Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11988 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
20/09/1942 (C.F. ), entrambi in proprio e n.q. di eredi C.F._2 di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
30/11/2018, ed elettivamente domiciliati in Cefalù Via Prestisimone n. 17, presso lo studio dell'Avv. Riggio Francesco, che li rappresenta e difende per procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(P.I. ), n.q. di impresa desi- Controparte_1 P.IVA_1 gnata dal , in persona del legale rap- Controparte_2 presentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo Corso Finoc- chiaro Aprile n. 162 presso lo studio dell'Avv. Roberto Avella e rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Nicchi, per procura in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
in proprio e n.q. di erede di , C.F._3 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 30/11/2018, elettivamente domiciliata in Cefalù Via Prestisimone n. 17, presso lo studio dell'avv. Riggio
Nicola, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– parte terza intervenuta –
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_4 [...]
, in proprio e n.q. di erede di , nato a C.F._4 Persona_1
Palermo il 15/01/1974 ed ivi deceduto il 30/11/2018, elettivamente domici- liato in Cefalù Via Prestisimone n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesca
Maranto, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– parte terza intervenuta –
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_5
), in proprio e n.q. di erede di , C.F._5 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 30/11/2018, elettivamente domiciliata in Cefalù Via Prestisimone n. 17, presso lo studio dell'avv. Clau- dia Bonacqua, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– parte terza intervenuta –
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_6 C.F._6 in proprio e n.q. di erede di , nato a [...] il Persona_1
15/01/1974 ed ivi deceduto il 30/11/2018, elettivamente domiciliata in
Belmonte Mezzagno Via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Barrale, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– parte terza intervenuta –
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_7
), in proprio e n.q. di erede di , C.F._7 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 30/11/2018, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno Via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Senese Achille, che la rappresenta e difende per procura in atti;
– parte terza intervenuta –
OGGETTO: Morte e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/11/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Parte_2
Palermo, la quale impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime CP_2
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del sinistro verificatosi in data 30/11/2018, alle ore 13.00 in esito al quale aveva perso la vita il figlio, . Persona_1
In particolare, gli attori hanno dedotto che , mentre Persona_1 percorreva alla guida della sua motocicletta (Ducati Monster, targata
EB12797) viale della Regione Siciliana in Palermo con direzione di marcia da a Trapani, giunto in prossimità del civico 1660/A, era stato tampo- Pt_2 nato da un'autovettura di colore chiaro - la quale, dopo l'urto, si era data re- pentinamente alla fuga senza che nessuno la potesse identificare- ed era ro- vinato a terra, riportando gravissime lesioni che ne avevano determinato il decesso.
Ritenuto, anche in ragione dei rilievi eseguiti dai V.V.U.U. di Palermo in occasione del suindicato incidente e degli atti del relativo procedimento pe- nale n. 12341/2019 R.G.N.R. che la responsabilità del sinistro fosse da ad- debitare alla condotta colposa di una autovettura rimasta sconosciuta, Bra- sile e , in proprio e n.q. di eredi (genitori) del de Per_1 Parte_2 cuius , hanno concluso, chiedendo al Tribunale di: Persona_1
«Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa di un'autovettura rimasta sconosciuta;
- Ritenere e dichiarare la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- Ritenere e dichiarare che la è tenuta ex lege, per la Regione Sicilia, al ri- Controparte_1 sarcimento dei danni a carico del F.G.V.S.; - Ritenere e dichiarare che gli atto- ri, in proprio e n.q., hanno ottemperato a tutte le condizioni di procedibilità pre- scritte dalla normativa vigente;
- Per l'effetto condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
n.q. di Impresa Designata dal F.G.V.S., al pronto pagamento, della somma di €. 321.661,59 ciascuno in favore dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2 per danno non patrimoniale (morale, esistenziale e da perdita del rapporto pa- rentale) iure proprio, e comunque di tutti i danni patrimoniali e non patrimonia- li, iure proprio e iure ereditatis subiti dagli attori, in proprio e n.q., in conse- guenza della morte del proprio congiunto, o di quella maggiore o minore som- ma che l'On.le Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria dal fatto al definitivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio da di- strarsi in favore del sottoscritto avvocato che, ex art. 93 c.p.c., dichiara di averne anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti sui compensi».
Sono intervenuti nel giudizio, ai sensi dell'art 105 c.p.c., , Controparte_7
, , e , tutti CP_4 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5 in proprio e n.q. di eredi (fratelli) del de cuius, i quali, dopo avere richiamato i rilievi eseguiti dai V.V.U.U. di Palermo e gli atti del suindicato procedimento penale e dedotto la medesima dinamica del sinistro rappresentata dagli atto- ri, con conseguente addebito di responsabilità dell'evento alla condotta col- posa dell'autovettura rimasta sconosciuta, hanno concluso chiedendo la condanna della al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e CP_9 non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la Controparte_10
in qualità di impresa designata ex artt. 283 e ss. D.Lgs.
[...]
209/2005, deducendo che la responsabilità dell'evento per cui è causa era da imputare esclusivamente alla condotta del de cuius, non conforme alle prescrizioni imposte sul tratto stradale.
In particolare, ha allegato che aveva CP_1 Persona_1 proceduto, in una situazione di traffico intenso, ad una velocità irregolare ed inadeguata alle caratteristiche della strada e comunque tale da non consen- tirgli un adeguato controllo del motociclo ed il suo tempestivo arresto nei li- miti del suo campo di visibilità.
Inoltre, alla luce degli accertamenti svolti, la Compagnia ha dedotto che il sinistro era avvenuto senza alcun coinvolgimento di altro veicolo non identi- ficato per come era dimostrato dal fatto che il mezzo non aveva subito alcun urto da tergo e nei terminali di scarico in assetto verticale.
Alla luce di ciò, la Assicurazione, contestate anche nel quantum le pretese degli attori e degli intervenuti, ha concluso chiedendo al Tribunale di ««Preli- minarmente: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna comparente, per le motivazioni meglio specificate in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori e dagli interve- nienti;
col favore delle spese, compensi ed onorari di causa;
Nel merito: ritene- re e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dagli attori e dagli intervenienti nei confronti dell'odierna concludente e con qualsi- voglia statuizione, rigettarle;
ritenere e dichiarare il de cuius unico responsabi- le dell'evento lamentato in citazione e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizio- ne, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori e dagli intervenienti nei confronti dell'odierna concludente;
col favore delle spese, compensi ed onorari di causa;
In via subordinata: ritenere e dichiarare che l'evento dannoso per cui
è causa si è verificato per fatto e colpa prevalente del de cuius o, in subordine, in quell'altra colpa che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, decurtare dalle eventuali e liquidande somme risarcitorie quelle corrispondenti alla quota di responsabilità che sarà accertata in capo al de cuius nella produzione del sini- stro per cui è causa, con esclusione delle voci di danno non connesse causal- mente al sinistro per cui è giudizio;
ritenere e dichiarare l'applicabilità del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come specificato in narrativa e, per l'effetto, contenere l'eventuale risarcimento entro tale limite di legge, riducendolo, proporzionalmente, nel caso di supera- mento del massimale di legge;
col favore delle spese, compensi ed onorari di causa».
La causa, istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione documen- tale, è stata posta in decisione con provvedimento del 17/11/2024 reso all'esito dell'udienza del 12/11/2024 svolta in modalità c.d. cartolare.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, preliminarmente deve darsi atto della propo- nibilità delle domande risarcitorie degli attori, e Parte_1 Pt_2
, e degli intervenuti, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_11
, , , alla luce delle rispettive richieste
[...] Controparte_6 Controparte_7 stragiudiziali ritualmente inoltrate alla compagnia convenuta, a norma dell'art. 287 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) e, altre- sì, tenuto conto del verificarsi delle rispettive condizioni di procedibilità di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014 (conv., con mod., dalla L. 162/2014), stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla di- sposizione in argomento.
Tanto premesso, nel merito, giova osservare che, secondo la regola genera- le del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fon- damento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Difatti, “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli ele- menti costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Nella fattispecie, le domande risarcitorie – così come prospettate – sono fondate sul fatto che in data 30/11/2018, alle ore 13.00, lungo viale della
Regione Siciliana di Palermo, si sia verificato un incidente tra Persona_1
, alla guida della sua motocicletta (Ducati Monster, targata
[...]
EB12797), e un'altra autovettura, per la condotta colposa del conducente di quest'ultimo veicolo rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la n.q. di impresa designata, ex art. 286 del Controparte_1
d.lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a, del richiamato D.lgs.
In proposito va evidenziato che, secondo consolidata giurisprudenza di le- gittimità, "In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della stra- da (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garanti- re il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato)
e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sez. III,
n.4213/2024; n. 10540/2023; n. 10323/2012, n. 15367/2011, n.
10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Nel corso dell'istruttoria, è stato escusso, come testimone, Testimone_1
il quale all'udienza del 27/3/2023, ha dichiarato: «Sono stato imputato
[...] per omicidio stradale in riferimento all'indicente per cui è causa, ma sono stato assolto […]. Non ricordo la data dell'incidente, era circa l'ora di pranzo e mi trovavo sulla circonvallazione di Palermo, all'altezza del Carcere Nuovo dire- zione Trapani […]. Non ho visto che cadeva con la moto, ho visto il ragazzo ruzzolare, la motocicletta l'ho vista dopo, quando sono sceso ad aiutarlo. Io mi trovavo verso destra più verso il furgone ed il ragazzo si trovava già davanti a me, non mi ha superato. Io ho visto solo lui, il motociclo non l'ho visto. Forse
c'era qualcosa tra me e lui ma non ho un ricordo chiaro, per me è stato un trauma […]. Non ho visto perché ruzzolava, aveva il casco. Non so se è stato tamponato. Non ho visto altro urto, ho visto solo che finiva sotto la ruota del furgone».
È stato, altresì, sentito nel corso della medesima udienza, come testimone,
, il quale ha dichiarato: «Ho assistito ad un incidente in data Testimone_2
30/11/2018 intorno alle 13:00 io mi trovavo in Viale Regione Siciliana a Pa- lermo, in direzione Trapani vicino il Carcere Pagliarelli, il Baby Luna e il Ponte
Corleone […]. Ero a bordo di un furgone, ad un certo punto ho sentito una forte frenata e guardando lo specchietto retrovisore ho visto un ragazzo scivolare, sono entrato in panico, mi sono accostato per prestare soccorso ma il ragazzo già era in una pozza di sangue che usciva dalla testa […]. Ho avvertito solo una forte frenata e visto il ragazzo scivolare insieme al mezzo, un motociclo
[…]. In quel momento c'era traffico e si procedeva molto lentamente e c'erano molte macchine […]. Non ho visto che il ragazzo fosse stato tamponato, l'ho vi- sto solo scivolare […]. Non ho visto alcuna vettura che, dopo averlo tamponato si è allontanata senza prestare soccorso […]. Io l'ho visto già in caduta, che stava scivolando, non il momento in cui ha perso il controllo del mezzo».
Le suddette dichiarazioni testimoniali non offrono, pertanto, la prova che il sinistro per cui è causa sia stato cagionato da un altro veicolo, non identifi- cato, né che il medesimo si sia verificato per una condotta dolosa o colposa del suo conducente.
All'udienza del 27/3/2023, è stata altresì escussa, come testimone,
[...]
, la quale ha dichiarato: «Ho assistito ad un incidente nel mese di Tes_3 novembre, quel giorno non ho dormito. Non ricordo che anno fosse, è passato molto tempo, ma erano circa le 13:00 me lo ricordo perché mi trovavo su un au- tobus il n. 100, stavo ritornando dal mio luogo di lavoro che è il Conad di Via
Ugo La Malfa in direzione Via Oreto […]. C'era traffico e l'autobus era fermo e
l'incidente si è verificato nella corsia opposta. Ho visto un ciclista in sella ad un ciclomotore che non so indicare è stato spinto da dietro da una vettura. An- che in quella corsia c'era traffico ed è passata di lato, lui dapprima si è alzato ma poi è ricaduto di nuovo […]. C'era traffico e le macchine procedevano pia- no, ma la macchina l'ha colpito e poi c'è passata vicino e sicuramente l'ha toc- cato. […]. non so dire che modello fosse la vettura, ma aveva un colore chiaro
[…] Nonostante il traffico la vettura si è infilata nello spazio che ha trovato e d
è andata via, non si è fermata a verificare cosa fosse successo […]. L'autobus era fermo all'altezza del Carcere Pagliarelli […]. Il motivico di trovava nel traf- fico incolonnato con le auto […]. Nel momento in cui è stato colpito era in mo- vimento […]. La vettura ha colpito il motociclo non la sua parte anteriore destro
e il motore lato sinistro ma due volte prima dietro e poi di lato quando la vettu- ra è passata e se ne è andata […]. La compagna del ragazzo che ha avuto
l'incidente è una estetista e faceva la pedicure alla signora dove io andavo ogni tanto come collaboratrice domestica […]. Mentre ero a casa della signora, loro parlavano ed ho sentito che accennavano all'incidente e mi sono avvicina- ta per chiedere dettagli ed ho capito che parlavano dell'incidente cui avevo as- sistito e gliel'ho detto che in quel momento mi trovavo sull'autobus». Orbene tali dichiarazioni appaiono contradette da molteplici elementi emergenti dagli atti di causa.
Anzitutto va evidenziato che la teste – che soltanto a distanza di anni dal sinistro avrebbe informato la compagna del de cuius, conosciuta del tutto casualmente presso l'abitazione di una signora non meglio identificata, di avere assistito al sinistro – non è stata in grado di ricordare neppure l'anno nel quale si questo sarebbe verificato.
In ogni caso, la ricostruzione degli eventi fornita dalla testimone appare diversa ed incompatibile con quella emergente dalla Relazione di consulenza tecnica dell'Ing. svolta su incarico della Procura della Re- Persona_2 pubblica in seno al procedimento penale n. 12341/19 RGNR del 7/4/2020
(all. n. 6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. della . CP_1
Il Tecnico, in particolare, ha affermato che: «le particolarità osservate uni- tamente all'assenza di tracce di contatto sul gruppo ruota posteriore e termina- le di scarico convergono nell'escludere, tra le possibili cause, un urto ricevuto da tergo con motociclo in assetto verticale».
Le dichiarazioni del testimone , inoltre, nella parte in cui la Testimone_3 medesima ha riferito di aver visto il motociclista che «dapprima si è alzato ma poi è ricaduto di nuovo», si pongono in rapporto di insanabile contraddizione con la Relazione di consulenza autoptica medico-legale del 21/6/2019 (v. al- legato n. 3 alla nota di deposito del 21/9/2021 degli attori) a firma delle dott.
e , le quali hanno affermato che «il riscontro del- Persona_3 Persona_4 le multiple fratture della teca e della base cranica, con infiltrazione emorragica estesa in sede intraparenchimale e alle regioni bulbo-pontine ed al tronco, con- sente di affermare che l'exitus sia stato pressoché immediato».
Sul punto, non pare superfluo rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio pena- le, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. civ. n. 15714/2010). Si aggiunga che le prospettazioni attoree e delle parti intervenute, in uno al racconto del testimone , non trovano riscontro neppure nel Testimone_3 rapporto della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, versato in atti (vedi all. n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. della . CP_1
Gli agenti intervenuti – oltra a non aver rinvenuto sull'area dell'incidente alcun elemento che potesse confermare la verificazione del sinistro così come descritta da parte attrice e dagli intervenuti – nel ricostruire la dinamica del sinistro non hanno fatto alcun riferimento ad un urto da tergo ai danni del ed hanno precisato, invece, che costui «per cause im- Persona_1 precisate, poneva in essere una manovra di emergenza caratterizzata da una brusca frenata, tanto da lasciare impressa, sulla sede stradale, una traccia gommosa […] e contestualmente, sicuramente a causa della propria condotta di guida, perdeva il controllo del proprio veicolo».
Orbene, tali insanabili incongruenze tra gli elementi fin qui evidenziati e la deposizione testimoniale della e la incompatibilità logica degli ele- Tes_3 menti di fatto fin qui esposti con quelli oggetto delle dichiarazioni della teste inducono a ritenere che la , più che fornire una dichiarazione com- Tes_3 piacente, abbia, verosimilmente, assistito ad altro e diverso sinistro.
Alla luce di quanto precede la dinamica del sinistro, per come prospettata dagli attori e gli intervenuti non ha trovato riscontro probatorio.
Quanto al coinvolgimento del veicolo rimasto ignoto - del quale ugualmen- te è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre
2016, n. 23710), va osservato che la presenza del medesimo è stata solo ipo- tizzata in seno al Rapporto conclusivo dei V.V.U.U. di Palermo, ove gli agenti hanno riferito che: «Nella ricerca delle cause che hanno determinato l'evento, una volta esaminate le tracce impresse sulla sede stradale dal motociclo, ap- pare evidente che queste vadano imputate ad una turbativa al motociclo gene- rata da un veicolo rimasto ignoto, ma concausate anche dalla imprudente con- dotta di guida di , per avere proceduto, in una situazio- Per_1 Persona_1 ne di traffico intenso, ad una velocità irregolare ed inadeguata alla caratteri- stiche della strada e comunque tale da non consentirgli un adeguato controllo del motociclo ed il suo tempestivo arresto nei limiti del suo campo di visibilità; condizioni che avrebbero dovuto indurlo a mantenere una condotta di guida più prudente, così come disposto dall'art. 141 ai commi 2° ed 11° del C.d.S».
Si tratta di ricostruzione coerente con quanto accertato in seno alla Rela- zione di consulenza tecnica redatta dall'ing. su incarico della Procura, Per_2 nella parte in cui, in ordine all'eventuale coinvolgimento ed al ruolo di ulte- riori veicoli nelle diverse fasi evolutive del sinistro, il Tecnico ha affermato che «i riscontri eseguiti sul mezzo a due ruote hanno consentito di individuare, oltre alle abrasioni derivanti dallo scivolamento sul piano viabile, due distinte tipologie di contatti sul motociclo. La prima da ricondurre ad una fase succes- siva alla perdita di assetto e, comunque, durante il moto di scivolamento in- controllato del mezzo a due ruote sul piano stradale […] La seconda tipologia di contatto, di contro, si è verificata nella fase in cui il mezzo a due ruote risul- tava ancora in assetto verticale, ovvero marciante lungo viale Regione della Si- ciliana. In tale casistica rientrano i danni registrati (marcata deformazione) sul pedale del cambio (elemento posto sul lato sinistro del motociclo) nonché le tracce rilevate sul lato sinistro della spalla dello pneumatico anteriore […]. Con riferimento al secondo contatto, gli elementi oggettivi disponibili consentono di escludere, tra le possibili cause, urti durante la fase di scivolamento, di contro individuano la presenza di un ostacolo su lato sinistro del motociclo, durante la fase di avanzamento. Di converso non è possibile collocare, ogni oltre ragio- nevole dubbio, temporalmente e/o nello spazio, il frangente in cui si è verifica- to il contatto;
ovvero se prima dell'azionamento del sistema frenante o durante la manovra di arresto. In tal senso, tra le configurazioni maggiormente plausi- bili (traiettoria rettilinea della traccia di frenata), quella che appare più proba- bile porta a ritenere che il contatto possa essersi verificato durante la manovra di arresto. Per quest'ultima non si dispone di elementi utili ad individuare le cause e/o eventuali condotte alternative nella disponibilità del conducente del mezzo a due ruote. In altre parole, non è possibile escludere eventuali turbati- ve all'origine della manovra di emergenza o di effetti concausali (contatti) nella perdita di assetto di controllo da parte del centauro» (pagg. 49-50).
Orbene, gli accertamenti svolti dagli agenti intervenuti e dal Consulente della Procura della Repubblica, pur ipotizzando la presenza di un ostacolo su lato sinistro del motociclo, non sono stati in grado di chiarire la dinamica dell'incidente né di collocare temporalmente e/o nello spazio, il frangente in cui si è verificato il contatto: se prima dell'azionamento del sistema frenante o durante la manovra di arresto.
Ancora, il Perito non è stato in grado di stabilire se la ipotizzata turbativa generatrice dell'improvvisa frenata del motociclo sia stata determinata da un
«cambiamento di direzione di un veicolo in marcia lungo la carreggiata di sini- stra» oppure «ad una errata manovra/disattenzione del centauro»; circostanze che, in uno all'impossibilità di collocare sia sul versante temporale che spa- ziale l'asserito contatto, impediscono di ritenere provata la prospettazione degli attori e delle parti intervenute in ordine alla dinamica del sinistro de quo.
Orbene, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare non solo il coinvolgi- mento del suddetto veicolo, ma anche l'imputabilità del sinistro in capo a quest'ultimo, oltre che il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054
c.c. (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto
2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassa- zione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367; Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434).
Nel caso di specie, tale prova è del tutto mancata essendo, piuttosto, emerso che il ha assunto una condotta di guida gravemente colposa, Per_1 per aver circolato al momento dell'incidente ad una velocità pari a 63,17 km/h, superiore al doppio rispetto a quella imposta;
condotta viepiù censu- rabile per l'inteso traffico veicolare e l'incolonnamento dei veicoli ivi presenti, come riferito dal teste . Testimone_2
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori e dalle parti intervenute nel giudizio. Per ciò che concerne, da ultimo, il regime delle spese processuali, va os- servato che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della li- quidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quel- lo corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (Cass. n. 28417/2018); senonché, va altresì tenuto in conside- razione che, ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvo- cato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il va- lore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condan- na di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga – co- me nel caso di specie – l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367
c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'at- tore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimetten- done al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cass. civ.
n.10984/2021).
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., gli atto- ri, e , e le parti intervenute, Parte_1 Parte_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 vanno dunque condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquida- te come in dispositivo, in favore della quale Controparte_1 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada”, sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55 /2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012, nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, secondo i pa- rametri medi ridotti nella misura del 30%, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della non peculiare difficoltà delle questioni giuridiche trattate e con aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta le domande risarcitorie avanzate, nell'ambito del presente giudizio, da e in proprio e nella qualità di congiunti Parte_1 Parte_2 ed eredi del defunto e dalle parti intervenute, Persona_1 [...]
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_12
tutti in proprio e nella qualità di congiunti ed eredi del defunto
[...] [...]
nei confronti della quale im- Persona_1 Controparte_1 presa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
condanna , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_3 CP_4
, , e , in solido tra loro,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_13 nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, liquidate in complessivi €
21.324,80 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 04/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Salvatore Casar- rubea, magistrato ordinario in tirocinio.