Articolo 3 della Legge 30 luglio 1998, n. 294
Articolo 2Articolo 4
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21 agosto 1998
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire 3 milioni per l'anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998