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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 523/2020 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Renato Chiesa, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo:
- di aver prestato, nel corso degli anni, le seguenti attività lavorative: dal 1° aprile 1975 al 29 aprile 1977, attività di operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della dal 1° aprile 1978 al 26 luglio 1978, attività di Parte_2
operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della;
dal 1° febbraio 1978 al 31 dicembre 1980, lavoro autonomo nella Parte_3 propria ditta individuale di commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° gennaio
1983 al 31 dicembre 1985, attività come coadiutore nell'impresa individuale di di Parte_4 commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1993, lavoro autonomo nella propria ditta individuale di commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° agosto 1995 al 30 aprile 1998, attività di operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della Cami di Lecca Luigi Sas;
dal 16 settembre 2013 all'11 ottobre 2013, attività di autista di camion alle dipendenze Parte_3
pagina 1 di 6 dal 3 luglio 2016 al 4 settembre 2016, attività di parcheggiatore alle Controparte_2
dipendenze della;
Controparte_3
- di aver presentato, in data 24 febbraio 2016, domanda volta al riconoscimento della malattia professionale “osteocondropatia degenerativa acromio-claverare di grado avanzato, con deformazione artrosica e versamento articolare spalla sx”;
- che la domanda è stata rigettata dall' in data 6 gennaio 2017 con la seguente motivazione: CP_1
“la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- di aver proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto, in data 22 febbraio 2017, ottenendo esito negativo a seguito di collegiale medica tenuta in data 29 giugno 2017.
Non ritenendo corretta la valutazione dell' , il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 CP_1
per chiedere che venga accertata e dichiarata la natura professionale della patologia lamentata, e conseguentemente che venga riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell' indennizzo per il danno biologico correlato.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le testimonianze raccolte hanno dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente della maggior parte delle mansioni dedotte nell'atto introduttivo.
Il teste escusso all'udienza del 7 ottobre 2022, ha riferito sull'attività svolta dal Tes_1
ricorrente nell'ambito della vendita di prodotti ortofrutticoli, da questi intrapresa fin dal 1978, in forma autonoma, poi proseguita presso la ditta precisando di esserne a conoscenza Parte_4
in quanto fratello della titolare della ditta (moglie del e perché impegnato nel Pt_4 Pt_1
medesimo settore. Il testimone ha riferito che il ricorrente si recava al mercato di Viale Elmas con il camion verso le ore 1:30-2:00 di notte per caricare le cassette di merce, effettuava il giro all'ingrosso e, al termine, si recava presso il negozio, ove provvedeva allo scarico. Tra i prodotti movimentati manualmente dal ricorrente vi erano cassette di patate del peso di 23-25 kg, sacchi di patate del peso di 50 kg, poi sostituiti da casse di plastica, cassette di mele del peso di circa 18-20
Kg, cassette di banane del peso di 20 kg.
Il teste sentito alla medesima udienza del 7 ottobre 2022, ha dichiarato di essere Testimone_2
stato cliente del negozio di ortofrutta gestito dalla ditta presso il quale il ricorrente ha Pt_4
lavorato, e ha riferito di aver visto caricare, scaricare e riordinare la merce, tra cui Parte_1
cassette di pomodori del peso di 15 kg e sacchi di patate del peso di 50 kg.
Il teste fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 7 ottobre 2022, ha Testimone_3 riferito circa l'attività lavorativa svolta da presso la propria ditta Cami S.r.l., la quale Parte_1
pagina 2 di 6 si occupava di impiantistica, impianti idrici ed elettrici, nonché di fornitura di attrezzatura per alberghi e ristoranti. Nello specifico, la società si occupava della vendita di macchinari pronti, che venivano assemblati e installati sul posto, dell'assistenza e della loro manutenzione e dell'installazione di impianti di climatizzazione. Il teste ha precisato che il ricorrente si occupava di tutte le lavorazioni svolte in azienda, oltre che dell'installazione degli impianti elettrici e idrici e delle attrezzature, tra cui cucine, frigoriferi, forni, linea self-service e simili, e dello scarico e della movimentazione manuali del materiale utilizzato, tra cui tubature e cavi, sia da solo che assieme ad altri lavoratori. Ha poi aggiunto che il ricorrente, tra gli anni '70 e '80, si è occupato alla manutenzione dell'impiantistica elettrica e idraulica degli alberghi, movimentando tubi fino a quattro pollici. Infine, il teste ha riferito che il ricorrente ha lavorato per la ditta Parte_2
proprietaria degli alberghi dove entrambi si occupavano della manutenzione degli impianti, svolgendo la medesima mansione di manutenzione.
Segnatamente, circa tale ultima attività ha dichiarato: “So che mio fratello ha Testimone_3
lavorato per la in quanto vi ho lavorato anche io per 18 anni, la era la ditta Parte_2 Pt_2
proprietaria degli alberghi dove io e mio fratello facevo i lavori di manutenzione degli impianti degli alberghi dalla piscina, alla depurazione dell'acqua e altro. Abbiamo lavorato con tale attività all'Hotel Capo Boi. ADR Non ricordo quanti anni ha lavorato mio fratello in tale attività di manutenzione. ADR Io vedevo mio fratello lavorare anche perché ero io che gli davo le disposizioni, ma non so precisare per quanto tempo. ADR Non avevamo un vero e proprio orario di lavoro in quanto occupandoci della manutenzione poteva capitare che ci chiamassero a qualunque ora. Lavoravamo tutti i giorni della settimana soprattutto in stagione. Io lavoravo tutto l'anno, di mio fratello non ricordo se lavorasse tutto l'anno o stagionalmente. ADR
Iniziavamo a lavorare la mattina verso le 5 con l'accensione di caldaia o altro, poi iniziavamo in controlli e poi facevamo i lavori programmati per la manutenzione e ciò fino alle 15 pe rientrare alle 18, preciso però che non erano orari fissi perché dovevamo gestire le emergenze che potevano arrivare a qualunque ora e la durata dell'intervento era imprevedibile”.
2.1. Ritenuto provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività di vendita di ortofrutta, con mansioni di carico e scarico di merce trasportata manualmente dal mercato al negozio, nonché di addetto al trasporto ed al montaggio di impianti idrici e elettrici e alla fornitura di attrezzatura per alberghi e ristoranti con mansioni di montaggio di cucine, frigoriferi, forni, etc., la causa è stata istruita mediante CTU medica.
pagina 3 di 6 Tenendo conto di tali mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 20 ottobre 2023, ha ritenuto il ricorrente afflitto da “tendinopatia spalla sinistra”.
Secondo la relazione del 20 ottobre 2023, il ricorrente presenta una iniziale tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra ed artrosi acromioclaveare con un quadro clinico funzionale di minima rilevanza, non identificabile come malattia professionale.
L'ausiliario ha motivato tale valutazione rilevando che “durante l'attività lavorativa il non Pt_1
ha mai lamentato alcuna sintomatologia alle spalle né ha mai effettuato alcun accertamento se non nel limitato periodo settembre 2015-gennaio 2016; il quadro presente nel è di frequente Pt_1
osservazione in soggetti di pari età e nella evoluzione di tali fatti degenerativi hanno importanza vari fattori eredo-familiari, dismetabolici, microtraumatici, anche extralavorativi”.
Ha quindi ritenuto che alla varia e discontinua attività lavorativa svolta dal non potesse Pt_1
essere riconosciuto un nesso di causalità con la patologia lamentata, se non come semplice possibilità, pur riconoscendo che l'attività lavorativa avesse presentato, “verosimilmente, i caratteri della movimentazione manuale di carichi e della esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, evidentemente insufficiente per intensità e durata a determinare importanti e significative alterazioni degenerative tendinee che allo stato attuale non sono presenti: il quadro infatti non si differenzia dai normali fenomeni degenerativi rilevabili in un soggetto ultra65 enne come il ”. Pt_1
Per tali motivi, il c.t.u. ha inizialmente concluso che la tendinopatia alla cuffia dei rotatori non potesse essere ricondotta, né in via diretta né in modo preponderante come concausa, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni.
Parte ricorrente ha sollevato osservazioni alla perizia definitiva con le note scritte depositate per l'udienza del 13 dicembre 2023, contestando le conclusioni alle quali il consulente è pervenuto con riguardo al mancato riconoscimento del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte in ragione dell'asserita discontinuità dell'attività lavorativa.
Secondo il ricorrente, l'istruttoria espletata ha viceversa dimostrato lo svolgimento in maniera continuativa, e per tutta la durata della carriera lavorativa del ricorrente, di mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi e il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Ha altresì rilevato che la patologia di cui è affetto ossia la tendinopatia alla spalla, Parte_1 rientra tra quelle da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore di cui alla voce n. 78 delle tabelle ministeriali, e che, pertanto, debba ritenersi sussistente la presunzione di eziologia professionale.
pagina 4 di 6 Il consulente ha risposto alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, depositando i chiarimenti richiesti in data 30 novembre 2024.
L'ausiliario ha dapprima richiamato gli esiti degli accertamenti strumentali svolti, sulla base dei quali “è stata invece documentata da esame RMN 3/2/2016 alla spalla sinistra una osteocondropatia degenerativa acromioclaveare con tendinopatia del sopraspinato con probabile piccola lesione focale, tendinosi del sottoscapolare e tenosinovite del CLB” evidenziando che “la tendinopatia del sovraspinato (e non la osteocondropatia degenerativa aceromioclaveare) è patologia tabellata (23) nelle malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Ha poi provveduto a riesaminare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata, affermando che, con riguardo all'arco di tempo “1975–1977,
1978-1993 e 1995-1998 […]” si possa affermare che la tendinopatia della spalla sinistra, con criterio di alta probabilità, sia riferibile in parte al sovraccarico biomeccanico a cui è stata sottoposta in tale periodo.
Il c.t.u. ha comunque rilevato, circa l'entità del danno, che “il quadro clinico-funzionale è caratterizzato da una modesta limitazione dolorosa della spalla sinistra e null'altro e che dal
2016 il non ha più praticato accertamenti clinici o strumentali ad indicare la sostanziale Pt_1 modestia della sintomatologia lamentata”.
Per tali motivi, l'ausiliario ha concluso che la patologia denunciata, diagnosticata come tendinopatia alla spalla sinistra, “è con criterio di alta probabilità in nesso almeno concausale preponderante con la lavorazione alla quale il ricorrente era addetto e che trattasi di malattia professionale anche se, come già specificato, è di frequente osservazione in soggetti di pari età e nella evoluzione di tali fatti degenerativi hanno importanza anche vari fattori eredo-familiari, dismetabolici, micro-traumatici, anche extralavorativi”.
Sulla base di tale nuova valutazione, lo specialista ha stimato che la percentuale di danno biologico, considerando il quadro clinico-funzionale, la monolateralità e non predominanza dell'arto interessato, adoperando i codici tabellari 224 e 227, sia da determinarsi nella misura del
6 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni offerte in risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente.
pagina 5 di 6 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 6 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad un CP_1
danno biologico del 6 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 febbraio 2016.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato a un danno biologico Parte_1
in misura del 6 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 24 febbraio 2016;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale, commisurato CP_1
al danno biologico del 6 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del
24 febbraio 2016;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 523/2020 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Renato Chiesa, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dal difensore avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2020, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo:
- di aver prestato, nel corso degli anni, le seguenti attività lavorative: dal 1° aprile 1975 al 29 aprile 1977, attività di operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della dal 1° aprile 1978 al 26 luglio 1978, attività di Parte_2
operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della;
dal 1° febbraio 1978 al 31 dicembre 1980, lavoro autonomo nella Parte_3 propria ditta individuale di commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° gennaio
1983 al 31 dicembre 1985, attività come coadiutore nell'impresa individuale di di Parte_4 commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1993, lavoro autonomo nella propria ditta individuale di commercio al minuto e all'ingrosso di frutta e verdura;
dal 1° agosto 1995 al 30 aprile 1998, attività di operaio addetto alla manutenzione e installazione di impianti idraulici e elettrici alle dipendenze della Cami di Lecca Luigi Sas;
dal 16 settembre 2013 all'11 ottobre 2013, attività di autista di camion alle dipendenze Parte_3
pagina 1 di 6 dal 3 luglio 2016 al 4 settembre 2016, attività di parcheggiatore alle Controparte_2
dipendenze della;
Controparte_3
- di aver presentato, in data 24 febbraio 2016, domanda volta al riconoscimento della malattia professionale “osteocondropatia degenerativa acromio-claverare di grado avanzato, con deformazione artrosica e versamento articolare spalla sx”;
- che la domanda è stata rigettata dall' in data 6 gennaio 2017 con la seguente motivazione: CP_1
“la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”;
- di aver proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto, in data 22 febbraio 2017, ottenendo esito negativo a seguito di collegiale medica tenuta in data 29 giugno 2017.
Non ritenendo corretta la valutazione dell' , il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 CP_1
per chiedere che venga accertata e dichiarata la natura professionale della patologia lamentata, e conseguentemente che venga riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell' indennizzo per il danno biologico correlato.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le testimonianze raccolte hanno dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente della maggior parte delle mansioni dedotte nell'atto introduttivo.
Il teste escusso all'udienza del 7 ottobre 2022, ha riferito sull'attività svolta dal Tes_1
ricorrente nell'ambito della vendita di prodotti ortofrutticoli, da questi intrapresa fin dal 1978, in forma autonoma, poi proseguita presso la ditta precisando di esserne a conoscenza Parte_4
in quanto fratello della titolare della ditta (moglie del e perché impegnato nel Pt_4 Pt_1
medesimo settore. Il testimone ha riferito che il ricorrente si recava al mercato di Viale Elmas con il camion verso le ore 1:30-2:00 di notte per caricare le cassette di merce, effettuava il giro all'ingrosso e, al termine, si recava presso il negozio, ove provvedeva allo scarico. Tra i prodotti movimentati manualmente dal ricorrente vi erano cassette di patate del peso di 23-25 kg, sacchi di patate del peso di 50 kg, poi sostituiti da casse di plastica, cassette di mele del peso di circa 18-20
Kg, cassette di banane del peso di 20 kg.
Il teste sentito alla medesima udienza del 7 ottobre 2022, ha dichiarato di essere Testimone_2
stato cliente del negozio di ortofrutta gestito dalla ditta presso il quale il ricorrente ha Pt_4
lavorato, e ha riferito di aver visto caricare, scaricare e riordinare la merce, tra cui Parte_1
cassette di pomodori del peso di 15 kg e sacchi di patate del peso di 50 kg.
Il teste fratello del ricorrente, escusso all'udienza del 7 ottobre 2022, ha Testimone_3 riferito circa l'attività lavorativa svolta da presso la propria ditta Cami S.r.l., la quale Parte_1
pagina 2 di 6 si occupava di impiantistica, impianti idrici ed elettrici, nonché di fornitura di attrezzatura per alberghi e ristoranti. Nello specifico, la società si occupava della vendita di macchinari pronti, che venivano assemblati e installati sul posto, dell'assistenza e della loro manutenzione e dell'installazione di impianti di climatizzazione. Il teste ha precisato che il ricorrente si occupava di tutte le lavorazioni svolte in azienda, oltre che dell'installazione degli impianti elettrici e idrici e delle attrezzature, tra cui cucine, frigoriferi, forni, linea self-service e simili, e dello scarico e della movimentazione manuali del materiale utilizzato, tra cui tubature e cavi, sia da solo che assieme ad altri lavoratori. Ha poi aggiunto che il ricorrente, tra gli anni '70 e '80, si è occupato alla manutenzione dell'impiantistica elettrica e idraulica degli alberghi, movimentando tubi fino a quattro pollici. Infine, il teste ha riferito che il ricorrente ha lavorato per la ditta Parte_2
proprietaria degli alberghi dove entrambi si occupavano della manutenzione degli impianti, svolgendo la medesima mansione di manutenzione.
Segnatamente, circa tale ultima attività ha dichiarato: “So che mio fratello ha Testimone_3
lavorato per la in quanto vi ho lavorato anche io per 18 anni, la era la ditta Parte_2 Pt_2
proprietaria degli alberghi dove io e mio fratello facevo i lavori di manutenzione degli impianti degli alberghi dalla piscina, alla depurazione dell'acqua e altro. Abbiamo lavorato con tale attività all'Hotel Capo Boi. ADR Non ricordo quanti anni ha lavorato mio fratello in tale attività di manutenzione. ADR Io vedevo mio fratello lavorare anche perché ero io che gli davo le disposizioni, ma non so precisare per quanto tempo. ADR Non avevamo un vero e proprio orario di lavoro in quanto occupandoci della manutenzione poteva capitare che ci chiamassero a qualunque ora. Lavoravamo tutti i giorni della settimana soprattutto in stagione. Io lavoravo tutto l'anno, di mio fratello non ricordo se lavorasse tutto l'anno o stagionalmente. ADR
Iniziavamo a lavorare la mattina verso le 5 con l'accensione di caldaia o altro, poi iniziavamo in controlli e poi facevamo i lavori programmati per la manutenzione e ciò fino alle 15 pe rientrare alle 18, preciso però che non erano orari fissi perché dovevamo gestire le emergenze che potevano arrivare a qualunque ora e la durata dell'intervento era imprevedibile”.
2.1. Ritenuto provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività di vendita di ortofrutta, con mansioni di carico e scarico di merce trasportata manualmente dal mercato al negozio, nonché di addetto al trasporto ed al montaggio di impianti idrici e elettrici e alla fornitura di attrezzatura per alberghi e ristoranti con mansioni di montaggio di cucine, frigoriferi, forni, etc., la causa è stata istruita mediante CTU medica.
pagina 3 di 6 Tenendo conto di tali mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 20 ottobre 2023, ha ritenuto il ricorrente afflitto da “tendinopatia spalla sinistra”.
Secondo la relazione del 20 ottobre 2023, il ricorrente presenta una iniziale tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla sinistra ed artrosi acromioclaveare con un quadro clinico funzionale di minima rilevanza, non identificabile come malattia professionale.
L'ausiliario ha motivato tale valutazione rilevando che “durante l'attività lavorativa il non Pt_1
ha mai lamentato alcuna sintomatologia alle spalle né ha mai effettuato alcun accertamento se non nel limitato periodo settembre 2015-gennaio 2016; il quadro presente nel è di frequente Pt_1
osservazione in soggetti di pari età e nella evoluzione di tali fatti degenerativi hanno importanza vari fattori eredo-familiari, dismetabolici, microtraumatici, anche extralavorativi”.
Ha quindi ritenuto che alla varia e discontinua attività lavorativa svolta dal non potesse Pt_1
essere riconosciuto un nesso di causalità con la patologia lamentata, se non come semplice possibilità, pur riconoscendo che l'attività lavorativa avesse presentato, “verosimilmente, i caratteri della movimentazione manuale di carichi e della esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, evidentemente insufficiente per intensità e durata a determinare importanti e significative alterazioni degenerative tendinee che allo stato attuale non sono presenti: il quadro infatti non si differenzia dai normali fenomeni degenerativi rilevabili in un soggetto ultra65 enne come il ”. Pt_1
Per tali motivi, il c.t.u. ha inizialmente concluso che la tendinopatia alla cuffia dei rotatori non potesse essere ricondotta, né in via diretta né in modo preponderante come concausa, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni.
Parte ricorrente ha sollevato osservazioni alla perizia definitiva con le note scritte depositate per l'udienza del 13 dicembre 2023, contestando le conclusioni alle quali il consulente è pervenuto con riguardo al mancato riconoscimento del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte in ragione dell'asserita discontinuità dell'attività lavorativa.
Secondo il ricorrente, l'istruttoria espletata ha viceversa dimostrato lo svolgimento in maniera continuativa, e per tutta la durata della carriera lavorativa del ricorrente, di mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi e il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Ha altresì rilevato che la patologia di cui è affetto ossia la tendinopatia alla spalla, Parte_1 rientra tra quelle da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore di cui alla voce n. 78 delle tabelle ministeriali, e che, pertanto, debba ritenersi sussistente la presunzione di eziologia professionale.
pagina 4 di 6 Il consulente ha risposto alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, depositando i chiarimenti richiesti in data 30 novembre 2024.
L'ausiliario ha dapprima richiamato gli esiti degli accertamenti strumentali svolti, sulla base dei quali “è stata invece documentata da esame RMN 3/2/2016 alla spalla sinistra una osteocondropatia degenerativa acromioclaveare con tendinopatia del sopraspinato con probabile piccola lesione focale, tendinosi del sottoscapolare e tenosinovite del CLB” evidenziando che “la tendinopatia del sovraspinato (e non la osteocondropatia degenerativa aceromioclaveare) è patologia tabellata (23) nelle malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Ha poi provveduto a riesaminare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata, affermando che, con riguardo all'arco di tempo “1975–1977,
1978-1993 e 1995-1998 […]” si possa affermare che la tendinopatia della spalla sinistra, con criterio di alta probabilità, sia riferibile in parte al sovraccarico biomeccanico a cui è stata sottoposta in tale periodo.
Il c.t.u. ha comunque rilevato, circa l'entità del danno, che “il quadro clinico-funzionale è caratterizzato da una modesta limitazione dolorosa della spalla sinistra e null'altro e che dal
2016 il non ha più praticato accertamenti clinici o strumentali ad indicare la sostanziale Pt_1 modestia della sintomatologia lamentata”.
Per tali motivi, l'ausiliario ha concluso che la patologia denunciata, diagnosticata come tendinopatia alla spalla sinistra, “è con criterio di alta probabilità in nesso almeno concausale preponderante con la lavorazione alla quale il ricorrente era addetto e che trattasi di malattia professionale anche se, come già specificato, è di frequente osservazione in soggetti di pari età e nella evoluzione di tali fatti degenerativi hanno importanza anche vari fattori eredo-familiari, dismetabolici, micro-traumatici, anche extralavorativi”.
Sulla base di tale nuova valutazione, lo specialista ha stimato che la percentuale di danno biologico, considerando il quadro clinico-funzionale, la monolateralità e non predominanza dell'arto interessato, adoperando i codici tabellari 224 e 227, sia da determinarsi nella misura del
6 per cento.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni offerte in risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente.
pagina 5 di 6 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 6 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad un CP_1
danno biologico del 6 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 24 febbraio 2016.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato a un danno biologico Parte_1
in misura del 6 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 24 febbraio 2016;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale, commisurato CP_1
al danno biologico del 6 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del
24 febbraio 2016;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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