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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 336 del RGAC dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (c.f. elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1
Via Moricca n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco De Luca (C.F. ), che li rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(codice fiscale in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Giglio (C.F.: - pec: C.F._3
Email_2
- Parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 332/2023, R.G. 1050/2023 emesso dal Tribunale civile di
Catanzaro in data 22.04.2023.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in qualità di debitrice, e qualità di coobbligato si sono opposti al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 oltre interessi e spese di procedura in favore di . Il suddetto importo è stato ingiunto in forza dell'esercizio Controparte_1 del diritto di rivalsa operato dalla odierna parte opposta, dopo l'avvenuta escussione da parte della CP_2
[... di una polizza assicurativa contratta dalla cui era stata allegata una dichiarazione di coobbligazione Pt_1 sottoscritta da Parte_2
2. Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Ha poi sollevato la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti del garante er decadenza della garanzia ex art. 1957 cc non avendo il creditore proposto le Parte_2 opportune istanze nei suoi confronti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Infine ha eccepito il mancato rispetto del beneficio di escussione, in quanto la parte creditrice non ha preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale della senza dimostrazione dell'insufficienza del CP_3 patrimonio della società debitrice per il soddisfacimento del credito, in violazione del combinato disposto degli articoli 2304 e 2315 c.c. 3. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha osservato che sia la sia anno riconosciuto il debito nei confronti di Parte_1 Parte_2
chiedendo la rateazione del dovuto anche successivamente alla notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto.
Ha sostenuto che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 cc è priva di pregio, atteso che Parte_2
ha contrattualmente rinunciato ai diritti derivanti dall'art.1957 c.c. come riportato nell'allegato per
[...] dichiarazione di coobbligazione da lui sottoscritto.
Infine, in merito al beneficio di escussione, ha ricordato che è impegnato a tenere Parte_2 indenne la Società ed a versare alla stessa quanto dovuto, nel termine di 15 giorni come riportato sempre nel già citato Allegato per dichiarazione di coobbligazione.
4. A seguito del decreto del 4.3.2024, parte opposta ha esperito il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro risultato senza esito per mancata partecipazione alla mediazione delle parti opponenti.
5. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dal precedente GI, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
6. Orbene, ai fini della decisione della causa è opportuno esaminare il contratto intercorso tra le parti e le successive comunicazioni tra la e la Controparte_4 Pt_1
6.1 Risultano, infatti, incontestate e provate ex tabulas le circostanze che seguono.
6.1.1 Il 30.4.2021, la conveniva e sottoscriveva con la polizza fideiussoria Parte_1 Controparte_1
n.410743973 con beneficiario per un importo assicurato di € 40.000, a garanzia della fornitura CP_2 merci in franchising con insegna a marchio Despar. L'art. 5 di detta polizza prevedeva espressamente il diritto di rivalsa della n caso escussione della polizza da parte della CP_1 CP_2
6.1.2 Con allegato alla predetta polizza del 30.4.2021 (denominato “Allegato per dichiarazione di coobligazione”), i obbligava: “per sé, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione Parte_2 familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari…, garanti verso Controparte_1 ai sensi dell'art.1292 c.c. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in
[...] dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la Società stessa da qualsiasi danno e molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima”.
6.1.3 La , nella qualità di beneficiaria della polizza fideiussoria comunicava a CP_2 Controparte_1 la propria volontà di escutere la predetta polizza, in considerazione dell'inadempienza della al Parte_1 pagamento della fornitura di merci.
6.1.4 La omunicava a di aver ricevuto la richiesta di escussione della polizza e, pertanto, CP_1 Parte_1 rivolgeva invito alla obbligata a rappresentare l'eventuale intenzione di definire direttamente il danno e con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe dato corso alla richiesta di escussione e, quindi al pagamento con riserva di rivalsa.
6.1.5 In mancanza di comunicazioni da parte della provvedeva al pagamento di € 40.000,00. Parte_1
6.1.6 A fronte dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte della la otteneva un piano di CP_1 Parte_1 rientro per il pagamento in favore di della somma di €.40.000,00 in 40 rate mensili con Controparte_1 decorrenza 30.7.2022 ed - a seguito di ulteriori trattative - otteneva un nuovo piano di rientro per il pagamento in favore di della somma di €.40.000,00 in 80 rate mensili. Controparte_1
6.1.7 Infine, con lettera del 4.10.2022 la comunicava di non essere in grado di rispettare il piano di Pt_1 rientro concordato,
7. Ciò premesso, l'attenzione va ora focalizzata sulle due eccezioni svolte da ei confronti Parte_2 della pretesa del creditore.
7.1 In merito alla eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 cc va rilevato che a Parte_2 contrattualmente rinunciato ai diritti derivanti dall'art.1957 c.c. liberando la Società “dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati” come si evince dallo stralcio dell'Allegato per dichiarazione di coobbligazione punto 1B, nella parte in cui espressamente si riporta: ”in particolare, i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli art. 1955 e 1957 del
Cod. civ., liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati”.
La clausola derogatoria è perfettamente valida ed efficace. Infatti la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. non è, peraltro, considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2 (cfr Cass.
2683/2025).
7.2 Per quanto, poi, attiene alla mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della va Parte_1 ricordato che è impegnato “…..a tenere indenne la Società da ogni pagamento che esse Parte_2 dovessero effettuare per effetto della polizza (…) ed a versare a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, alla Società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cc, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate….”
E' appena il caso di sottolineare che la sua obbligazione deriva dal citato contratto di coobligazione e non dalla sua natura di socio e, pertanto, sono inapplicabili gli articoli in materia societaria invocati dall'opponente.
Inoltre il garante non ha pattuito alcun beneficium excussionis ex art. 1944 II comma cc.
8. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione risulta, pertanto, infondata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite, secondo lo scaglione di riferimento in base al valore della causa (€ 40.000,00), che vengono calcolate ai minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda della opponente, e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP come per legge.
Catanzaro, lì 12.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 336 del RGAC dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.IVA/C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e (c.f. elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1
Via Moricca n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco De Luca (C.F. ), che li rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(codice fiscale in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Giglio (C.F.: - pec: C.F._3
Email_2
- Parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 332/2023, R.G. 1050/2023 emesso dal Tribunale civile di
Catanzaro in data 22.04.2023.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La in qualità di debitrice, e qualità di coobbligato si sono opposti al Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di euro 40.000,00 oltre interessi e spese di procedura in favore di . Il suddetto importo è stato ingiunto in forza dell'esercizio Controparte_1 del diritto di rivalsa operato dalla odierna parte opposta, dopo l'avvenuta escussione da parte della CP_2
[... di una polizza assicurativa contratta dalla cui era stata allegata una dichiarazione di coobbligazione Pt_1 sottoscritta da Parte_2
2. Parte opponente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Ha poi sollevato la nullità del decreto ingiuntivo nei confronti del garante er decadenza della garanzia ex art. 1957 cc non avendo il creditore proposto le Parte_2 opportune istanze nei suoi confronti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Infine ha eccepito il mancato rispetto del beneficio di escussione, in quanto la parte creditrice non ha preventivamente tentato l'escussione del patrimonio sociale della senza dimostrazione dell'insufficienza del CP_3 patrimonio della società debitrice per il soddisfacimento del credito, in violazione del combinato disposto degli articoli 2304 e 2315 c.c. 3. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha osservato che sia la sia anno riconosciuto il debito nei confronti di Parte_1 Parte_2
chiedendo la rateazione del dovuto anche successivamente alla notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto.
Ha sostenuto che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 cc è priva di pregio, atteso che Parte_2
ha contrattualmente rinunciato ai diritti derivanti dall'art.1957 c.c. come riportato nell'allegato per
[...] dichiarazione di coobbligazione da lui sottoscritto.
Infine, in merito al beneficio di escussione, ha ricordato che è impegnato a tenere Parte_2 indenne la Società ed a versare alla stessa quanto dovuto, nel termine di 15 giorni come riportato sempre nel già citato Allegato per dichiarazione di coobbligazione.
4. A seguito del decreto del 4.3.2024, parte opposta ha esperito il procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro risultato senza esito per mancata partecipazione alla mediazione delle parti opponenti.
5. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione dal precedente GI, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
6. Orbene, ai fini della decisione della causa è opportuno esaminare il contratto intercorso tra le parti e le successive comunicazioni tra la e la Controparte_4 Pt_1
6.1 Risultano, infatti, incontestate e provate ex tabulas le circostanze che seguono.
6.1.1 Il 30.4.2021, la conveniva e sottoscriveva con la polizza fideiussoria Parte_1 Controparte_1
n.410743973 con beneficiario per un importo assicurato di € 40.000, a garanzia della fornitura CP_2 merci in franchising con insegna a marchio Despar. L'art. 5 di detta polizza prevedeva espressamente il diritto di rivalsa della n caso escussione della polizza da parte della CP_1 CP_2
6.1.2 Con allegato alla predetta polizza del 30.4.2021 (denominato “Allegato per dichiarazione di coobligazione”), i obbligava: “per sé, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione Parte_2 familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari…, garanti verso Controparte_1 ai sensi dell'art.1292 c.c. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in
[...] dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la Società stessa da qualsiasi danno e molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima”.
6.1.3 La , nella qualità di beneficiaria della polizza fideiussoria comunicava a CP_2 Controparte_1 la propria volontà di escutere la predetta polizza, in considerazione dell'inadempienza della al Parte_1 pagamento della fornitura di merci.
6.1.4 La omunicava a di aver ricevuto la richiesta di escussione della polizza e, pertanto, CP_1 Parte_1 rivolgeva invito alla obbligata a rappresentare l'eventuale intenzione di definire direttamente il danno e con avvertimento che, in mancanza, si sarebbe dato corso alla richiesta di escussione e, quindi al pagamento con riserva di rivalsa.
6.1.5 In mancanza di comunicazioni da parte della provvedeva al pagamento di € 40.000,00. Parte_1
6.1.6 A fronte dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte della la otteneva un piano di CP_1 Parte_1 rientro per il pagamento in favore di della somma di €.40.000,00 in 40 rate mensili con Controparte_1 decorrenza 30.7.2022 ed - a seguito di ulteriori trattative - otteneva un nuovo piano di rientro per il pagamento in favore di della somma di €.40.000,00 in 80 rate mensili. Controparte_1
6.1.7 Infine, con lettera del 4.10.2022 la comunicava di non essere in grado di rispettare il piano di Pt_1 rientro concordato,
7. Ciò premesso, l'attenzione va ora focalizzata sulle due eccezioni svolte da ei confronti Parte_2 della pretesa del creditore.
7.1 In merito alla eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 cc va rilevato che a Parte_2 contrattualmente rinunciato ai diritti derivanti dall'art.1957 c.c. liberando la Società “dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati” come si evince dallo stralcio dell'Allegato per dichiarazione di coobbligazione punto 1B, nella parte in cui espressamente si riporta: ”in particolare, i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli art. 1955 e 1957 del
Cod. civ., liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati”.
La clausola derogatoria è perfettamente valida ed efficace. Infatti la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. non è, peraltro, considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2 (cfr Cass.
2683/2025).
7.2 Per quanto, poi, attiene alla mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della va Parte_1 ricordato che è impegnato “…..a tenere indenne la Società da ogni pagamento che esse Parte_2 dovessero effettuare per effetto della polizza (…) ed a versare a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, alla Società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cc, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate….”
E' appena il caso di sottolineare che la sua obbligazione deriva dal citato contratto di coobligazione e non dalla sua natura di socio e, pertanto, sono inapplicabili gli articoli in materia societaria invocati dall'opponente.
Inoltre il garante non ha pattuito alcun beneficium excussionis ex art. 1944 II comma cc.
8. Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione risulta, pertanto, infondata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M.
10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche in ragione delle effettive responsabilità delle parti nella causazione della lite, secondo lo scaglione di riferimento in base al valore della causa (€ 40.000,00), che vengono calcolate ai minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda della opponente, e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP come per legge.
Catanzaro, lì 12.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo