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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2366/2020 r.g.
, Parte_1
Avv. SACCOMANNI SABRINA parte attrice
Parte_2
Avv.ti CAMPANA GIANLUCA, FLAMINI SIMONA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento contrattuale del convenuto e per l'effetto Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di vendita tra le parti;
CONDANNARE il alla restituzione del prezzo di compravendita pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato
a quantificato in via prudenziale in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero del maggiore o minore importo, Parte_3 quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre alla restituzione delle spese di assicurazione pari
a € 250,45 (euro duecentocinquanta/45), alle spese relative al passaggio di proprietà dal al alle spese di Pt_3 Pt_2 custodia del veicolo pari a € 2.000,00 (euro duemila/oo), oltre all'importo relativo al bollo auto per l'anno 2020 pari a €
103,00 e maturande fino alla data di risoluzione del contratto, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
CONDANNARE, in ogni caso, il al pagamento di spese funzioni ed onorari del presente giudizio. Parte_2
Per il convenuto:
Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta nel merito:
1 - rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate, in quanto destituite di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di causa.
Le ragioni della decisione:
1. L'attore ha citato in giudizio per inadempimento di un contratto di compravendita Parte_2 riguardante autovettura Fiat Panda, acquistata per € 5.000,00.
L'attore ha riscontrato difetti nell'auto, come la rottura del supporto del motore e ammortizzatori non funzionanti, oltre a un numero di telaio parzialmente illeggibile.
L'attore ha quindi chiesto quindi la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo pagato, il risarcimento dei danni pari a € 5.000,00 e il rimborso delle spese sostenute, tra cui assicurazione, passaggio di proprietà, custodia del veicolo e bollo auto.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , contestando Parte_2 integralmente le domande e chiedendone l'integrale rigetto.
1.2. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e testimoni.
All'udienza del 16/10/2022 si è tenuto l'interrogatorio formale dell'attore, e l'esame dei testi Tes_1
(parte attrice) e (parte convenuta).
[...] Testimone_2
All'udienza dell'1/3/2023 si è tenuto l'interrogatorio formale del convenuto e l'esame dei testi Tes_3
(parte attrice), (parte attrice) e (parte convenuta).
[...] Testimone_4 Testimone_5
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve rilevarsi, in primo luogo, che ambedue le parti hanno riconosciuto che l'autovettura oggetto di compravendita è caratterizzata dalla la cancellazione (di parte) del numero di telaio.
Tuttavia, parte attrice inquadra tale circostanza quale causa, oltre ai malfunzionamenti, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto;
parte convenuta, invece, prendendo atto di tale circostanza, sin dalla fase antecedente alla causa si era offerta, a proprie spese, di sanare tale difetto portando l'autovettura al locale ufficio di Motorizzazione per provvedere alle operazioni di “punzonatura”: quest'ultima circostanza è stata ammessa anche da parte attrice, che tuttavia non ha voluto procedere in tal senso perché ha preferito insistere nella risoluzione del contratto (si veda interrogatorio formale attore, verbale udienza 26/10/2022, cap. 4).
2.1. Deve rilevarsi, inoltre, che nella comparsa propria conclusionale, l'attore cha chiesto l'applicazione della disciplina consumieristica, evidentemente ritenendo che il convenuto aveva venduto l'autovettura nell'ambito della sua attività imprenditoriale (il convenuto svolge attività di carrozziere).
2 Tuttavia, in relazione a tale aspetto deve rilevarsi che il convenuto ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che “L'odierno convenuto ha, di fatto, venduto un veicolo di sua proprietà al Sig. che lo ha Pt_1 acquistato versando il corrispettivo concordato.
Da ciò deriva che, con ogni evidenza e senza tema di smentita, la compravendita ha avuto luogo tra soggetti privati.
Controparte erra palesemente, quindi, laddove tenta di applicare al caso che ci occupa le norme previste dal Codice del
Consumo che, come noto, hanno ad oggetto i contratti di compravendita tra privati e soggetti commerciali.
Il Sig. non è in alcun modo configurabile come soggetto “professionista”, in quanto di professione carrozziere e non Pt_2 venditore di automobili o concessionario. Egli ha soltanto, come si ripete, ceduto una vettura di sua proprietà al Sig. Pt_1
Non può, quindi, trovare applicazione il Codice del Consumo, ma, bensì, la disciplina codicistica e, segnatamente, l'art.
1491 C.C.” (si veda comparsa conclusionale di replica convenuto, pag. 2).
A tal proposito deve rilevarsi che, effettivamente, l'autovettura era di proprietà del convenuto;
inoltre, non è stato neppure allegato che il convenuto, nell'ambito della propria attività di carrozziere, per mera ipotesi acquisti, ripari e poi ceda autovetture;
a tali conclusioni non può arrivarsi neppure per presunzioni, considerato che non è stata allegato l'eventuale recente acquisto dell'autovettura da parte del convenuto, da cui potrebbe dedursi la finalità di mera rivendita, né risulta individuato il precedente venditore, a cui si sarebbe potuto chiedere di fornire informazione sulle finalità della precedente vendita.
La non contestata circostanza, relativa all'esibizione dell'autovettura nel piazzale della carrozzeria potrebbe costituire elemento sintomatico, e, solo ove associato ad altri elementi (non allegati) indicativi del collegamento economico (e non solo “spaziale”) tra la vendita dell'autovettura e l'attività economica svolta dal convenuto, potrebbe determinare l'applicabilità della disciplina consumieristica.
Sul tema, appare corretto rilevare che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021, Rv. 660800 - 01).
3. Ad ogni modo, quanto alla sussistenza di vizi diversi dalla avvenuta cancellazione del numero del telaio, deve farsi menzione dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di vendita di immobili.
Infatti, in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio
3 immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta
(sul punto si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024, Rv. 671132 - 01).
Così, nel caso esaminato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24343 del 16/10/2017, Rv. 645864 – 01, la corte di legittimità aveva confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia in questione tenuto conto, da un lato, dell'assenza di assicurazione, da parte del venditore, dell'inesistenza dei vizi poi riscontrati e, dall'altro, che il bene acquistato, edificato non recentemente e con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, si trovava in condizioni materiali tali che l'acquirente avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, onde riscontrare, se non i vizi in seguito manifestatisi, quanto meno le cause della loro possibile verificazione le quali, pertanto, sebbene in fatto ignorate, erano conoscibili con un minimo sforzo di diligenza.
3.1. Perciò, la riconoscibilità del vizio rende non dovuta la relativa garanzia, escludendo che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 cod. civ. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 cod. civ.) o di conoscenza o facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore (art. 1491 cod. civ.), non è neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni (sul punto si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15395 del 01/12/2000, Rv. 542380 -
01).
Infatti, l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (sul punto si veda Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020, Rv. 657247 - 01).
3.2. Nel caso di specie, quindi, non sarebbe servito lo svolgimento di indagini penetranti al fine di verificare che si trattava di autovettura immatricolata circa 26 anni prima dell'acquisto; ciò comunque determina l'accettazione della possibilità che la risalente componentistica avrebbe potuto sollevare problemi, anche immediati.
4 3.3. D'altro canto, deve evidenziarsi che il convenuto aveva consegnato all'attore autovettura oggetto di revisione con esito “regolare” (si veda allegato n. 3, atto di citazione), effettuata il 14/6/2019 (lo stesso giorno della compravendita), di talché non possono evidenziarsi elementi colposi a carico dell'attore.
3.3.1. Inoltre, a proposito della eventuale irregolarità della revisione a causa della illeggibilità del numero di telaio, si evidenzia che parte convenuta ha spiegato che “nonostante tale parziale illeggibilità, l'autovettura ha sempre regolarmente circolato, è stata sempre regolarmente assicurata e regolarmente revisionata” e “che il numero di telaio di un veicolo, oltre ad essere inciso in un punto del telaio stesso, è anche riportato in una targhetta rivettata in un altro punto del mezzo” (si veda pag. 8 comparsa conclusionale parte convenuta in uno con il “prospetto sulla collocazione del numero di telaio della ”, documento n. 2 comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Perciò, relativamente alla eventuale irregolarità della revisione, la indicata illeggibilità del numero di telaio assume valore suggestivo e non effettivamente dimostrativo.
3.3.2. D'altro canto, una volta emersa tale illeggibilità, l'acquirente avrebbe dovuto cooperare agevolando lo svolgimento della cd. “punzonatura”, anziché opporvisi, considerata la proposta di accollarsi le spese formulata dal convenuto;
al riguardo non si ritiene giustificato il timore, manifestato dall'attore, di eventuali “indagini tese a verificare i motivi che rendono necessaria la punzonatura”, e di subire eventuali
“provvedimenti da parte delle autorità competenti” (pag. 4, I memoria istruttoria di parte attrice, datata
18/1/2021), considerata la chiara posizione di acquirente assunta dall'attore stesso.
3.4. Le domande formulate dall'attore devono dunque essere rigettate: i vizi denunciati dall'attore rientrano nell'alea contrattuale, considerate la data di immatricolazione dell'autovettura e l'effettuazione di revisione “regolare”, svolta il giorno stesso della compravendita;
ciò porta infatti ad escludere elementi colposi in capo all'attore, il quale peraltro si era offerto di sobbarcarsi l'onere economico della cd. punzonatura.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata e all'attività processuale svolta dalle parti.
p.q.m.
rigetta le domande di parte attrice. condanna in favore di al pagamento delle spese di lite quantificate in € Parte_1 Parte_2 in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 19 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
, Parte_1
Avv. SACCOMANNI SABRINA parte attrice
Parte_2
Avv.ti CAMPANA GIANLUCA, FLAMINI SIMONA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento contrattuale del convenuto e per l'effetto Parte_2
DICHIARARE la risoluzione del contratto di vendita tra le parti;
CONDANNARE il alla restituzione del prezzo di compravendita pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), Pt_2 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato
a quantificato in via prudenziale in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero del maggiore o minore importo, Parte_3 quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre alla restituzione delle spese di assicurazione pari
a € 250,45 (euro duecentocinquanta/45), alle spese relative al passaggio di proprietà dal al alle spese di Pt_3 Pt_2 custodia del veicolo pari a € 2.000,00 (euro duemila/oo), oltre all'importo relativo al bollo auto per l'anno 2020 pari a €
103,00 e maturande fino alla data di risoluzione del contratto, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
CONDANNARE, in ogni caso, il al pagamento di spese funzioni ed onorari del presente giudizio. Parte_2
Per il convenuto:
Voglia l'On.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta nel merito:
1 - rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate, in quanto destituite di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di causa.
Le ragioni della decisione:
1. L'attore ha citato in giudizio per inadempimento di un contratto di compravendita Parte_2 riguardante autovettura Fiat Panda, acquistata per € 5.000,00.
L'attore ha riscontrato difetti nell'auto, come la rottura del supporto del motore e ammortizzatori non funzionanti, oltre a un numero di telaio parzialmente illeggibile.
L'attore ha quindi chiesto quindi la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo pagato, il risarcimento dei danni pari a € 5.000,00 e il rimborso delle spese sostenute, tra cui assicurazione, passaggio di proprietà, custodia del veicolo e bollo auto.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , contestando Parte_2 integralmente le domande e chiedendone l'integrale rigetto.
1.2. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e testimoni.
All'udienza del 16/10/2022 si è tenuto l'interrogatorio formale dell'attore, e l'esame dei testi Tes_1
(parte attrice) e (parte convenuta).
[...] Testimone_2
All'udienza dell'1/3/2023 si è tenuto l'interrogatorio formale del convenuto e l'esame dei testi Tes_3
(parte attrice), (parte attrice) e (parte convenuta).
[...] Testimone_4 Testimone_5
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve rilevarsi, in primo luogo, che ambedue le parti hanno riconosciuto che l'autovettura oggetto di compravendita è caratterizzata dalla la cancellazione (di parte) del numero di telaio.
Tuttavia, parte attrice inquadra tale circostanza quale causa, oltre ai malfunzionamenti, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto;
parte convenuta, invece, prendendo atto di tale circostanza, sin dalla fase antecedente alla causa si era offerta, a proprie spese, di sanare tale difetto portando l'autovettura al locale ufficio di Motorizzazione per provvedere alle operazioni di “punzonatura”: quest'ultima circostanza è stata ammessa anche da parte attrice, che tuttavia non ha voluto procedere in tal senso perché ha preferito insistere nella risoluzione del contratto (si veda interrogatorio formale attore, verbale udienza 26/10/2022, cap. 4).
2.1. Deve rilevarsi, inoltre, che nella comparsa propria conclusionale, l'attore cha chiesto l'applicazione della disciplina consumieristica, evidentemente ritenendo che il convenuto aveva venduto l'autovettura nell'ambito della sua attività imprenditoriale (il convenuto svolge attività di carrozziere).
2 Tuttavia, in relazione a tale aspetto deve rilevarsi che il convenuto ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che “L'odierno convenuto ha, di fatto, venduto un veicolo di sua proprietà al Sig. che lo ha Pt_1 acquistato versando il corrispettivo concordato.
Da ciò deriva che, con ogni evidenza e senza tema di smentita, la compravendita ha avuto luogo tra soggetti privati.
Controparte erra palesemente, quindi, laddove tenta di applicare al caso che ci occupa le norme previste dal Codice del
Consumo che, come noto, hanno ad oggetto i contratti di compravendita tra privati e soggetti commerciali.
Il Sig. non è in alcun modo configurabile come soggetto “professionista”, in quanto di professione carrozziere e non Pt_2 venditore di automobili o concessionario. Egli ha soltanto, come si ripete, ceduto una vettura di sua proprietà al Sig. Pt_1
Non può, quindi, trovare applicazione il Codice del Consumo, ma, bensì, la disciplina codicistica e, segnatamente, l'art.
1491 C.C.” (si veda comparsa conclusionale di replica convenuto, pag. 2).
A tal proposito deve rilevarsi che, effettivamente, l'autovettura era di proprietà del convenuto;
inoltre, non è stato neppure allegato che il convenuto, nell'ambito della propria attività di carrozziere, per mera ipotesi acquisti, ripari e poi ceda autovetture;
a tali conclusioni non può arrivarsi neppure per presunzioni, considerato che non è stata allegato l'eventuale recente acquisto dell'autovettura da parte del convenuto, da cui potrebbe dedursi la finalità di mera rivendita, né risulta individuato il precedente venditore, a cui si sarebbe potuto chiedere di fornire informazione sulle finalità della precedente vendita.
La non contestata circostanza, relativa all'esibizione dell'autovettura nel piazzale della carrozzeria potrebbe costituire elemento sintomatico, e, solo ove associato ad altri elementi (non allegati) indicativi del collegamento economico (e non solo “spaziale”) tra la vendita dell'autovettura e l'attività economica svolta dal convenuto, potrebbe determinare l'applicabilità della disciplina consumieristica.
Sul tema, appare corretto rilevare che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021, Rv. 660800 - 01).
3. Ad ogni modo, quanto alla sussistenza di vizi diversi dalla avvenuta cancellazione del numero del telaio, deve farsi menzione dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di vendita di immobili.
Infatti, in caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio
3 immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta
(sul punto si veda Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13425 del 15/05/2024, Rv. 671132 - 01).
Così, nel caso esaminato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24343 del 16/10/2017, Rv. 645864 – 01, la corte di legittimità aveva confermato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia in questione tenuto conto, da un lato, dell'assenza di assicurazione, da parte del venditore, dell'inesistenza dei vizi poi riscontrati e, dall'altro, che il bene acquistato, edificato non recentemente e con caratteristiche costruttive non propriamente eccellenti, si trovava in condizioni materiali tali che l'acquirente avrebbe dovuto attentamente esaminarlo, onde riscontrare, se non i vizi in seguito manifestatisi, quanto meno le cause della loro possibile verificazione le quali, pertanto, sebbene in fatto ignorate, erano conoscibili con un minimo sforzo di diligenza.
3.1. Perciò, la riconoscibilità del vizio rende non dovuta la relativa garanzia, escludendo che l'acquirente possa ottenere sia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, sia il risarcimento dei danni che l'art. 1494 cod. civ. gli attribuisce. Quando l'obbligazione di garanzia non sia sorta, come nei casi di esclusione convenzionale (art. 1490 cod. civ.) o di conoscenza o facile riconoscibilità dei vizi da parte del compratore (art. 1491 cod. civ.), non è neppure configurabile un suo inadempimento, sanzionabile con il risarcimento dei danni (sul punto si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15395 del 01/12/2000, Rv. 542380 -
01).
Infatti, l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (sul punto si veda Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020, Rv. 657247 - 01).
3.2. Nel caso di specie, quindi, non sarebbe servito lo svolgimento di indagini penetranti al fine di verificare che si trattava di autovettura immatricolata circa 26 anni prima dell'acquisto; ciò comunque determina l'accettazione della possibilità che la risalente componentistica avrebbe potuto sollevare problemi, anche immediati.
4 3.3. D'altro canto, deve evidenziarsi che il convenuto aveva consegnato all'attore autovettura oggetto di revisione con esito “regolare” (si veda allegato n. 3, atto di citazione), effettuata il 14/6/2019 (lo stesso giorno della compravendita), di talché non possono evidenziarsi elementi colposi a carico dell'attore.
3.3.1. Inoltre, a proposito della eventuale irregolarità della revisione a causa della illeggibilità del numero di telaio, si evidenzia che parte convenuta ha spiegato che “nonostante tale parziale illeggibilità, l'autovettura ha sempre regolarmente circolato, è stata sempre regolarmente assicurata e regolarmente revisionata” e “che il numero di telaio di un veicolo, oltre ad essere inciso in un punto del telaio stesso, è anche riportato in una targhetta rivettata in un altro punto del mezzo” (si veda pag. 8 comparsa conclusionale parte convenuta in uno con il “prospetto sulla collocazione del numero di telaio della ”, documento n. 2 comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Perciò, relativamente alla eventuale irregolarità della revisione, la indicata illeggibilità del numero di telaio assume valore suggestivo e non effettivamente dimostrativo.
3.3.2. D'altro canto, una volta emersa tale illeggibilità, l'acquirente avrebbe dovuto cooperare agevolando lo svolgimento della cd. “punzonatura”, anziché opporvisi, considerata la proposta di accollarsi le spese formulata dal convenuto;
al riguardo non si ritiene giustificato il timore, manifestato dall'attore, di eventuali “indagini tese a verificare i motivi che rendono necessaria la punzonatura”, e di subire eventuali
“provvedimenti da parte delle autorità competenti” (pag. 4, I memoria istruttoria di parte attrice, datata
18/1/2021), considerata la chiara posizione di acquirente assunta dall'attore stesso.
3.4. Le domande formulate dall'attore devono dunque essere rigettate: i vizi denunciati dall'attore rientrano nell'alea contrattuale, considerate la data di immatricolazione dell'autovettura e l'effettuazione di revisione “regolare”, svolta il giorno stesso della compravendita;
ciò porta infatti ad escludere elementi colposi in capo all'attore, il quale peraltro si era offerto di sobbarcarsi l'onere economico della cd. punzonatura.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata e all'attività processuale svolta dalle parti.
p.q.m.
rigetta le domande di parte attrice. condanna in favore di al pagamento delle spese di lite quantificate in € Parte_1 Parte_2 in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 19 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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