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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26957/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti NI Silvestro e Luisa Albanese, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 554;
-ATTORE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Romano con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tino di Camaino n. 6;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 27.11.2023
Conclusioni: all'udienza dell'8.11.2023 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della convenuta per l'importo di € 10.394,76 dovuto a titolo di differenze sul mantenimento disposto in favore della prole rispetto alla minor somma versata dall' nel corso del giudizio di Pt_1 separazione, oltre che a titolo di rivalutazione, chiedendo - previa sospensione dell'efficacia del titolo azionato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2) nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto opposto per le causali e nei limiti di cui al punto 1) in premessa, accertando e dichiarando, altresì, che la sorta effettivamente dovuta ammonta ad €. 7.630,00 e la rivalutazione monetaria d €. 962,95; 3) in via di eccezione di compensazione, accertare e dichiarare che il diritto dell'opponente alla restituzione da parte della opposta della somma di €. 2.320,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la illegittima percezione da parte di quest'ultima della quota parte pari al 50 % dell'assegno unico ed universale di cui al D. Lgs. 230 n° 230; 4) condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite”.
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nella sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 3323/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.07.2023 e pubblicata in pari data, notificata unitamente al precetto, con cui si disponeva, per quanto rileva in questa sede, l'obbligo a carico dell'opponente di corrispondere al coniuge l'importo complessivo di “€ 600,00 (seicento/00) per il mantenimento dei figli (nato a [...] il [...]) e NI (nato a [...] il Per_1
06.08.2016) - € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio – oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019” annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, l'intimazione sarebbe nulla in primo luogo per l'indebito computo di importi eccedenti il dovuto. In particolare, la precettante avrebbe trascurato di conteggiare versamenti eseguiti in suo favore dall'obbligato nel periodo considerato (novembre 2019-dicembre 2020 e giugno 2023-novembre 2023) e, segnatamente: € 200,00 per i mesi di gennaio, aprile ed ottobre 2020; € 250,00 per novembre 2020 ed € 600,00 per il mese di dicembre 2020, per un ammontare complessivo già versato pari ad € 1.250,00 a detrarre dal capitale precettato di € 8.880,00. Con un secondo motivo ha lamentato la conseguente erroneità del calcolo della rivalutazione dell'emolumento perché avvenuto senza detrarre gli importi già corrisposti, risultando dovuta a detto titolo la minor somma di € 962,95 in luogo di quella di € 1.780,00 indicata in precetto. Infine, ha eccepito in compensazione il controcredito di complessivi € 2.320,00 a titolo del 50% della quota parte dell'assegno unico universale percepito al 100% dall'intimante in costanza del giudizio di separazione per i mesi da marzo 2022 a marzo 2023. Ha pertanto concluso come sopra riportato.
Si è costituita la parte convenuta che ha riconosciuto l'erronea inclusione in precetto di taluni importi già corrisposti per le mensilità 2020, per l'ammontare complessivo di € 1.050,00 e non già di € 1.250,00 controdedotti, in quanto gli importi di € 200,00 - rispettivamente versati per gennaio ed aprile 2020 - sarebbero comprensivi di € 100,00 a titolo di spese mediche straordinarie come attestato dalla causale del
- 2 - bonifico eseguito dall'opponente. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, stante la natura alimentare del credito per il mantenimento della prole, contestando l'an del dedotto controcredito per l'assenza di prova dei relativi presupposti. Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare perché priva dei prescritti presupposti, nonché per il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata.
Con decreto ex art 171 bis c.p.c. del 12.02.2024, rilevata l'assenza di questioni preliminari da sottoporre al contraddittorio delle parti, è stata differita la prima udienza di comparizione al 24.04.2024.
Con le memorie depositate ex art. 171 ter, co. 1 n. 1) c.p.c., l'opponente ha reiterato l'istanza di sospensiva dando atto di aver ricevuto nelle more notifica di un atto di pignoramento presso terzi per l'intero credito precettato.
Fallito un primo tentativo di conciliazione bonaria tra le parti, a scioglimento della riserva assunta sulla domanda inibitoria all'udienza del 29.05.2024, ritenuti sussistenti i presupposti della domanda cautelare in ordine alla misura non contestata dei pagamenti già eseguiti per € 1.225,10 (€ 1.050 per capitale e € 175,10 per rivalutazione) e inammissibile ad una cognizione sommaria l'eccezione di compensazione, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del precetto per il riferito importo, fissando per la riserva della causa in decisione l'udienza del 26.03.2025.
Alla predetta udienza, trattata in modalità scritta, la causa su concorde richiesta delle parti è stata riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
Con lo strumento di reazione azionato, parte opponente ha richiesto l'accertamento dell'esatto ed inferiore ammontare della pretesa azionata dalla convenuta, affidando la contestazione dell'an e del quantum precettato a due motivi: l'avvenuto pagamento di parte dei ratei di mantenimento rivendicati con il precetto e l'estinzione parziale del residuo credito per compensazione giudiziale con il proprio controcredito per restituzione della quota parte (50%) dell'assegno unico universale percepito interamente dalla moglie nelle more del giudizio di separazione.
Nello specifico ha dedotto di aver richiesto la ripetizione di tali importi già nell'ambito di tale giudizio, allegando scambio di pec dei procuratori delle parti e la comparsa conclusione del giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi.
- 3 - Parte convenuta ha riconosciuto l'erroneo computo per i pagamenti già eseguiti in relazione alle mensilità di gennaio ed aprile 2020 ha sostenuto che sui 200,00 euro versati, 100,00 euro (per ciascuna mensilità) erano stati corrisposti a titolo di compartecipazione alle spese mediche straordinarie, precisando che l'imputazione del pagamento era stata eseguita dallo stesso debitore all'atto del pagamento, come da distinte di bonifico prodotte con la comparsa.
Ha dedotto, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione perché spiegata a fronte di un credito di natura alimentare, come tale incompensabile, e l'infondatezza nel merito. Ha infine precisato che la diversa domanda di arricchimento senza causa, formulata dall'opponente con le memorie integrative ex art 171 ter c.p.c. per conseguire la restituzione della quota parte dell'assegno unico universale, ove ritenuta non ammissibile la compensazione, risultava inammissibile perché integrante una mutatio libelli, nonché inammissibile stante la natura sussidiaria dell'azione esperibile solo in assenza di un rimedio tipico, costituito nella fattispecie dall'azione di ripetizione ex art 2033 c.c.
Risulta fondato il primo motivo di opposizione con cui l'opponente ha sostenuto di aver già corrisposto parte degli importi a titolo di arretrati dei ratei del mantenimento della prole intimati con il precetto opposto.
L'avvenuto pagamento è stato espressamente riconosciuto dalla convenuta nella comparsa di costituzione per l'importo di € 1.050,00, dovendosi ritenere incontestato in tale misura.
Le parti difatti, sul punto, controvertono solo in ordine all'importo di € 200,00 asseritamente corrisposto anche per i ratei di gennaio e aprile 2020, per complessivi €
400,00.
L'eccezione dell'opposta secondo cui solo parte dell'importo versato (€ 200,00) può dirsi imputabile all'obbligo di mantenimento è fondata.
In relazione alle due mensilità che vengono in rilievo, difatti, l'opposta ha prodotto contabile del bonifico effettuato dal debitore recante le causali “mantenimento prole e approvvigionamento farmaci” e “mantenimento famiglia e spese mediche”, lasciando espressamente traccia della duplice fonte dell'esborso economico indicato, a differenza del debitore che non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento. In particolare, nell'estratto conto da quest'ultimo prodotto, non figurano affatto i versamenti dei mesi di gennaio ed aprile 2020.
Ne discende che il debitore, all'atto del pagamento, ha certamente esercitato la facoltà di imputazione del pagamento ex art 1193, co. 1 c.p.c. e, sebbene non risulti specificata la quantificazione degli importi da imputare alle differenti causali, a
- 4 - fronte dell'ammontare sostenuto dall'opposta di € 100,00 corrisposti per spese straordinarie per ciascuna mensilità, l'attore nulla ha prodotto in contrario, con la conseguenza che la mera allegazione circa l'incertezza della misura delle diverse imputazioni non può deporre a suo favore.
L'accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.050,00 impone la corrispondente rideterminazione dell'ammontare della rivalutazione monetaria, che va ridotta per € 175,10.
Deve dirsi, invece, inammissibile l'eccezione di compensazione sotto un duplice profilo.
In primo luogo, giova osservare che la giurisprudenza è pressocché unanime nell'attribuire natura “sostanzialmente alimentare” all'assegno per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni (Cass. civ., sent. n. 28987/2008; Cass. civ., sent. n. 23569/2016), ritenendo presunto lo stato di bisogno dei figli stessi (Cass. civ., sent. n. 49543/2014; vd. artt. 477 c.c. e 1246, co. 1 n. 5 c.c.).
In forza del combinato disposto degli artt. 315 bis e 433 c.c., il credito relativo al mantenimento dei figli, in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica, come tali titolari di un diritto di sostentamento, presuppone uno stato di bisogno strutturale ed ha, dunque, natura propriamente alimentare.
In virtù della connotazione dell'emolumento volto alla soddisfazione dei bisogni primari dei beneficiari, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio irrinunciabile, indisponibile, irrepetibile e
- per quello che in questa sede più rileva - incompensabile.
D'altra parte, nel caso di specie non è in contestazione tra le parti la spettanza del contribuito ed i relativi presupposti di non autosufficienza economica dei figli, tenuto conto anche della loro minore età.
Non solo.
Va evidenziato come nel caso di specie non sussista alcun controcredito da portare in compensazione nei confronti dei figli, atteso che la prole beneficiaria del mantenimento non è debitrice nei confronti del padre obbligato in ragione dell'asserita esclusiva percezione dell'assegno unico da parte della madre.
L'eccezione è inammissibile, infine, anche sotto un ulteriore profilo di indagine.
Lo stesso opponente ha precisato di aver formulato domanda di ripetizione della propria quota parte dell'assegno unico universale percepito in via esclusiva dal
- 5 - coniuge già nel giudizio di separazione, come comprovato dalle pec allegate e dalla comparsa conclusionale deposita in quel giudizio nell'interesse dell'opponente.
Proprio tale circostanza depone a favore dell'inammissibilità dell'eccezione e della domanda di ingiustificato arricchimento, ancor prima di ogni altra valutazione in rito.
Non v'è ragione di derogare, difatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante vd. Cass. civ., sent. n. 27159/2006; Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sent. n. 3277/2015; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 29786/2017).
Nella fattispecie, la sentenza posta a base del precetto ha espressamente pronunciato in ordine all'assegno unico universale, evidenziando che il G.I., con ordinanza del 13.05.2021 a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti, “a modifica ed integrazione di quanto previsto in sede presidenziale, riconosceva in capo a il diritto di richiedere, nelle forme previste dalla normativa di Controparte_1 settore, l'assegno unico al nucleo familiare (ANF), spettante quale prestatore di lavoro, al resistente aggiungendo, nelle determinazioni relative al Parte_1 mantenimento della prole, “nulla si dispone in merito al cosiddetto Assegno Unico Universale che verrà percepito dai genitori secondo quanto previsto a norma di legge (attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021) salvo diverso accordo tra le parti”.
- 6 - Ne discende che la percezione da parte della moglie dell'assegno per il nucleo familiare era stata espressamente autorizzata, che la domanda di ripetizione ivi avanzata dal coniuge non ha trovato accoglimento, disponendosi per il futuro che l'assegno unico venga percepito dai coniugi a norma di legge.
È perciò evidente che la censura a tale decisione andava spiegata nell'ambito del giudizio di merito e non nella presente sede con l'opposizione al precetto spiegato sulla scorta della sentenza di separazione giudiziale che quel giudizio ha definito.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento parziale della domanda con declaratoria di inefficacia del precetto per gli importi eccedenti l'ammontare di € 9.169,66 (€ 10.394,76 - € 1.225,10).
Quanto al governo delle spese processuali, l'esito complessivo della controversia, caratterizzato dal limitato accogliento dei motivi di opposizione, induce a compensare per la metà le spese del giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in ragione dello scaglione applicabile (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , iscritta al n. 26457/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di
€ 9.169,66;
3. compensa tra le parti le spese di lite per la metà, condannando la parte convenuta al pagamento della restante metà, che liquida in tale misura in favore dell'attore in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26957/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti NI Silvestro e Luisa Albanese, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Secondigliano n. 554;
-ATTORE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Romano con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tino di Camaino n. 6;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 27.11.2023
Conclusioni: all'udienza dell'8.11.2023 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto Parte_1 di precetto in oggetto notificatogli ad istanza della convenuta per l'importo di € 10.394,76 dovuto a titolo di differenze sul mantenimento disposto in favore della prole rispetto alla minor somma versata dall' nel corso del giudizio di Pt_1 separazione, oltre che a titolo di rivalutazione, chiedendo - previa sospensione dell'efficacia del titolo azionato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2) nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto opposto per le causali e nei limiti di cui al punto 1) in premessa, accertando e dichiarando, altresì, che la sorta effettivamente dovuta ammonta ad €. 7.630,00 e la rivalutazione monetaria d €. 962,95; 3) in via di eccezione di compensazione, accertare e dichiarare che il diritto dell'opponente alla restituzione da parte della opposta della somma di €. 2.320,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la illegittima percezione da parte di quest'ultima della quota parte pari al 50 % dell'assegno unico ed universale di cui al D. Lgs. 230 n° 230; 4) condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite”.
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nella sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 3323/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.07.2023 e pubblicata in pari data, notificata unitamente al precetto, con cui si disponeva, per quanto rileva in questa sede, l'obbligo a carico dell'opponente di corrispondere al coniuge l'importo complessivo di “€ 600,00 (seicento/00) per il mantenimento dei figli (nato a [...] il [...]) e NI (nato a [...] il Per_1
06.08.2016) - € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio – oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019” annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, l'intimazione sarebbe nulla in primo luogo per l'indebito computo di importi eccedenti il dovuto. In particolare, la precettante avrebbe trascurato di conteggiare versamenti eseguiti in suo favore dall'obbligato nel periodo considerato (novembre 2019-dicembre 2020 e giugno 2023-novembre 2023) e, segnatamente: € 200,00 per i mesi di gennaio, aprile ed ottobre 2020; € 250,00 per novembre 2020 ed € 600,00 per il mese di dicembre 2020, per un ammontare complessivo già versato pari ad € 1.250,00 a detrarre dal capitale precettato di € 8.880,00. Con un secondo motivo ha lamentato la conseguente erroneità del calcolo della rivalutazione dell'emolumento perché avvenuto senza detrarre gli importi già corrisposti, risultando dovuta a detto titolo la minor somma di € 962,95 in luogo di quella di € 1.780,00 indicata in precetto. Infine, ha eccepito in compensazione il controcredito di complessivi € 2.320,00 a titolo del 50% della quota parte dell'assegno unico universale percepito al 100% dall'intimante in costanza del giudizio di separazione per i mesi da marzo 2022 a marzo 2023. Ha pertanto concluso come sopra riportato.
Si è costituita la parte convenuta che ha riconosciuto l'erronea inclusione in precetto di taluni importi già corrisposti per le mensilità 2020, per l'ammontare complessivo di € 1.050,00 e non già di € 1.250,00 controdedotti, in quanto gli importi di € 200,00 - rispettivamente versati per gennaio ed aprile 2020 - sarebbero comprensivi di € 100,00 a titolo di spese mediche straordinarie come attestato dalla causale del
- 2 - bonifico eseguito dall'opponente. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, stante la natura alimentare del credito per il mantenimento della prole, contestando l'an del dedotto controcredito per l'assenza di prova dei relativi presupposti. Su tali premesse ha concluso per il rigetto dell'istanza cautelare perché priva dei prescritti presupposti, nonché per il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata.
Con decreto ex art 171 bis c.p.c. del 12.02.2024, rilevata l'assenza di questioni preliminari da sottoporre al contraddittorio delle parti, è stata differita la prima udienza di comparizione al 24.04.2024.
Con le memorie depositate ex art. 171 ter, co. 1 n. 1) c.p.c., l'opponente ha reiterato l'istanza di sospensiva dando atto di aver ricevuto nelle more notifica di un atto di pignoramento presso terzi per l'intero credito precettato.
Fallito un primo tentativo di conciliazione bonaria tra le parti, a scioglimento della riserva assunta sulla domanda inibitoria all'udienza del 29.05.2024, ritenuti sussistenti i presupposti della domanda cautelare in ordine alla misura non contestata dei pagamenti già eseguiti per € 1.225,10 (€ 1.050 per capitale e € 175,10 per rivalutazione) e inammissibile ad una cognizione sommaria l'eccezione di compensazione, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del precetto per il riferito importo, fissando per la riserva della causa in decisione l'udienza del 26.03.2025.
Alla predetta udienza, trattata in modalità scritta, la causa su concorde richiesta delle parti è stata riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per le motivazioni che seguono.
Con lo strumento di reazione azionato, parte opponente ha richiesto l'accertamento dell'esatto ed inferiore ammontare della pretesa azionata dalla convenuta, affidando la contestazione dell'an e del quantum precettato a due motivi: l'avvenuto pagamento di parte dei ratei di mantenimento rivendicati con il precetto e l'estinzione parziale del residuo credito per compensazione giudiziale con il proprio controcredito per restituzione della quota parte (50%) dell'assegno unico universale percepito interamente dalla moglie nelle more del giudizio di separazione.
Nello specifico ha dedotto di aver richiesto la ripetizione di tali importi già nell'ambito di tale giudizio, allegando scambio di pec dei procuratori delle parti e la comparsa conclusione del giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi.
- 3 - Parte convenuta ha riconosciuto l'erroneo computo per i pagamenti già eseguiti in relazione alle mensilità di gennaio ed aprile 2020 ha sostenuto che sui 200,00 euro versati, 100,00 euro (per ciascuna mensilità) erano stati corrisposti a titolo di compartecipazione alle spese mediche straordinarie, precisando che l'imputazione del pagamento era stata eseguita dallo stesso debitore all'atto del pagamento, come da distinte di bonifico prodotte con la comparsa.
Ha dedotto, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione perché spiegata a fronte di un credito di natura alimentare, come tale incompensabile, e l'infondatezza nel merito. Ha infine precisato che la diversa domanda di arricchimento senza causa, formulata dall'opponente con le memorie integrative ex art 171 ter c.p.c. per conseguire la restituzione della quota parte dell'assegno unico universale, ove ritenuta non ammissibile la compensazione, risultava inammissibile perché integrante una mutatio libelli, nonché inammissibile stante la natura sussidiaria dell'azione esperibile solo in assenza di un rimedio tipico, costituito nella fattispecie dall'azione di ripetizione ex art 2033 c.c.
Risulta fondato il primo motivo di opposizione con cui l'opponente ha sostenuto di aver già corrisposto parte degli importi a titolo di arretrati dei ratei del mantenimento della prole intimati con il precetto opposto.
L'avvenuto pagamento è stato espressamente riconosciuto dalla convenuta nella comparsa di costituzione per l'importo di € 1.050,00, dovendosi ritenere incontestato in tale misura.
Le parti difatti, sul punto, controvertono solo in ordine all'importo di € 200,00 asseritamente corrisposto anche per i ratei di gennaio e aprile 2020, per complessivi €
400,00.
L'eccezione dell'opposta secondo cui solo parte dell'importo versato (€ 200,00) può dirsi imputabile all'obbligo di mantenimento è fondata.
In relazione alle due mensilità che vengono in rilievo, difatti, l'opposta ha prodotto contabile del bonifico effettuato dal debitore recante le causali “mantenimento prole e approvvigionamento farmaci” e “mantenimento famiglia e spese mediche”, lasciando espressamente traccia della duplice fonte dell'esborso economico indicato, a differenza del debitore che non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento. In particolare, nell'estratto conto da quest'ultimo prodotto, non figurano affatto i versamenti dei mesi di gennaio ed aprile 2020.
Ne discende che il debitore, all'atto del pagamento, ha certamente esercitato la facoltà di imputazione del pagamento ex art 1193, co. 1 c.p.c. e, sebbene non risulti specificata la quantificazione degli importi da imputare alle differenti causali, a
- 4 - fronte dell'ammontare sostenuto dall'opposta di € 100,00 corrisposti per spese straordinarie per ciascuna mensilità, l'attore nulla ha prodotto in contrario, con la conseguenza che la mera allegazione circa l'incertezza della misura delle diverse imputazioni non può deporre a suo favore.
L'accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.050,00 impone la corrispondente rideterminazione dell'ammontare della rivalutazione monetaria, che va ridotta per € 175,10.
Deve dirsi, invece, inammissibile l'eccezione di compensazione sotto un duplice profilo.
In primo luogo, giova osservare che la giurisprudenza è pressocché unanime nell'attribuire natura “sostanzialmente alimentare” all'assegno per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni (Cass. civ., sent. n. 28987/2008; Cass. civ., sent. n. 23569/2016), ritenendo presunto lo stato di bisogno dei figli stessi (Cass. civ., sent. n. 49543/2014; vd. artt. 477 c.c. e 1246, co. 1 n. 5 c.c.).
In forza del combinato disposto degli artt. 315 bis e 433 c.c., il credito relativo al mantenimento dei figli, in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica, come tali titolari di un diritto di sostentamento, presuppone uno stato di bisogno strutturale ed ha, dunque, natura propriamente alimentare.
In virtù della connotazione dell'emolumento volto alla soddisfazione dei bisogni primari dei beneficiari, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto il contributo al mantenimento disposto in favore del figlio irrinunciabile, indisponibile, irrepetibile e
- per quello che in questa sede più rileva - incompensabile.
D'altra parte, nel caso di specie non è in contestazione tra le parti la spettanza del contribuito ed i relativi presupposti di non autosufficienza economica dei figli, tenuto conto anche della loro minore età.
Non solo.
Va evidenziato come nel caso di specie non sussista alcun controcredito da portare in compensazione nei confronti dei figli, atteso che la prole beneficiaria del mantenimento non è debitrice nei confronti del padre obbligato in ragione dell'asserita esclusiva percezione dell'assegno unico da parte della madre.
L'eccezione è inammissibile, infine, anche sotto un ulteriore profilo di indagine.
Lo stesso opponente ha precisato di aver formulato domanda di ripetizione della propria quota parte dell'assegno unico universale percepito in via esclusiva dal
- 5 - coniuge già nel giudizio di separazione, come comprovato dalle pec allegate e dalla comparsa conclusionale deposita in quel giudizio nell'interesse dell'opponente.
Proprio tale circostanza depone a favore dell'inammissibilità dell'eccezione e della domanda di ingiustificato arricchimento, ancor prima di ogni altra valutazione in rito.
Non v'è ragione di derogare, difatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante vd. Cass. civ., sent. n. 27159/2006; Cass. civ., sent. n. 8331/2001).
La stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sent. n. 3277/2015; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 29786/2017).
Nella fattispecie, la sentenza posta a base del precetto ha espressamente pronunciato in ordine all'assegno unico universale, evidenziando che il G.I., con ordinanza del 13.05.2021 a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti, “a modifica ed integrazione di quanto previsto in sede presidenziale, riconosceva in capo a il diritto di richiedere, nelle forme previste dalla normativa di Controparte_1 settore, l'assegno unico al nucleo familiare (ANF), spettante quale prestatore di lavoro, al resistente aggiungendo, nelle determinazioni relative al Parte_1 mantenimento della prole, “nulla si dispone in merito al cosiddetto Assegno Unico Universale che verrà percepito dai genitori secondo quanto previsto a norma di legge (attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021) salvo diverso accordo tra le parti”.
- 6 - Ne discende che la percezione da parte della moglie dell'assegno per il nucleo familiare era stata espressamente autorizzata, che la domanda di ripetizione ivi avanzata dal coniuge non ha trovato accoglimento, disponendosi per il futuro che l'assegno unico venga percepito dai coniugi a norma di legge.
È perciò evidente che la censura a tale decisione andava spiegata nell'ambito del giudizio di merito e non nella presente sede con l'opposizione al precetto spiegato sulla scorta della sentenza di separazione giudiziale che quel giudizio ha definito.
Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, l'accoglimento parziale della domanda con declaratoria di inefficacia del precetto per gli importi eccedenti l'ammontare di € 9.169,66 (€ 10.394,76 - € 1.225,10).
Quanto al governo delle spese processuali, l'esito complessivo della controversia, caratterizzato dal limitato accogliento dei motivi di opposizione, induce a compensare per la metà le spese del giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in ragione dello scaglione applicabile (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , iscritta al n. 26457/2023 del R.G., così
[...] Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva;
per l'effetto,
2. dichiara l'inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente l'importo di
€ 9.169,66;
3. compensa tra le parti le spese di lite per la metà, condannando la parte convenuta al pagamento della restante metà, che liquida in tale misura in favore dell'attore in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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