TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado n. 14532/2024 R.G. promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, con domicilio eletto in
Napoli, via Diocleziano n. 207,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto avanti il Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro proponendo opposizione avverso CP_1 l'intimazione di pagamento n. 04120249016889574000 e ai sottesi avvisi di addebito.
Ha avanzato le seguenti domande:
“- in via preliminare: sospendere l'intimazione e il relativo pagamento e, quindi,
l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente
esposizione debitoria del ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto
nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi
L'opponente ha eccepito la “nullità dell'intera procedura di riscossione” per effetto dell'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti;
nella fattispecie,
delle cartelle cui si riferiscono i ruoli impugnati.
Si è costituito contrastando, a vario titolo, l'opposizione avversaria di CP_1
cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 19 marzo 2025, la difesa della ricorrente, esaminata la documentazione prodotta da ha eccepito che le notifiche effettuate CP_1
dall' erano state prodotte in formato non elm, ritenuto, invece, CP_2
necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 16189/2023).
Acquisita agli atti di causa documentazione attestante l'avvenuta notifica in formato .eml degli avvisi di addebito, si è proceduto a discussione.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di tardività della produzione sollevata dalla difesa attorea in sede di discussione in quanto ha fornito in CP_1
giudizio un principio di prova che ha legittimato - sia in ossequio al principio di verità processuale che ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – l'acquisizione dei documenti di cui si controverte.
L'esame degli stessi consente dunque di affermare che gli avvisi di addebito qui opposti sono stati notificati ritualmente, presso l'indirizzo PEC societario,
2 rinvenibile nella visura camerale prodotta in atti
E, segnatamente:
1) l'avviso di addebito 34120220003590007000 risulta notificato il 05/08/2022;
importo di euro 1.681,58
2) l'avviso di addebito 34120220004389807000 risulta notificato il 27/09/2022;
importo di euro 1.536,18;
3) l'avviso di addebito 34120220004435289000 risulta notificato il 18/10/2022;
importo di euro 4.097,43;
4) l'avviso di addebito 34120220004448435000 risulta notificato il 10/11/2022;
importo di euro 1.145,39;
5) l'avviso di addebito 34120220004577726000 risulta notificato il 05/12/2022;
importo di euro 2.722,81;
6) l'avviso di addebito 34120230000017166000 risulta notificato il 14/01/2023;
importo di euro 3.599,49;
7) l'avviso di addebito 34120230000183253000 risulta notificato il 13/02/2023;
importo di 1.575,61;
8) l'avviso di addebito 34120230000226622000 risulta notificato il 18/03/2023;
importo di euro 2.209,92;
9) l'avviso di addebito 34120230000322450000 risulta notificato il 13/05/2023;
importo di euro 2.226,23
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA,
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado n. 14532/2024 R.G. promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, con domicilio eletto in
Napoli, via Diocleziano n. 207,
- RICORRENTE -
contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, con domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto avanti il Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro proponendo opposizione avverso CP_1 l'intimazione di pagamento n. 04120249016889574000 e ai sottesi avvisi di addebito.
Ha avanzato le seguenti domande:
“- in via preliminare: sospendere l'intimazione e il relativo pagamento e, quindi,
l'esecuzione dello stesso, attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
mora, se del caso inaudita altera parte, per i motivi sopra esposti, anche per l'ingente
esposizione debitoria del ricorrente, non percettore di reddito alcuno;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto
nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi
L'opponente ha eccepito la “nullità dell'intera procedura di riscossione” per effetto dell'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti;
nella fattispecie,
delle cartelle cui si riferiscono i ruoli impugnati.
Si è costituito contrastando, a vario titolo, l'opposizione avversaria di CP_1
cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 19 marzo 2025, la difesa della ricorrente, esaminata la documentazione prodotta da ha eccepito che le notifiche effettuate CP_1
dall' erano state prodotte in formato non elm, ritenuto, invece, CP_2
necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 16189/2023).
Acquisita agli atti di causa documentazione attestante l'avvenuta notifica in formato .eml degli avvisi di addebito, si è proceduto a discussione.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di tardività della produzione sollevata dalla difesa attorea in sede di discussione in quanto ha fornito in CP_1
giudizio un principio di prova che ha legittimato - sia in ossequio al principio di verità processuale che ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – l'acquisizione dei documenti di cui si controverte.
L'esame degli stessi consente dunque di affermare che gli avvisi di addebito qui opposti sono stati notificati ritualmente, presso l'indirizzo PEC societario,
2 rinvenibile nella visura camerale prodotta in atti
E, segnatamente:
1) l'avviso di addebito 34120220003590007000 risulta notificato il 05/08/2022;
importo di euro 1.681,58
2) l'avviso di addebito 34120220004389807000 risulta notificato il 27/09/2022;
importo di euro 1.536,18;
3) l'avviso di addebito 34120220004435289000 risulta notificato il 18/10/2022;
importo di euro 4.097,43;
4) l'avviso di addebito 34120220004448435000 risulta notificato il 10/11/2022;
importo di euro 1.145,39;
5) l'avviso di addebito 34120220004577726000 risulta notificato il 05/12/2022;
importo di euro 2.722,81;
6) l'avviso di addebito 34120230000017166000 risulta notificato il 14/01/2023;
importo di euro 3.599,49;
7) l'avviso di addebito 34120230000183253000 risulta notificato il 13/02/2023;
importo di 1.575,61;
8) l'avviso di addebito 34120230000226622000 risulta notificato il 18/03/2023;
importo di euro 2.209,92;
9) l'avviso di addebito 34120230000322450000 risulta notificato il 13/05/2023;
importo di euro 2.226,23
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese CP_1
generali al 15%, IVA e CPA,
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
4