Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 04/12/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA composta dai magistrati:
Dott.ssa RI RIOLO Presidente Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott.ssa Laura ALESIANI Primo Referendario relatore pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 947 del registro di Segreteria, promosso dal Pubblico Ministero presso questa Sezione in persona del Procuratore regionale Dott. Giuseppe De Rosa, nei confronti dei Sig.ri:
- RE ER (C.F. [...]), nato ad [...] il [...] e residente a [...] in Hameau Le Clou n. 6, int. 02, rappresentato e difeso dall’Avv. Piercarlo Carnelli (avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it), elettivamente domiciliato presso il predetto indirizzo PEC;
- MI LA IN (C.F. [...]), nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...], 1, int. 02, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Renato Marini (renatomarini@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Matteo Paolelli (matteopaolelli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori sopra indicati;
- MA GA (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...], int. 01, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Renato Marini (renatomarini@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Matteo Paolelli (matteopaolelli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori sopra indicati;
- UI IO CH (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Burlando (federicoburlando@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall’Avv. Alex Micheletto (avvalexmicheletto@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;
- -P HA (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...], int. 02, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Thiébat (avvnicolathiebat@cnfpec.it) e RO HA (avv.oliguichardaz@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aosta, Via Croce di Città n 44, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;
- RE MA (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...], int. 01, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Leone Giacomo Merani (carlomerani@pec.ordineavvocatitoerino.it), BE VE (robertoserventi@pec.ordineavvocatitotino.it) e NN RI CC (giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliato presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati sopra indicati;
- RO OG (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e residente a Quart (AO), in Villaggio Torrent n. 24, rappresentato e difeso dall’Avv. prof. LO Scaparone (paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall’avv. Alex Micheletto (avvalexmicheletto@puntopec.it ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Hône, Via Chanoux n. 20;
- EN OL (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e residente ad Aymavilles (AO) – fraz. Venoir n. 27, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna RI Scrascia (annamaria.scrascia@milano.pecavvocati.it) e Gessica Pasqualin (gessica.pasqualin@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima;
- TA GA (C.F. [...]), nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], int. 02, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Balì (studiolegale@pec.massimobali.it) e UI Busso (avv.luigibusso@pec.it), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Aosta, Passage du Folliex n. 3, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;
- EL EN IO GE (C.F. [...]), nato l’[...] ad [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Simonetta Biondo (simonetta.biondo@legalmai.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, Via Chambery n. 51, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;
- TE GG (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...], int. 02, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e BE VE, (robertoserventi @pec.ordineavvocatitorino.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;
- AU NO (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e residente a [...], Frazione Capoluogo n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Merani (carlomerani @pec.ordineavvocatitorino.it) e BE VE (robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it ), elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, nonché digitalmente ai predetti indirizzi PEC;
- LO NI (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e ivi residente in [...], int. 01, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Francesco Dotto ( massimofrancescodotto@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo Studio del suddetto procuratore sito in Roma (RM), Via Agostino Depretis n. 86 – 00184, nonché digitalmente al predetto indirizzo PEC;
- OR CU (C.F. [...]), nato l’[...] a [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall’Avv. IO Callà (avvfabriziocalla@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;
- IO OY (C.F. [...]), nato il [...] ad [...] e residente a Doues (AO), in Frazione Meylan n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. IO Callà (avvfabriziocalla@puntopec.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16;
- ZI MA (C.F. [...]), nata il [...] ad [...] e residente a RE (AO), in Frazione La Remise n. 64, rappresentata e difesa dall’Avv. IO Callà (avvfabriziocalla@puntopec.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16.
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 28 agosto 2024, le memorie di costituzione dei convenuti e gli atti di causa.
Vista la sentenza parziale di questa Sezione giurisdizionale n. 4/2025 del 19 maggio 2025.
Vista l’ordinanza istruttoria n. 2/2025 del 21 maggio 2025.
Uditi, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025: il relatore Dott.ssa Laura Alesiani; il Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale, Dott. Quirino Lorelli; i Difensori dei convenuti, l’Avv.to Carnelli Piercarlo per ER RE, l’Avv.to Micheletto Alex per OG RO, l’Avv.to Burlando Federico per CH UI IO, gli Avv.ti Scrascia Anna RI e Pasqualin Gessica Assunta Paola per OL EN, l’Avv.to VE BE su delega degli Avv.ti Marini Renato e Paolelli Matteo per IN MI LA e GA MA, gli Avv.ti VE BE e CC NN RI per MA RE, l’Avv.to Thiebat Nicola per HA JE ER, l’Avv. Balì Massimo per GA TA, l’Avv. Balì su delega dell’Avv. Dotto Massimo per NI LO, l’Avv.to Biondo Simonetta per RD EL EN IO, l’Avv.to VE BE per GG TE e NO AU, l’Avv.to Callà IO per CU OR, MA ZI, OY IO.
Ritenuto in
FATTO
I soggetti indicati in epigrafe sono stati citati in giudizio, a titolo di colpa grave, per sentirli condannare al risarcimento del danno che sarebbe stato arrecato alla Regione Valle d’Aosta, quantificato in complessivi euro 3.999.787,42, corrispondente agli aiuti erogati “all’Association Regionale Eleveurs Valdotains” nel Settore Zootecnico (nel prosieguo: A.R.E.V.), secondo la ripartizione di cui all’atto di citazione.
Nello specifico, sono stati chiamati in giudizio, nella loro qualità di componenti pro-tempore della Giunta della Regione Valle d’Aosta, i Sig.ri IN RE, IN MI LA, GA MA, CH UI IO, HA -P, MA RE, OG RO, OL EN, per aver approvato la deliberazione n. 415 del 3/4/2018 di concessione del contributo a fondo perduto di euro 1.800.000,00 a favore dell’Association Règionale Eleveurs Valdotaine (c.d. AR), nonché, sempre nella qualità di componenti pro-tempore della Giunta regionale, i Sig.ri GA TA, GE EL EN IO, GG TE, NO AU, NI LO, per aver approvato la deliberazione n. 1536 del 30/11/2018 di concessione del contributo integrativo a fondo perduto di euro 2.200.000,00 sempre a favore di AR.
Sono stati, altresì, chiamati in giudizio, nella loro qualità di Coordinatore/Dirigente pro-tempore del Dipartimento Agricoltura della Regione Valle d’Aosta il Sig. CU OR, nonché il Sig. OY IO e la Sig.ra MA ZI, nella qualità di Dirigente pro-tempore del Dipartimento Bilancio della Regione.
Ciò premesso, si richiama integralmente la sentenza parziale emessa nel presente giudizio a seguito dell’udienza del 26 marzo 2025, n. 4/2025 depositata in data 19 maggio 2025, con cui sono state rigettate le eccezioni relative al difetto di giurisdizione, all’inammissibilità e nullità dell’atto di citazione, alla prescrizione, nonché l’eccezione di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 20/1994, disponendo, con separata ordinanza, incombenti istruttori. Alla stessa sentenza si rinvia per una completa esposizione della fattispecie in esame.
L’addebito mosso ai convenuti concerne la concessione alla predetta Associazione di Allevatori, AR, di contributi, che, poi, venivano distribuiti agli Allevatori della Regione iscritti a tale Associazione, diretti alla valorizzazione della razza valdostana, tutto ciò, ad avviso del P.M., in violazione dell’art. 24 del Regolamento europeo n. 702/2014 del 25/06/2014 (che dichiara la compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di alcune categorie di aiuti nei settori agricoli forestale e nelle zone rurali, nei quali, secondo il costrutto accusatorio, non rientrerebbero quelli in contestazione) e dell’art. 9 della L.R. n. 17 del 3/8/2016 (in tema di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale) attuativo del Regolamento europeo.
Più precisamente, in base alla ricostruzione della vicenda operata dalla Procura, dall’anno 2017, annualmente, le Giunte regionali provvedevano all’erogazione di contributi pubblici ad AR, sostenendoli integrare aiuti di Stato dichiarati compatibili con il mercato dall’art. 24, paragrafo 4, lett. e), del Regolamento n. 702/2014, sopra citato (come attuato dall’art. 9, comma 1, lett. e), della L.R. n. 17/2016); detti aiuti venivano, quindi, considerati dalla Regione sussumibili nei rimborsi dei costi sopportati dagli agricoltori (piccole e medie imprese) per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre.
In base all’iter che si era affermato, AR trasmetteva al Dipartimento regionale dell’Agricoltura le richieste di concessione di aiuti unitamente al “Programma regionale dei concorsi, rassegne e mercati concorso. Legge regionale 17/2016, art. 9”; le domande si riferivano espressamente alla “promozione e valorizzazione della razza valdostana” e i programmi si sostanziavano nell’elencazione di preventivi di spesa per costi di organizzazione, i cui importi, ivi indicati a titolo di “rimborsi”, si asserivano quantificati “per volumi di partecipazione previsti sulla base delle disponibilità in bilancio”.
Tuttavia, secondo quanto sostenuto dalla Procura regionale, il finanziamento richiesto per l’anno 2018 (Programma AR per il 2018 con richiesta di euro 5.500.000,00 - poi concesso, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 415 e 1536, per l’importo di euro 4.000.000,00) e utilizzato, ad avviso del P.M., per la quasi totalità per la finalità della “valorizzazione della razza bovina valdostana” non poteva rientrare in alcun aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dall’art. 24 del Regolamento n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016, e neppure in quelli previsti dall’art. 27 del medesimo Regolamento, in quanto questi ultimi sono unicamente riferiti ai costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e ai costi per test di determinazione della qualità genealogica o della rese di bestiame, in ogni caso da erogare in natura e “non comportanti pagamenti diretti ai beneficiari”.
In sostanza, secondo la ricostruzione della Procura, alle fiere e rassegne zootecniche comportanti costi di organizzazione e di partecipazione, effettivamente realizzate ed esistenti da molto tempo (in particolare il concorso “Reina dou Lace” e le sette rassegne bovine comunitarie - cioè, delle Comunità montane regionali), venivano associati “concorsi” diretti all’erogazione di premi in denaro, che, secondo il P.M., venivano erogati agli Allevatori in violazione di legge, in quanto non comportanti costi di organizzazione e i cui premi, in difformità da quanto previsto dall’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 sui premi simbolici, variavano in relazione alle risorse erogate dalla Regione ad A.R.E.V.. Gli Allevatori, secondo quanto esposto in citazione, ottenevano il riparto dei premi in denaro sulla sottoscrizione, effettuata nel corso di almeno una rassegna alla quale dovevano fisicamente partecipare, di moduli con i quali A.R.E.V. raccoglieva adesioni ad altri eventi/concorsi e con i quali gli Allevatori autorizzavano, altresì, l’Associazione a trattenere eventuali somme dovute alla stessa.
In particolare, tali concorsi a premi in denaro si sostanziavano in primo luogo, nel concorso RC (concorso regionale resa casearia) e nel concorso IM (concorso regionale per morfologia): per il 2018 il Programma AR richiedeva, per tali premi, l’importo complessivo di euro 2.362.000,00; vi era poi anche il concorso RCM (indice generale di selezione del libro genealogico della razza valdostana – Sezione Valle d’Aosta) per premi oggetto di richiesta nel Programma AR 2018 per l’importo di euro 2.910.000,00.
Vi era infine anche il premio punteggio allevamento VI (richiesta Programma AR euro 120.000,00), anch’esso valutabile quale concorso a premi in denaro, come i precedenti sopra citati.
Dalla citazione e dagli atti ad essa allegati, i premi per la “valorizzazione della razza bovina” sarebbero stati concessi agli Allevatori i cui capi erano iscritti ai libri genealogici della razza valdostana, per ognuno dei tre indici di riferimento (RC, IM, RCM). I premi in questione, inoltre, sarebbero stati quantificati in base al numero di capi con indici genetici migliorativi e in proporzione al livello di miglioramento rispetto al valore genetico soglia.
E con riferimento ai suddetti concorsi e premi la contestazione della Procura si è focalizzata proprio sull’asserito mancato rispetto del Regolamento n. 702/2014 e della stessa L.R. n. 17/2016, perché i medesimi non rientrerebbero nell’indicazione dell’art. 24 del Reg. e dell’art. 9 della L.R. n. 17/2016, laddove si fa riferimento alla circostanza che “gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lett. a): […] e) premi simbolici fino a un valore di 1000 EUR per premio e per vincitore” (v. comma 4 dell’art. 24 – enfasi aggiunta); e ciò sia in relazione all’asserito mancato rispetto del requisito della presenza fisica dei capi nell’ambito dei predetti concorsi genetici sia in relazione all’asserito mancato rispetto del limite dei premi simbolici fissato al valore di 1000 euro “per premio e per vincitore”.
Al riguardo, nell’ambito del costrutto accusatorio, il P.M. rileva che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 23/09/2016 (di modifica della precedente deliberazione n. 1137 del 26/08/2016, conforme alla normativa in materia) veniva innovata la disciplina degli aiuti “compatibili con il mercato interno”, introducendo elementi non coerenti con la normativa di riferimento sia con riguardo alla previsione di aiuti non previsti dal Reg. n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016 (v. deliberazione n. 1261, Allegato A, punto n. 5.1 sulle Condizioni di ammissibilità: “Gli aiuti sono concessi nell’ambito dei programmi di selezione delle specie di interesse zootecnico organizzati dalle associazioni di allevatori in relazione alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante “Disciplina della riproduzione animale”, in base alla competenza territoriale” – enfasi aggiunta), sia con riguardo alla previsione dell’anticipazione del 90% della spesa ritenuta ammissibile (v. il punto n. 9.1 sulle Modalità di pagamento: “Qualora gli aiuti siano concessi per il tramite delle associazioni allevatori, gli uffici competenti provvedono ad erogare acconti fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte delle associazioni stesse”).
Ne deriverebbe, pertanto, che, secondo l’impostazione della Procura, gli aiuti erogati dalla Regione ad A.R.E.V. nell’anno 2018, per l’effettivo ammontare di euro 3.999.787,42, lungi dal consistere nel rimborso di costi relativi all’organizzazione di mostre, rassegne, concorsi e fiere, hanno in realtà integrato, in ogni componente erogata, un sostegno economico diretto in denaro all’Associazione regionale degli Allevatori non previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014 e che si sarebbe potuto erogare solo a seguito di una espressa decisione della Commissione Europea sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno; né, d’altra parte, secondo la Procura, tali aiuti, quali premi in denaro, sarebbero sussumibili nel c.d. regime “de minimis” disciplinato dal Reg. UE n. 1408/2013, non essendo tale facoltà prevista nella L.R. n. 17/2016 ab origine ma soltanto con modifica successiva della L.R. n. 17/2016 a seguito della L.R. n. 23/2021.
Tutti i convenuti, ciascuno con propria memoria, si sono costituiti in giudizio sollevando eccezioni pregiudiziali e preliminari, e adducendo, nel merito, che i premi per il miglioramento della razza bovina valdostana possano essere legittimamente collocati nell’alveo del Regolamento europeo n. 702/2014 (e della L.R. n. 17/2016), nel rispetto della logica promozionale del miglioramento genetico, e, in ogni caso, qualora gli aiuti in parola dovessero risultare non compatibili con il Regolamento n. 702/2014, hanno invocato l’applicazione del c.d. regime di esenzione “de minimis”, circostanza che comporterebbe il non assoggettamento a recupero dei contributi di cui è causa.
All’esito della pubblica udienza di trattazione del 26 marzo 2025, il Collegio ha definito le questioni pregiudiziali e preliminari con sentenza parziale ai sensi dell’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c. (sentenza n. 4/2025), alla quale, peraltro, si rinvia per una più compiuta esposizione dei fatti di causa.
Tale sentenza è stata gravata da appello, anche in forma incidentale, da parte di alcuni convenuti, con separati atti.
Con la stessa sentenza, il Collegio per una più ponderata valutazione della vicenda, con apposita ordinanza, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione.
In particolare, con l’ordinanza n. 2/2025 in data 15 maggio 2025, è stato richiesto alla Procura contabile:
1) di voler acquisire e trasmettere gli elementi conoscitivi di cui alla nota della Guardia di Finanza del 9/3/2021, prot. n. 74083, in materia di “de minimis” e di voler far conoscere, per ciascuno degli Allevatoribeneficiari degli aiuti in contestazione (n. 1133, come elencati nella Determinazione dirigenziale riepilogativa n. 7085 del 10/12/2018),l’importo degli aiuti concessi agli stessi a qualsiasi titolo per ciascuno degli anni 2016-2017-2018, ed il totale del relativo triennio secondo le indicazioni del Reg. UE n. 1408/2013, anche avvalendosi della consultazione dei relativi registri (RNA e SIAN) – a tal fine si è allegato all’ordinanza il prospetto da completare con i dati richiesti (Alleg. n. 1 parte integrante della presente ordinanza);
2) di voler acquisire, con riguardo all’importo di euro 60.721,92,assegnatoall’Associazione AR per l’organizzazione dei concorsi e delle fiere zootecniche, l’ulteriore documentazione rendicontativa eventualmente esistente (di cui sono stati rinvenuti alcuni atti allegati alla memoria difensiva del convenuto OY), accompagnata da un prospetto riepilogativo contenente le varie voci di spesa oggetto di rendicontazione con il totale per ogni singola voce e il totale complessivo delle spese rendicontate;
3) di voler far conoscere, in ordine all’importo di euro 180.917,96 (quale somma complessiva delle “trattenute” operate da AR, a vario titolo, a valere sui premi per gli Allevatori relativi all’annualità 2018) se il medesimo importo sia ricompreso in quello complessivo contestato dalla Procura a titolo di danno - euro3.999.787,42 - o, in caso contrario, di voler precisare come sia stato quantificato;
4) di voler acquisire copia del “Regolamento Rassegne zootecniche - Concorso regionale per morfologia” e del "Regolamento del concorso nazionale di Razza Valdostana", citato nella documentazione prodotta dalla Procura contabile.
Con la stessa ordinanza il Collegio fissava per la prosecuzione l’udienza del 29 ottobre 2025.
Conseguentemente, la Procura contabile, con Decreto in data 4 luglio 2025, ha disposto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta provvedesse ad acquisire, presso gli Uffici della Regione Autonoma Valle d’Aosta, tutti i documenti ed i dati necessari al fine di fornire riscontro a quanto chiesto con la predetta ordinanza, anche relativamente ad aiuti non inseriti nelle banche dati, il tutto con ampia facoltà di acquisizione di atti e documenti presso le P.A., di svolgere accessi, ispezioni, verifiche, interrogatori ed ogni altra attività prevista dal c.g.c. e dal c.p.c.
Con successiva comunicazione del 29 luglio 2025, la Procura contabile ha depositato la nota di avvenuta esecuzione dell’ordinanza in parola da parte della Guardia di Finanza delegata e la relativa documentazione, inclusa l’elencazione degli atti acquisiti con numerazione corrispondente a quella dei file contenuti nell’apposita cartella del sistema informatico “Giudico”, insistendo contestualmente per l’accoglimento della domanda, previa udienza di discussione.
Più precisamente, nell’ambito del riscontro all’ordinanza istruttoria n. 2/2025, veniva fornito, debitamente compilato, il file riepilogativo dei contributi concessi, a qualsiasi titolo, agli Allevatori di cui alla Determinazione dirigenziale n. 7085 del 10/12/2018 nel triennio 2016-2017-2018 (punto n. 1 dell’ordinanza); tutta la documentazione afferente all’importo riconosciuto ad AR per l’organizzazione delle varie manifestazioni (punto n. 2 dell’ordinanza); l’indicazione che l’importo di euro 180.917,96 è ricompreso in quello contestato dalla Procura a titolo di danno erariale pari ad euro 3.999.787,42, corrispondente a quanto complessivamente erogato dalla RAVA all’AR per l’anno 2018 (punto n. 3 dell’ordinanza); nonché l’indicazione che non esiste un regolamento “storico” o di indirizzo generale per l’organizzazione delle varie manifestazioni e che, invece, quest’ultimo viene formato annualmente attraverso il documento relativo al Programma annuale regionale dei concorsi e delle rassegne e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1261 del 23/09/2016 (punto n. 4 dell’ordinanza).
Con separate memorie i convenuti, all’esito dell’esecuzione dell’ordinanza istruttoria, e in prossimità odierna udienza, hanno formulato le seguenti domande ed eccezioni.
In particolare, alcuni convenuti, in via preliminare, hanno richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello sulla sentenza parziale n. 4/2025 (difese convenuti GE, CU, MA e OY); altri hanno ribadito le eccezioni già formulate nelle memorie di costituzione in giudizio relative all’assenza della dovuta allegazione probatoria fino ad arrivare, per alcuni convenuti, all’eccezione della nullità dell’atto di citazione per sostanziale indeterminatezza (difese convenuti GG, NO, MA, OL, GA, nonché difese convenuti GA e IN che fanno riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova del danno) o con riguardo all’insindacabilità della condotta contestata e all’asserita esistenza dell’esimente tecnica (difesa convenuto HA).
Un convenuto, poi, sempre in via preliminare, oltre a lamentare la irritualità dell’ordinanza (per non essere stata depositata contestualmente alla sentenza), ha contestato che le richieste istruttorie in essa contenute erano volte a sopperire alle carenze istruttorie dell’atto di citazione, di cui si era già contestata la nullità nella memoria di costituzione (difesa convenuto GE). Più precisamente, viene argomentato che il giudice non poteva disporre l’ostensione dei dati relativi ad una annualità, il 2016, mai analizzata dalla Procura nella sua istruttoria e quindi mai dedotti in giudizio e che, con riguardo al tema del c.d. regime “de minimis”, già l’atto di citazione, secondo tale difesa, non individuava con chiarezza il regime a cui si riferivano i contributi contestati – se in esenzione o in “de minimis” –, con ciò impedendo difese adeguate; con la conseguenza di un asserito tentativo di sostanziale ridefinizione del perimetro del giudizio, giustificando un lavoro precedentemente lacunoso e parziale.
Nel merito, tutte le memorie difensive dei convenuti hanno insistito per le richieste già formulate nelle comparse di costituzione in giudizio.
In particolare, alcune difese hanno messo in luce che la documentazione di dettaglio fornita a riscontro dell’ordinanza istruttoria non farebbe che rafforzare l’evidenza che la vicenda in esame ha un profilo tecnico esecutivo estremamente complesso e peculiare che nulla ha a che vedere con il ruolo politico ricoperto dai convenuti (difese convenuti GG, NO, MA); altre hanno evidenziato che gli elementi emersi dall’approfondimento istruttorio si riferirebbero a profili esecutivi che esulano dalle competenze e dalle responsabilità di una Giunta (difesa convenuto ER; v, altresì, le difese dei convenuti OG e CH, per le quali dalla documentazione prodotta in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria emergerebbe con chiarezza la completa estraneità dei componenti della Giunta regionale, nonché la difesa della convenuta GA, per la quale la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza renderebbe ancora più evidente che le singole erogazioni non erano imputabili a scelte politiche dei componenti della Giunta, quella del convenuto OL, per la quale la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza ha natura squisitamente tecnica, il cui esame e la cui verifica non poteva rientrare fra i compiti e le competenze dell’Organo politico, e quella del convenuto GE, secondo la quale la Giunta non aveva l’obbligo di controllare uno per uno i contributi richiesti dagli Allevatori).
Alcune difese, poi, sono entrate nel merito delle modalità di applicazione del “de minimis”, affermando che, anche a voler opinare che le erogazioni oggetto di giudizio violino il Regolamento UE n. 702/2014, le stesse rientrerebbero comunque, nella loro quasi totalità, nelle soglie del “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, in quanto tale limite sarebbe da considerare determinato, al momento dell’erogazione, nell’importo di euro 50.000,00 in forza dell’asserita applicazione retroattiva del Regolamento UE n. 3118/2024 che ha innalzato tale soglia – e non di euro 15.000,00, come affermato dalla sentenza parziale n. 4/2025 (difese convenuti GA, IN, OY, MA, CU, HA).
Inoltre, alcune difese, sempre in tema di regime “de minimis” e con specifico riferimento alla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza a riscontro dell’ordinanza istruttoria, hanno eccepito che nell’elaborazione operata dalla medesima vi sarebbe un errore di fondo, in quanto agli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime di “de minimis” agricolo (quelli di cui al Regolamento n. 1408/2013 e al Regolamento n. 316/2019, che sono desumibili dalla Banca dati SIAN – “Sistema Informativo Agricolo Nazionale”) sono stati aggiunti e sommati gli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime “de minimis” generale (quelli di cui al Regolamento n. 1407/2013, che sono desumibili dalla banca dati RNA – “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”); con la conseguenza, quindi, che ogni sforamento del massimale, laddove dipendente dall’indebito computo nel triennio di riferimento (2016-2018) degli aiuti erogati in “de minimis” generale non potrebbe, secondo tale ricostruzione, essere preso in considerazione né ai fini dell’assoggettamento a recupero né ai fini della correlabilità ad un eventuale danno erariale (difese convenuti CU, MA, OY; nello stesso senso anche la difesa del convenuto HA).
Con memoria in data 11 ottobre 2025 la Procura contabile, a fronte delle repliche, da parte dei convenuti, di cui alle memorie difensive sopra richiamate in relazione all’eccezione di inammissibilità della domanda per mancata prova o per genericità della stessa, ha ribadito, in primo luogo, che tale eccezione risulta già rigettata nella sentenza parziale n. 4/2025, onde non ha ritenuto di accettare il contraddittorio sulla stessa. In ogni caso, la Procura contabile ha rappresentato che l’art. 94 c.g.c. prevede che il giudice, anche d’ufficio, possa disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione. Inoltre, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità della medesima e che ritiene necessario acquisire al processo; con la conseguenza dell’assoluta ritualità dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025.
La Procura contabile, poi, con la memoria in parola, sempre con riguardo alle memorie difensive depositate all’esito dell’esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025, ha contestato integralmente quanto rappresentato dai convenuti in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo, al contrario, che sia in atti piena prova delle contestazioni a carico dei convenuti, opponendosi ad ogni richiesta di sospensione o di rinvio del presente giudizio all’esito della futura definizione degli appelli notificati, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 106 c.g.c., e, in conclusione, la Procura contabile ha insistito per l’accoglimento della domanda principale in ogni suo capo e parte.
Nell’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, il Pubblico Ministero, Procuratore regionale Dott. Quirino Lorelli, e i difensori dei convenuti hanno ribadito le loro rispettive posizioni concludendo come in atti, come da verbalizzazione a cui si rinvia. In particolare, alla predetta pubblica udienza, anche la difesa di HA ha formulato richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione sugli appelli, rimettendosi, tuttavia, sul punto, al Collegio. Più precisamente, il Pubblico Ministero ha assunto la regolarità dei poteri esercitati dal giudice con l’ordinanza istruttoria sopra citata, richiamando l’art. 94 c.g.c., a nulla rilevando che l’ordinanza non sia stata depositata congiuntamente alla sentenza. Nel merito, poi, il Procuratore ha richiamato l’esigenza di fare chiarezza sull’oggetto della domanda giudiziale che non riguarda gli allevatori che hanno fruito dei contributi, ma riguarda l’erogazione dei contributi ad un’Associazione privata, AR, in assenza di procedure ad evidenza pubblica, quindi con procedura contraria ad ogni principio generale comunitario e nazionale che regola l’erogazione di risorse pubbliche, nonché all’art. 97 della Costituzione. E con riferimento alla domanda giudiziale il Pubblico Ministero ha sottolineato che non sono stati convenuti in giudizio né AR e né gli allevatori perché la problematica non riguarda la procedura di erogazione dei contributi da AR agli allevatori, ma l’erogazione dei contributi dalla Regione ad AR. Sulla questione del dolo o colpa grave, il Procuratore ha affermato che nell’atto di citazione viene prospettata una colpa gravissima ma potrebbe trattarsi di una fattispecie di dolo, in cui ciascuno dei convenuti, componenti della Giunta, abbia consapevolmente accettato il rischio della dispersione di denaro pubblico attraverso una distribuzione a pioggia.
Tutti i difensori, con riferimento alle argomentazioni della Procura sulla erogazione dei contributi ad AR in assenza di procedure ad evidenza pubblica, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio sullo specifico punto, trattandosi di domanda nuova e come tale inammissibile. Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il riferimento al dolo da parte della Procura rappresenta per i difensori un profilo nuovo anch’esso inammissibile.
In sede di replica il P.M. sottolinea che l’argomentazione in ordine alla mancanza di una procedura ad evidenza pubblica in sede di erogazione dei contributi ad AR non rappresenta una nuova domanda, ma uno degli elementi a supporto della domanda giudiziale.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte di alcuni convenuti e le altre eccezioni preliminari formulate dalle difese
Come già rappresentato nella parte in fatto, alcune difese dei convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice d’Appello (difese convenuti GE, CU, MA, OY e, alla pubblica udienza del 29/10/2025, anche la difesa di HA, rimettendosi, tuttavia, sul punto, al Collegio).
In particolare, si tratta dell’impugnazione proposta da alcuni convenuti avverso la sentenza parziale n. 4/2025 di questa Sezione che, come già ricordato, ha rigettato le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate nel presente giudizio.
In argomento, la Procura contabile, nella memoria prodotta a seguito del riscontro all’ordinanza istruttoria n. 2/2025, si è opposta ad ogni richiesta di sospensione o di rinvio del presente giudizio all’esito della futura definizione degli appelli notificati, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 106 c.g.c.; posizione che ha confermato anche all’udienza pubblica del 29/10/2025.
Il Collegio ritiene che, a fronte dell’appello proposto avverso la sentenza parziale n. 4/2025, non sussistano i presupposti della sospensione del processo di cui all’art. 106 c.g.c., che la prevede soltanto quando “la previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il sua carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”; e, d’altra parte, l’art. 192 c.g.c, nel disciplinare la riserva facoltativa di appello, al comma 4, prevede che, “Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione”, presupponendo, quindi, un contesto processuale in cui in pendenza del giudizio di appello sulla sentenza parziale il giudizio di primo grado prosegue con riferimento alle domande e alle questioni non definite con la sentenza appellata. Su fattispecie similare a quella in esame la Sezione Prima giurisdizionale di Appello della Corte dei conti, nel respingere la domanda di sospensione del giudizio a fronte dell’impugnazione della propria sentenza parziale in Corte di cassazione per difetto di giurisdizione, ha evidenziato che comunque “la pronuncia demolitoria della Suprema Corte estenderebbe ipso iure i suoi effetti anche alla presente decisione (art. 382 c.p.c.; art. 186, secondo comma, c.g.c.)” (sent. n. 464/2022 del 20/10/2022).
Sul punto, giova ancora richiamare anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v., sentenza 6 luglio 2004, n. 207), la quale, a fronte di una prospettazione del giudice a quo secondo cui l'art. 295 c.p.c., “pur sotto la rubrica 'sospensione necessaria' offre al giudice una vasta gamma di facoltà” e dunque contemplerebbe una sospensione facoltativa per ragioni di opportunità, ha osservato che “tale presupposto interpretativo non trova, tuttavia, conforto nel diritto vivente, essendosi la giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni iniziali, ormai consolidata, in sede di regolamento di competenza avverso i provvedimenti con i quali è disposta dal giudice la sospensione del processo (art. 42 c.p.c.), nel senso che non sussiste una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria”. Per la Corte, va “escluso, dunque, che il giudice statuale abbia la facoltà di sospendere il giudizio per mere ragioni di opportunità”.
E, d’altra parte, è principio ormai affermato dalla giurisprudenza che i casi di sospensione del processo sono tassativi, poiché "la sospensione (...) determina una potenziale lesione del principio di ordine costituzionale della ragionevole durata del processo (…)” (v., in tal senso, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2023 del 13 febbraio 2023).
Per quanto esposto si respinge la richiesta di sospensione del presente giudizio.
Quanto, poi, alle altre eccezioni pregiudiziali formulate dai convenuti nelle memorie difensive prodotte in esito all’esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – di cui si sono rappresentati i contenuti nella parte in fatto -, questo giudice non può che richiamare quanto già statuito nella sentenza n. 4/2025, con cui si sono rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità e di nullità dell’atto di citazione, di prescrizione e quella di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Legge n. 20/1994.
Preme, tuttavia, ricordare come l’art. 94 c.g.c. preveda che il giudice, anche d’ufficio, possa disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione, così come, allo stesso modo, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità della medesima e che ritiene necessario acquisire al processo; ne deriva la palese infondatezza dell’asserita “irritualità” dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025, adombrata dalla difesa GE. Con l’ordinanza in parola, infatti, non vi è stata alcuna “ridefinizione del perimetro del giudizio”, ma anzi, al contrario, proprio operando dentro il perimetro del giudizio tracciato nell’atto di citazione dalla Procura contabile (che, con le argomentazioni di cui alle pagine 55, 56. 57, 58 della citazione, ha espressamente ritenuto che il regime “de minimis” non fosse utilmente invocabile nel caso di specie, mentre alcune difese - GG, CU, HA, MA, MA, NO, OY, OL - nelle memorie di costituzione in giudizio ne hanno invocato l’applicazione), il giudice, ha acquisito gli elementi di conoscenza necessari per pronunciare anche su detto controverso profilo; il tutto al fine di stabilire se i contributi erogati – gli stessi considerati dalla Procura contabile nell’atto di citazione, i c.d. “premi genetici” – potessero, in ogni caso, in tutto o in parte, rientrare nel regime di esenzione previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 del c.d. regime “de minimis”, in quanto sotto la soglia prevista per il triennio di riferimento (triennio 2016-2018); da qui la necessità di richiedere l’elenco dei contributi ricevuti dagli stessi 1133 Allevatori, considerati nel giudizio, nel triennio in questione (2016-2018). E ciò esclusa ogni disquisizione sull’utilizzo di tali contributi da parte degli Allevatori; tema, peraltro, quello dell’utilizzo, non affrontato neanche dalla Procura contabile, che si è invece concentrata sulla non sussumibilità dei c.d. “premi genetici” nel Regolamento UE n. 702/2014, escludendo anche l’applicabilità del Regolamento UE n. 1408/2013 (in argomento, v., infra, punto n. 3.1).
In conclusione, l’approfondimento istruttorio disposto con l’ordinanza n. 2/2025, lungi dal trasbordare dal perimetro dell’atto di citazione si è reso necessario alla luce del petitum e della causa petendi della stessa citazione e a fronte delle difese frapposte dai convenuti alla domanda giudiziale.
2. L’azione giudiziale
Come già esposto nella parte in fatto e come già ricostruito nella sentenza parziale n. 4/2025 adottata nella presente fattispecie, nel giudizio per cui è causa la Procura contabile ha ritenuto che: “Gli aiuti erogati dalla Regione Valle d’Aosta per il tramite dell’Association Regionale Elveurs Valdotains non hanno carattere promozionale, contrariamente alla normativa europea di settore, ma si pongono come veri e propri contributi erogati per lo sviluppo del settore zootecnicoin violazione del divieto di aiuti di Stato sancito dagli articoli 107 e 108 del TFUE”.
La Procura ha chiamato a rispondere degli aiuti erogati i soggetti convenuti in giudizio, quantificando il danno nel complessivo importo di tutti gli aiuti erogati per il 2018 dalla Regione tramite AR.
L’importo complessivo del danno azionato dal Pubblico Ministero ammonta, quindi, a euro 3.999.787,42 e corrisponde al totale degli importi erogati ai beneficiari di cui all’elenco contenuto nel provvedimento dirigenziale n. 7085 del 10/12/2018 del Dirigente del “Dipartimento Agricoltura, zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori”: si tratta di 1134 beneficiari, tra i quali figura anche AR per l’importo di euro 60.721,92 (ma su quest’ultimo importo v., infra, punto n. 4).
Le erogazioni, per l’importo complessivo di euro 3.999.787,42, secondo la Procura, costituiscono “aiuti di Stato” erogati in violazione degli artt. 24, paragrafo 4, lett. e), del Reg. (UE) n. 702 del 2014 e dell’articolo 9, comma 1, lett. e), della Legge Regionale n. 17 del 2016, nonché in violazione degli artt. 107 e 108 TFUE.
La Procura espone in concreto le modalità con le quali sono stati erogati detti importi e nello specifico rappresenta quanto segue:
“alle fiere e rassegne zootecniche comportanti costi di organizzazione e di partecipazione, effettivamente realizzate ed esistenti da molto tempo - in particolare il concorso “Reina dou Lace” che rappresentava uno dei momenti più importanti per la zootecnia regionale, e le sette rassegne bovine comunitarie (rectius: delle Comunità montane regionali) che rappresentavano la fedele applicazione della normativa regolante gli aiuti finalizzati a premi, trattandosi di eventi organizzati e materialmente svolti - venivano associati “concorsi” diretti all’erogazione di premi in denaro agli Allevatori, non comportanti costi di organizzazione e i quali premi variavano in relazione alle risorse erogate dalla Regione ad A.R.E.V” (sul punto, si ricorda che, in effetti, nella documentazione allegata all’atto di citazione – v. le dichiarazioni degli Allevatori fino a pp. 218 del file allegato all’atto di citazione dalla Procura contabile di pagine 495 -, sono riportate le testimonianze degli Allevatori medesimi, i quali ammettevano che “per avere diritto ai suddetti premi (indici RC e IM e premi libro genealogico), che mi sono sempre stati corrisposti a mezzo di bonifico bancario, è comunque necessario partecipare con almeno un capo di bestiame fra quelli già premiati alla rassegna annuale della Comunità di appartenenza” – v., in questi termini, in particolare, p. 88) .
Detti premi (d’ora in avanti “premi genetici”) erano destinati alla finalità della “valorizzazione della razza bovina valdostana”: premi RC (concorso regionale resa casearia); premi IM (concorso regionale per morfologia); premio RCM (indice generale di selezione del libro genealogico della razza valdostana). Trattasi di finalità che, secondo il P.M., non rientra in alcun aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dal Reg. (UE) n. 702 del 2014 e dalla Legge Regionale n. 17 del 2016.
Peraltro, in argomento, occorre, altresì, precisare che, a norma della Legge Regionale n. 17 del 2016, e precisamente dell’art. 9, “al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonché al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, cui vengono trasferite le risorse necessarie: (…)” (enfasi aggiunta); ne deriva che l’Associazione AR risultava così “legittimata” a farsi da tramite fra la Regione e i singoli Allevatori dalla stessa L.R. di riferimento (nonché dalla successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 1261/2016 – art. 9.1, attuativa della stessa).
A supporto della ritenuta illegale erogazione degli aiuti il P.M., tra l’altro, ha addotto che altri enti situati in diversi contesti regionali, che trattano i suddetti premi (relativi alla partecipazione a concorsi, fiere e mostre), quali l’Associazione Regionale Allevatori Toscana, l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte e la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Agricoltura, appositamente interpellati dalla Guardia di Finanza, hanno comunicato che gli importi annui erogati nello specifico comparto in esame sono significativamente inferiori a quelli erogati dalla Regione Valle d’Aosta tramite A.R.E.V., confermando che il riconoscimento dei suddetti premi è legato alla partecipazione “fisica” dei capi di bestiame alle manifestazioni programmate.
3. Sull’antigiuridicità della condotta
Detto ciò, preliminarmente occorre richiamare quanto già statuito nella sentenza n. 4/2025 sopra citata (alla quale si rinvia per le argomentazioni svolte), con la quale il Collegio, al punto n. 1, ha respinto le eccezioni relative al difetto di giurisdizione del giudice contabile e le eccezioni riguardanti la competenza della Corte dei conti rispetto alla Commissione Europea e alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Nello specifico al punto 1 della sentenza è stato evidenziato che “la condotta antigiuridica configurata dalla Procura a carico dei convenuti non implica, quindi, valutazioni sulla compatibilità o incompatibilità degli aiuti in contestazione con il mercato comune, ma si incentra fondamentalmente sulla sussumibilità o meno degli aiuti stessi nel regime di esenzione indicato dalla Regione (Reg. 702/2014) e sull’applicabilità o meno di un altro regime di esenzione, quello del c.d. de minimis (Reg. n. 1408/2013). Ne deriva che la cognizione di questo giudice non interferisce con la competenza esclusiva della Commissione Europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. In ogni caso la questione della compatibilità o meno degli aiuti al mercato comune si porrà ove la Corte, nel merito, dovesse escludere che l’erogazione dei contributi sia avvenuta in regime di esenzione, verifica, quest’ultima, che precede l’eventuale necessità di interpellare la Corte di Giustizia o direttamente la Commissione Europea”.
3.1. Sulla sussumibilità o meno degli aiuti in questione nel Regolamento di esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione - Reg. UE 25 giugno 2014 n. 702 (direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri ex art. 288 TFUE)
Nella sentenza n. 4/2025 la Sezione, a conclusione dell’esame delle eccezione in punto di giurisdizione e competenza della Corte dei conti in materia, ha affermato che “questo giudice, se è vero che non può dichiarare la compatibilità o l’incompatibilità degli aiuti in argomento rispetto al mercato interno, può legittimamente verificare, ai fini del giudizio di responsabilità, se gli aiuti rientrino in un regime di esenzione o se, invece, gli stessi andavano sottoposti, in attesa della loro erogazione, alla preventiva procedura di notifica, in quanto qualificabili come aiuti di Stato ex art. 108 TFUE.”
Nell’affrontare il merito del giudizio occorre, quindi, in primo luogo valutare se gli aiuti in argomento, in tutto o in parte, rientrino in quelli di cui al Reg. n. 702/2014, che all’art. 24, riguardante gli “Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli”, al comma 4 così dispone:
“Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre di cui al paragrafo 2, lettera a):
a) spese di iscrizione;
b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
e) premi simbolici fino a un valore di 1.000 EUR per premio e per vincitore”.
L’interpretazione della norma che scaturisce dal senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse comporta le seguenti considerazioni.
Dall’analisi dei costi che possono essere finanziati risulta chiaramente che trattasi di costi che presumono lo svolgimento di concorsi “in presenza” che coinvolgono i capi di bestiame: si pensi ai costi di trasporto del bestiame e ai costi per l’affitto di locali e stand espositivi e anche a quelli per pubblicizzare l’evento.
Si tratta, cioè, di costi che rendono ostensibile il profilo promozionale, richiesto dall’art. 24 (non si tratta infatti di aiuti agli investimenti, anch’essi disciplinati in regime di esenzione dallo stesso Reg. UE n. 702/2014).
Coerentemente con la natura di detti costi i “premi simbolici” in danaro, “fino a un valore di 1000 EUR per premio e per vincitore” (enfasi aggiunta), sono previsti per i vincitori (di una competizione) che abbiano ricevuto un premio; i “premi simbolici”, pertanto, non possono essere scardinati dal contesto costituito dalle lettere a), b), c) e d) della disposizione in parola. Detta norma, infatti, letta in coordinamento con l’art. 27 del medesimo Regolamento, porta alla conclusione che i “premi genetici” erogati da AR non sono inquadrabili nelle “azioni promozionali” e non sono sussumibili nell’art. 24, al quale fa rinvio la L.R. n. 17/2016.
La disciplina dell’art. 27 dello stesso Reg. n. 702/2014, diretta proprio agli aiuti al settore zootecnico, prevede, tra l’altro, gli aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici e anche i costi per i test di determinazione della qualità genetica. Se il legislatore europeo avesse voluto introdurre degli aiuti in danaro, in esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione, con lo specifico obiettivo del miglioramento della razza animale, lo avrebbe detto nel contesto dell’art. 27, dove, invece, ha specificato che “gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari”.
Quanto alla linea interpretativa di alcune difese, diretta a ricomprendere i “premi genetici” nelle finalità promozionali di cui all’art. 24 del Reg. CE n. 702/2014, in ragione della subordinazione della loro erogazione allo svolgimento di selezioni seppure non legate a rappresentazioni fisiche dei capi partecipanti, si osserva quanto segue.
In disparte la sussistenza o meno del carattere “promozionale” di detti premi, l’elemento che, ad avviso del Collegio, determina comunque una sostanziale e non superabile distonia tra le erogazioni in questione e le prescrizioni di cui all’art. 24 del Reg. UE sono le modalità di quantificazione-erogazione dei premi in argomento, che, prevalentemente sono stati superiori ai 1000 euro con premi ripetuti nei confronti dello stesso allevatore in ragione dei capi di bestiame posseduti (si tratta cioè di n. 442 beneficiari che hanno percepito importi superiori ai 1000 euro e fino a 5000 euro, complessivamente per euro 1.146.789,80; mentre n. 300 beneficiari hanno percepito premi superiori ai 5000 euro e fino anche a 19.000 per un totale di 2.625.544,8). Tali modalità di determinazione allontanano le erogazioni in argomento dalla suddetta normativa e determinano una più appropriata qualificazione degli stessi come “aiuti di Stato” economicamente strategici alla zootecnia, ma in quanto tali soggetti alla procedura di preventiva notifica di cui all’art. 108 TFUE, nella misura e per la parte in cui non possano essere esentati neanche con riferimento al Regolamento UE n. 1408/2013 (c.d. regime “de minimis”).
La violazione dell’art. 24 Reg. UE n. 702/2014 (che è bene ribadire è direttamente applicabile agli Stati Membri), posta in essere con l’erogazione dei premi in argomento, si accompagna alla violazione della Legge Regionale 3 agosto 2016, n. 17, contenente la “Disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” (nel testo vigente dal 24/8/2016 al 30/4/2019), che, dopo aver previsto all’art. 9, c. 1, la concessione di aiuti anche per il tramite delle associazioni di Allevatori, e dopo aver indicato alla lett. e) dello stesso comma gli aiuti “per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fin al 100 per cento dei costi sostenuti”, al comma 3 dello stesso art. 9 precisa che “gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014”. L’art. 31 della stessa legge rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la previsione dei “requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzioni standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti”.
A ciò ha fatto seguito la deliberazione di Giunta n. 1261 del 23/9/2016, contenente l’“Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17”, per le quali le difese rappresentano la loro valenza regolamentare. Ebbene le disposizioni applicative in essa contenute, anche a voler riconoscere la loro natura regolamentare, avrebbero dovuto essere conformi alle prescrizioni dell’art. 24 Reg. UE e dell’art. art. 9, c. 3, della L.R. n. 17/2016, in ragione, rispettivamente, del principio di primazia delle norme europee e del principio della gerarchia delle fonti normative.
Al riguardo si osserva che, mentre la deliberazione di Giunta n. 1137 del 26/8/2016 (anch’essa contenente condizioni per la concessione degli aiuti per la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche) si basava sulle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 702/2014 e della L.R. n. 17/2016, la deliberazione n. 1261 del 23/9/2016, per certi profili, si discosta dalla normativa di riferimento. L’art. 5 introduce, infatti, in via innovativa, sia rispetto al Reg. UE sia rispetto alla L.R. n. 17/2016, gli aiuti nell’ambito dei programmi di selezione della specie. La stessa deliberazione, peraltro, non ha stabilito in concreto come tali aiuti dovessero essere articolati, né ha previsto, in armonia con l’art. 24 del Reg. UE 702/2014 e della L.R. n. 17/2016, il contenimento degli aiuti nei limiti previsti dallo stesso art. 24, con ciò lasciando in tale campo ampia libertà di azione all’Associazione degli Allevatori, la quale in realtà è il soggetto che ha provveduto a determinare l’articolazione dei premi per la selezione della specie e, in concreto, la reiterata applicazione degli stessi anche nei confronti del medesimo allevatore in ragione dei capi di bestiame posseduti (v., infra, punto n. 6).
Per tutte le considerazioni svolte il Collegio ritiene, in conformità a quanto sostenuto dalla Procura, che i “premi genetici” non siano sussumibili nei “premi simbolici” di cui all’art. 24 del Reg. UE 704/2014 e di cui alla all’art. 9, c. 3, della L.R. n. 17/2016.
A supporto di detta interpretazione è utile evidenziare come la stessa Regione Valle d’Aosta con Legge Regionale 29 gennaio 2024, n. 1, all’art. 8, c. 1, lett. c), nell’aggiungere la lett. e-bis) all’art. 9, c. 1, della L.R. n. 17/2016, ha stabilito che possano essere concessi aiuti anche per il tramite delle associazioni di Allevatori “per il miglioramento genetico dei capi fino ad un massimo di 1000 euro a impresa agricola per concorso genetico di valorizzazione del bestiame”. Con tale norma, estranea ratione temporis alla fattispecie in esame (e indipendentemente da ogni valutazione di questo giudice sulla compatibilità della norma stessa con l’art. 24 del Reg UE n. 2472/2022, in materia di “aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli”), la Regione, invero, nel 2024 ha esplicitato con una propria legge le modalità di determinazione dei “premi genetici, allineandole alle dinamiche di determinazione dei c.d. “premi simbolici” di cui all’art. 24 Reg. UE, prevedendo un premio fino ad un massimo di 1000 a impresa agricola, mentre, nella fattispecie in esame il sistema adottato da AR ancorava il premio a ciascun capo di bestiame con la ripetizione del premio stesso nei confronti della stessa impresa in ragione dei capi di bestiame di razza posseduti; con l’esito, come già evidenziato, che i premi in questione potevano essere determinati in misura ben superiore all’importo di 1000 euro.
Peraltro, va ulteriormente sottolineato che la stessa L.R. n. 1/2024, all’art. 8, comma 1, lettera f), ha sostituito il comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 17/2016 (dapprima modificato dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 23/2021) stabilendo che “gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) b) d) e) e f), sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) 2022/2472. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera ebis), sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013” (enfasi aggiunta).
Ebbene, l’inserimento della lettera e-bis) nell’art. 9 della L.R. n. 17/2016 e la sostituzione del comma 3 dello stesso art. 9 (già modificato nel 2021), che sottopone gli aiuti per il “miglioramento genetico” ai limiti del c.d. “regime de minimis”, dimostrano come la stessa Regione fosse consapevole che il sistema in concreto utilizzato, tramite AR, per l’erogazione dei contributi agli allevatori (“premi genetici”) risultasse in palese contrasto con l’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014, peraltro già direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri, come ogni Regolamento Europeo.
3.2. Sulla sussumibilità o meno degli aiuti in questione nel Regolamento di esenzione dalla procedura di notifica alla Commissione - Reg. UE 18 dicembre 2013 n. 1408 (direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri ex art. 288 TFUE)
Acclarata la non conformità dell’erogazione dei “premi genetici” a quanto prescritto dal Reg. UE n. 702/2014 e dalla L.R. n. 17/2016, il Collegio è chiamato a stabilire se il danno risarcibile possa essere quantificato nell’importo determinato dalla Procura contabile nella domanda giudiziale in euro 3.999.787,42.
In primo luogo, occorre rilevare che l’importo dei “premi genetici” non corrisponde ad € 3.999.787,42, perché detto importo comprende anche la somma di € 60.721,92 di cui è stata beneficiaria AR e non i singoli Allevatori – in argomento, v., infra, punto n. 4).
Ciò premesso, la circostanza che, secondo l’impostazione accusatoria, l’erogazione degli aiuti in questione avrebbe dovuto essere preceduta dalla preventiva procedura di notifica alla Commissione, che nel caso di specie non c’è stata (sullo specifico profilo si rinvia a quanto già statuito nella sentenza n. 4/2025, punto 1), non può, comportare, di conseguenza, la determinazione del danno nell’importo complessivamente erogato dalla Regione ad AR.
Il costrutto accusatorio, nella parte in cui ritiene sussistere un danno di cui dovrebbero rispondere gli attuali convenuti, si fonda sulla ritenuta violazione dell’art. 24 del Reg. UE n. 702/2014 e di conseguenza degli articoli 107 e 108 TFUE.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, ai fini della quantificazione del danno, è preliminarmente necessario verificare se “i premi genetici” in questione possano ritenersi, in tutto o in parte, esenti dalla procedura di notifica, con riferimento ad altre norme europee, la cui applicazione alla fattispecie in esame è stata espressamente esclusa dalla Procura nell’atto di citazione. Si tratta, cioè di valutare la sussumibilità o meno degli aiuti in contestazione nel c.d. regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1408/2013 (aiuti, questi, esentati, come è noto, dalla preventiva procedura di notifica presso la Commissione Europea), per la quale la Procura si è espressa negativamente nelle pagine 55-56-57-58 dell’atto di citazione, mentre, come già sopra esposto, alcuni convenuti nelle memorie di costituzione in giudizio hanno contestato le considerazioni espresse al riguardo dalla Procura, sollecitando il giudice all’esame della questione (vedi ordinanza n. 2/2025).
Si tratta, cioè, di verificare se gli importi degli aiuti elargiti siano al disotto degli importi fissati dagli appositi Regolamenti UE in materia di “de minimis”. In quest’ultima materia è lo stesso legislatore europeo che presuntivamente ritiene che gli aiuti contenuti nei limiti del c.d. “de minimis” siano compatibili con il mercato interno, ossia non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, perché tali (per la loro entità) da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Ora, se è vero, come evidenziato dal P.M. in citazione, che nel caso concreto la Regione non ha inteso erogare i “premi genetici” con riferimento al regime “de minimis”, avendoli ritenuti (seppure erroneamente) sussumibili in quelli di cui all’art. 24 più volte richiamato, e di conseguenza, per tale motivo, non sono state rinvenute dalla Guardia di Finanza le dichiarazioni dei beneficiari di cui all’art. 6 del Reg. UE n. 1408/2013, va considerato, tuttavia, che, se gli aiuti erogati dovessero risultare contenuti per i loro importi nell’ambito degli aiuti c.d. “de minimis”, essi stessi non potrebbero costituire danno, essendo direttamente il Regolamento europeo a presumere, con la loro sottoposizione ad un regime di esenzione (in ragione della loro entità), che nessun pregiudizio possa derivare alla concorrenza e al mercato interno, alla cui tutela sono dirette le norme di cui all’art. 107 e all’art. 108 del TFUE, anch’esse invocate dalla Procura in citazione.
Del resto, il P.M. non ha configurato il danno di cui è causa facendo riferimento alla lesione di altri beni o interessi, ma ha giustificato l’azione in ragione del mancato rispetto della procedura di notifica, con richiamo agli artt. 107 e 108 TFUE, e, quindi, a tutela della concorrenza e del mercato interno.
Va opportunamente chiarito che le finalità che la Regione ha inteso perseguire con l’erogazione dei “premi genetici”, che si giustificherebbero alla luce di tutti gli elementi messi in evidenza dalle difese dei convenuti in ordine alla centralità dell’attività zootecnica nella Valle d’Aosta, non consentono di per sé l’esclusione del danno configurato nell’atto di citazione. Tutte le argomentazioni sulle quali si sono ampiamente soffermati i difensori, sulla importanza delle razze bovine valdostane ai fini della rilevanza dei prodotti caseari e dell’economia in genere della Regione, non possono determinare comunque, per le considerazioni sopra svolte, l’assimilazione di detti premi negli aiuti di cui all’art. 24 Reg. 702/2014, esentati dalla procedura di notifica preventiva alla Commissione.
Tanto premesso, nel periodo di riferimento (2018) il Reg. UE n. 1408/2013 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2014 al 13 marzo 2019), all’art. 3, comma 2, stabiliva che “l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari”. Nel testo vigente dal 14 marzo 2019 al 15 dicembre 2024, il limite non superabile è stato innalzato a euro 20.000,00 (oppure, se lo Stato membro avesse disposto, come l’Italia, di un registro centrale degli aiuti “de minimis”, a euro 25.000,00). Il nuovo art. 3, comma 2, del Reg. UE n. 1408/2013, nel testo vigente dal 16 dicembre 2024, a seguito delle modifiche apportate dal Reg. UE n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024, che ha innalzato detto importo a 50.000,00 EUR, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni difensori anche nelle memorie difensive prodotte all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – come ricordato nella parte in fatto -, non è applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame. Né l’asserita retroattività può discendere dal riferimento che alcune difese fanno all’art. 7, comma 3-bis, del Reg. UE 1408/2013, come modificato dal sopra citato Reg. UE n. 3118/2024, in forza del quale «Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato» (enfasi aggiunta); si tratta, infatti, di norma (in vigore dal 16 dicembre 2024) che, in continuità con il comma 3 dello stesso articolo (aiuti concessi tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2014), prevede il regime di esenzione anche per quelli concessi dal 1° gennaio 2014 al 20 dicembre 2024. Peraltro, la lettera della locuzione utilizzata nell’ambito della disposizione in parola, e cioè, “aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto” non può che evocare la ratio della Commissione di mantenere ferme, per il passato, le regole vigenti al momento di concedere l’aiuto, fra cui, di certo, la soglia del massimale nel triennio.
3.2.1. L’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – Gli aiuti oggetto di causa assimilabili al regime “de minimis”
Proprio al fine di verificare se “i premi genetici” oggetto di causa potessero, in ogni caso, risultare contenuti, in tutto o in parte, per i loro importi nell’ambito degli aiuti c.d. “de minimis”, con l’ordinanza istruttoria n. 2/2025 si è richiesto alla Procura di “voler acquisire e trasmettere gli elementi conoscitivi di cui alla nota della Guardia di Finanza del 9/3/2021, prot. n. 74083, in materia di “de minimis” e di voler far conoscere, per ciascuno degli Allevatoribeneficiari degli aiuti in contestazione (n. 1133, come elencati nella Determinazione dirigenziale riepilogativa n. 7085 del 10/12/2018),l’importo degli aiuti concessi agli stessi a qualsiasi titolo per ciascuno degli anni 2016-2017-2018, ed il totale del relativo triennio secondo le indicazioni del Reg. UE n. 1408/2013, anche avvalendosi della consultazione dei relativi registri (RNA e SIAN); a tal fine si allega alla presente il prospetto da completare con i dati richiesti (Alleg. n. 1 che costituisce parte integrante della presente ordinanza)” (punto n. 1 dell’ordinanza).
E ciò in quanto la Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta, nella fase istruttoria che ha preceduto l’atto di citazione, aveva acquisito elementi anche in ordine alla tematica riguardante gli aiuti ricadenti nel c.d. regime “de minimis” di cui al Reg. UE 1408/2013, come si evince dalla nota trasmessa alla Procura contabile in data 9/3/2021, prot. n. 74083, dove si legge: “Nel corso del controllo i militari operanti hanno riscontrato che numerosi allevatori hanno superato tali soglie e pertanto non potrebbero rientrare nel regime “aiuti de minimis”. Se richiesto questo Reparto è in grado di fornire dati dettagliati in merito”.
Orbene, al riguardo, nel riscontro all’ordinanza istruttoria in parola, la Guardia di Finanza, in forza di delega conferita dalla Procura contabile, ha provveduto a fornire, debitamente compilato, il file riepilogativo dei contributi concessi, a qualsiasi titolo, agli Allevatori di cui alla Determinazione dirigenziale n. 7085 del 10/12/2018 sopra citata nel triennio 2016-2017-2018 (triennio di riferimento secondo le indicazioni offerte dallo stesso Reg. UE 1408/2013), da cui è emerso che, su n. 1133 Allevatori che hanno ricevuto i contributi dalla Regione tramite AR (c.d. premi “genetici”) nell’anno 2018, n. 761 Allevatori hanno ricevuto, ciascuno, nel triennio 2016-2018 complessivamente meno di euro 15.000,00 (considerando tutti i contributi corrisposti ad ognuno di essi a qualsiasi titolo, compresi quelli erogati da AR), risultando così assimilabile il relativo contributo ricevuto dalla Regione tramite AR nell’anno 2018 (premi genetici), oggetto di causa, al regime “de minimis” e, quindi, sottratto dall’obbligo della preventiva notifica alla Commissione; mentre i restanti n. 372 Allevatori hanno, ciascuno, ricevuto nel triennio 2016-2018 contributi, a qualsiasi titolo, complessivamente maggiori ad euro 15.000,00, e, pertanto, i contributi ricevuti nell’anno 2018 da AR non possono risultare esentati ai sensi del Regolamento europeo sul “de minimis”.
In particolare, poi, la Sezione ha calcolato che l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti dagli Allevatori in parola, quindi entro il “de minimis” nel triennio di riferimento (2016-2018), e versati dalla Regione tramite AR (premi genetici), per l’anno 2018, corrisponde a euro 1.054.558,30; detto importo, pertanto, rientrante nel regime “de minimis”, e, quindi esentato in forza del Reg. UE 1408/2013, va sottratto dall’importo complessivo del danno oggetto di causa (euro 3.999.787,42), che, pertanto, a seguito di tale decurtazione, risulta ammontante a euro 2.884.507,20 (al netto dell’importo versato ad AR e trattenuto da questa per l’organizzazione delle manifestazioni zootecniche – euro 60.721,92 – v., infra, il punto successivo).
In argomento, come già ricordato nella parte in fatto, alcune difese dei convenuti, con specifico riferimento alla documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza a riscontro dell’ordinanza istruttoria, hanno eccepito che – esclusa ogni contestazione sugli importi rappresentati nel riscontro fornito (come è stato precisato durante l’udienza pubblica del 29/10/2025) - nell’elaborazione operata dalla medesima vi sarebbe, tuttavia, un errore di fondo, in quanto agli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime di “de minimis” agricolo (quelli di cui al Regolamento n. 1408/2013 e al Regolamento n. 316/2019, che sono desumibili dalla Banca dati SIAN – “Sistema Informativo Agricolo Nazionale”) sono stati aggiunti e sommati gli aiuti ottenuti dagli Allevatori in regime “de minimis” generale (quelli di cui al Regolamento n. 1407/2013, che sono desumibili dalla banca dati RNA – “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”); con la conseguenza, quindi, che ogni sforamento del massimale, laddove dipendente dall’indebito computo nel triennio di riferimento (2016-2018) degli aiuti erogati in “de minimis” generale non potrebbe, secondo tale ricostruzione, essere preso in considerazione né ai fini dell’assoggettamento a recupero né ai fini della correlabilità ad un eventuale danno erariale (difese convenuti CU, MA, OY; nello stesso senso anche la difesa del convenuto HA).
In particolare, sul punto, la difesa del convenuto HA fa riferimento ad alcuni importi indicati nelle colonne di cui al registro “RNA” (ad es., le righe 345, 448, 538 e 996) delle tabelle sub allegato 01a), che parrebbero estranei rispetto agli importi erogati nel settore agricolo, di cui, invece, al registro “SIAN”.
In tema, il Collegio ha proceduto nelle dovute verifiche, anche al fine di valutare l’incidenza di tali voci nella ricostruzione sopra operata; a seguito di tali verifiche, è risultato che, anche a volere non considerare le voci degli aiuti di cui al registro RNA (“de minimis” generale e non agricolo) sottraendole dagli importi del quantum ricevuto nel triennio di riferimento – 2016-2018 -, trattandosi, di fatto, di poche voci che possono incidere effettivamente sul conteggio complessivo (fermo il massimale considerato applicabile nel triennio di riferimento di euro 15.000,00) – e precisamente si tratta delle posizioni degli Allevatori di cui ai nn. 342, 623, 981, 993 della tabella prodotta dalla Guardia di Finanza (in parte corrispondenti a quelle evidenziate nella memoria del convenuto HA, e cioè quella della riga 345 – corrispondente alla posizione n. 342 – e quella della riga 996 – corrispondente alla posizione n. 993) -, l’importo complessivo dei premi c.d. “genetici” erogati da AR nell’anno 2018, espunte anche tali posizioni degli Allevatori che nel triennio 2016-2018 hanno ricevuto meno di euro 15.000,00, passa, quindi, da euro 2.884.507,20 a euro 2.872.192,20 (con una minima differenza di euro 12.315,00) e, conseguentemente, l’importo da sottrarre al danno perché rientrante nel regime “de minimis” (agricolo) passa da euro 1.054.558,30 a euro 1.066.873,30 (e anche il numero degli Allevatori che, complessivamente, hanno ricevuto meno di euro 15.000,00 nel triennio 2016-2018, considerando il regime “de minimis” (agricolo) e i premi c.d. “genetici” erogati da AR, passa da n. 761 a n. 765, aggiungendosi le quattro posizioni sopra indicate, che, non considerando i contributi di cui al registro RNA, risultano aver percepito complessivamente meno di euro 15.000,00 nel triennio 2016-2018).
4. L’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – I rimborsi riconosciuti ad AR per l’organizzazione delle manifestazioni zootecniche
Con riguardo, poi, all’importo di euro 60.721,92, quale importo di cui è stata beneficiaria direttamente AR, occorre precisare quanto segue.
In relazione all’importo in parola, assegnato all’Associazione AR (anch’esso compreso nel danno oggetto di domanda giudiziale) e corrispondente alla quota di contributo regionale rimasta in capo all’Associazione stessa (verosimilmente per l’organizzazione degli eventi promozionali di cui all’art. 24 del Reg. n. 702/2014 per l’anno 2018), con l’ordinanza istruttoria sopra citata (v. punto n. 2 dell’ordinanza) si è ritenuto necessario acquisire l’eventuale ulteriore documentazione esistente afferente alla c.d. “rendicontazione”, tenuto conto che alcuni atti di detta documentazione erano già stati rinvenuti nella memoria dell’Avv. Callà, per il convenuto OY - alleg. 25.
Si tratta cioè:
a) di alcune richieste di rimborso spese dirette ad AR per asseriti costi sostenuti nell’organizzazione delle Rassegne comunitarie da parte di soggetti locali, quali la “Société d’Elevage de “Valtournenche”, la “Société d’Elevage de “Pollein”, la “Société d’Elevage de “Issime”, la “Société d’Elevage de “Morgex”, la “Société d’Elevage de “Arnad”, la “Société d’Elevage de “Valpelline”, la “Société d’Elevage de “Saint-Nicolas”, per un totale di euro 10.500,00;
b) di n. 9 fatture emesse nei confronti di AR da parte della Azienda USL Valle d’Aosta per “attività di assistenza manifestazioni da 118” in relazione ai vari eventi, per un totale di euro 2.030,05;
c) spese per l’acquisto di premi in natura per i concorsi da parte: della Soc. coop. “Cofruits” per la vendita di prodotti tipici gastronomici (presumibilmente assegnati ai vincitori delle varie rassegne), della “AS Ricami di Fabro Anouska” per le coccarde promozionali, della “SA.B0.FER” e della Selleria Le Cuir s.n.c. per le campane, per un totale di euro 5.823,12;
d) altre spese per l’organizzazione degli eventi da parte: del “Corriere della Valle d’Aosta”, della LG Presse s.r.l., della Publi (in) S.r.l. soc. per la pubblicità degli eventi; della Mondo Verde, di Artigiano edile AJ ZI e della ER per la pulizia delle arene; dell’Ausl VDA per i “Diritti veterinari Bolletta n. 1852 del 29/10/2018 Dott. Yeuilla Diego”, del Dott. TE Giovenzana per la valutazione morfologia delle capre e della A.N.A.Bo.Ra.Va. per le spese sostenute per la partecipazione degli esperti di razza alle rassegne; del Centro copie e della Gedirama per la stampa delle locandine; della Polisportiva Saint-Christophe per la somministrazione di pasti durante gli eventi; della Bricofer Italia S.p.A. per l’acquisto di cornici; dell’Ausl VDA per “Attività di assistenza manifestazione da 118 del 10-20/11/2018 – Rassegna ovini caprina/Mercato tori e torelli - Volontari del soccorso di Courmayeur”, per un totale di euro 17.318,23 – per un totale complessivo di tutte le voci dalla lett. a) alla lett. d) di euro 35.671,40.
Sempre nell’alleg. 25 sopra richiamato è, inoltre, presente anche un prospetto denominato “Rimborsi Societè d’Elevage 2018 liquidati 22/05/2019”, in cui sono inseriti una serie di importi per singola “Societè”, per complessivi euro 24.696,03; prospetto, tuttavia, che appariva privo di documentazione giustificativa a supporto.
Orbene, nell’ambito del riscontro all’ordinanza, dalle verifiche della Guardia di Finanza, effettuate direttamente presso gli Uffici di AR, ove è stata acquisita tutta la documentazione afferente agli importi in parola, rappresentativa delle spese sostenute da AR medesima per l’anno 2018 ai fini dell’organizzazione delle manifestazioni zootecniche, è risultato che tale documentazione riprende sostanzialmente quella richiamata dall’ordinanza e già prodotta in giudizio dal convenuto OY.
Più precisamente, rispetto al conteggio di cui all’ordinanza in relazione alle voci di spesa dalla lett. a) alla lett. d) sopra richiamate (importo di euro 35.671,40), dalle verifiche della Guardia di Finanza è emerso che il premio assicurativo pagato dall’AR all’agenzia assicurativa Reale Mutua per l’“Organizzazione manifestazioni zootecniche 2018”, a copertura della eventuale responsabilità civile, è stato contabilizzato per euro 975,00 (invece che per euro 689,84) – come accertato dall’“uscita risultante dal foglio 19 (pagina 37) dell’estratto conto I trim. 2018 intestato all’AR” (All. n. 08).
Le verifiche della Guardia di Finanza hanno, altresì, accertato che il totale delle spese prodotto da AR, supportato dalle “pezze giustificative” fornite dal convenuto OY, e anche acquisite dal Reparto operante, ammontanti secondo i conteggi di AR a euro 60.723,34 (importo superiore di euro 1,42 rispetto all’importo delle spese dichiaratamente sostenute nel 2018 di euro 60.721,92), è dovuto alla errata contabilizzazione della fattura AUSL n. 22/2019/945 del 2 ottobre 2019 (per attività di assistenza del 118 per le manifestazioni del 10 e 20 novembre 2018) dell’importo di euro 529,25, contabilizzata invece per euro 600.00 (come risultante dall’annotazione posta manualmente a margine della stessa; in realtà, il documento acquisito, a valere sul pagamento effettivamente eseguito da AR, registra un’uscita pari all’esatto importo della fattura).
Ne deriva, pertanto, tenendo conto delle suddette precisazioni contabili, che l’importo complessivo delle spese sostenute da AR in relazione all’organizzazione delle manifestazioni zootecniche con riguardo alle voci sopra ricordate dalla lett. a) alla lett. d), a seguito delle verifiche sulle pezze giustificative anche acquisite dalla Guardia di Finanza, ammonta ad euro 35.956,56 (invece che ad euro 35.671,40).
Quanto, poi, al prospetto denominato “Rimborsi Societè d’Elevage 2018 liquidati 22/05/2019”, contenente l’elenco dei rimborsi riconosciuti ad ogni singola “Societè” ai fini dell’organizzazione delle rassegne, per complessivi euro 24.696,03, le verifiche della Guardia di Finanza hanno accertato, a seguito dell’acquisizione di copia degli estratti conto bancari e delle distinte di pagamento rappresentativi delle erogazioni verso le predette “Societè”, l’effettivo pagamento degli importi in parola alle medesime Societè d’Elevage; tuttavia, in data 16 giugno 2025, l’AR ha inoltrato (via pec) al Reparto operante una comunicazione in cui, rispetto all’esibizione delle pezze giustificative, è stato così dichiarato: “(…) Per quanto riguarda la natura dei rimborsi, gli stessi si riferiscono a spese che le Societè d’Elevage sostengono in occasione dell’organizzazione logistica delle rassegne. Il Comitato direttivo per uniformità di trattamento ha stabilito un criterio di liquidazione uguale per tutti”, allegando la deliberazione del Comitato direttivo (del 29 gennaio 2018) con cui è stata stabilita l’entità del rimborso stesso, corrispondente a euro 100,00 quale importo fisso da riconoscere ad ogni Societè organizzatrice di evento, a cui sommare euro 1,10 per ogni capo (bovino) dell’allevamento (allevatore) associato territorialmente alla Societè d’Elevage.
Il Collegio ritiene che tale criterio di rimborso, ancorché forfettario, possa, comunque, soddisfare la logica sottesa alle tipologie di spesa riconosciute dal Reg. di esenzione 702/2014, trattandosi, in ogni caso, di rimborsi per manifestazioni effettivamente tenutesi.
Ne consegue che l’importo di euro 35.956,56, per le voci di spesa comprovate dalle pezze giustificative acquisite anche dalla Guardia di Finanza, a cui va sommato l’importo di euro 24.696,03, quale rimborso alle Societè d’Elevage secondo il criterio forfettario sopra descritto, per l’importo complessivo di euro 60.652,59, va sottratto dall’importo del danno oggetto di causa in quanto ricompreso nel Reg. di esenzione n. 702/2014, poiché corrispondente a spese effettivamente sostenute per l’organizzazione di concorsi e rassegne di promozione della razza bovina valdostana, in conformità a quanto previsto dal Reg. medesimo.
5. L’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – L’importo di euro 180.917,96 quale somma trattenuta da AR a vario titolo
Con riguardo all’importo di euro 180.917,96, quale somma che, secondo quanto indicato nell’atto di citazione, sarebbe stata “trattenuta” da AR, a vario titolo, a valere sui premi per gli Allevatori relativi all’annualità 2018, nell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 è stato richiesto alla Procura contabile di precisare se l’importo in parola sia o meno ricompreso in quello complessivo contestato dalla Procura a titolo di danno - euro 3.999.787,42 - posto che, in base alla Determinazione dirigenziale n. 7085 del 10/12/2018 riepilogativa di tutti i contributi assegnati, la somma di euro 3.999.787,42 risulterebbe corrispondere esclusivamente agli importi ricevuti dai singoli Allevatori più la somma di euro 60.721,92 (rectius – come visto nel punto precedente – euro 60.652,59) rimasta in capo ad AR.
Sul punto, il riscontro della Guardia di Finanza delegata dalla Procura è stato il seguente: “Si rappresenta che l’importo di 180.917,96 Euro è compreso in quello contestato dalla Procura a titolo di danno erariale pari a 3.999.787,42 Euro, corrispondente a quanto complessivamente erogato dalla RAVA ad AR per l’anno 2018”.
Preso atto di quanto chiarito dalla Guardia di Finanza delegata dalla Procura, ne consegue che, pertanto, come, in effetti, sembrava potersi evincere anche dalla documentazione prodotta dalla Procura contabile nell’ambito dell’atto di citazione in relazione ad alcune dichiarazioni della stessa AR (v. pagg. 15-16 del file allegato all’atto di citazione dalla Procura contabile di pagine 495, ove, nel processo verbale del 23 febbraio 2023, il Sig. Edi Henriet, Direttore amministrativo di AR, dichiara che “uno degli strumenti per incassare le quote associative era trattenerle, previa autorizzazione scritta del socio, dai premi riconosciuti agli allevatori”), tale importo di euro 180.917,96 – ricompreso in quello complessivo oggetto di danno di euro 3.999.787,42 - è rimasto in capo ad AR attraverso le trattenute che a vario titolo la stessa AR ha applicato al quantum dell’aiuto corrisposto ai singoli Allevatori.
6. L’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2/2025 – Il “Regolamento Rassegne zootecniche – Concorso regionale per morfologia” e il “Regolamento del concorso nazionale di Razza Valdostana”
Dal file allegato dalla Procura contabile di pagine 495 nell’ambito della produzione documentale relativa al giudizio, si aveva notizia di un “Regolamento Rassegne zootecniche - Concorso regionale per morfologia” (Rassegne comunitarie, p. 38 del file)” e del "Regolamento del concorso nazionale di Razza Valdostana" emanato dalla Commissione Tecnica centrale del Libro Genealogico (Concours "Reina dou Lace” e Concorso nazionale del Libro genealogico - p. 54 del file).
Pertanto, sempre attraverso l’ordinanza istruttoria n. 2/2025, è stato richiesto alla Procura contabile di voler acquisire copia di tali Regolamenti.
Dal riscontro istruttorio fornito dalla Guardia di Finanza, delegata dalla Procura contabile, sul punto è emerso che, a seguito di apposito sopralluogo presso la sede di AR, è stata prodotta copia del documento intitolato “Assistenza tecnica nel settore agricolo – Programma regionale concorsi, rassegne e mercati concorso – Libro genealogico della Razza Bovina Valdostana – Libri genealogici e Registri anagrafici della specie ovina e caprina – Anno 2018”, quindi, in sostanza, il Programma delle attività per l’anno 2018, con la specificazione che “non vi è un regolamento “storico” e d’indirizzo generale e che, invece, quest’ultimo viene formato annualmente nella modalità di cui sopra e conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1216 del 23/09/2016”.
Ne consegue, pertanto, che non sono esistenti i Regolamenti indicati ma annualmente viene formato il documento afferente al Programma delle varie attività.
7. I “premi genetici” assegnati agli Allevatori da AR nell’anno 2018 non rientranti nel Regolamento di esenzione n. 702/2014 e non assimilabili al “de minims”; la richiesta di cooperazione con la Commissione europea
Fermo, pertanto, che dell’importo complessivo, oggetto di richiesta di danno erariale da parte della Procura contabile, di euro 3.999.787,42, solo una parte per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20 risulta, come ampiamente sopra esposto, non riconducibile al Regolamento di esenzione n. 702/2014 (v., supra, punto n. 3.1) e neanche esentabile dalla procedura di verifica della Commissione con riferimento al regime “de minimis” ai sensi del Regolamento europeo n. 1408/2013 (v., supra, punti nn. 3.2 e 3.2.1.), proprio con riguardo a tale importo di euro 2.872.192,20 il Collegio ritiene di dover adire la Commissione Europea.
Per i “premi genetici” esclusi dall’area dell’art. 24 Reg. 702/2014 e non assimilabili agli aiuti in regime “de minimis” - euro 2.872.192,20 - ai fini del presente giudizio e con riferimento all’elemento del danno, è, infatti, rilevante la valutazione della Commissione Europea in ordine alla compatibilità o meno degli aiuti stessi con il mercato interno.
La possibilità per il giudice nazionale di rivolgersi, a tal fine, alla Commissione europea trova fondamento nell’art. 29 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante “modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)” (art. 29, primo comma: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato”), come attuato prima dalla “Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01)”, punti n. 3.2 – 89 e ss. (v. il punto n. 3.2 – 89: “(…) Considerati gli obblighi incombenti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE e dato il ruolo importante e complesso che i giudici nazionali svolgono nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione fornisce quindi loro la possibilità di chiedere il suo parere su questioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato”, e il punto n. 3.2 – 91: “Le questioni che possono formare oggetto di pareri della Commissione includono, tra l'altro: a) se una determinata misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE (…)”) e dalla successiva “Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, 2021/C 305/01, punti 5 e 5.1.1.2. e ss. (v., il punto 5: “La Commissione deve sostenere i giudici nazionali nell’adempimento del loro ruolo chiave nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del TUE. Per contro, i giudici nazionali possono chiedere l’assistenza della Commissione quando applicano queste norme nel contesto di una causa pendente. La stretta collaborazione tra i giudici nazionali e la Commissione contribuisce ad aumentare il livello di coerenza e di efficacia nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in tutta l’Unione” (n. 100), e il punto 5.1.1.2.: “Conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del TUE, e dato il ruolo cruciale svolto dai giudici nazionali nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione offre ai giudici degli Stati membri la possibilità di chiedere il suo parere su questioni pertinenti relative all’applicazione di tali norme” (n. 114) – “(…) I giudici nazionali possono chiedere alla Commissione, tra l’altro: (a) se una determinata misura presenti elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (…)” (n. 115); in punto di cooperazione tra giudici nazionali e Commissione Europea cfr.: Tribunale di Milano sentenza n. 3839/2018 del 4/4/2018; Corte dei conti, Sez. controllo Liguria decisione n. 64/PARI/2020 del 23 luglio 2020 e deliberazione n. 100/PARI/2020 del 23 novembre 2020.
Al riguardo, come esplicitato da questa Sezione con la sentenza parziale n. 4/2025, << A supporto della ritenuta giurisdizione di questa Corte e della propria competenza a pronunciarsi nella materia del contendere diretta a stabilire se gli aiuti in argomento siano stati o meno erogati in regime di esenzione, va evidenziato che la Corte di cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 33680/2023), con richiamo ad altra pregressa giurisprudenza della Stessa Corte (ordinanza Sez. I, n. 16843 del 25/5/2022) ha avuto modo di affermare che “la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione, con la conseguenza che ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2016, in causa C590/14P, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE)”. La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che “al giudice nazionale è data la possibilità di interpretare la nozione di aiuto di Stato sotto il profilo della verifica fattuale delle condizioni esonerative dello stesso>>.
Avendo già questo giudice, con la presente sentenza, provveduto alla verifica circa la sussistenza o meno di condizioni esonerative, si dispone ora con separata ordinanza di adire la Commissione Europea al fine della valutazione della compatibilità o meno con il mercato interno degli aiuti (premi genetici) concessi agli Allevatori per l’anno 2018 dalla Regione Valle d’Aosta tramite l’Associazione AR per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20.
Visto l’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, in via preliminare, respinge la domanda di sospensione del giudizio;
salva e impregiudicata ogni altra questione di merito non definita con la presente sentenza, parzialmente pronunciando nel merito del giudizio, rigetta la domanda della Procura contabile in relazione all’importo di euro 1.127.525,89.
Con separata ordinanza dispone di adire la Commissione Europea con riferimento all’importo di euro 2.872.192,20.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
L’ESTENSORE LA PRESIDENTE Dott.ssa Laura ALESIANI Dott.ssa RI RIOLO Depositata in segreteria il 4 dicembre 2025 Il funzionario
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