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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 7.2.2025, letti gli atti della causa n. 186/2023 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]al Parte_1 C.F._1
Mare al Viale Nettuno n. 218, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Giammarco del Foro di Chieti
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] al Mare (CH) il 14/01/1968, ivi residente CP_1 C.F._2
al Viale Nettuno n. 218, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Valentini del Foro di Chieti
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente: addebito della separazione al sig. assegnazione a sé della casa CP_1
familiare, imposizione al sig. dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed CP_1 Per_1
Per_
con un assegno di € 1.500,00 per ciascuna, e di contribuire nella misura del 90% alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, e di provvedere al mantenimento di lei con un assegno mensile di € 2.000,00,
riconoscimento in suo favore del diritto di percepire l'assegno unico per le figlie, imposizione al sig. CP_1
dell'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti a titolo di assegno unico, a decorrere dal suo allontanamento dalla casa familiare, rimettendosi al Tribunale sulla disciplina dell'affidamento, con la conferma dell'ordinanza presidenziale del 29.3.2023 nella parte relativa al diritto di visita delle figlie, condanna del sig.
al risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione dei doveri coniugali. CP_1
Conclusioni del resistente: addebito della separazione alla ricorrente, disciplina del diritto di visita nelle modalità meglio indicate nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., esclusione del suo obbligo di provvedere al mantenimento della coniuge, limitazione ad € 400,00 mensili del suo obbligo di provvedere al mantenimento di ciascuna delle figlie, con ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di queste ultime nella misura del 50% per ciascun genitore.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge sig. , Parte_1 CP_1
con il quale ha contratto matrimonio concordatario nel comune di Francavilla al Mare (CH) in data 4 luglio
1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune nell'anno 1998, numero 28, parte
Per_ II, serie A, e dal quale sono nate le figlie (in data 11.07.2006 a Lanciano) e (in data 08.11.2007 a Per_1
Lanciano).
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del sig. il quale si è progressivamente allontanato da lei e dalla famiglia, ha tenuto nei suoi confronti CP_1
condotte che le hanno causato un forte senso di disagio e frustrazione, le ha nascosto le sue effettive condizioni reddituali e patrimoniali, ed ha violato l'obbligo di fedeltà.
Ha quindi chiesto l'addebito della separazione al sig. l'assegnazione a sé della casa coniugale, CP_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori, il loro collocamento presso la sua abitazione, la disciplina del diritto di visita del sig. secondo le determinazioni del Tribunale alla luce degli interessi e delle CP_1 aspirazioni delle figlie, l'imposizione al resistente dell'obbligo di versarle, a decorrere dal deposito del ricorso giudiziale, un assegno mensile di € 3.000,00 o del diverso importo ritenuto congruo per il mantenimento delle due figlie (€ 1.500,00 ciascuna), e un assegno mensile di € 2.000,00 per il suo mantenimento, di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori come specificate dal Protocollo del CNF nella misura del 90%, e dell'obbligo di versarle l'intero importo dell'assegno unico percepito per le figlie a decorrere dall'allontanamento dalla casa coniugale, e la condanna del coniuge al risarcimento dei danni scaturiti dalla violazione dei doveri coniugali, da liquidarsi in via equitativa.
Il sig. si è costituito in giudizio, senza opporsi alla dichiarazione di separazione, contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti operata dalla sig.ra ed opponendosi alla domanda di addebito della Parte_1
separazione nei suoi confronti, nonché alla richiesta di versarle un assegno mensile per il di lei mantenimento. Ha quindi chiesto che venga dichiarata la separazione con addebito alla coniuge sig.ra per Parte_1
avere omesso di prestargli assistenza materiale e morale durante un suo periodo di malattia, per avere tenuto condotte offensive e lesive ai suoi danni, e per non avere contribuito alle esigenze economiche della
Per_ famiglia;
ha chiesto anche l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1
presso la sua abitazione, provvedendo in tal caso ad ogni loro necessità, o che, in caso di collocamento delle figlie presso la madre, gli venga imposto il versamento di un assegno mensile non superiore ad € 400,00 per ciascuna figlia, e che il diritto di visita del genitore non collocatario venga disciplinato nelle modalità meglio indicate nella sua comparsa di costituzione e risposta, e le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie vengano suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore.
Ha chiesto anche la condanna della Sig.ra alla restituzione in suo favore degli ori, dei gioielli e della Pt_1
fede nuziale da ella detenuti all'interno della cassaforte, oltre che di tutti i beni di sua proprietà presenti ancora all'interno della casa coniugale, nonché la revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c. della donazione indiretta del terreno edificabile acquistato con atto notarile del 12.04.2010 (rep. n. 30.013, racc. n. 11.165),
registrato a Pescara il 14.04.2010 al n. 5032 serie T e trascritto a Chieti il 19 aprile al n. 7033 R.G. e al n. 4899
R.P.
Dichiarata con sentenza non definitiva n. 369 del 3.7.2023 la separazione coniugale, il sig. ha CP_1
rinunciato alle domande di restituzione dei gioielli e di revoca per ingratitudine della donazione, la causa è
stata istruita mediante l'interpello delle parti, la prova testimoniale, e la c.t.u.; quindi le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9.10.2024, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate.
1.1 La ricorrente ha fondato la sua pretesa di addebito sulla violazione del dovere di fedeltà da parte del sig.
che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con la sig.ra fatto che CP_1 CP_3
ella aveva appreso dalla figlia , la quale nel mese di gennaio 2022 aveva visto sul tablet Persona_3
che il padre le aveva dato in uso una foto del medesimo genitore che passeggiava insieme alla sig.ra e nel successivo mese di novembre 2022 aveva visto un messaggio inviato dalla sig.ra CP_3 CP_3
al padre in tema di separazioni e divorzi, cui il padre aveva risposto dicendo che della vicenda avrebbe incaricato l'avv. Valentini, e le aveva scritto “tutto bene la piccola? Io vado a dormire dolce notte a domani
mattina” seguito da un cuore rosso.
Conferme in tal senso aveva acquisito dalla relazione di un investigatore privato, da cui era emerso che il sig. nel mese di novembre e dicembre 2022 ha trascorso diverse ore di vari giorni nell'abitazione CP_1
della sig.ra (sita in Francavilla al Mare in c.da Coderuto n. 21B), e da un messaggio di posta CP_3
elettronica che il marito ha inviato il 12.6.2020 all'account (con ogni probabilità in uso Email_1
alla sig.ra di cui la sig.ra è figlia) avente ad oggetto i benefici di una vita CP_3 Controparte_4 sessuale regolare sulla salute psicofisica.
Ha poi posto a fondamento della domanda di addebito anche la violazione da parte del sig. del CP_1
dovere di lealtà, avendole quest'ultimo celato varie vendite immobiliari effettuate a partire dal 2020, la sua condizione economico-patrimoniale, e le ragioni per cui aveva interrotto il suo rapporto di collaborazione con la NC RA, e l'inosservanza degli obblighi di assistenza e di collaborazione,
avendola fatta oggetto di vessazioni, e restando indifferente ai di lei problemi di salute.
Mentre la relazione tra il sig. e la sig.ra per quanto negata da quest'ultima nel corso CP_1 CP_3
della sua deposizione testimoniale per comprensibili ragioni di imbarazzo, può dirsi adeguatamente provata dagli elementi indiziari sopra riportati, complessivamente considerati, la dedotta violazione dei doveri di lealtà, di assistenza e collaborazione da parte del sig. non ha avuto alcun riscontro CP_1
istruttorio, essendo piuttosto emerso che i coniugi hanno fatto frequenti vacanze insieme, che il sig.
ha sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione della casa familiare appartenente alla sig.ra CP_1
ha acquistato e intestato a quest'ultima diverse autovetture, ed un terreno edificabile all'interno Pt_1
Per_ del Golf Club di Miglianico, ha alimentato due piani di accumulo di capitale per le figlie ed
, ed ha concluso polizze assicurative la cui beneficiaria è la sig.ra condotte che Per_1 Pt_1
inducono ad escludere in maniera netta che egli abbia omesso di prestare la dovuta assistenza materiale alla coniuge, mentre le generiche deduzioni della ricorrente in tema di violazione degli obblighi di assistenza morale sono rimaste prive di qualsiasi riscontro.
La relazione tra la sig.ra ed il sig. peraltro, non può essere ritenuta causa della CP_3 CP_1
sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale, viste le trascrizioni delle conversazioni avvenute tra i signori e all'interno della loro abitazione, contenute nella relazione a Pt_1 CP_1
firma del dott. , acquisita agli atti. Tes_1
Dalle lettura delle trascrizioni emerge in maniera evidente come il rapporto coniugale tra i signori e fosse in una situazione di irrimediabile crisi già da epoca abbondantemente precedente CP_1 Pt_1
alla scoperta, da parte della sig.ra della relazione tra il coniuge e la sig.ra e come la Pt_1 CP_3
sig.ra fosse da tempo esasperata per l'andamento del suo rapporto con il marito, gli avesse già Pt_1
intimato più volte di allontanarsi dalla casa familiare, e gli avesse comunicato chiaramente la sua intenzione di chiedere la separazione, accusandolo -anche in presenza delle figlie- di avere relazioni con più donne non identificate, relazioni rimaste (almeno fino al 2022, e con riguardo alla sola sig.ra prive di qualsiasi riscontro, minacciando altrimenti anche il compimento di atti CP_3
autolesionistici.
È noto in proposito che (Cass. Sez. VI-I Civ., ordinanza n. 16859 del 14.8.2015) “In tema di separazione tra
coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di
nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in
atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
La domanda di addebito della sig.ra deve quindi essere respinta. Pt_1
1.2 La richiesta di addebito della separazione alla sig.ra d'altro canto, è stata fondata dal sig. Pt_1
sulla violazione del dovere di assistenza in un periodo di malattia, in cui ha dovuto anche CP_1
affrontare più operazioni chirurgiche a Pescara e Milano, violazione che -all'esito dell'istruttoria- è
risultata insussistente, essendo emerso che la sig.ra ha, nei limiti consentitile dalla necessità di Pt_1
accudire le figlie, che all'epoca dei fatti avevano appena 8 e 7 anni di età, e dai suoi impegni di lavoro,
prestato assistenza al marito, recandosi nelle strutture sanitarie in cui era ricoverato, seppure non per tutto il periodo di degenza.
Ulteriore motivo della richiesta di addebito formulata dal resistente è costituito dall'essere stato costretto dalla coniuge, nel mese di dicembre 2022, anche attraverso l'intervento di militari dell'arma dei
Carabinieri, ad allontanarsi dalla casa familiare, ed a trasferirsi presso l'abitazione della madre, in quanto risultato infetto da Covid 19, e dall'essere stato offeso ripetutamente dalla moglie.
Anche tali ultime circostanze, per quanto siano state comprovate dalle testimonianze e dalle trascrizioni agli atti, vanno però collocate in un contesto di ormai insanabile, e risalente nel tempo, frattura del rapporto coniugale, per cui esse, più che costituire la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ne costituiscono una chiara manifestazione.
Per tali ragioni anche la domanda di addebito della separazione formulata dal sig. deve essere CP_1
respinta.
2 Quanto all'affidamento ed al collocamento della prole, va detto che la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne in corso di causa, e che nessun elemento risultante dall'istruttoria induce a ritenere che
Per_ l'affidamento anche al padre della minore , che raggiungerà la maggiore età il prossimo mese di novembre, sia contrario al suo interesse.
Vero è che la predetta minore ha, durante il suo ascolto avvenuto sia nel corso dell'udienza presidenziale che nel corso dell'istruttoria, chiaramente affermato che non è intenzionata ad intensificare le frequentazioni con suo padre, che attualmente sono circoscritte ad un paio di volte al mese, in occasione del pranzo domenicale, visto il disinteresse del padre rispetto alle esigenze del suo nucleo familiare, e l'inizio da parte del medesimo genitore di una relazione extraconiugale.
Tuttavia tali dichiarazioni, delle quali il Tribunale ritiene di dovere tener conto ai fini del collocamento della minore nell'abitazione materna, in cui la minore ha sempre vissuto, sia prima che dopo la separazione dei genitori, non possono in alcun modo essere ritenute indicative del rischio che l'affidamento della minore anche al padre possa essere contrario ai di lei interessi. Dalle trascrizioni delle conversazioni avvenute in ambiente domestico, e dalle risultanze dell'analisi del telefono cellulare del sig. emerge infatti che il rapporto tra quest'ultimo e le figlie è sempre stato CP_1
buono, almeno sino a quando non vi è stata la separazione di fatto tra i coniugi, nel mese di dicembre
Per_ 2022, periodo a partire dal quale le figlie ed -testimoni di un conflitto tra i genitori che si Per_1
trascinava da tempo e si era progressivamente aggravato- si sono entrambe schierate al fianco della madre, istintivamente individuando nella relazione intrapresa dal padre con la sig.ra la causa CP_3
della separazione, causa che in realtà, almeno dalle risultanze dell'istruttoria, affonda le sue radici in circostanze di natura diversa, e molto antecedenti nel tempo.
Pertanto l'istruttore ha disposto una c.t.u. al fine di individuare i tempi ed i modi di un percorso
Per_ finalizzato al recupero di un rapporto assiduo ed equilibrato delle figlie ed con il padre, e Per_1
l'ausiliaria, riscontrate effettive carenze nel rapporto tra il sig. e le figlie, ha suggerito il CP_1
compimento di un percorso di Mediazione familiare che possa agevolare la ripresa del dialogo tra i genitori, al fine di garantire la co-genitorialità, nell'interesse delle figlie, che avranno in tal modo la possibilità di esprimere liberamente le loro emozioni ad entrambi i genitori.
Per_
2.1 La minore deve quindi essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, e deve essere collocata nell'abitazione materna, ed i signori e devono essere invitati, nell'interesse Pt_1 CP_1
delle loro figlie, a sottoporsi al percorso di mediazione suggerito dalla c.t.u., assolutamente
Per_ indispensabile affinché le figlie ed possano riprendere un ordinario rapporto di Per_1 frequentazione con il padre, rapporto che questo Tribunale, essendo ormai la figlia Per_1
Per_ maggiorenne, deve disciplinare soltanto per la minore .
2.2 In proposito, tenuto conto della riscontrata ritrosia della minore ad intensificare le sue frequentazioni con il padre, del fatto che ella tra circa 9 mesi diventerà maggiorenne, e nell'auspicio che i sig.ri Pt_1
e si sottopongano al percorso individuato dalla c.t.u. ed esso abbia esito positivo, ritiene il CP_1
Tribunale di stabilire che il sig. possa vedere e frequentare liberamente, anche con CP_1
Per_ pernottamento, la figlia .
3 Deve poi dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta della ricorrente di assegnazione della casa
Per_ familiare, dato che la sig.ra che ivi vive insieme alle figlie ed , ne è proprietaria. Pt_1 Per_1
4 Il compendio documentale acquisito consente di ricostruire con adeguata chiarezza le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
4.1 Il sig. ha subito, rispetto agli ultimi anni di convivenza matrimoniale, ed a seguito CP_1
dell'interruzione del suo rapporto di collaborazione con la NC RA (per cui svolgeva la professione di consulente patrimoniale e broker assicurativo), una sensibile contrazione reddituale,
percependo attualmente una retribuzione mensile di € 1.600,00 circa. Egli è nudo comproprietario, insieme al fratello , di n. 3 unità immobiliari, di n. 2 locali commerciali, e di più terreni agricoli, di CP_5
cui è usufruttuaria la madre sig.ra è titolare di quote di un fondo comune di Persona_4
investimento del valore di € 45.000,00 circa, ed è proprietario di un'autovettura acquistata con i proventi di un finanziamento, per la cui restituzione versa rate mensili di € 356,00.
Inoltre ha risparmi presso le poste pari ad oltre 63mila euro, e nell'anno 2023, non documentato dagli estratti del conto corrente bancario e postale, ha venduto n. 2 immobili, al corrispettivo di oltre €
200.000,00.
4.2 La sig.ra svolge l'attività professionale di avvocato, per cui percepisce redditi attualmente nella Pt_1
misura di € 800,00 mensili netti circa, è proprietaria dell'immobile in cui si è svolta la vita familiare, e alla cui ristrutturazione ha contribuito in maniera sensibile (oltre al padre della sig.ra anche) il sig. Pt_1
con le sue risorse economiche, e di alcuni terreni, di un'autovettura, ed ha disponibilità bancarie CP_1
di circa € 13.500,00.
Per_
4.3 La figlia è minorenne (ha 17 anni), mentre , che ha raggiunto la maggiore età l'11.7.2024, Per_1
non è autonoma economicamente.
4.4 Tutte le predette circostanze inducono il Tribunale a porre a carico del sig. l'obbligo di versare CP_1
alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di € 900,00 per il mantenimento delle figlie, oltre Pt_1
rivalutazione come per legge, e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie -
da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, nelle modalità
stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- nella misura del 65%.
4.5 Visto il divario tra le condizioni economiche (soprattutto quelle patrimoniali) delle parti, l'inadeguatezza dei redditi attualmente percepiti dalla sig.ra a conservare il tenore di vita goduto durante il Pt_1
matrimonio (che, almeno sino al 2019, quando il sig. aveva un rapporto di collaborazione con la CP_1
NC RA, era piuttosto elevato), e considerato che la sig.ra ben può attualmente, vista l'età Pt_1
raggiunta dalle figlie, che non hanno più bisogno di essere continuamente accudite, dedicarsi molto più
di quanto non abbia fatto in passato alla sua attività professionale di avvocato, conseguendone introiti maggiori di quelli attualmente percepiti, ritiene il Tribunale di porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere alla coniuge un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00. Infatti (Cass. Sez. VI-I
Civ., ordinanza n. 5251 del 1.3.2017) “Nel giudizio di separazione personale … le condizioni alle quali sono
sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità
della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario,
di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a
quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni…”.
Le domande in proposito formulate dalla ricorrente, che ha chiesto di quantificare l'assegno di mantenimento per le figlie in € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascuna), e l'assegno di mantenimento per sé in € 2.000,00 mensili, sostenendo la necessità di assumere una stabile collaboratrice esterna, sono del tutto incompatibili con le attuali condizioni reddituali del sig. che impediscono di CP_1
riconoscere tutela alla pretesa della ricorrente di preservare il tenore di vita goduto sino al 2019 (quando il marito collaborava con la NC RA), né sussiste alcuna necessità per la ricorrente di assumere una collaboratrice esterna, vista l'età ormai raggiunta dalle figlie.
5 Deve poi essere respinta la domanda della sig.ra volta ad ottenere il risarcimento dei danni Pt_1
biologici, patrimoniali e morali, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa, subiti per la violazione, da parte del sig. dei suoi doveri coniugali, non solo poiché di detti danni non è stata CP_1
fornita alcuna prova, ma soprattutto perché, come si è detto, dalle risultanze processuali non è emerso che l'affectio sia venuta meno in conseguenza delle condotte segnalate dalla ricorrente, CP_6
condotte che, nei limiti in cui possono dirsi provate (la relazione tra il sig. e la sig.ra , CP_1 CP_3
non sono state la causa della crisi del rapporto, bensì ne sono state la conseguenza.
Per_ 6 In mancanza di accordo tra le parti, infine, l'assegno unico per le figlie ed potrà essere Per_1 percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, come per legge.
7 La rispondenza della pronunzia di dichiarazione ad un interesse comune alle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime sulla domanda di addebito, e su quelle di natura economica, inducono il collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, e a suddividere le spese di c.t.u. nella misura del 50% per ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso depositato il 01/02/2023, e richiamata integralmente
[...] CP_1
in questa sede la sentenza non definitiva n. 369 del 3.7.2023, così decide:
• respinge le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, e ne dispone il Persona_5
collocamento presso l'abitazione materna;
• invita i sig.ri e a sottoporsi al percorso di Mediazione familiare indicato dalla c.t.u., Pt_1 CP_1
e riconosce al sig. il diritto di frequentare liberamente, anche con pernottamento, la figlia CP_1
Per_ minore;
• dichiara non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa familiare;
• pone a carico del sig. l'obbligo, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, di CP_1
versare alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di € 900,00 per il mantenimento delle Pt_1
Per_ figlie ed , oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di Per_1 gennaio, e di contribuire alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse -spese da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso nei modi stabiliti dalle Linee Guida del C.N.F. del 2017- nella misura del 65%;
• pone a carico del sig. l'obbligo, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, di CP_1
versare alla sig.ra per il mantenimento della stessa, un assegno mensile di € 200,00, oltre Pt_1
rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio;
• respinge la domanda risarcitoria della sig.ra Pt_1
• dispone che entrambi i coniugi possano, in mancanza di diverso accordo tra loro, ricevere la quota di loro spettanza dell'assegno unico per le figlie, pari al 50%;
• dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
• pone le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, lì 7.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco