Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1210
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della vita in comune

    Dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio; l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Accordo delle parti

    Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. La casa familiare, di proprietà di Sig.ra Parte_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.

  • Accolto
    Accordo delle parti

    Il Tribunale prende atto che il sig. Parte_1, a tacitazione di ogni rivendicazione, domanda e pretesa della sig.ra Parte_2, riconosce a favore della stessa, a titolo di mantenimento e indennitario, la somma di euro 12.000,00. La somma di cui sopra, sarà corrisposta alla sig.ra Parte_2 entro il termine di un mese decorrente dal provvedimento di definizione e di conclusione della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, pendente avanti il Tribunale di Pisa, al N. R.G. P.U. 36/2024, a carico del sig. Parte_1.

  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della vita in comune

    Dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio; l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Accordo delle parti

    Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. La casa familiare, di proprietà di Sig.ra Parte_2 rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.

  • Accolto
    Accordo delle parti

    Il Tribunale prende atto che il sig. Parte_1, a tacitazione di ogni rivendicazione, domanda e pretesa della sig.ra Parte_2, riconosce a favore della stessa, a titolo di mantenimento e indennitario, la somma di euro 12.000,00. La somma di cui sopra, sarà corrisposta alla sig.ra Parte_2 entro il termine di un mese decorrente dal provvedimento di definizione e di conclusione della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, pendente avanti il Tribunale di Pisa, al N. R.G. P.U. 36/2024, a carico del sig. Parte_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1210
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 1210
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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