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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3124/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3124/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BURCHI Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio del predetto difensore, via Santa Maria n. 17, Calci (PI)
e da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAROSA SENA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore, con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in PCT, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 settembre 2020, ha allegato di Parte_1 aver contratto il 1° settembre 2012 in Santa Maria a Monte (PI) matrimonio civile con Parte_2 dall'unione con la quale non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale.
Sulla base di tali presupposti, ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale alla signora e nel non prevedere nulla a carico di lui ricorrente a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio contestando il contenuto del Parte_2 ricorso avversario e concludendo nel senso di domandare la pronuncia di separazione personale tra i coniugi e, in punto di condizioni accessorie, l'assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà – a sé resistente e il riconoscimento sempre in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, più Istat.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, più Istat. La causa,
a questo punto, è stata rimessa innanzi al giudice istruttore.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante prova per testi. All'esito, la causa è stata dapprima rimessa al Collegio per la decisione e, successivamente, riportata sul ruolo per la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Le parti hanno poi dato atto di aver rinvenuto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che la casa familiare, di proprietà di Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. , a tacitazione di ogni rivendicazione, domanda e pretesa della sig.ra Parte_1
riconosce a favore della stessa, a titolo di mantenimento e indennitario, la somma di Parte_2 euro 12.000,00.
La somma di cui sopra, sarà corrisposta alla sig.ra entro il termine di un mese (1 Parte_2 mese) decorrente dal provvedimento di definizione e di conclusione della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, pendente avanti il Tribunale di Pisa, al N. R.G. P.U. 36/2024, a carico del sig. . Parte_1
- entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione pendente, di essere indipendenti ed autonomi economicamente e professionalmente e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sopra indicato.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cuglieri (OR) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Maria a Monte (PI) il giorno 1° settembre
2012, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cuglieri (OR) al n. 4, parte II, serie
C, anno 2012.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3124/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BURCHI Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio del predetto difensore, via Santa Maria n. 17, Calci (PI)
e da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAROSA SENA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore, con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in PCT, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 settembre 2020, ha allegato di Parte_1 aver contratto il 1° settembre 2012 in Santa Maria a Monte (PI) matrimonio civile con Parte_2 dall'unione con la quale non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale.
Sulla base di tali presupposti, ha concluso domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nell'assegnazione della casa coniugale alla signora e nel non prevedere nulla a carico di lui ricorrente a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio contestando il contenuto del Parte_2 ricorso avversario e concludendo nel senso di domandare la pronuncia di separazione personale tra i coniugi e, in punto di condizioni accessorie, l'assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà – a sé resistente e il riconoscimento sempre in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, più Istat.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, più Istat. La causa,
a questo punto, è stata rimessa innanzi al giudice istruttore.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante prova per testi. All'esito, la causa è stata dapprima rimessa al Collegio per la decisione e, successivamente, riportata sul ruolo per la formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Le parti hanno poi dato atto di aver rinvenuto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che la casa familiare, di proprietà di Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva Parte_2 disponibilità.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- il sig. , a tacitazione di ogni rivendicazione, domanda e pretesa della sig.ra Parte_1
riconosce a favore della stessa, a titolo di mantenimento e indennitario, la somma di Parte_2 euro 12.000,00.
La somma di cui sopra, sarà corrisposta alla sig.ra entro il termine di un mese (1 Parte_2 mese) decorrente dal provvedimento di definizione e di conclusione della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, pendente avanti il Tribunale di Pisa, al N. R.G. P.U. 36/2024, a carico del sig. . Parte_1
- entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione pendente, di essere indipendenti ed autonomi economicamente e professionalmente e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sopra indicato.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cuglieri (OR) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Santa Maria a Monte (PI) il giorno 1° settembre
2012, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cuglieri (OR) al n. 4, parte II, serie
C, anno 2012.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina