Art. 18. Modifiche all'articolo 26 del regolamento 1. All'articolo 26, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole « Direttore generale » sono sostituite dalle parole: « Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico »; b) al secondo e al terzo periodo, le parole « Direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore amministrativo ». Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Personale a contratto e comandato). - 1. Ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilita' delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento, nonche' i criteri da osservare per la scelta dei contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unita' complessivamente, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento.».
a) al primo periodo, le parole « Direttore generale » sono sostituite dalle parole: « Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico »; b) al secondo e al terzo periodo, le parole « Direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore amministrativo ». Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 26 (Personale a contratto e comandato). - 1. Ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilita' delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento, nonche' i criteri da osservare per la scelta dei contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unita' complessivamente, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento.».