Art. 3. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all' articolo 293, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenti autorita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
2. Alle istruttorie previste all' articolo 293, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , introdotto dal comma 3 dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, nonche' alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12, del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenti autorita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti alle prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».