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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RG 61/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Azara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.1.2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, proponendo opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019288/DDL del 24/02/2021, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 180.889,63.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che con tale accertamento è stato revocato il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, nonché si è proceduto al recupero delle agevolazioni contributive beneficiate dalla cooperativa, in ragione del mancato rispetto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, e ad assoggettare a contribuzione le anticipazioni del TFR concesse ai propri dipendenti.
3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del predetto verbale, siccome sarebbe Pt_1
carente dei requisiti essenziali, omettendosi la puntuale indicazione delle fonti di prova con riferimento agli esiti dell'accertato comportamento illecito.
4. La ricorrente ha poi contestato nel merito la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, evidenziando che ai fini dell'accesso all'agevolazione goduta i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
5. La cooperativa impugnante ha quindi lamentato di aver prodotto fin dalla sede ispettiva la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori interessati dall'accertamento, con il conseguente diritto al beneficio domandato.
6. Parte ricorrente ha altresì sostenuto di non aver mai violato la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, con riferimento al godimento dei permessi non retribuiti concessi ai propri dipendenti.
7. Inoltre, la cooperativa ha censurato la tesi dell in ordine alle anticipazioni sul CP_1
trattamento di fine rapporto concesse ai propri dipendenti, non essendo impedito al datore concedere dei trattamenti di miglior favore.
8. Quanto al contestato mancato riconoscimento degli scatti di anzianità fino al marzo 2018, la ha sottolineato che ciò era dovuto a una problematica di carattere operativo e Pt_1
che si era poi attivata per porvi rimedio.
9. Infine, la ricorrente ha eccepito che la mera irregolarità rispetto a quanto disposto dalla contrattazione collettiva non poteva giustificare il recupero delle agevolazioni godute, non essendo stato violato quanto disposto dall'art.1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
10. La ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“A) Contrariis rejectis;
B) Dichiararsi infondata la richiesta di pagamento di cui all'Avviso di Addebito N. 402
2021 00001708 21 000, inviato dall sede di Sassari e notificato il 17.10.2021, CP_1
poiché origina dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2018019285/DDL CP_ del 24.02.2021, notificato in data 12.03.2021, notificato in data 16.03.2021, Prot. N.
1700.04/03/2021.0090634, in ogni caso parimenti nullo e/o infondato e/o illegittimo. Per
2 l'effetto annullarsi l'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001708 21 000, inviato dall CP_1
sede di Sassari e notificato il 17.10.2021 e notificato il 17.10.2021.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
11. Si sono ritualmente costituiti e eccependo anzitutto il difetto di CP_1 Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultima, non risultando i crediti contestati tra quelli oggetto di cessione.
12. L' ha poi contestato le eccezioni sollevate dalla controparte, Controparte_3
rivendicando la completezza e correttezza dell'accertamento ispettivo condotto nonché delle relative conclusioni, e chiedendo dunque il rigetto delle conclusioni avversarie, in quanto la non avrebbe dimostrato il diritto ad accedere ai benefici contributivi. Pt_1
13. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Preliminarmente e in rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto) avanzata da risulta fondata: la convenuta ha Controparte_2
infatti affermato che il credito oggetto di causa non risulta essere stato ceduto alla CP_1
società di cartolarizzazione, né di tale cessione vi è alcuna allegazione in ricorso.
15. La ricorrente avrebbe dovuto supportare la propria pretesa con la prova che vi era stata cessione alla società di cartolarizzazione del corrispondente credito, atteso che, come risulta dal disposto dell'art. 13, comma 2, legge 448/1998 (secondo cui «le tipologie ... dei crediti ceduti sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale») il trasferimento non opera ope legis per qualsiasi credito.
16. Alla completa estraneità di rispetto alla pretesa oggetto di causa consegue Controparte_2
il suo difetto di titolarità passiva del rapporto, nonché il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti.
17. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'avviso di addebito, essendo sufficiente osservare che a pagina 2 del verbale è indicato l'elenco della documentazione esaminata e che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine 2 e 3, è dettagliato sia con riferimento
3 ai fatti accertati che alla normativa di riferimento. Pertanto, lo stesso non può dirsi incompleto nei suoi elementi essenziali.
18. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
19. A livello sistematico, si rammenta che laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata.
20. Invero, “costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137 / 2006,
Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n 13011/ 2017)” (Cass. civ., n. 15639 del 2020).
21. Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo previsto per l'impiego di lavoratori c.d. svantaggiati, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
ConIGlio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
4 socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
22. L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di “persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
23. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente omette di allegare, e poi dimostrare, che la avesse rispettato, nel periodo interessato dall'accertamento, l'obbligo di impiego Pt_1
di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e ciò indipendentemente da ogni valutazione circa l'integrabilità o meno dell'elenco di cui all'art. 4 da parte della legislazione regionale.
24. Invero, la parte ricorrente si limita a depositare il LUL relativo agli anni 2016 – 2019 e una serie di documenti attestanti in ipotesi la condizione di svantaggio dei lavoratori impiegati, senza tuttavia allegare e provare alcunché in ordine al requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la nemmeno la misura dell'organico aziendale), né della qualità di soci dei Pt_1
lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero dell'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
25. Ciò è insufficiente ai fini del superamento del rigoroso onere probatorio di cui si è argomentato sopra, tenuto conto della rilevante dimensione occupazionale della cooperativa, secondo quanto risulta dal LUL, nonché dalla visura in atti (doc. 13 fasc.
). CP_1
26. Peraltro, corre rammentare che i piani dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti;
sicché, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (secondo l'insegnamento della
5 Suprema Corte: “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità”
Cass. civ., n. 3022 del 2018).
27. Per le medesime ragioni va ritenuta non provata, e carente di specificità, la deduzione della ricorrente circa il rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi, a fronte dell'accertamento contenuto nel verbale in ordine alla concessione di permessi non retribuiti in assenza di documentazione a supporto.
28. Difatti, la si limita a contestare genericamente la pretesa dell' , senza tuttavia Pt_1 CP_1
allegare e dimostrare alcunché.
29. Sul punto, dalle risultanze del verbale di accertamento, fondate sull'esame del libro unico del lavoro, e dall'elenco riepilogativo delle violazioni riportato in calce al verbale, emerge che e hanno goduto Parte_2 Parte_3 Parte_4
di permessi non retribuiti nel periodo interessato dall'accertamento in esame (doc. 8 fasc.
). CP_1
30. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. civ., n. 15120 del 2019).
31. Invero, “ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio
6 2011, n. 3969)” (Cass. civ., n. 13650 del 2019).
32. Sicché è legittimo il recupero contributivo azionato dall' in relazione alle ore fruite CP_1
quali permessi non retribuiti risultanti dal lul, non avendo la dimostrato la Pt_1
ricorrenza di un'ipotesi di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dal contratto collettivo, restando in ogni caso irrilevante l'eventuale accordo tra le parti.
33. Risulta inoltre fondata anche la pretesa azionata con riferimento all'assoggettamento a pretesa contributiva degli importi erogati dalla cooperativa quali asseriti anticipi sul trattamento di fine rapporto.
34. Si premette che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , non risulta impedito agli CP_1
accordi collettivi o all'autonomia individuale prevedere dei trattamenti di maggior favore con riferimento all'erogazione degli anticipi sul TFR.
35. Sul punto, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza espressa nella precedente sentenza n. 4133 del 2017, ha così affermato: “
4. Il fatto però che non possano essere ammessi patti diversi sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto non IGnifica però che il divieto si estenda alla materia diversa delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto che il nuovo testo dell'art. 2120 prevede, ai commi da 6 ad
11, che in taluni casi ed a certe condizioni, il dipendente possa ottenere dal datore di lavoro. La disciplina inderogabile concerne le modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma non le anticipazioni.
In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori.
L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. dispone, infatti, espressamente che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
Come risulta anche dal riferimento ai criteri di priorità nell'accoglimento delle richieste, questa norma di ampliamento si riferisce proprio alle anticipazioni, ne' si vede a che cosa altro potrebbe essere applicata.
Questa Corte ha sottolineato a questo proposito che "l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine
7 rapporto, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura", ma che "non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto." (Cass. civ., primo agosto 1998, n. 7546).
5. Anche l'analisi degli atti parlamentari conferma che quella generale del trattamento di fine rapporto e delle sue modalità di calcolo e quella, invece, dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, costituiscano discipline separate che regolano questioni differenti, anche se collegate, e che non vi sono ragioni perché il carattere inderogabile della prima si estenda anche alla seconda. I diversi progetti di legge che hanno preceduto la L. 29 maggio 1982, n. 297, e che ne hanno anticipato nelle linee generali, ed in gran parte, quello che sarebbe divenuto il suo testo definitivo, sono suddivisi in articoli distinti per i vari istituti (o, se si vuole, per i diversi profili dei singoli istituti), e prevedevano
l'istituto dell'anticipazione in un apposito separato articolo. Il disegno di legge governativo n. 1830 presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 17 marzo
1982, regolava nell'articolo 4 il nuovo istituto dell'anticipazione, di cui prefigurava la medesima disciplina che è stata trasfusa, con lievi modifiche migliorative di carattere non strutturale, in quella definitiva, nei commi da 6 ad 11 del testo dell'art. 2120 c.c., e;
per quanto ora interessa era previsto fin da allora che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali."
Nella relazione governativa che accompagnava il progetto di legge veniva sottolineato che "viene infine previsto che i contratti collettivi e i patti individuali possano prevedere limiti più ampi nella corresponsione delle anticipazioni. Tale norma tende in primo luogo
a consentire un'eventuale evoluzione dell'istituto in base al consenso delle parti sociali e in secondo luogo a non porre impedimenti legali (come esistono invece nelle vigente normativa dell'indennità di anzianità) alla disponibilità volontaria con il consenso dell'imprenditore. " La medesima suddivisione in articoli del progetto originario, come pure la collocazione dell'istituto dell'anticipazione nell'art. 4 ed il testo di questo ultimo, rimanevano invariati nella successiva proposta della prima commissione permanente
(affari costituzionali) del Senato della Repubblica.
A sua volta anche il disegno di L. n. 1701, di iniziativa dei senatori ed altri, Per_1
assegnava un articolo specifico, questa volta il 6, alle anticipazioni, di cui dettava una disciplina dettagliata, prevedendo, per quel concerne la problematica ora in esame, che "i
8 prestatori di lavoro (...) possono chiedere anticipazioni sulle indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. "Il disegno di L. n. 1830 veniva approvato dal Senato della
Repubblica, con lievi modifiche, come n. 1830-B, nella seduta del 24 aprile 1982 (1830) e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1982 (3365). La
Camera dei deputati effettuava alcune modifiche, e, in particolare, trasfondeva gli articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 7 del testo trasmesso dal Senato in un unico articolo, il primo, in cui inseriva i nuovi testi di ben tre articoli del codice civile, gli artt. 2120, 2121 e il 2776
c.p.c.. Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 2120 c.c. venivano riportati, con modifiche, i primi quattro articoli del testo del Senato, compreso l'art. 4 sulle anticipazioni, la cui disciplina rimaneva però invariata salvo la precisazione che "i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
In questo modo sono state riunite in un solo articolo, il primo, tutte le modificazioni da apportare al codice civile (ed esse soltanto).
La diversa tecnica legislativa così adottata, di trasfusione di norme e di profili all'interno di un unico articolo, non ha modificato però, ne' poteva modificare, l'autonomia che i singoli istituti avevano, e continuano ad avere, sia dal punto di vista logico che dal punto vista strettamente giuridico: quella delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento di fine rapporto con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza,
l'inderogabilità di questa ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.
6. Per quanto concerne la ampiezza e la portata della previsione delle "condizioni di miglior favore", giova ricordare la sentenza 5 aprile 1991, n. 142, della Corte
Costituzionale (dichiarativa di parziale illegittimità della norma), là dove si osserva come la norma in questione "ponga soltanto le condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva". Di conseguenza possono essere derogati anche dai patti individuali, stante la esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c.. In questo stesso senso - trattarsi cioè di condizioni
9 "minime" - si è pure espressa autorevole dottrina, facendo riferimento alla discussione in aula, nel corso dei lavori parlamentari, sul punto di un accordo, sul medesimo IGnificato dell'espressione, intervenuto tra i membri del Comitato ristretto della Commissione
Lavoro, incaricato della redazione del testo unificato della nuova normativa. Tale interpretazione, che il Collegio condivide, consente dunque di comprendere tra le
"condizioni di miglior favore" anche quella oggetto del patto individuale per cui è causa.
Non può, poi, trovare ingresso nel presente giudizio - siccome non prospettata da alcuna delle parti e, del resto, nemmeno accompagnata da idonei accertamenti - la questione, da accennarsi soltanto in via teorica presentando sotto tale profilo una qualche rilevanza, se le anzidette condizioni di miglior favore possano trovare un limite, per il singolo lavoratore, nell'analogo contestuale diritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri dipendenti;
e ciò in considerazione della previsione del settimo comma (dello stesso art.2120 c.c.) che stabilisce una limitazione annuale delle anticipazioni accoglibili alle aliquote del dieci per cento degli aventi titolo e, comunque, del quattro per cento del numero totale dei dipendenti” (Cass. civ., n. 31260 del 2019).
36. Con la successiva pronuncia n. 4670 del 2021 si è poi precisato che “l'art. 2120 del codice civile dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art.2120, commi sesto, settimo, ottavo, nono, cod.civ.);
8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art.2120, undicesimo comma, cod.civ.);
9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale”.
37. Nella presente controversia, il giudicante ritiene non risulti provato il titolo
10 dell'anticipazione ai lavoratori. Invero, la documentazione oggi prodotta dalla S.P.E.S. non è idonea a giustificare l'erogazione quale anticipo sul trattamento di fine rapporto, difettando anzitutto qualsiasi richiesta da parte della dipendente interessata ( Per_2
, non essendo invece oggetto dell'accertamento e della pretesa quanto erogato a
[...]
tale titolo a , come precisato dall' nelle note scritte). Persona_3 CP_1
38. Difatti, il documento n. 6 della difesa della ricorrente fa solo riferimento all'accoglimento della “sua richiesta inerente l'erogazione delle anticipazioni TFR con cadenza mensile”, che non è stata però prodotta in atti, né sono state avanzate puntuali istanze istruttorie a tal fine.
39. Né viene nemmeno dedotta la ragione che sarebbe stata posta alla base della pretesa richiesta della lavoratrice all'erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
40. Anche con riferimento poi alle modalità, si rileva che deve essere oggetto di pagamento l'anticipazione della somma accantonata da parte datoriale quale trattamento di fine rapporto, che può essere versata al lavoratore nei limiti dell'anzianità di servizio e della percentuale di cui all'art. 2120 c.c., elementi che non sono stati nemmeno dedotti nel caso di specie;
invece, risulta documentalmente che l'anticipo viene poi versato mensilmente alla IG.ra , circostanza incompatibile con la natura e la tipologia Per_2
dell'erogazione.
41. Tutti tali rilievi, unitamente alla circostanza che la sottoscrizione della lavoratrice è poi per “presa visione”, porta ad escludere la ricorrenza di un accordo individuale atto a giustificare il titolo della somma riconosciuta;
né viene dedotto alcunché con eventuale riferimento alla disciplina collettiva.
42. Ne deriva che gli importi versati devono essere assoggettati a contribuzione.
43. Allo stesso modo, è altresì fondata la contestazione circa il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori fino al marzo 2018, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
44. Infine, con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 (c.d. incentivo TRIE), si osserva che il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche al rispetto degli
11 accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006).
45. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è coerente l'operato dell' con riferimento alla previsione contenuta nella norma da ultimo richiamata, CP_1
avendo agito per il recupero delle agevolazioni godute dalla nel periodo in cui la Pt_1
stessa non ha rispettato quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, commettendo le violazioni surrichiamate.
46. A tutto quanto argomentato consegue allora l'integrale rigetto del ricorso.
47. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 6.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle Parte_1
spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 15/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Azara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Asproni n. 10;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed P.IVA_2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
18.1.2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio i soggetti indicati in epigrafe, proponendo opposizione al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018019288/DDL del 24/02/2021, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 180.889,63.
2. Parte ricorrente ha rappresentato che con tale accertamento è stato revocato il beneficio dell'esonero totale dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991, nonché si è proceduto al recupero delle agevolazioni contributive beneficiate dalla cooperativa, in ragione del mancato rispetto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, e ad assoggettare a contribuzione le anticipazioni del TFR concesse ai propri dipendenti.
3. La ha preliminarmente eccepito la nullità del predetto verbale, siccome sarebbe Pt_1
carente dei requisiti essenziali, omettendosi la puntuale indicazione delle fonti di prova con riferimento agli esiti dell'accertato comportamento illecito.
4. La ricorrente ha poi contestato nel merito la pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, evidenziando che ai fini dell'accesso all'agevolazione goduta i lavoratori in condizione di svantaggio sarebbero non solo quelli indicati dalla legge n. 381/1991, con elenco non tassativo, ma anche quelli ricompresi nella legge regionale n. 16/1997.
5. La cooperativa impugnante ha quindi lamentato di aver prodotto fin dalla sede ispettiva la documentazione attestante la condizione di svantaggio dei lavoratori interessati dall'accertamento, con il conseguente diritto al beneficio domandato.
6. Parte ricorrente ha altresì sostenuto di non aver mai violato la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, con riferimento al godimento dei permessi non retribuiti concessi ai propri dipendenti.
7. Inoltre, la cooperativa ha censurato la tesi dell in ordine alle anticipazioni sul CP_1
trattamento di fine rapporto concesse ai propri dipendenti, non essendo impedito al datore concedere dei trattamenti di miglior favore.
8. Quanto al contestato mancato riconoscimento degli scatti di anzianità fino al marzo 2018, la ha sottolineato che ciò era dovuto a una problematica di carattere operativo e Pt_1
che si era poi attivata per porvi rimedio.
9. Infine, la ricorrente ha eccepito che la mera irregolarità rispetto a quanto disposto dalla contrattazione collettiva non poteva giustificare il recupero delle agevolazioni godute, non essendo stato violato quanto disposto dall'art.1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
10. La ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“A) Contrariis rejectis;
B) Dichiararsi infondata la richiesta di pagamento di cui all'Avviso di Addebito N. 402
2021 00001708 21 000, inviato dall sede di Sassari e notificato il 17.10.2021, CP_1
poiché origina dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. n. 2018019285/DDL CP_ del 24.02.2021, notificato in data 12.03.2021, notificato in data 16.03.2021, Prot. N.
1700.04/03/2021.0090634, in ogni caso parimenti nullo e/o infondato e/o illegittimo. Per
2 l'effetto annullarsi l'Avviso di Addebito N. 402 2021 00001708 21 000, inviato dall CP_1
sede di Sassari e notificato il 17.10.2021 e notificato il 17.10.2021.
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
11. Si sono ritualmente costituiti e eccependo anzitutto il difetto di CP_1 Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultima, non risultando i crediti contestati tra quelli oggetto di cessione.
12. L' ha poi contestato le eccezioni sollevate dalla controparte, Controparte_3
rivendicando la completezza e correttezza dell'accertamento ispettivo condotto nonché delle relative conclusioni, e chiedendo dunque il rigetto delle conclusioni avversarie, in quanto la non avrebbe dimostrato il diritto ad accedere ai benefici contributivi. Pt_1
13. Mutata la persona del giudice e istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. Preliminarmente e in rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto) avanzata da risulta fondata: la convenuta ha Controparte_2
infatti affermato che il credito oggetto di causa non risulta essere stato ceduto alla CP_1
società di cartolarizzazione, né di tale cessione vi è alcuna allegazione in ricorso.
15. La ricorrente avrebbe dovuto supportare la propria pretesa con la prova che vi era stata cessione alla società di cartolarizzazione del corrispondente credito, atteso che, come risulta dal disposto dell'art. 13, comma 2, legge 448/1998 (secondo cui «le tipologie ... dei crediti ceduti sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale») il trasferimento non opera ope legis per qualsiasi credito.
16. Alla completa estraneità di rispetto alla pretesa oggetto di causa consegue Controparte_2
il suo difetto di titolarità passiva del rapporto, nonché il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti.
17. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto alla base dell'avviso di addebito, essendo sufficiente osservare che a pagina 2 del verbale è indicato l'elenco della documentazione esaminata e che l'esito dell'accertamento, riportato alle pagine 2 e 3, è dettagliato sia con riferimento
3 ai fatti accertati che alla normativa di riferimento. Pertanto, lo stesso non può dirsi incompleto nei suoi elementi essenziali.
18. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
19. A livello sistematico, si rammenta che laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata.
20. Invero, “costituisce principio consolidato che, in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 5137 / 2006,
Cass. Sez. U. n. 6489/ 2012; Cass. n 13011/ 2017)” (Cass. civ., n. 15639 del 2020).
21. Quanto alla normativa che regola l'accesso al beneficio contributivo previsto per l'impiego di lavoratori c.d. svantaggiati, i primi tre commi della legge n. 381/1991 stabiliscono che:
“
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
ConIGlio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
4 socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con
l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”.
22. L'accesso al beneficio in parola è pertanto subordinato alla ricorrenza di tre requisiti: 1) la sussistenza di documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di “persona svantaggiata”, 2) il superamento della soglia del 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità di lavoratori, 3) la qualità di soci in capo ai lavoratori svantaggiati, salva la compatibilità con il loro stato soggettivo.
23. Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente omette di allegare, e poi dimostrare, che la avesse rispettato, nel periodo interessato dall'accertamento, l'obbligo di impiego Pt_1
di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e ciò indipendentemente da ogni valutazione circa l'integrabilità o meno dell'elenco di cui all'art. 4 da parte della legislazione regionale.
24. Invero, la parte ricorrente si limita a depositare il LUL relativo agli anni 2016 – 2019 e una serie di documenti attestanti in ipotesi la condizione di svantaggio dei lavoratori impiegati, senza tuttavia allegare e provare alcunché in ordine al requisito dell'impiego di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto alla totalità dei lavoratori (non indicando la nemmeno la misura dell'organico aziendale), né della qualità di soci dei Pt_1
lavoratori interessati dallo sgravio, ovvero dell'incompatibilità con il loro stato soggettivo.
25. Ciò è insufficiente ai fini del superamento del rigoroso onere probatorio di cui si è argomentato sopra, tenuto conto della rilevante dimensione occupazionale della cooperativa, secondo quanto risulta dal LUL, nonché dalla visura in atti (doc. 13 fasc.
). CP_1
26. Peraltro, corre rammentare che i piani dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti;
sicché, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (secondo l'insegnamento della
5 Suprema Corte: “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità”
Cass. civ., n. 3022 del 2018).
27. Per le medesime ragioni va ritenuta non provata, e carente di specificità, la deduzione della ricorrente circa il rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi, a fronte dell'accertamento contenuto nel verbale in ordine alla concessione di permessi non retribuiti in assenza di documentazione a supporto.
28. Difatti, la si limita a contestare genericamente la pretesa dell' , senza tuttavia Pt_1 CP_1
allegare e dimostrare alcunché.
29. Sul punto, dalle risultanze del verbale di accertamento, fondate sull'esame del libro unico del lavoro, e dall'elenco riepilogativo delle violazioni riportato in calce al verbale, emerge che e hanno goduto Parte_2 Parte_3 Parte_4
di permessi non retribuiti nel periodo interessato dall'accertamento in esame (doc. 8 fasc.
). CP_1
30. La Corte di Cassazione ha chiarito che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. civ., n. 15120 del 2019).
31. Invero, “ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del d.l.
n. 244 del 1995, art. 29, convertito in legge n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in rifermento al settore turismo - pubblici esercizi;
v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio
6 2011, n. 3969)” (Cass. civ., n. 13650 del 2019).
32. Sicché è legittimo il recupero contributivo azionato dall' in relazione alle ore fruite CP_1
quali permessi non retribuiti risultanti dal lul, non avendo la dimostrato la Pt_1
ricorrenza di un'ipotesi di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dal contratto collettivo, restando in ogni caso irrilevante l'eventuale accordo tra le parti.
33. Risulta inoltre fondata anche la pretesa azionata con riferimento all'assoggettamento a pretesa contributiva degli importi erogati dalla cooperativa quali asseriti anticipi sul trattamento di fine rapporto.
34. Si premette che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , non risulta impedito agli CP_1
accordi collettivi o all'autonomia individuale prevedere dei trattamenti di maggior favore con riferimento all'erogazione degli anticipi sul TFR.
35. Sul punto, la Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza espressa nella precedente sentenza n. 4133 del 2017, ha così affermato: “
4. Il fatto però che non possano essere ammessi patti diversi sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto non IGnifica però che il divieto si estenda alla materia diversa delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto che il nuovo testo dell'art. 2120 prevede, ai commi da 6 ad
11, che in taluni casi ed a certe condizioni, il dipendente possa ottenere dal datore di lavoro. La disciplina inderogabile concerne le modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, la misura di esso, ed esse soltanto, ma non le anticipazioni.
In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore in favore dei lavoratori.
L'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. dispone, infatti, espressamente che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
Come risulta anche dal riferimento ai criteri di priorità nell'accoglimento delle richieste, questa norma di ampliamento si riferisce proprio alle anticipazioni, ne' si vede a che cosa altro potrebbe essere applicata.
Questa Corte ha sottolineato a questo proposito che "l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine
7 rapporto, della cui disciplina costituisce una sorta di norma di chiusura", ma che "non può essere interpretata come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto." (Cass. civ., primo agosto 1998, n. 7546).
5. Anche l'analisi degli atti parlamentari conferma che quella generale del trattamento di fine rapporto e delle sue modalità di calcolo e quella, invece, dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, costituiscano discipline separate che regolano questioni differenti, anche se collegate, e che non vi sono ragioni perché il carattere inderogabile della prima si estenda anche alla seconda. I diversi progetti di legge che hanno preceduto la L. 29 maggio 1982, n. 297, e che ne hanno anticipato nelle linee generali, ed in gran parte, quello che sarebbe divenuto il suo testo definitivo, sono suddivisi in articoli distinti per i vari istituti (o, se si vuole, per i diversi profili dei singoli istituti), e prevedevano
l'istituto dell'anticipazione in un apposito separato articolo. Il disegno di legge governativo n. 1830 presentato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 17 marzo
1982, regolava nell'articolo 4 il nuovo istituto dell'anticipazione, di cui prefigurava la medesima disciplina che è stata trasfusa, con lievi modifiche migliorative di carattere non strutturale, in quella definitiva, nei commi da 6 ad 11 del testo dell'art. 2120 c.c., e;
per quanto ora interessa era previsto fin da allora che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali."
Nella relazione governativa che accompagnava il progetto di legge veniva sottolineato che "viene infine previsto che i contratti collettivi e i patti individuali possano prevedere limiti più ampi nella corresponsione delle anticipazioni. Tale norma tende in primo luogo
a consentire un'eventuale evoluzione dell'istituto in base al consenso delle parti sociali e in secondo luogo a non porre impedimenti legali (come esistono invece nelle vigente normativa dell'indennità di anzianità) alla disponibilità volontaria con il consenso dell'imprenditore. " La medesima suddivisione in articoli del progetto originario, come pure la collocazione dell'istituto dell'anticipazione nell'art. 4 ed il testo di questo ultimo, rimanevano invariati nella successiva proposta della prima commissione permanente
(affari costituzionali) del Senato della Repubblica.
A sua volta anche il disegno di L. n. 1701, di iniziativa dei senatori ed altri, Per_1
assegnava un articolo specifico, questa volta il 6, alle anticipazioni, di cui dettava una disciplina dettagliata, prevedendo, per quel concerne la problematica ora in esame, che "i
8 prestatori di lavoro (...) possono chiedere anticipazioni sulle indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro. "Il disegno di L. n. 1830 veniva approvato dal Senato della
Repubblica, con lievi modifiche, come n. 1830-B, nella seduta del 24 aprile 1982 (1830) e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1982 (3365). La
Camera dei deputati effettuava alcune modifiche, e, in particolare, trasfondeva gli articoli
1, 2, 3, 4, 5 e 7 del testo trasmesso dal Senato in un unico articolo, il primo, in cui inseriva i nuovi testi di ben tre articoli del codice civile, gli artt. 2120, 2121 e il 2776
c.p.c.. Nell'ambito del nuovo testo dell'art. 2120 c.c. venivano riportati, con modifiche, i primi quattro articoli del testo del Senato, compreso l'art. 4 sulle anticipazioni, la cui disciplina rimaneva però invariata salvo la precisazione che "i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
In questo modo sono state riunite in un solo articolo, il primo, tutte le modificazioni da apportare al codice civile (ed esse soltanto).
La diversa tecnica legislativa così adottata, di trasfusione di norme e di profili all'interno di un unico articolo, non ha modificato però, ne' poteva modificare, l'autonomia che i singoli istituti avevano, e continuano ad avere, sia dal punto di vista logico che dal punto vista strettamente giuridico: quella delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento di fine rapporto con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza,
l'inderogabilità di questa ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo tra le parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale.
6. Per quanto concerne la ampiezza e la portata della previsione delle "condizioni di miglior favore", giova ricordare la sentenza 5 aprile 1991, n. 142, della Corte
Costituzionale (dichiarativa di parziale illegittimità della norma), là dove si osserva come la norma in questione "ponga soltanto le condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva". Di conseguenza possono essere derogati anche dai patti individuali, stante la esplicita indicazione normativa contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c.. In questo stesso senso - trattarsi cioè di condizioni
9 "minime" - si è pure espressa autorevole dottrina, facendo riferimento alla discussione in aula, nel corso dei lavori parlamentari, sul punto di un accordo, sul medesimo IGnificato dell'espressione, intervenuto tra i membri del Comitato ristretto della Commissione
Lavoro, incaricato della redazione del testo unificato della nuova normativa. Tale interpretazione, che il Collegio condivide, consente dunque di comprendere tra le
"condizioni di miglior favore" anche quella oggetto del patto individuale per cui è causa.
Non può, poi, trovare ingresso nel presente giudizio - siccome non prospettata da alcuna delle parti e, del resto, nemmeno accompagnata da idonei accertamenti - la questione, da accennarsi soltanto in via teorica presentando sotto tale profilo una qualche rilevanza, se le anzidette condizioni di miglior favore possano trovare un limite, per il singolo lavoratore, nell'analogo contestuale diritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri dipendenti;
e ciò in considerazione della previsione del settimo comma (dello stesso art.2120 c.c.) che stabilisce una limitazione annuale delle anticipazioni accoglibili alle aliquote del dieci per cento degli aventi titolo e, comunque, del quattro per cento del numero totale dei dipendenti” (Cass. civ., n. 31260 del 2019).
36. Con la successiva pronuncia n. 4670 del 2021 si è poi precisato che “l'art. 2120 del codice civile dispone che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere ed ottenere, una sola volta, un'anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento già maturato, giustificando la richiesta con la necessità di spese sanitarie o dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste, annualmente, nei limiti del 10 per cento dei lavoratori aventi titolo o del 4 per cento del numero totale dei dipendenti (art.2120, commi sesto, settimo, ottavo, nono, cod.civ.);
8. contratti collettivi e patti individuali possono stabilire condizioni di miglior favore, derogare alla disciplina legale delle anticipazioni (v. Cass. nn. 4133 del 2007 e 31260 del 2019) e la contrattazione collettiva stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni (art.2120, undicesimo comma, cod.civ.);
9. solo la sussistenza dei prescritti elementi costitutivi qualifica l'erogazione datoriale come anticipazione del TFR e in difetto della relativa prova l'erogazione monetaria al lavoratore non si sottrae all'obbligazione contributiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale”.
37. Nella presente controversia, il giudicante ritiene non risulti provato il titolo
10 dell'anticipazione ai lavoratori. Invero, la documentazione oggi prodotta dalla S.P.E.S. non è idonea a giustificare l'erogazione quale anticipo sul trattamento di fine rapporto, difettando anzitutto qualsiasi richiesta da parte della dipendente interessata ( Per_2
, non essendo invece oggetto dell'accertamento e della pretesa quanto erogato a
[...]
tale titolo a , come precisato dall' nelle note scritte). Persona_3 CP_1
38. Difatti, il documento n. 6 della difesa della ricorrente fa solo riferimento all'accoglimento della “sua richiesta inerente l'erogazione delle anticipazioni TFR con cadenza mensile”, che non è stata però prodotta in atti, né sono state avanzate puntuali istanze istruttorie a tal fine.
39. Né viene nemmeno dedotta la ragione che sarebbe stata posta alla base della pretesa richiesta della lavoratrice all'erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
40. Anche con riferimento poi alle modalità, si rileva che deve essere oggetto di pagamento l'anticipazione della somma accantonata da parte datoriale quale trattamento di fine rapporto, che può essere versata al lavoratore nei limiti dell'anzianità di servizio e della percentuale di cui all'art. 2120 c.c., elementi che non sono stati nemmeno dedotti nel caso di specie;
invece, risulta documentalmente che l'anticipo viene poi versato mensilmente alla IG.ra , circostanza incompatibile con la natura e la tipologia Per_2
dell'erogazione.
41. Tutti tali rilievi, unitamente alla circostanza che la sottoscrizione della lavoratrice è poi per “presa visione”, porta ad escludere la ricorrenza di un accordo individuale atto a giustificare il titolo della somma riconosciuta;
né viene dedotto alcunché con eventuale riferimento alla disciplina collettiva.
42. Ne deriva che gli importi versati devono essere assoggettati a contribuzione.
43. Allo stesso modo, è altresì fondata la contestazione circa il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori fino al marzo 2018, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di ricorso.
44. Infine, con riferimento al recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 (c.d. incentivo TRIE), si osserva che il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche al rispetto degli
11 accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006).
45. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è coerente l'operato dell' con riferimento alla previsione contenuta nella norma da ultimo richiamata, CP_1
avendo agito per il recupero delle agevolazioni godute dalla nel periodo in cui la Pt_1
stessa non ha rispettato quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi, commettendo le violazioni surrichiamate.
46. A tutto quanto argomentato consegue allora l'integrale rigetto del ricorso.
47. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 6.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna alla refusione delle Parte_1
spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.200,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 15/05/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12