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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17556/2017 + 20534/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17556/2017+ 20534/2017 promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. VENTIMIGLIA MARCELLA C.F._2
giusta procura in atti
ATTORI
contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA CARMELO FABIO
[...] P.IVA_1
ANTONIO giusta procura in atti.
CONVENUTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
errore diagnostico grave che le aveva cagionato un danno biologico costituito da un disturbo ossessivo-compulsivo di grado lieve-moderato ed un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute. Allegava in particolare che in esito ad un esame del sangue del 27.10.2014 era stata diagnosticata la positività alla sifilide, confermata da un ulteriore esame effettuato in data
20.11.2014; che in esito a tale diagnosi si sottoponeva a terapia antivirale e cadeva in un profondo stato di angoscia che si ripercuoteva sulle sue condizioni fisiche e psichiche e sul rapporto coniugale;
che infine, ad un successivo controllo eseguito in data 5.12.2014 e 10.7.2015 sia sull'attrice che sul coniuge, entrambi risultavano invece negativi. Imputava ai sanitari l'errata diagnosi, dovuta ad una errata lettura degli esami ed alla formulazione della diagnosi in termini di certezza.
Il Giudizio prendeva il numero 17556/17.
Con diverso atto di citazione ritualmente notificato, agiva il coniuge, per Parte_2
il risarcimento dei danni morali e biologico e patrimoniale.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La causa è stata istruita attraverso consulenza medico legale.
La domanda di entrambi gli attori è infondata e va rigettata.
I consulenti hanno escluso la sussistenza di qualsivoglia situazione psichica idonea a configurare un danno biologico e che possa discendere dall'errore diagnostico, sia perché non ne sono stati riscontrati i segni tipici (chiaramente descritti nella relazione) sia perché in atti non c'è traccia di terapie o di visite specialistiche successive alla diagnosi stessa. Gli attori hanno solo patito un pagina 2 di 3 turbamento psicologico legato alla situazione di stress che, per la limitata durata nel tempo
(appena due mesi) e per la risoluzione assolutamente positiva, non è idoneo a determinare qualsivoglia conseguenza di tipo psichiatrico. La durata limitata nel tempo della situazione stressogena ha determinato esclusivamente il manifestarsi di sintomi tipici di una normale reazione emotiva.
Neppure è stato provato l'integrale stravolgimento delle abitudini familiari e di coppia che avrebbe richiesto una prova formulata con molta più precisione e contestualizzazione e che invece è stata demandata ad un unico articolato generico ed inconcludente.
Infine, nessuna prova di danno patrimoniale è stata fornita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna altresì entrambe le parti attrici in solido tra loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.100,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, il 12 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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