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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_1 C.F._1
ROCCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BASILE ROCCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCA CONNIE, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI N.28 28100 NOVARA, presso il difensore avv. BOCA CONNIE
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: risarcimento / restituzione somme – responsabilità contrattuale (contratto di compravendita già risolto e già dichiarato risolto) – domanda riconvenzionale in relazione a stessi rapporti – rito introdotto ex art. 281 decies CPC (nuovo rito semplificato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate in note depositate in data 31 gennaio 2025, valide per l'udienza (svoltasi / sostituita a mezzo trattazione scritta) del 4 febbraio '25; conclusioni quindi ivi ribadite e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta / resistente, le conclusioni sono state precisate / richiamate in note depositate in data 31 gennaio 2025, valide per l'udienza (svoltasi / sostituita a mezzo trattazione scritta) del 4 febbraio '25; conclusioni quindi ivi ribadite e da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato il 13 maggio 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dallo scrivente), la sig.
[...]
(ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato e comunque con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ROCCO BASILE) evocava in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro - tempore, assumendo: a) la conclusione di contratto tra le parti;
b) la risoluzione (dichiarata già giudizialmente in separata sede) di detto contratto;
c) lo svolgimento di contenzioso nanti giudice diverso dello stesso intestato Ufficio;
d) la debenza di somme da parte dell'odierna resistente in favore della odierna ricorrente, sempre in forza dei predetti rapporti e, pertanto, concludendo come segue:
- prendere atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 22.07.2009 a seguito del recesso da parte della resistente dichiarata con sentenza n. 711/2023 emessa dal Tribunale di OV,
- accertato che per l'effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, la resistente è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di acconto e segnatamente, euro 10.000,00 in data 29/09/2011 ed euro 19.000,00 in data 18/02/2013,
- condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 29.000,00, per i motivi sopra esposti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
La causa veniva assegnata allo scrivente (che fissava prima udienza al 25 settembre 2024), la ricorrente notificava il ricorso (unitamente al provvedimento di fissazione udienza) alla resistente, la quale si costituiva (pel tramite dell'avv. CONNIE BOCA) in data 12 settembre 2024.
In prima udienza, la causa veniva rinviata al 9 ottobre 2024, in pendenza di trattative;
ivi, preso atto – suo malgrado – dell'infruttuoso esito delle predette trattative, a fronte di eccezioni svolte a
Contro verbale dal procuratore di parte ricorrente (in riferimento alla costituzione di , concedeva termine alla stessa resistente di brevemente replicare e rinviava all'8 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione al 4 feb. 25 (udienza il cui svolgimento / sostituzione veniva disposto mediante trattazione scritta.
Ivi, la causa veniva discussa come da note scritte (tempestivamente depositate dalle parti) e trattenuta dallo scrivente a decisione.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze istruttorie documentali (documenti da 1 a 3, per parte ricorrente;
da 1 a 14, per parte convenuta / resistente) e la posizione assunta dalle parti sul “fatto” dimostrano / rendono pacifici i rapporti contrattuali tra le parti e le successive evoluzioni di detti rapporti (anche in sede giudiziale, in particolare, con la sentenza 711 / 2023 del tribunale di OV). Strettamente in merito all'acconto asserito (e peraltro comprovato) e di cui parte attrice chiede restituzione, valga quanto correttamente dichiarato in atti da parte resistente: “la scrivente difesa non contesta il diritto in capo alla ricorrente di ottenere la restituzione dell'acconto versato, pari ad Euro 29.000,00 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.”. Contro A ben vedere, infatti, la difesa di è incentrata, non tanto su una contestazione dei presupposti fattuali asseriti da parte attrice, ma - principalmente ed in sostanza - su una domanda riconvenzionale relativa ad asserito danno, patito dalla venditrice e scaturente dal comportamento della odierna ricorrente (rappresentato proprio da un'occupazione sine titulo per un certo periodo): “…
D'altro canto, è pacifico tuttavia il danno economico subito da Controparte_1
per non avere potuto disporre liberamente dei propri beni, vedendosi – suo malgrado – costretto a subire inerte l'esito della procedura esecutiva immobiliare con tutte le conseguenze del caso”.
Ciò posto, non ritenendo opportuno soffermarsi ulteriormente sui sopra descritti aspetti (per evidenti ragioni di economicità e celerità), si dovrà proprio passare ad esaminare la fondatezza (in fatto
Contro e diritto) della domanda che intende “contrapporre” a quella svolta dalla sig.ra Parte_1
E, sul punto, appaiono condivisibili le osservazioni e argomentazioni di parte ricorrente in merito alla necessaria applicazione del noto principio del “ne bis in idem”.
In particolare, se è vero che la sentenza 711 / 2023 Tribunale di OV (richiamata dalle parti,
Contro prodotta agli atti e, per quanto consta, passata in giudicato) ha già riconosciuto a un diritto di ottenere somma di denaro a titolo di “occupazione” dell'immobile, non si può ignorare quanto già affermato nella stessa sentenza sulla natura e su quali aspetti la relativa indennità è idonea a coprire:
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 33645 del 15 novembre
2022, sono intervenute sulla questione, risolvendo il suddetto contrasto ed esprimendo i seguenti tre principi di diritto:
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; - “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; - “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il pagina 3 di 5 bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Nondimeno, come precisato dalla Suprema Corte, a differenza dell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
In altre parole, la sentenza 711 / 2023 Tribunale di OV, ha già esaminato la questione dell'occupazione senza titolo da parte della sig.ra e ha già riconosciuto e quantificando Parte_1
Contro il relativo diritto da parte della precisando espressamente che detto riconoscimento comprende anche la “voce” di danno oggi richiesta in via riconvenzionale dalla stessa odierna convenuta. Dal che il corretto ragionamento sul ne bis in idem sulla stessa questione ( e quindi a prescindere da quanto ritenuto dallo scrivente giudice, che peraltro, ragionevolmente, condivide, almeno in linea di massima, il ragionamento del giudice di cui alla succitata sentenza), perché già valutata in una sentenza, peraltro e per quanto consta, pure passata in giudicato e non appellata (… se non altro, per contestare quanto statuito sul punto).
__________________________________________
Le spese di lite di questo giudizio vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate, sia alla luce del valore della causa (che si attesta in prossimità del minimo dello scaglione applicabile), alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento
(nonostante alcuni rinvii, peraltro su istanza congiunta), alla luce della scarsa complessità della controversia (che viene decisa in applicazione a principio che evita allo scrivente di entrare nel vero e proprio merito della vicenda), e alla luce della esigua attività istruttoria (comunque da ritenersi svolta, se non altro per il deposito di documentazione a prova delle rispettive ragioni); pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, €
903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), oltre ad € 0,00= per esposti (per la natura di causa “esente”, per essere la ricorrente ammessa al PSS), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande di parte attrice / ricorrente, preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 22.07.2009 a seguito del recesso da parte della resistente dichiarata con sentenza n. 711/2023 emessa dal Tribunale di OV, accertato che - pagina 4 di 5 per l'effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare - la resistente, sempre per quanto ritenuto in detta sentenza, è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di acconto
(segnatamente, anche per i versamenti di euro 10.000,00 in data 29/09/2011 ed euro 19.000,00 in data 18/02/2013), per l'effetto condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 29.000,00, per i motivi sopra esposti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento, in favore dello Stato (in quanto parte attrice ammessa al PSS), liquidando le stesse, nella loro interezza, in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
OV, lì 5 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_1 C.F._1
ROCCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BASILE ROCCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCA CONNIE, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI N.28 28100 NOVARA, presso il difensore avv. BOCA CONNIE
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: risarcimento / restituzione somme – responsabilità contrattuale (contratto di compravendita già risolto e già dichiarato risolto) – domanda riconvenzionale in relazione a stessi rapporti – rito introdotto ex art. 281 decies CPC (nuovo rito semplificato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice / ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate in note depositate in data 31 gennaio 2025, valide per l'udienza (svoltasi / sostituita a mezzo trattazione scritta) del 4 febbraio '25; conclusioni quindi ivi ribadite e da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta / resistente, le conclusioni sono state precisate / richiamate in note depositate in data 31 gennaio 2025, valide per l'udienza (svoltasi / sostituita a mezzo trattazione scritta) del 4 febbraio '25; conclusioni quindi ivi ribadite e da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato il 13 maggio 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dallo scrivente), la sig.
[...]
(ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato e comunque con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ROCCO BASILE) evocava in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro - tempore, assumendo: a) la conclusione di contratto tra le parti;
b) la risoluzione (dichiarata già giudizialmente in separata sede) di detto contratto;
c) lo svolgimento di contenzioso nanti giudice diverso dello stesso intestato Ufficio;
d) la debenza di somme da parte dell'odierna resistente in favore della odierna ricorrente, sempre in forza dei predetti rapporti e, pertanto, concludendo come segue:
- prendere atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 22.07.2009 a seguito del recesso da parte della resistente dichiarata con sentenza n. 711/2023 emessa dal Tribunale di OV,
- accertato che per l'effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, la resistente è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di acconto e segnatamente, euro 10.000,00 in data 29/09/2011 ed euro 19.000,00 in data 18/02/2013,
- condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 29.000,00, per i motivi sopra esposti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
La causa veniva assegnata allo scrivente (che fissava prima udienza al 25 settembre 2024), la ricorrente notificava il ricorso (unitamente al provvedimento di fissazione udienza) alla resistente, la quale si costituiva (pel tramite dell'avv. CONNIE BOCA) in data 12 settembre 2024.
In prima udienza, la causa veniva rinviata al 9 ottobre 2024, in pendenza di trattative;
ivi, preso atto – suo malgrado – dell'infruttuoso esito delle predette trattative, a fronte di eccezioni svolte a
Contro verbale dal procuratore di parte ricorrente (in riferimento alla costituzione di , concedeva termine alla stessa resistente di brevemente replicare e rinviava all'8 gennaio 2025.
All'esito dell'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione al 4 feb. 25 (udienza il cui svolgimento / sostituzione veniva disposto mediante trattazione scritta.
Ivi, la causa veniva discussa come da note scritte (tempestivamente depositate dalle parti) e trattenuta dallo scrivente a decisione.
pagina 2 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le risultanze istruttorie documentali (documenti da 1 a 3, per parte ricorrente;
da 1 a 14, per parte convenuta / resistente) e la posizione assunta dalle parti sul “fatto” dimostrano / rendono pacifici i rapporti contrattuali tra le parti e le successive evoluzioni di detti rapporti (anche in sede giudiziale, in particolare, con la sentenza 711 / 2023 del tribunale di OV). Strettamente in merito all'acconto asserito (e peraltro comprovato) e di cui parte attrice chiede restituzione, valga quanto correttamente dichiarato in atti da parte resistente: “la scrivente difesa non contesta il diritto in capo alla ricorrente di ottenere la restituzione dell'acconto versato, pari ad Euro 29.000,00 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.”. Contro A ben vedere, infatti, la difesa di è incentrata, non tanto su una contestazione dei presupposti fattuali asseriti da parte attrice, ma - principalmente ed in sostanza - su una domanda riconvenzionale relativa ad asserito danno, patito dalla venditrice e scaturente dal comportamento della odierna ricorrente (rappresentato proprio da un'occupazione sine titulo per un certo periodo): “…
D'altro canto, è pacifico tuttavia il danno economico subito da Controparte_1
per non avere potuto disporre liberamente dei propri beni, vedendosi – suo malgrado – costretto a subire inerte l'esito della procedura esecutiva immobiliare con tutte le conseguenze del caso”.
Ciò posto, non ritenendo opportuno soffermarsi ulteriormente sui sopra descritti aspetti (per evidenti ragioni di economicità e celerità), si dovrà proprio passare ad esaminare la fondatezza (in fatto
Contro e diritto) della domanda che intende “contrapporre” a quella svolta dalla sig.ra Parte_1
E, sul punto, appaiono condivisibili le osservazioni e argomentazioni di parte ricorrente in merito alla necessaria applicazione del noto principio del “ne bis in idem”.
In particolare, se è vero che la sentenza 711 / 2023 Tribunale di OV (richiamata dalle parti,
Contro prodotta agli atti e, per quanto consta, passata in giudicato) ha già riconosciuto a un diritto di ottenere somma di denaro a titolo di “occupazione” dell'immobile, non si può ignorare quanto già affermato nella stessa sentenza sulla natura e su quali aspetti la relativa indennità è idonea a coprire:
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 33645 del 15 novembre
2022, sono intervenute sulla questione, risolvendo il suddetto contrasto ed esprimendo i seguenti tre principi di diritto:
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; - “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; - “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il pagina 3 di 5 bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Nondimeno, come precisato dalla Suprema Corte, a differenza dell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
In altre parole, la sentenza 711 / 2023 Tribunale di OV, ha già esaminato la questione dell'occupazione senza titolo da parte della sig.ra e ha già riconosciuto e quantificando Parte_1
Contro il relativo diritto da parte della precisando espressamente che detto riconoscimento comprende anche la “voce” di danno oggi richiesta in via riconvenzionale dalla stessa odierna convenuta. Dal che il corretto ragionamento sul ne bis in idem sulla stessa questione ( e quindi a prescindere da quanto ritenuto dallo scrivente giudice, che peraltro, ragionevolmente, condivide, almeno in linea di massima, il ragionamento del giudice di cui alla succitata sentenza), perché già valutata in una sentenza, peraltro e per quanto consta, pure passata in giudicato e non appellata (… se non altro, per contestare quanto statuito sul punto).
__________________________________________
Le spese di lite di questo giudizio vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate, sia alla luce del valore della causa (che si attesta in prossimità del minimo dello scaglione applicabile), alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento
(nonostante alcuni rinvii, peraltro su istanza congiunta), alla luce della scarsa complessità della controversia (che viene decisa in applicazione a principio che evita allo scrivente di entrare nel vero e proprio merito della vicenda), e alla luce della esigua attività istruttoria (comunque da ritenersi svolta, se non altro per il deposito di documentazione a prova delle rispettive ragioni); pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, €
903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), oltre ad € 0,00= per esposti (per la natura di causa “esente”, per essere la ricorrente ammessa al PSS), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande di parte attrice / ricorrente, preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 22.07.2009 a seguito del recesso da parte della resistente dichiarata con sentenza n. 711/2023 emessa dal Tribunale di OV, accertato che - pagina 4 di 5 per l'effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare - la resistente, sempre per quanto ritenuto in detta sentenza, è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di acconto
(segnatamente, anche per i versamenti di euro 10.000,00 in data 29/09/2011 ed euro 19.000,00 in data 18/02/2013), per l'effetto condanna , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a restituire alla sig.ra la Parte_1 somma di euro 29.000,00, per i motivi sopra esposti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento, in favore dello Stato (in quanto parte attrice ammessa al PSS), liquidando le stesse, nella loro interezza, in € 3.809,00= (di cui € 851,00= per la fase di studio, € 602,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.453,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
OV, lì 5 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 5 di 5