figlia minorenne derivante dal sinistro che l'ha vista coinvolta, condizione peraltro accertata anche in sede di CTU medico- legale. Pertanto, considerata l'età della minore al momento dell'evento dannoso (6 anni) e applicando la tabella del danno biologico di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005), aggiornata al D.M. 16.7.2024 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2024), trattandosi di lesione micro-permanente, il danno biologico subìto da può essere quantificato, all'attualità, in € 14.168,05 (di cui danno Persona_1 morale pari ad € 3.541,75, danno biologico da inabilità permanente pari ad € 7.104,75 e danno biologico da inabilità temporanea pari ad € 3.521,55, di cui € 1.657,20 per invalidità temporanea totale, € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75 %, € 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 207,15 per invalidità temporanea parziale al 25% – indennità giornaliera pari ad € 55,24).
pagina 10 di 12 Da tale somma va decurtato l'importo di € 2.500,00, già corrisposto dalla compagnia di assicurazione agli attori (€ 1.250,00 cadauno), pari ad € 3.000,00 a valori attuali (febbraio 2017 coefficiente 1,200. Invero, risulta agli atti che, a tacitazione di ogni danno subìto dalla minore Per_1
in conseguenza dell'incidente, la compagnia di assicurazione (assicurato
[...] [...]
) offriva a ciascun genitore l'importo di € 1.250,00 (v. allegati n. 14 e 15 al CP_3 fascicolo di nonché allegati n. 31 al fascicolo di parte attrice); gli Controparte_1 odierni attori, con raccomandata del 13.3.2017, comunicavano alla compagnia di assicurazione di non accettare la somma offerta a definizione del sinistro in quanto insufficiente e di trattenerla a titolo di acconto (v. allegato n. 32 all'atto di citazione). Dunque, è possibile liquidare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nelle voci di danno biologico e di danno morale, patito dalla loro figlia minorenne a causa del sinistro per cui è causa il complessivo importo di € 11.168,05, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto, e quindi rivalutato di anno in anno, dal 16.7.2016 (data del sinistro) all'effettivo soddisfo.
Agli attori spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale, nella voce di danno emergente, rappresentato dalle spese mediche sostenute e documentate che ammontano ad € 3.212,85 (v. fatture e scontrini allegati al fascicolo di parte attrice), rivalutati all'attualità secondo gli indici ISTAT in € 3.884,90, oltre interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto, e quindi rivalutato di anno in anno, dalla data in cui le spese sono state sostenute all'effettivo soddisfo.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e vanno condannati, in solido, CP_2 CP_3
a corrispondere in favore di e a , in qualità di esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale su , il complessivo importo di € 15.052,95, a Persona_1 titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla loro figlia a causa dell'incidente che l'ha vista coinvolta, oltre interessi, per come specificato.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna delle parti convenute alla loro rifusione in favore della parte attrice. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, così come modificato dal D.M. del 13 agosto 2022, n.147, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. pagina 11 di 12 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 [...]
, in solido tra loro, a corrispondere a e a CP_3 Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
[...]
, l'importo complessivo di € 15.052,95, a valori attuali, per le Persona_1 causali di cui in narrativa, oltre interessi per come precisati in motivazione;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in CP_2 CP_3 favore di e , delle spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in complessivi € 3.149,30, di cui € 2.538,50 per gli onorari ed €
610,80 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge;
3. pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Così deciso in Paola il 12.07.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
pagina 12 di 12