Art. 2.
All'onere di lire 130 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1989 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 130 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1989 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.