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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 277/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele
Buttini per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto
Fuochi per procura generale alle liti a rogito notaio Per_1
del 22.3.2024
[...]
APPELLATO
Oggetto: Ripetizione di indebito CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 17.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 18.2.2025
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio l' davanti al Parte_1 CP_1
Tribunale della Spezia esponendo di essere titolare di assegno mensile ex art. 13 L. 118/1971 dal 1°.5.2008, e che l' , con CP_1
provvedimento del 21.6.2023, aveva riliquidato la prestazione per l'anno 2018 per mancata presentazione da parte sua del modello RED, con conseguente indebito di euro 4.848,74 del quale aveva chiesto la restituzione;
sostenendo che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento dell' , non aveva CP_1
mai ricevuto alcuna comunicazione di sollecito alla presentazione del modello RED e che l'erogazione della prestazione non era stata sospesa, ha chiesto di dichiarare irripetibili le somme richieste dall' . CP_1
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento CP_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 86, pubblicata il 17.4.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propone appello la sig.ra resiste l' . Parte_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti
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considerazioni:
- la ricorrente, in base a quanto emerge dai documenti prodotti, era titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli percepiti in virtù del beneficio assistenziale ed era proprietaria di altri immobili rispetto a quello adibito a casa di abitazione, ma ha omesso non solo la comunicazione dei dati reddituali all ma anche la CP_1
presentazione del modello reddituale al Fisco, così impedendo all'Istituto di conoscere, o direttamente o tramite altre Amministrazioni, la sua effettiva situazione reddituale;
- si verte quindi in un caso di applicabilità dell'art. 2033
c.c.; ne segue che l ha correttamente ricostruito la CP_1
situazione reddituale della ricorrente ed è pervenuto a ravvisare e contestare l'indebito;
- non sussiste affidamento meritevole di tutela in capo all'accipiens, anche se considerato nei termini di ratio di fondo della normativa di settore, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 8/2023).
L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che il procedimento che aveva condotto alla revoca della prestazione per il 2018 non era stato correttamente instaurato dall' , che CP_1
non aveva inviato all'assistita né il provvedimento di preventiva sospensione della prestazione né un invito a regolarizzare l'invio dei propri dati reddituali, ma soltanto il provvedimento di revoca del 21.6.2023 che, pertanto, era illegittimo per violazione
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dell'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009
(primo motivo); aggiunge che i redditi che ella avrebbe nascosto all' sono costituiti da redditi derivanti dal possesso di altri CP_1
fabbricati, quantificati in circa euro 700,00, importo che non incide sulla sussistenza del diritto alla prestazione e che, pertanto, ella non aveva obbligo di comunicare all'Istituto (secondo motivo).
Il secondo motivo di appello è fondato.
L'art. 35, comma 10-bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009 dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (…)”.
Quella che “i titolari di prestazioni collegate al reddito” devono
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obbligatoriamente comunicare, all'Amministrazione finanziaria o all' , non è qualunque situazione reddituale ma soltanto “la CP_1
situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
È pacifico, peraltro, che l'appellante ha provveduto all'invio (il
15.2.2022 e il 2.2.2023) dei Mod. RED relativi ai redditi degli anni 2019, 2020 e 2021 (doc. 2 appellante), tutti contenenti l'indicazione del reddito di euro 709,00 derivante dall'immobile di proprietà del coniuge, e che l' , quando ha riliquidato la CP_1
prestazione con provvedimento del 21.6.2023, pur essendo già a conoscenza dei redditi dell'appellante per tali anni, l'ha riliquidata per il solo anno 2018, applicando una (indebita) sanzione per la mancata presentazione del Mod. RED per quell'anno, mentre ha lasciato inalterato l'importo della prestazione per gli anni successivi, e ciò dimostra che quel modesto reddito da immobile non costituiva affatto una
“situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Poiché il reddito ulteriore non comunicato dall'appellante per l'anno 2018 non era idoneo a determinare la riduzione della prestazione erogata dall' , e dato che l'art. 35, comma 10- CP_1
bis, D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009 prevede l'obbligo di comunicazione solo qualora i redditi ulteriori determinino la modifica dell'entità della stessa, si deve concludere che, nel caso di specie, l'appellante non era tenuta ad effettuare la comunicazione.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle somme di cui alla
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comunicazione del 21.6.2023; resta assorbito il primo CP_1
motivo di appello. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara irripetibili le somme di cui alla comunicazione del CP_1
21.6.2023 e condanna l alla restituzione degli importi CP_1
eventualmente trattenuti a tale titolo sulla prestazione erogata all'appellante; condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di entrambi CP_1
i gradi, liquidate per ciascuno in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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