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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/12/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 814/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'appellante
Parte_1
l'avv. PULCINI TONINO
per l'appellato Controparte_1
P.A. O BREVEMENTE
[...] Controparte_2
l'avv. CIPOLLINI FABRIZIO
per l'appellato nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine Controparte_3
perentorio concesso il giudice lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Ascoli Piceno, 30.12.2024
Si comunichi
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 814/2024 promossa da: nato in [...] il [...] ( Codice Fiscale: Parte_1
) e , nata in [...] il [...] (Codice Fiscale: C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Tonino Pulcini
Appellanti
Contro
(C.F. e Partita Iva corrente in via Marco Ulpio Controparte_2 P.IVA_1
CP_ Traiano n. 18, Milano, nella persona del procuratore, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.
Fabrizio Cipollini
Appellato
IL , in persona del Ministro pro-tempore, (Codice Fiscale: Controparte_3
) P.IVA_2
Appellato contumaci
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato i signori e Parte_2 Parte_1
impugnavano la sentenza n. 268/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno il 23.11.2023 pubblicata in pari data, resa nella causa civile di risarcimento danni da sinistro stradale iscritta al n.
2600/2023 R.G., con la quale veniva riconosciuta, nella causazione del sinistro del 1.10.2018, la responsabilità del sig. nella misura dell'80% con concorrente responsabilità del Parte_1
conducente dell'autovettura tipo FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del CP_5 [...]
in misura del 20%. CP_3
pagina 2 di 8 A sostegno della proposta impugnazione deducevano che che la ricostruzione della dinamica dell'evento del 1.10.2018 svolta dal giudice di prime cure ometteva di considerare alcuni elementi probatori acquisiti agli atti, atteso che una corretta lettura degli elementi di prova raccolti imponeva di riconoscere una responsabilità prevalente a carico del veicolo della Polizia di Stato.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di gravame dedotti dagli appellanti ed in parziale riforma della impugnata sentenza n. 268/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 23.11.2023, così provvedere:
“- in via principale, dichiarare, che il sinistro verificatosi in data 1° ottobre 2018 in Ascoli Piceno, più precisamente su Via Marini intersezione con Viale Indipendenza, nel quale è rimasto vittima il sig.
si è verificato per responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente del sig. Parte_1
conducente dell'autovettura tipo FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del CP_5 [...]
; CP_3
- in via subordinata dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile in via concorrente e paritaria ai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente in applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054. comma 2° c.c.;
- per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro i convenuti appellati al pagamento in favore dell'appellante sig. a titolo di risarcimento dei danni biologici, patrimoniali Parte_1
e non dal medesimo patiti, della somma di Euro 8.301,46, o di quella anche minore che venga ritenuta dovuta e di giustizia, in proporzione al grado di colpa attribuibile al conducente dell'autovettura FIAT
Bravo tg. H6039, di proprietà del;
oltre interessi nella misura di legge dalla data Controparte_3 del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro i convenuti appellati al pagamento in favore dell'appellante sig.ra , proprietaria del veicolo KIA RIO tg. EW041TT, a titolo di Parte_2
risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura, della somma di Euro 4.068,52, o di quella anche minore ritenuta dovuta e di giustizia, in proporzione al grado di colpa concorrente attribuibile al conducente dell'autovettura FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del , con Controparte_3
l'aggiunta degli interessi nella misura di legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare infine i convenuti appellati al pagamento in solido tra loro delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.”
Si costituiva la che, nel dare atto di aver già adempiuto al decisum della Controparte_2 sentenza impugnata, chiedeva il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 8 Il procedimento, celebrato nella contumacia del , dopo la trattazione ed in Controparte_3 assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc
Va innanzitutto premesso in diritto che:
-Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli;
-in tema di circolazione stradale, trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti, fino a prova contraria;
- Tale presunzione legale di colpa, come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso ed il grado di colpa in capo agli stessi (ex multis Cass.21130/13; Cass.6483/13);
- L'accertamento compiuto dal giudice di merito, in base alle risultanze istruttorie, in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro resti ascritto totalmente alla controparte (Cass. 477/2003; Cass. 4639/2002; Cass.7453/01; Cass. 14412/01; Cass. 5671/2000).
Pertanto, il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, comma2 c.c., essendo, a tal fine, necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza. E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art
2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto pagina 4 di 8 valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Ove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al
Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 1198/97; Cass. 8287/96; Cass. 3958/94);
-La prova per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto -cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.9550/2009);
- in ogni caso, “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione".(cfr da ultimo Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, (ud. 10/09/2024, dep. 20/11/2024), n.29927)
-Infine, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti ed alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza (Cass. Civ. 25.01.2012 n. 1028).
Calando detti principi al caso in esame, deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti e da quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, il sinistro deve ricostruirsi come segue: il signor Parte_1
alla guida dell'autovettura marca Kia, targata EW041TT, percorreva Via Marini secondo la
[...]
direzione di marcia nord-sud e, approssimandosi all'intersezione con le vie Indipendenza e Murri, la circolazione al cui interno è regolata da impianto semaforico funzionante, iniziava una manovra di svolta a sinistra andando a collidere con l' autovettura marca Fiat modello Bravo in dotazione alla
Polizia di Stato ( Questura di Ascoli Piceno) targata H6039 sopraggiungente da Viale Indipendenza con direzione est-ovest.
pagina 5 di 8 Dai rilievi esperiti dagli agenti della Polizia Municipale, come evincibili dal rapporto in atti e come riferito dagli stessi agenti nel corso della loro deposizione testimoniale, emergeva che il punto d'urto si trovava all'interno della corsia di marcia impegnata dalla vettura Fiat Bravo in dotazione alla Polizia di
Stato.
Orbene, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro e, conseguentemente, abbia mal individuato il grado di responsabilità dei due conducenti, omettendo di valutare un elemento, a dire degli appellanti, emerso in maniera chiara nel corso del giudizio di primo grado, ovverosia che il effettuava la manovra di svolta con Parte_1
semaforo avente luce verde mentre il conducente della Fiat Bravo impegnava l'incrocio quando l'impianto semaforico posto su viale Indipendenza indicava luce rossa.
Detta censura appare destituita di fondamento, non potendo ritenersi raggiunta con ragionevole certezza la prova del fatto che il aveva iniziato la manovra di svolta con semaforo emanante Parte_1
luce verde.
Invero, gli agenti della Polizia Municipale di Ascoli Piceno, intervenuti sul luogo dell'incidente che hanno eseguito i rilievi di rito, non sono stati in grado di stabilire, ex post, chi dei due conducenti avesse l'obbligo di STOP indicato dalla luce rossa della lanterna semaforica funzionante posta all'incrocio tra via Marini –via Murri e viale Indipendenza, non avendo potuto accertare detto dato neppure tramite l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in loco e sostenendo entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti di aver impegnato l'incrocio allorquando il semaforo aveva luce verde.
Né, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la prova orale espletata ha fornito elementi certi al riguardo: invero, il testimone che ha assistito alla collisione, non ha saputo Tes_1
fornire elementi in tal senso, precisando solo che “al momento dell'urto tra i due veicoli ricordiamo che un'autovettura che seguiva la KIA [auto condotta dal era ferma al semaforo di via Marini”, Parte_1 circostanza che da sola non comprova, come l'assicurazione appellata ritiene, che “se un veicolo che si trovava sulla stessa strada percorsa dal veicolo attoreo fosse fermo al semaforo, è pressoché certo che detto semaforo emanasse già luce rossa”, ben potendo essere possibile che la luce rossa sia scattata dopo che il aveva superato il semaforo o, anche che il veicolo fermo all'incrocio nei pressi Parte_1
del semaforo avesse arrestato la sua marcia, come dovuto, in presenza di luce arancione e che, quindi, il sia transitato con il verde. Parte_1
Le dichiarazioni del teste sono, pertanto, assolutamente irrilevanti per l'accertamento Tes_1 dell'osservanza da parte dei due conducenti del segnale luminoso dell'impianto semaforico.
pagina 6 di 8 Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo al dichiarato dal testimone che, nel precisare Tes_2
di aver preceduto il veicolo del e di aver effettuato prima di lui la manovra di svolta a sinistra, Parte_1 ha dichiarato che è vera la circostanza per cui “il sig. giunto all'altezza Parte_1 dell'incrocio tra via Marini e viale Indipendenza, impegnava la corsia specializzata destinata alla svolta a sinistra ed iniziava la manovra di immissione su viale Indipendenza poiché l'impianto semaforico indicava luce verde per i veicoli provenienti da Via Marini”, dichiarando altresì , che l'impianto semaforico posto su viale Indipendenza indicava luce rossa.
Invero, le dichiarazioni rese da detto testimone, non possono che ritenersi frutto di una deduzione dello stesso, dal momento che il precedendo la vettura del ed effettuando manovra di svolta Tes_2 Parte_1
a sinistra con la luce semaforica verde, ha desunto, non potendo all'evidenza averlo percepito de visu, che il che lo seguiva (peraltro non si sa bene a quale distanza) avesse effettuato detta Parte_1
manovra sempre con il favore della luce verde, deduzione e valutazione che appare a chi scrive assolutamente irrilevante, ben essendo possibile che dopo la manovra di svolta posta in essere dal il semaforo avesse iniziato ad emettere luce gialla o anche rossa, non essendo in alcun modo Tes_2
emerso dopo quanto tempo il effettuava la medesima manovra del né potendo tale Parte_1 Tes_2
dato desumersi in maniera implicita dal fatto che i due fossero usciti dal circolo che entrambi frequentavano e non potendosi, peraltro, escludere che, anche se procedessero a pochi metri l'uno dall'altro, il impegnava l'incrocio proprio quando stavano trascorrendo gli ultimi secondi di luce Tes_2
verde.
Ne discende che nessuna delle parti ha fornito la prova del fatto che ha impegnato l'incrocio con luce semaforica verde.
A ciò va aggiunto che la circostanza proposta dall'appellante inerente il lasso di tempo che intercorre tra i due semafori prima che uno dei due diventi verde è rimasta indimostrata e non potrà di certo essere risolta da una ctu cinematica da svolgersi a 6 anni di distanza dall'evento, ben potendo essere variata negli anni la taratura dell'impianto semaforico de quo.
Deve allora valutarsi la condotta di guida dei due conducenti alla luce dei dati obiettivi emersi, dovendosi valorizzare, come fatto dal giudice di prime cure, che il punto d'urto veniva individuato dalla Polizia Municipale proprio “nella parte di carreggiata di Via Marini riservata al transito veicolare diretto verso nord” e, quindi, nella corsia di pertinenza del mezzo della Polizia di Stato, circostanza confermata anche dal teste oculare in risposta al capitolo 4 della memoria ex art. 320 Testimone_3
cpc di parte convenuta/appellata, il quale ha dichiarato “improvvisamente notavo che un'autovettura proveniente dallo stadio si spostava verso sx intento a svoltare a sx su V.le Indipendenza direzione EST invadendo la corsia opposta”.
pagina 7 di 8 Appare dunque evidente che il nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non abbia Parte_1 seguito la giusta traiettoria, invadendo l'opposta corsia di marcia, avendo peraltro i verbalizzanti, indicato nel rapporto che se entrambi i veicoli, nell'impegnare l'incrocio, avessero seguito le giuste traiettorie di marcia, non si sarebbero dovuti incrociare e, quindi, si sarebbe evitata la collisione.
Ne discende che, essendosi rilevato il punto d'urto nella corsia di marcia della vettura della Polizia di
Stato, può affermarsi, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, che vi sia stata una condotta di guida imprudente e negligente del che implica una maggiore responsabilità dello stesso Parte_1
nella causazione del sinistro, così come correttamente riconosciuto e quantificato dal Giudice di Pace.
Ne discende il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale degli appellanti nei confronti dell'appellato costituito e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la semplicità in fatto ed in diritto della questione trattata
La dichiarazione di rigetto costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
(nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto, secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315,
Rv. 657198-01) pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 814/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello proposto per le ragioni di cui in parte motiva
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione, in favore di Controparte_2
, delle spese per il presente grado di giudizio che liquida in euro 2540.00 per compensi oltre IVA e
[...]
CPA come per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/02 come introdotto dall'art 1 comma 17 della lg 228/12, ai fini del pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ascoli Piceno, 30 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'appellante
Parte_1
l'avv. PULCINI TONINO
per l'appellato Controparte_1
P.A. O BREVEMENTE
[...] Controparte_2
l'avv. CIPOLLINI FABRIZIO
per l'appellato nessuno depositava note di trattazione scritta nel termine Controparte_3
perentorio concesso il giudice lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.
Ascoli Piceno, 30.12.2024
Si comunichi
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 814/2024 promossa da: nato in [...] il [...] ( Codice Fiscale: Parte_1
) e , nata in [...] il [...] (Codice Fiscale: C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...], rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Tonino Pulcini
Appellanti
Contro
(C.F. e Partita Iva corrente in via Marco Ulpio Controparte_2 P.IVA_1
CP_ Traiano n. 18, Milano, nella persona del procuratore, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.
Fabrizio Cipollini
Appellato
IL , in persona del Ministro pro-tempore, (Codice Fiscale: Controparte_3
) P.IVA_2
Appellato contumaci
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato i signori e Parte_2 Parte_1
impugnavano la sentenza n. 268/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno il 23.11.2023 pubblicata in pari data, resa nella causa civile di risarcimento danni da sinistro stradale iscritta al n.
2600/2023 R.G., con la quale veniva riconosciuta, nella causazione del sinistro del 1.10.2018, la responsabilità del sig. nella misura dell'80% con concorrente responsabilità del Parte_1
conducente dell'autovettura tipo FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del CP_5 [...]
in misura del 20%. CP_3
pagina 2 di 8 A sostegno della proposta impugnazione deducevano che che la ricostruzione della dinamica dell'evento del 1.10.2018 svolta dal giudice di prime cure ometteva di considerare alcuni elementi probatori acquisiti agli atti, atteso che una corretta lettura degli elementi di prova raccolti imponeva di riconoscere una responsabilità prevalente a carico del veicolo della Polizia di Stato.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di gravame dedotti dagli appellanti ed in parziale riforma della impugnata sentenza n. 268/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Ascoli
Piceno, pubblicata in data 23.11.2023, così provvedere:
“- in via principale, dichiarare, che il sinistro verificatosi in data 1° ottobre 2018 in Ascoli Piceno, più precisamente su Via Marini intersezione con Viale Indipendenza, nel quale è rimasto vittima il sig.
si è verificato per responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente del sig. Parte_1
conducente dell'autovettura tipo FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del CP_5 [...]
; CP_3
- in via subordinata dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile in via concorrente e paritaria ai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente in applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054. comma 2° c.c.;
- per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro i convenuti appellati al pagamento in favore dell'appellante sig. a titolo di risarcimento dei danni biologici, patrimoniali Parte_1
e non dal medesimo patiti, della somma di Euro 8.301,46, o di quella anche minore che venga ritenuta dovuta e di giustizia, in proporzione al grado di colpa attribuibile al conducente dell'autovettura FIAT
Bravo tg. H6039, di proprietà del;
oltre interessi nella misura di legge dalla data Controparte_3 del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro i convenuti appellati al pagamento in favore dell'appellante sig.ra , proprietaria del veicolo KIA RIO tg. EW041TT, a titolo di Parte_2
risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura, della somma di Euro 4.068,52, o di quella anche minore ritenuta dovuta e di giustizia, in proporzione al grado di colpa concorrente attribuibile al conducente dell'autovettura FIAT Bravo tg. H6039, di proprietà del , con Controparte_3
l'aggiunta degli interessi nella misura di legge dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare infine i convenuti appellati al pagamento in solido tra loro delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.”
Si costituiva la che, nel dare atto di aver già adempiuto al decisum della Controparte_2 sentenza impugnata, chiedeva il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 8 Il procedimento, celebrato nella contumacia del , dopo la trattazione ed in Controparte_3 assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 20.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc
Va innanzitutto premesso in diritto che:
-Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli;
-in tema di circolazione stradale, trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti, fino a prova contraria;
- Tale presunzione legale di colpa, come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso ed il grado di colpa in capo agli stessi (ex multis Cass.21130/13; Cass.6483/13);
- L'accertamento compiuto dal giudice di merito, in base alle risultanze istruttorie, in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro resti ascritto totalmente alla controparte (Cass. 477/2003; Cass. 4639/2002; Cass.7453/01; Cass. 14412/01; Cass. 5671/2000).
Pertanto, il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, comma2 c.c., essendo, a tal fine, necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza. E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art
2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto pagina 4 di 8 valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Ove invece, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al
Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 1198/97; Cass. 8287/96; Cass. 3958/94);
-La prova per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto -cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente- ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass.9550/2009);
- in ogni caso, “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione".(cfr da ultimo Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, (ud. 10/09/2024, dep. 20/11/2024), n.29927)
-Infine, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti ed alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza (Cass. Civ. 25.01.2012 n. 1028).
Calando detti principi al caso in esame, deve osservarsi che dalla documentazione versata in atti e da quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, il sinistro deve ricostruirsi come segue: il signor Parte_1
alla guida dell'autovettura marca Kia, targata EW041TT, percorreva Via Marini secondo la
[...]
direzione di marcia nord-sud e, approssimandosi all'intersezione con le vie Indipendenza e Murri, la circolazione al cui interno è regolata da impianto semaforico funzionante, iniziava una manovra di svolta a sinistra andando a collidere con l' autovettura marca Fiat modello Bravo in dotazione alla
Polizia di Stato ( Questura di Ascoli Piceno) targata H6039 sopraggiungente da Viale Indipendenza con direzione est-ovest.
pagina 5 di 8 Dai rilievi esperiti dagli agenti della Polizia Municipale, come evincibili dal rapporto in atti e come riferito dagli stessi agenti nel corso della loro deposizione testimoniale, emergeva che il punto d'urto si trovava all'interno della corsia di marcia impegnata dalla vettura Fiat Bravo in dotazione alla Polizia di
Stato.
Orbene, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado abbia erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro e, conseguentemente, abbia mal individuato il grado di responsabilità dei due conducenti, omettendo di valutare un elemento, a dire degli appellanti, emerso in maniera chiara nel corso del giudizio di primo grado, ovverosia che il effettuava la manovra di svolta con Parte_1
semaforo avente luce verde mentre il conducente della Fiat Bravo impegnava l'incrocio quando l'impianto semaforico posto su viale Indipendenza indicava luce rossa.
Detta censura appare destituita di fondamento, non potendo ritenersi raggiunta con ragionevole certezza la prova del fatto che il aveva iniziato la manovra di svolta con semaforo emanante Parte_1
luce verde.
Invero, gli agenti della Polizia Municipale di Ascoli Piceno, intervenuti sul luogo dell'incidente che hanno eseguito i rilievi di rito, non sono stati in grado di stabilire, ex post, chi dei due conducenti avesse l'obbligo di STOP indicato dalla luce rossa della lanterna semaforica funzionante posta all'incrocio tra via Marini –via Murri e viale Indipendenza, non avendo potuto accertare detto dato neppure tramite l'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in loco e sostenendo entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti di aver impegnato l'incrocio allorquando il semaforo aveva luce verde.
Né, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la prova orale espletata ha fornito elementi certi al riguardo: invero, il testimone che ha assistito alla collisione, non ha saputo Tes_1
fornire elementi in tal senso, precisando solo che “al momento dell'urto tra i due veicoli ricordiamo che un'autovettura che seguiva la KIA [auto condotta dal era ferma al semaforo di via Marini”, Parte_1 circostanza che da sola non comprova, come l'assicurazione appellata ritiene, che “se un veicolo che si trovava sulla stessa strada percorsa dal veicolo attoreo fosse fermo al semaforo, è pressoché certo che detto semaforo emanasse già luce rossa”, ben potendo essere possibile che la luce rossa sia scattata dopo che il aveva superato il semaforo o, anche che il veicolo fermo all'incrocio nei pressi Parte_1
del semaforo avesse arrestato la sua marcia, come dovuto, in presenza di luce arancione e che, quindi, il sia transitato con il verde. Parte_1
Le dichiarazioni del teste sono, pertanto, assolutamente irrilevanti per l'accertamento Tes_1 dell'osservanza da parte dei due conducenti del segnale luminoso dell'impianto semaforico.
pagina 6 di 8 Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo al dichiarato dal testimone che, nel precisare Tes_2
di aver preceduto il veicolo del e di aver effettuato prima di lui la manovra di svolta a sinistra, Parte_1 ha dichiarato che è vera la circostanza per cui “il sig. giunto all'altezza Parte_1 dell'incrocio tra via Marini e viale Indipendenza, impegnava la corsia specializzata destinata alla svolta a sinistra ed iniziava la manovra di immissione su viale Indipendenza poiché l'impianto semaforico indicava luce verde per i veicoli provenienti da Via Marini”, dichiarando altresì , che l'impianto semaforico posto su viale Indipendenza indicava luce rossa.
Invero, le dichiarazioni rese da detto testimone, non possono che ritenersi frutto di una deduzione dello stesso, dal momento che il precedendo la vettura del ed effettuando manovra di svolta Tes_2 Parte_1
a sinistra con la luce semaforica verde, ha desunto, non potendo all'evidenza averlo percepito de visu, che il che lo seguiva (peraltro non si sa bene a quale distanza) avesse effettuato detta Parte_1
manovra sempre con il favore della luce verde, deduzione e valutazione che appare a chi scrive assolutamente irrilevante, ben essendo possibile che dopo la manovra di svolta posta in essere dal il semaforo avesse iniziato ad emettere luce gialla o anche rossa, non essendo in alcun modo Tes_2
emerso dopo quanto tempo il effettuava la medesima manovra del né potendo tale Parte_1 Tes_2
dato desumersi in maniera implicita dal fatto che i due fossero usciti dal circolo che entrambi frequentavano e non potendosi, peraltro, escludere che, anche se procedessero a pochi metri l'uno dall'altro, il impegnava l'incrocio proprio quando stavano trascorrendo gli ultimi secondi di luce Tes_2
verde.
Ne discende che nessuna delle parti ha fornito la prova del fatto che ha impegnato l'incrocio con luce semaforica verde.
A ciò va aggiunto che la circostanza proposta dall'appellante inerente il lasso di tempo che intercorre tra i due semafori prima che uno dei due diventi verde è rimasta indimostrata e non potrà di certo essere risolta da una ctu cinematica da svolgersi a 6 anni di distanza dall'evento, ben potendo essere variata negli anni la taratura dell'impianto semaforico de quo.
Deve allora valutarsi la condotta di guida dei due conducenti alla luce dei dati obiettivi emersi, dovendosi valorizzare, come fatto dal giudice di prime cure, che il punto d'urto veniva individuato dalla Polizia Municipale proprio “nella parte di carreggiata di Via Marini riservata al transito veicolare diretto verso nord” e, quindi, nella corsia di pertinenza del mezzo della Polizia di Stato, circostanza confermata anche dal teste oculare in risposta al capitolo 4 della memoria ex art. 320 Testimone_3
cpc di parte convenuta/appellata, il quale ha dichiarato “improvvisamente notavo che un'autovettura proveniente dallo stadio si spostava verso sx intento a svoltare a sx su V.le Indipendenza direzione EST invadendo la corsia opposta”.
pagina 7 di 8 Appare dunque evidente che il nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non abbia Parte_1 seguito la giusta traiettoria, invadendo l'opposta corsia di marcia, avendo peraltro i verbalizzanti, indicato nel rapporto che se entrambi i veicoli, nell'impegnare l'incrocio, avessero seguito le giuste traiettorie di marcia, non si sarebbero dovuti incrociare e, quindi, si sarebbe evitata la collisione.
Ne discende che, essendosi rilevato il punto d'urto nella corsia di marcia della vettura della Polizia di
Stato, può affermarsi, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, che vi sia stata una condotta di guida imprudente e negligente del che implica una maggiore responsabilità dello stesso Parte_1
nella causazione del sinistro, così come correttamente riconosciuto e quantificato dal Giudice di Pace.
Ne discende il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza solidale degli appellanti nei confronti dell'appellato costituito e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la semplicità in fatto ed in diritto della questione trattata
La dichiarazione di rigetto costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
(nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto, secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315,
Rv. 657198-01) pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 814/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello proposto per le ragioni di cui in parte motiva
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione, in favore di Controparte_2
, delle spese per il presente grado di giudizio che liquida in euro 2540.00 per compensi oltre IVA e
[...]
CPA come per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/02 come introdotto dall'art 1 comma 17 della lg 228/12, ai fini del pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ascoli Piceno, 30 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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