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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9578/2024 R.G. avente ad oggetto liquidazione ratei assegno di invalidità civile
PROMOSSA DA
nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, via Ughetti n. 26, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Marzà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Marta Odorizzi, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_1
Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato nel fascicolo telematico il 14.10.2024, in estrema sintesi, Pt_2
a esposto:
[...]
Pagina 1 - che con decreto di omologa emesso il 21.06.2022 è stata riconosciuta invalida in misura pari all'80% sin dalla data di revisione dell'11.10.2021 e regolarmente posta in liquidazione la relativa prestazione;
- che nondimeno con verbale di revisione del 4.11.2022 la stessa è stata sottoposta a visita medica di revisione ex art. 20 Legge 2009/102, restando accertata una invalidità in misura pari al 67% con conseguente revoca, per motivi sanitari, della prestazione assistenziale in godimento;
- che detto accertamento sanitario è stato impugnato e, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., riconosciuta invalida in misura pari al 75% sin dalla data della revisione, per cui “le somme incassate … sono assolutamente dovute e l'Istituto, piuttosto che contestare presunti indebiti, dovrebbe semplicemente detrarre dalle somme dovute in forza dei procedimenti giudiziari dedotti le somme incassate nel periodo successivo alla revoca sanitaria e provvedere al ripristino della prestazione”.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto di “1. … dichiarare, che il provvedimento di contestazione di indebito inviato alla ricorrente con nota del 18.9.2024 per complessivi €
8.029,65 è illegittimo per le motivazioni di cui in premessa;
2. … dichiarare, per l'effetto, il
(suo) diritto … a trattenere l'importo oggetto della superiore contestazione e che nessuna somma è dovuta nei confronti dell' 3. Condannare l' alla rifusione delle spese e CP_1 CP_1 compensi di giudizio da distrarsi in favore del … procuratore …”.
In data 17.01.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente CP_1
memoria di risposta con la quale, tra l'altro, ha dedotto che la restituzione è stata chiesta con provvedimento del 18.9.2024 in conseguenza dell'esito negativo della visita di CP_1
revisione eseguita in data 4.11.2022 e tempestivamente notificato al ricorrente, chiedendo di
“rigettare la domanda di controparte poiché manifestamente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite, in subordine con compensazione delle spese di lite atteso l'esiguità del valore della causa”.
Con le note cartolari del 20.01.2025, poi, l' ha dedotto di aver “riesaminato l'indebito CP_1
per cui è causa alla luce della sentenza allegata da parte ricorrente e ha provveduto alla ricostituzione della prestazione n. 044-210007307987 Cat. INVCIV, decorrenza 1 dicembre
2022 … Sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 31 gennaio
2025, corrispondenti ad € 9.097,47, di questi € 8.029,65 sono stati conguagliati con la pratica di indebito n. 19332646 (che risulta quindi estinta), mentre l'importo residuo di 1.067,82 sarà corrisposto con la prima rata utile”.
Pagina 2 Con le note cartolari del 28.01.2025 parte ricorrente ha confermato che l'ente previdenziale
“nelle more del procedimento ha provveduto a liquidare la prestazione di cui alla Sentenza n.
R.G. 6000/23 a decorrere dal mese successivo alla sospensione dei pagamenti”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione i documenti prodotti dalle parti;
quindi, all'udienza del 2.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
________________________
In via assorbente, va rilevato che l'ente previdenziale ha dato piena attuazione alla procedura di annullamento dell'azione di recupero delle somme per cui è causa, adottando i provvedimenti e gli atti liquidatori conformi a quanto dedotto nelle note cartolari del
20.01.2025.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittima, la declaratoria di cessazione della materia del contendere va adottata nel caso in cui “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Nella fattispecie concreta, a fronte del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e riconosciuta da entrambe le parti, sono venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere
Le spese processuali restano poste a carico della parte resistente, secondo il principio della causalità che informa quello della soccombenza. In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta effettuata nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo alla domanda di distrazione formulata dal procuratore di parte ricorrente e tenendo conto della natura e del valore effettivo del procedimento, del fatto che sia stata svolta alcuna istruttoria orale, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
Pagina 3 CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 1865,00, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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