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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 3081/2024 promossa da:
- - ass. avv. ZINZI e BONGARZONE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. dott.sse e e Controparte_1 P.IVA_1 Per_1 Per_2
, dott. ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_2 Per_3 dopo la discussione delle parti, avvenuta all'udienza del 26/2/2025, e dopo il deposito di note scritte, per il quale era stato assegnato termine sino al 3/6/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con ricorso depositato il 10/4/2024 il sig. ha lamentato di non aver ricevuto, nell'a.s. Parte_1
2021/22, nel quale il gli ha affidato supplenze brevi e saltuarie, la c.d. Controparte_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001, deducendo la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE e chiedendo il pagamento della somma di € 1502,52, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il ha chiesto la reiezione della domanda, contestando che la situazione della parte attrice possa CP_1 essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
2. considerato:
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione, e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle \”modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999\” deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che \”non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla S.C.\”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del CP_1 in punto quantum debeatur;
3. osservato, in merito alle spese di lite,
- che, come indicato nel verbale dell'udienza del 26/2/2025, la Cancelleria ha segnalato che il ricorrente ha già proposto altri due ricorsi contro il : il primo giudizio, nel quale era stato richiesto il CP_1 pagamento della carta docente per l'anno 2021/22, è stato definito con sentenza n. 1848 del 3.7.2024; il secondo, nel quale è stato richiesto il pagamento della carta docente per gli anni 2022/23 e 2023/24, è stato definito con sentenza n. 2703 del 23.10.2024;
- il ricorrente avrebbe potuto dunque formulare la domanda oggetto del presente giudizio, riferita all'a.s.
2021/2022, in ognuno dei precedenti ricorsi, il primo dei quali riferito proprio alla supplenza assegnatagli in tale anno scolastico;
- le spese del presente giudizio possono essere compensate nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), in considerazione del fatto che nel caso di specie la domanda avrebbe potuto formare oggetto dei giudizi precedenti contro il CP_1
e che la condotta processuale della parte attrice ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali, in violazione del principio costituzionale del giusto processo (come da ultimo affermato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 1502,52 a titolo di r.p.d. per l'anno scolastico 2021/22, oltre interessi;
compensa le spese di lite tra le parti.
Torino 4.6.2025
La giudice
Roberta PASTORE