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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA CU, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 04/12/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1703/2025 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gisonda, domiciliato Parte_1 come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria con rappresentanza, CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
[...]
Rossi, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso precetto notificato il 09/01/2025, con cui la parte opposta ha intimato alla parte opponente, quale condebitore solidale
(fidejussore), il pagamento della complessiva somma di €118.724,84, oltre interessi e spese, in rapporto al contratto di mutuo fondiario stipulato dai mutuatari/debitori principali e estranei al presente procedimento) il Parte_2 Per_1 Persona_2
19/07/2004 a rogito del Notaio Dott.ssa di Casamassima (rep. n. Persona_3
28813, racc. n. 12064).
Sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
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MOTIVI
L'opposizione è infondata.
All'esito della prima udienza, con ord. 04-07/10/2025 è stata disattesa da questo magistrato, in difetto del fumus boni juris, l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<
1-2) con le prime due censure la parte opponente ha contestato l'insussistenza del diritto del creditore di agire in executivis ex art. 474 c.p.c., per l'asserita natura di “mutuo condizionato” del titolo esecutivo fondante l'esecuzione - mutuo fondiario del
11/02/2014 -, stante il disposto di cui all'art. 3 del contratto, disciplinante la costituzione in pegno infruttifero della somma mutuata.
La doglianza è costruita sostanzialmente sull'arresto di Cass. n. 12007 del 03/05/2024, in cui si afferma che “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui la banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario, ma al tempo tesso si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi ai sensi dell'art 474 c.p.c. che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale , in capo la mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza deve escludersi che un siffatto contratto costituisca da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo, risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Le deduzioni non risultano sorrette da fumus boni juris alla luce della sopraggiunta pronuncia di legittimità, a Sezioni Unite, n. 5968/2025 (non consta espressa rinuncia al motivo, anche se l'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. non ha più dedotto in merito).
La decisione della S.C. è in linea con il consolidato orientamento assunto da questo
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Ufficio giusta ord. 22/07/2024 resa dal G.E. ex art. 615, co. 2, c.c. nel proc. n.
475/2023-1 R.G.E.1, espressiva dell'orientamento dell'Ufficio in subiecta materia e in rapporto alla menzionata decisione n. 12007/2024 (detta posizione cautelare è stata 1 Così l'ord. 22/07/2024, cit.: “In disparte dal carattere minoritario di tale orientamento interpretativo nel quadro della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, stante la pluralità delle precedenti pronunce di opposto segno, pure ripetutamente fatte proprie da questo Ufficio (cfr. Cass. n. 9229 del 22/3/2022, dalla quale si è escluso che possa disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si preveda che la stessa sia riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari;
nello stesso senso, Cass. n. 5654 del 23/2/2023), deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015). In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. n. 5654/2023)…(omissis) non pare potersi revocare in dubbio che: a) il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, difatti, dopo averne rilasciato quietanza, è legittimato a disporne, come in effetti ne dispone, per la costituzione del deposito cauzionale (sull'idoneità di tale modalità di perfezionamento, alternativa alla traditio rei, la giurisprudenza è pacifica e costante, almeno sin da Cass. n. 11116/1992); b) nessuna condizione sospensiva presiede l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, nel cui patrimonio il denaro è passato: sicché la qualificazione del mutuo come
“condizionato” appare, quanto meno, giuridicamente impropria, essendo il credito in restituzione, vantato dalla mutuante, immediatamente efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito (anche) dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario;
c) il deposito cauzionale, contestualmente convenuto tra le parti quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma, ciò nondimeno, operante secondo termini e modalità che non sospendono (né richiedono formalità integrative dell'efficacia) il programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario;
quest'ultimo, d'altro canto, laddove l'Istituto di credito, pur in presenza del regolare adempimento degli obblighi accessori, ometta di “svincolare” alla scadenza pattuita il denaro affidatogli in deposito cauzionale, ben può, in forza del proprio controcredito derivante dall'obbligazione restitutoria della depositaria, non solo opporsi alla pretesa creditoria eventualmente azionata in suo danno dalla Banca mutuante, ma agire egli stesso per ottenere quanto portato dal titolo costituito dall'unico rogito notarile contenente i due contratti;
d) l'identica operazione negoziale che, per intuibili ragioni di contenimento delle spese, le parti pongono usualmente in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe parimenti attuarsi mediante la separata stipula per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale (o altra forma di garanzia equivalente); e, in tal caso, non si vede come potrebbe farsi questione della piena e immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dalle sorti del
“parallelo” deposito cauzionale, per la cui corretta attuazione il mutuatario/depositante conserverebbe autonomi strumenti di tutela. In definitiva, nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c.”.
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condivisa dal Tribunale, tra le molte, con sentenza n. 3514/2024 del 25/07/2024 e dal
Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 7600/2024 R.G. con ord. 13/08/2024). Le conclusioni di cui al rassegnato approdo esegetico paiono applicabili alla fattispecie in ragione delle previsioni pattizie, e in particolare alla luce dell'art. 2 del mutuo (che fa riferimento alla quietanza) e dell'art. 3 (che cristallizza il sorgere immediato dell'obbligazione restitutoria, indipendente dallo svincolo);
3) con la terza censura, la parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore di escutere la garanzia fidejussoria.
Asserendo che il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre “dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere”, ossia “dal momento in cui il contratto si scioglie e il debitore è obbligato a restituire l'intera somma mutuata”,
l'eccipiente, quale fidejussore, ha ritenuto il credito fidejussorio prescritto individuando il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione nel giorno di notifica del precetto ai mutuatari/debitori (25/06/2013; doc. 6), successivamente alla decadenza dal beneficio del termine dichiarata dall'Istituto mutuante il 11/01/2013, in assenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del precetto gravato (09/01/2025).
Sul punto, la parte opposta ha, condivisibilmente, evidenziato la lacunosità della prospettazione, non avendo la parte opponente tenuto conto alcuno della pendenza del processo esecutivo avviato dalla Banca mutuante nei confronti della parte mutuataria, debitrice principale, dinanzi al Tribunale di Bari (proc. n. 843/2013 R.G.E.) e dei correlati “effetti interruttivi permanenti sul decorso del termine, come stabilito dall'art.
2945 c.c.”, essendosi l'esecuzione fisiologicamente conclusa il 15/03/2021 con ordinanza di approvazione del piano di riparto (doc. 7); ciò, in richiamo di Cass., n.
12239/2019 (principio di diritto: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del provvedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ.,
l'effetto stesso resterà istantaneo”).
La difesa della Banca risulta giuridicamente corretta, sulla base della richiamata giurisprudenza di cui a Cass., n. 12239/2019, integrata da Cass., n. 8217/2021 in
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rapporto alla posizione del coobbligato solidale (quale è il fidejussore): in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, co. 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione c.d. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, co. 3, c.c. (nella fattispecie esaminata da Cass., n.
8217/2021, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia “interruttiva- sospensiva” a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda
“fisiologicamente” conclusa con la distribuzione del ricavato).
L'eccezione è quindi infondata (nè la parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. ha reso difese contrarie alla prospettazione della parte opposta);
4) quanto alla quarta eccezione, con cui la parte precettata ha dedotto la “nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 1 della delibera
C.I.C.R. del 22.04.1995 e conseguente invalidità della fideiussione ai sensi dell'art.
1939 c.c.” (cfr. art. 38 TUB, al cospetto di mutuo fondiario), per addivenirne all'infondatezza è sufficiente il richiamo a Cass., SS. UU., n. 33719/2022; è quindi del tutto inconferente ogni produzione documentale sul punto;
5) con la quinta censura la parte opponente ha eccepito la parziale “nullità e inefficacia della fideiussione per vessatorietà della clausola…derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.”, in relazione alla clausola 6 bis del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede la “rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.”; ciò, in mancanza di specifica sottoscrizione (contrariamente alla tesi della non è CP_1 inequivoca, sulla base della copia versata, la sottoscrizione specifica della clausola).
L'eccezione non è condivisibile sulla scorta di plurime ragioni.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non è da considerarsi vessatoria
(da ultimo, Cass., n. 2683/2025, che richiama Cass., n. 2034/1974 e n. 9245/2007): la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per
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effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fidejussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Di conseguenza, la clausola relativa a detta rinuncia non necessita della specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente richiesta dall'art. 1341, co. 2, c.c. e la validità della clausola è assicurata dalla generica sottoscrizione del contratto, a patto che la rinuncia (come nel caso di specie) sia chiaramente e distintamente menzionata nell'atto fideiussorio.
Per altro verso, la doglianza sulla non corretta sottoscrizione della clausola derogatoria è superata pure dalla natura pubblica dell'atto in cui la fidejussione è contenuta (elemento trascurato nelle difese dell'opponente): per la consolidata giurisprudenza (tra le molte,
Cass., n. 15237/2017), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.
Infine, anche a voler ipotizzare la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., in ogni caso è stato rispettato il termine per l'avvio delle azioni verso il debitore entro i sei mesi dalla scadenza della obbligazione (v censura 3 e 8);
6) è infondata anche la sesta censura, afferente alla pretesa (parziale) “nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust” (in relazione alla citata clausola 6 bis del contratto di mutuo, nella parte in cui, come cennato, prevede la rinuncia al termine di “liberazione” di cui all'art. 1957 c.c., poiché in tesi conforme alla clausola n.
6 dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005).
Posto che nella specie non si è al cospetto di una fidejussione omnibus, anche a voler ritenere le fidejussioni specifiche (quale è quella di specie, poiché inequivocamente prestata a garanzia delle obbligazioni del mutuo che la contempla) sussumibili nel perimetro di cui a Cass., SS. UU., n. 41994/2021 (ciò, sulla base del discutibile e apodittico inciso di cui a Cass., n. 27243/2021, par. 4.2, pronuncia indicata da entrambe le parti, che ne traggono però diverse conclusioni;
l'espressione di cui alla menzionata pronuncia pare sconfessata da altre decisioni, tra cui Cass., n. 2683/2025, su cui si
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tornerà nel seguito), nella specie non vi è prova che la fidejussione possa dirsi contratto
“a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante.
Trattasi quindi di difesa meramente assertiva e aspecifica (non calata nel caso di specie e pure in formulazione ipotetica) e non corredata finanche dal deposito del provvedimento della Banca d'Italia che avrebbe censurato tali condotte, trattandosi di provvedimento amministrativo, sottratto al principio jura novit curia (vedi Cass., nn.
12476/2002 e 9941/2009)2. A riguardo non può che rimarcarsi l'onere per il debitore di allegazione specifica dei motivi di nullità e di tempestiva produzione del modello de quo, stante la relativa natura amministrativa, con conseguente detta inoperatività del principio jura novit curia.
Per di più, non risulta dall'opposizione quali ricadute avrebbe avuto, e perché,
l'ipotizzata nullità della clausola, anche in considerazione delle tempistiche esposte dalla parte opposta in rapporto alle istanze e azioni previamente e tempestivamente spiegate nei confronti della parte debitrice principale (v. censura 3 e 8).
Sul punto, va riportato un pertinente passaggio di Cass., n. 2683/2025, cit.:
“Sulla nullità derivante dall'intesa restrittiva accertata da Banca d'Italia, come la stessa difesa del ricorrente ricorda, questa Corte ha più volte sancito che eventuali nullità possono essere rilevate in ogni stato e grado del processo, ma soltanto laddove emerga dagli atti di causa l'eventuale nullità. In questa sede è stata prospettato
l'assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle allegate dal modello ABI, sanzionate come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.
Ma ciò, di per sé, non è punto decisivo. In proposito la Corte di cassazione ha recentemente osservato: "Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della TRIBUNALE DI BARI
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare...; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa"
(Cass., n. 30383/2024). Il che chiude il discorso sotto plurimi profili, essendo qui sufficiente evidenziare che, in disparte ogni altra considerazione, non risulta dal ricorso quali ricadute avrebbe avuto, e perché, l'ipotizzata applicabilità dell'articolo
1957 c.c.”;
7) è infondata anche la settima censura, con cui la parte opponente ha affermato la
“estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.” stante l'omessa comunicazione al fidejussore dell'andamento dei rapporti principali (ossia, della morosità del debitore principale), con conseguente prospettata lievitazione dell'esposizione debitoria.
Il richiamo normativo è invero inconferente.
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Ai sensi dell'art. 1956 c.c., “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Di contro, nel caso di specie si è, come detto, al cospetto di una fidejussione specifica per obbligazione non futura ma assunta contestualmente alla stipula del mutuo garantito;
peraltro, la disposizione allude a circostanze (concessione di nuovi finanziamenti) nella specie non sussistenti.
La parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. non reso argomentazioni contrarie alle difese rassegnate in termini dalla parte opposta.
Inoltre, dato atto che alcun obbligo pattizio di comunicazione periodica al fidejussore dell'andamento del rapporto con i debitori principali risulta assunto dall'Istituto mutuante (anzi, l'art. 6 bis del contratto di mutuo, al par. 3, depone in senso contrario), anche a voler trarre detto obbligo dai principi di buona fede e correttezza, va osservato che la reciprocità dei richiamati canoni comportamentali avrebbe imposto anche al fidejussore un onere di vigilanza diligente (nella specie, invece, non consta che il garante abbia avanzato neppure richieste informative all' ); a ogni modo, le CP_3 violazioni di presunti obblighi informativi sono idonee al più a operare sul ben distinto piano risarcitorio, estraneo alla presente controversia;
8) alla luce delle istanze e azioni coltivate nei confronti del debitore principale (v. anche quanto esposto innanzi alla censura 3), è infondata anche la settima censura di
“estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c., “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nella fattispecie, è stato rispettato il detto termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione: la ha dedotto, con supporto documentale, di aver “notificato il CP_1 precetto rispettivamente in data 26/06/2013 e 01/07/2013 ai mutuatari (doc. 1)” e di aver “poi avviato la procedura esecutiva mediante notifica del pignoramento in data 14 agosto 2013, come indicato dalla stessa controparte, e, dunque, certamente entro i sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. dalla notifica del precetto con cui è stata dichiarata la decadenza ex art. 1186 c.c. chiedendo il pagamento di tutto il debito, pari all'epoca ad euro 90.268,89”;
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9) non è idonea a fini sospensivi neppure la nona censura, con cui la parte opponente ha contestato la “illegittima determinazione del credito residuo”, lamentando profili anatocistici e di usura pattizia: la doglianza, infatti, si prospetta meramente assertiva, generica ed esplorativa (è priva di supporto peritale di parte e finanche di un'idonea ricostruzione alternativa del credito residuo), tale da precludere altresì qualsiasi delibazione officiosa invocata nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., oltre che qualsivoglia pronuncia sospensiva parziale, non rispettando neanche il requisito minimo dell'allegazione>>.
Con la medesima ordinanza è stata altresì < prova orale avanzate dalla parte opponente nella memoria istruttoria, in quanto tese a provare elementi di un atto pubblico e comunque irrilevanti>> (approdo da intendersi confermato, in ragione delle considerazioni già esposte) e, conseguentemente, si è
<>.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'ud. 04/12/2025, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie finali, depositate da entrambe le parti).
Orbene, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 04-07/10/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti entro i limiti delle preclusioni assertive.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le
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disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09/01/2025, da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1 rappresentata come in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) ON la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €9.142,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 10/12/2025
Il Giudice
RA CU
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, l'ord. collegiale emessa ex art. 669 terdecies nel proc. n. 8926/2019 R.G.: “Innanzitutto, non risulta provata l'assunta nullità della prestata fideiussione per l'inserimento di alcune clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990 come dichiarata da Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2019, n. 13846 e Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, n. 29810, non avendo la parte esibito neppure il provvedimento della Banca d'Italia che avrebbe censurato tali condotte e individuato le relative clausole (non indicate nel loro specifico contenuto nelle sentenze qui richiamate), trattandosi di provvedimenti amministrativi «sottratti al principio iura novit curia» (vedi Cass. 12476/02, 9941/09)”.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA CU, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 04/12/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1703/2025 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Gisonda, domiciliato Parte_1 come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria con rappresentanza, CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
[...]
Rossi, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso precetto notificato il 09/01/2025, con cui la parte opposta ha intimato alla parte opponente, quale condebitore solidale
(fidejussore), il pagamento della complessiva somma di €118.724,84, oltre interessi e spese, in rapporto al contratto di mutuo fondiario stipulato dai mutuatari/debitori principali e estranei al presente procedimento) il Parte_2 Per_1 Persona_2
19/07/2004 a rogito del Notaio Dott.ssa di Casamassima (rep. n. Persona_3
28813, racc. n. 12064).
Sentenza redatta ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
L'opposizione è infondata.
All'esito della prima udienza, con ord. 04-07/10/2025 è stata disattesa da questo magistrato, in difetto del fumus boni juris, l'istanza sospensiva spiegata dalla parte opponente, con la seguente motivazione:
<
1-2) con le prime due censure la parte opponente ha contestato l'insussistenza del diritto del creditore di agire in executivis ex art. 474 c.p.c., per l'asserita natura di “mutuo condizionato” del titolo esecutivo fondante l'esecuzione - mutuo fondiario del
11/02/2014 -, stante il disposto di cui all'art. 3 del contratto, disciplinante la costituzione in pegno infruttifero della somma mutuata.
La doglianza è costruita sostanzialmente sull'arresto di Cass. n. 12007 del 03/05/2024, in cui si afferma che “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui la banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario, ma al tempo tesso si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi ai sensi dell'art 474 c.p.c. che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale , in capo la mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza deve escludersi che un siffatto contratto costituisca da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo, risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Le deduzioni non risultano sorrette da fumus boni juris alla luce della sopraggiunta pronuncia di legittimità, a Sezioni Unite, n. 5968/2025 (non consta espressa rinuncia al motivo, anche se l'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. non ha più dedotto in merito).
La decisione della S.C. è in linea con il consolidato orientamento assunto da questo
2 TRIBUNALE DI BARI
Ufficio giusta ord. 22/07/2024 resa dal G.E. ex art. 615, co. 2, c.c. nel proc. n.
475/2023-1 R.G.E.1, espressiva dell'orientamento dell'Ufficio in subiecta materia e in rapporto alla menzionata decisione n. 12007/2024 (detta posizione cautelare è stata 1 Così l'ord. 22/07/2024, cit.: “In disparte dal carattere minoritario di tale orientamento interpretativo nel quadro della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, stante la pluralità delle precedenti pronunce di opposto segno, pure ripetutamente fatte proprie da questo Ufficio (cfr. Cass. n. 9229 del 22/3/2022, dalla quale si è escluso che possa disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si preveda che la stessa sia riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari;
nello stesso senso, Cass. n. 5654 del 23/2/2023), deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015). In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. n. 5654/2023)…(omissis) non pare potersi revocare in dubbio che: a) il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, difatti, dopo averne rilasciato quietanza, è legittimato a disporne, come in effetti ne dispone, per la costituzione del deposito cauzionale (sull'idoneità di tale modalità di perfezionamento, alternativa alla traditio rei, la giurisprudenza è pacifica e costante, almeno sin da Cass. n. 11116/1992); b) nessuna condizione sospensiva presiede l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, nel cui patrimonio il denaro è passato: sicché la qualificazione del mutuo come
“condizionato” appare, quanto meno, giuridicamente impropria, essendo il credito in restituzione, vantato dalla mutuante, immediatamente efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito (anche) dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario;
c) il deposito cauzionale, contestualmente convenuto tra le parti quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma, ciò nondimeno, operante secondo termini e modalità che non sospendono (né richiedono formalità integrative dell'efficacia) il programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario;
quest'ultimo, d'altro canto, laddove l'Istituto di credito, pur in presenza del regolare adempimento degli obblighi accessori, ometta di “svincolare” alla scadenza pattuita il denaro affidatogli in deposito cauzionale, ben può, in forza del proprio controcredito derivante dall'obbligazione restitutoria della depositaria, non solo opporsi alla pretesa creditoria eventualmente azionata in suo danno dalla Banca mutuante, ma agire egli stesso per ottenere quanto portato dal titolo costituito dall'unico rogito notarile contenente i due contratti;
d) l'identica operazione negoziale che, per intuibili ragioni di contenimento delle spese, le parti pongono usualmente in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe parimenti attuarsi mediante la separata stipula per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale (o altra forma di garanzia equivalente); e, in tal caso, non si vede come potrebbe farsi questione della piena e immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dalle sorti del
“parallelo” deposito cauzionale, per la cui corretta attuazione il mutuatario/depositante conserverebbe autonomi strumenti di tutela. In definitiva, nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c.”.
3 TRIBUNALE DI BARI
condivisa dal Tribunale, tra le molte, con sentenza n. 3514/2024 del 25/07/2024 e dal
Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 7600/2024 R.G. con ord. 13/08/2024). Le conclusioni di cui al rassegnato approdo esegetico paiono applicabili alla fattispecie in ragione delle previsioni pattizie, e in particolare alla luce dell'art. 2 del mutuo (che fa riferimento alla quietanza) e dell'art. 3 (che cristallizza il sorgere immediato dell'obbligazione restitutoria, indipendente dallo svincolo);
3) con la terza censura, la parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore di escutere la garanzia fidejussoria.
Asserendo che il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre “dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere”, ossia “dal momento in cui il contratto si scioglie e il debitore è obbligato a restituire l'intera somma mutuata”,
l'eccipiente, quale fidejussore, ha ritenuto il credito fidejussorio prescritto individuando il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione nel giorno di notifica del precetto ai mutuatari/debitori (25/06/2013; doc. 6), successivamente alla decadenza dal beneficio del termine dichiarata dall'Istituto mutuante il 11/01/2013, in assenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del precetto gravato (09/01/2025).
Sul punto, la parte opposta ha, condivisibilmente, evidenziato la lacunosità della prospettazione, non avendo la parte opponente tenuto conto alcuno della pendenza del processo esecutivo avviato dalla Banca mutuante nei confronti della parte mutuataria, debitrice principale, dinanzi al Tribunale di Bari (proc. n. 843/2013 R.G.E.) e dei correlati “effetti interruttivi permanenti sul decorso del termine, come stabilito dall'art.
2945 c.c.”, essendosi l'esecuzione fisiologicamente conclusa il 15/03/2021 con ordinanza di approvazione del piano di riparto (doc. 7); ciò, in richiamo di Cass., n.
12239/2019 (principio di diritto: “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del provvedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ.,
l'effetto stesso resterà istantaneo”).
La difesa della Banca risulta giuridicamente corretta, sulla base della richiamata giurisprudenza di cui a Cass., n. 12239/2019, integrata da Cass., n. 8217/2021 in
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rapporto alla posizione del coobbligato solidale (quale è il fidejussore): in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, co. 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione c.d. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, co. 3, c.c. (nella fattispecie esaminata da Cass., n.
8217/2021, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia “interruttiva- sospensiva” a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda
“fisiologicamente” conclusa con la distribuzione del ricavato).
L'eccezione è quindi infondata (nè la parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. ha reso difese contrarie alla prospettazione della parte opposta);
4) quanto alla quarta eccezione, con cui la parte precettata ha dedotto la “nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 1 della delibera
C.I.C.R. del 22.04.1995 e conseguente invalidità della fideiussione ai sensi dell'art.
1939 c.c.” (cfr. art. 38 TUB, al cospetto di mutuo fondiario), per addivenirne all'infondatezza è sufficiente il richiamo a Cass., SS. UU., n. 33719/2022; è quindi del tutto inconferente ogni produzione documentale sul punto;
5) con la quinta censura la parte opponente ha eccepito la parziale “nullità e inefficacia della fideiussione per vessatorietà della clausola…derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.”, in relazione alla clausola 6 bis del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede la “rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.”; ciò, in mancanza di specifica sottoscrizione (contrariamente alla tesi della non è CP_1 inequivoca, sulla base della copia versata, la sottoscrizione specifica della clausola).
L'eccezione non è condivisibile sulla scorta di plurime ragioni.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non è da considerarsi vessatoria
(da ultimo, Cass., n. 2683/2025, che richiama Cass., n. 2034/1974 e n. 9245/2007): la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per
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effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fidejussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Di conseguenza, la clausola relativa a detta rinuncia non necessita della specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente richiesta dall'art. 1341, co. 2, c.c. e la validità della clausola è assicurata dalla generica sottoscrizione del contratto, a patto che la rinuncia (come nel caso di specie) sia chiaramente e distintamente menzionata nell'atto fideiussorio.
Per altro verso, la doglianza sulla non corretta sottoscrizione della clausola derogatoria è superata pure dalla natura pubblica dell'atto in cui la fidejussione è contenuta (elemento trascurato nelle difese dell'opponente): per la consolidata giurisprudenza (tra le molte,
Cass., n. 15237/2017), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.
Infine, anche a voler ipotizzare la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., in ogni caso è stato rispettato il termine per l'avvio delle azioni verso il debitore entro i sei mesi dalla scadenza della obbligazione (v censura 3 e 8);
6) è infondata anche la sesta censura, afferente alla pretesa (parziale) “nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust” (in relazione alla citata clausola 6 bis del contratto di mutuo, nella parte in cui, come cennato, prevede la rinuncia al termine di “liberazione” di cui all'art. 1957 c.c., poiché in tesi conforme alla clausola n.
6 dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005).
Posto che nella specie non si è al cospetto di una fidejussione omnibus, anche a voler ritenere le fidejussioni specifiche (quale è quella di specie, poiché inequivocamente prestata a garanzia delle obbligazioni del mutuo che la contempla) sussumibili nel perimetro di cui a Cass., SS. UU., n. 41994/2021 (ciò, sulla base del discutibile e apodittico inciso di cui a Cass., n. 27243/2021, par. 4.2, pronuncia indicata da entrambe le parti, che ne traggono però diverse conclusioni;
l'espressione di cui alla menzionata pronuncia pare sconfessata da altre decisioni, tra cui Cass., n. 2683/2025, su cui si
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tornerà nel seguito), nella specie non vi è prova che la fidejussione possa dirsi contratto
“a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante.
Trattasi quindi di difesa meramente assertiva e aspecifica (non calata nel caso di specie e pure in formulazione ipotetica) e non corredata finanche dal deposito del provvedimento della Banca d'Italia che avrebbe censurato tali condotte, trattandosi di provvedimento amministrativo, sottratto al principio jura novit curia (vedi Cass., nn.
12476/2002 e 9941/2009)2. A riguardo non può che rimarcarsi l'onere per il debitore di allegazione specifica dei motivi di nullità e di tempestiva produzione del modello de quo, stante la relativa natura amministrativa, con conseguente detta inoperatività del principio jura novit curia.
Per di più, non risulta dall'opposizione quali ricadute avrebbe avuto, e perché,
l'ipotizzata nullità della clausola, anche in considerazione delle tempistiche esposte dalla parte opposta in rapporto alle istanze e azioni previamente e tempestivamente spiegate nei confronti della parte debitrice principale (v. censura 3 e 8).
Sul punto, va riportato un pertinente passaggio di Cass., n. 2683/2025, cit.:
“Sulla nullità derivante dall'intesa restrittiva accertata da Banca d'Italia, come la stessa difesa del ricorrente ricorda, questa Corte ha più volte sancito che eventuali nullità possono essere rilevate in ogni stato e grado del processo, ma soltanto laddove emerga dagli atti di causa l'eventuale nullità. In questa sede è stata prospettato
l'assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle allegate dal modello ABI, sanzionate come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005.
Ma ciò, di per sé, non è punto decisivo. In proposito la Corte di cassazione ha recentemente osservato: "Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della TRIBUNALE DI BARI
Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare...; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa"
(Cass., n. 30383/2024). Il che chiude il discorso sotto plurimi profili, essendo qui sufficiente evidenziare che, in disparte ogni altra considerazione, non risulta dal ricorso quali ricadute avrebbe avuto, e perché, l'ipotizzata applicabilità dell'articolo
1957 c.c.”;
7) è infondata anche la settima censura, con cui la parte opponente ha affermato la
“estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.” stante l'omessa comunicazione al fidejussore dell'andamento dei rapporti principali (ossia, della morosità del debitore principale), con conseguente prospettata lievitazione dell'esposizione debitoria.
Il richiamo normativo è invero inconferente.
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Ai sensi dell'art. 1956 c.c., “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Di contro, nel caso di specie si è, come detto, al cospetto di una fidejussione specifica per obbligazione non futura ma assunta contestualmente alla stipula del mutuo garantito;
peraltro, la disposizione allude a circostanze (concessione di nuovi finanziamenti) nella specie non sussistenti.
La parte opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. non reso argomentazioni contrarie alle difese rassegnate in termini dalla parte opposta.
Inoltre, dato atto che alcun obbligo pattizio di comunicazione periodica al fidejussore dell'andamento del rapporto con i debitori principali risulta assunto dall'Istituto mutuante (anzi, l'art. 6 bis del contratto di mutuo, al par. 3, depone in senso contrario), anche a voler trarre detto obbligo dai principi di buona fede e correttezza, va osservato che la reciprocità dei richiamati canoni comportamentali avrebbe imposto anche al fidejussore un onere di vigilanza diligente (nella specie, invece, non consta che il garante abbia avanzato neppure richieste informative all' ); a ogni modo, le CP_3 violazioni di presunti obblighi informativi sono idonee al più a operare sul ben distinto piano risarcitorio, estraneo alla presente controversia;
8) alla luce delle istanze e azioni coltivate nei confronti del debitore principale (v. anche quanto esposto innanzi alla censura 3), è infondata anche la settima censura di
“estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
Ai sensi dell'art. 1957 c.c., “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nella fattispecie, è stato rispettato il detto termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione: la ha dedotto, con supporto documentale, di aver “notificato il CP_1 precetto rispettivamente in data 26/06/2013 e 01/07/2013 ai mutuatari (doc. 1)” e di aver “poi avviato la procedura esecutiva mediante notifica del pignoramento in data 14 agosto 2013, come indicato dalla stessa controparte, e, dunque, certamente entro i sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. dalla notifica del precetto con cui è stata dichiarata la decadenza ex art. 1186 c.c. chiedendo il pagamento di tutto il debito, pari all'epoca ad euro 90.268,89”;
9 TRIBUNALE DI BARI
9) non è idonea a fini sospensivi neppure la nona censura, con cui la parte opponente ha contestato la “illegittima determinazione del credito residuo”, lamentando profili anatocistici e di usura pattizia: la doglianza, infatti, si prospetta meramente assertiva, generica ed esplorativa (è priva di supporto peritale di parte e finanche di un'idonea ricostruzione alternativa del credito residuo), tale da precludere altresì qualsiasi delibazione officiosa invocata nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., oltre che qualsivoglia pronuncia sospensiva parziale, non rispettando neanche il requisito minimo dell'allegazione>>.
Con la medesima ordinanza è stata altresì < prova orale avanzate dalla parte opponente nella memoria istruttoria, in quanto tese a provare elementi di un atto pubblico e comunque irrilevanti>> (approdo da intendersi confermato, in ragione delle considerazioni già esposte) e, conseguentemente, si è
<>.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta quindi all'ud. 04/12/2025, in cui viene decisa ai sensi art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie finali, depositate da entrambe le parti).
Orbene, l'opposizione (come detto correttamente qualificata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per il tenore delle doglianze) merita le sorti del rigetto, per le ragioni già puntualmente esposte da questo magistrato nella citata ord. 04-07/10/2025 ai fini del vaglio, poi reiettivo, dell'istanza cautelare ex art. 615, co. 1, c.p.c.; ragioni da intendersi confermate anche in quanto non superate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti entro i limiti delle preclusioni assertive.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le
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disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 09/01/2025, da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1 rappresentata come in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) ON la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €9.142,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 10/12/2025
Il Giudice
RA CU
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Così, l'ord. collegiale emessa ex art. 669 terdecies nel proc. n. 8926/2019 R.G.: “Innanzitutto, non risulta provata l'assunta nullità della prestata fideiussione per l'inserimento di alcune clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990 come dichiarata da Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2019, n. 13846 e Cassazione civile, sez. I, 12/12/2017, n. 29810, non avendo la parte esibito neppure il provvedimento della Banca d'Italia che avrebbe censurato tali condotte e individuato le relative clausole (non indicate nel loro specifico contenuto nelle sentenze qui richiamate), trattandosi di provvedimenti amministrativi «sottratti al principio iura novit curia» (vedi Cass. 12476/02, 9941/09)”.
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