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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 990 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 990 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DINA MATTEO (C.F. e dell'Avv. SARDANO C.F._2 JENNY (Cod. Fisc.: ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_4 dell'Avv. ZUCCONI MATTEO ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 28/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la FI;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della FI minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge, la convivenza essendo già cessata all'atto della separazione.
2) La FI minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la FI, mentre ogni determinazione relativa a questioni inerenti la straordinaria amministrazione, sia relativa all'istruzione, alla salute e/o a qualsiasi ulteriore interesse fondamentale della bambina, sarà necessariamente presa di comune accordo e previo confronto.
La minore manterrà la sua prevalente collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, ove già risiede.
Le parti si impegnano a preservare un atteggiamento equilibrato e sereno in presenza della minore e dichiarano di impegnarsi per tutelare i rapporti intercorrenti tra la propria FI ed i rispettivi ascendenti e parenti.
3) Nel rispetto degli impegni scolastici e di salute della minore i tempi di permanenza della stessa presso la madre potranno essere liberamente determinati dalle parti e, in mancanza di accordo, la frequentazione madreFI, dovrà, comunque, avvenire nel rispetto del calendario minimo di seguito indicato:
- Due weekend al mese alternati a decorrere dal sabato mattina sino alla domenica sera, con pernottamento del sabato presso la madre incluso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e con gli impegni lavorativi della madre.
Nel caso in cui la madre, per esigenze lavorative, riuscisse a trascorrere con la FI la sola giornata di sabato o di domenica, la minore potrà pernottare presso la madre nella serata precedente il giorno di pagina 2 di 5 frequentazione, id est venerdì sera, nel periodo non scolastico, in caso di frequentazione durante la giornata di sabato e sabato sera in caso di frequentazione durante la giornata di domenica.
Nel caso in cui la madre non riuscisse ad incontrare la FI nel proprio weekend di competenza, si prevede sin da ora la possibilità di recupero in favore della madre nella settimana successiva in una giornata intera (periodo non scolastico) o in un pomeriggio (periodo scolastico), individuata preferibilmente nel giovedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
La Sig.ra provvederà ad accompagnare e a riportare la minore presso la residenza del padre Pt_1 nelle giornate e nei weekend di competenza della medesima entro le ore 20:00 di ogni sera, salvo diverso accordo fra le parti;
- la giornata intera di giovedì, o altra giornata concordata tra i genitori (periodo non scolastico), o il pomeriggio del giovedì, o di altra giornata concordata tra i genitori (periodo scolastico), nella settimana in cui la madre non trascorrerà con la minore il weekend.
Si precisa che la giornata o pomeriggio di frequentazione infrasettimanale rimarrà sempre unica, nel numero di 1 (uno), anche laddove la madre nella settimana in cui è prevista la visita infrasettimanale debba, se del caso, recuperare eventuale weekend di propria competenza non trascorso con la minore;
- la minore, laddove lo desiderasse, potrà pernottare presso la madre nei giorni in cui si troverà con la stessa a condizione che nella giornata successiva non vi sia giornata di frequentazione scolastica;
- i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e di vita della minore, al fine di permettere una migliore organizzazione, provvederanno a concordare i weekend di competenza e le giornate infrasettimanali di visita della madre con preavviso minimo di due settimane, salvo possibilità di modificare le giornate previamente concordate laddove la madre dovesse documentare una improvvisa modifica dei propri turni lavorativi;
- festività alternate ogni anno tra i genitori (Natale, Pasqua, compleanno , etc.) da concordarsi Per_1 direttamente tra gli stessi;
- per ciò che concerne le vacanze estive la minore trascorrerà 15 gg con ciascun genitore in modo continuo o discontinuo in base alle ferie e/o agli impegni lavorativi, e non, degli stessi.
Tale periodo dovrà essere concordato preventivamente e reciprocamente all'inizio di ogni estate entro e non oltre la data del 15 Giugno o, comunque, non appena i genitori avranno notizia dei rispettivi periodi di ferie, onde evitare problematiche organizzative di sorta;
- la Sig.ra ed il Sig. qualora volessero intraprendere un viaggio in Italia o all'estero con Pt_1 Pt_2 la minore dovranno previamente informare l'altro genitore ed ottenere apposita autorizzazione scritta
(anche tramite email e whatsapp) in tal senso dal medesimo e dovranno altresì comunicare all'altro pagina 3 di 5 coniuge la località di destinazione nonché l'indirizzo completo del luogo ove durante tale periodo domicilieranno unitamente alla FI , oltre alle date di partenza e ritorno. Per_1
4) La Sig.ra potrà liberamente contattare telefonicamente la FI nel rispetto delle volontà e Pt_1 dei desiderata della minore.
5) Le parti cercheranno nell'organizzazione della propria routine e dei propri impegni personali e lavorativi di confrontarsi reciprocamente e collaborare nel precipuo e primario interesse e benessere della FI, cercando di non creare quindi disagi e/o disguidi l'un l'altro e collaborando tra loro.
6) Le parti, in ragione dell'attuale situazione economico-patrimoniale tra le stesse sussistente, stabiliscono che sia previsto a carico della Sig.ra un concorso nel mantenimento Parte_1 ordinario per la FI minore da corrispondere in favore del Sig. pari ad €uro 200,00 Parte_2
(duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
Le parti concordano che allo stato l'assegno unico sia destinato integralmente al Sig. . Parte_2
Le spese straordinarie inerenti la FI minore saranno suddivise tra i genitori al 50%. Tali importi dovranno essere previamente concordati tra le parti ed il rimborso nei confronti del genitore anticipatario avverrà previa esibizione del giustificativo.
A paramento per la determinazione di dette spese straordinarie le parti convengono di individuare il
Protocollo pubblicato dal C.N.F. in data 29/11/2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il genitore anticipatario onde ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore sarà tenuto ad inviare all'altro genitore, al raggiungimento dell'importo minimo complessivo di €uro 100,00 (cento/00), copia degli scontrini e/o ricevute di detti esborsi e l'altro genitore sarà tenuto al versamento della propria quota parte pari al 50% di dette spese entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuto ricevimento dei suddetti giustificativi.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8) Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti ed a tal ultimo riguardo i legali dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma
VIII, Legge 31/12/2012 n. 247.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 27.07.2013 in San Leo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Leo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2013 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 990 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DINA MATTEO (C.F. e dell'Avv. SARDANO C.F._2 JENNY (Cod. Fisc.: ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_4 dell'Avv. ZUCCONI MATTEO ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 28/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la FI;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della FI minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge, la convivenza essendo già cessata all'atto della separazione.
2) La FI minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la FI, mentre ogni determinazione relativa a questioni inerenti la straordinaria amministrazione, sia relativa all'istruzione, alla salute e/o a qualsiasi ulteriore interesse fondamentale della bambina, sarà necessariamente presa di comune accordo e previo confronto.
La minore manterrà la sua prevalente collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, ove già risiede.
Le parti si impegnano a preservare un atteggiamento equilibrato e sereno in presenza della minore e dichiarano di impegnarsi per tutelare i rapporti intercorrenti tra la propria FI ed i rispettivi ascendenti e parenti.
3) Nel rispetto degli impegni scolastici e di salute della minore i tempi di permanenza della stessa presso la madre potranno essere liberamente determinati dalle parti e, in mancanza di accordo, la frequentazione madreFI, dovrà, comunque, avvenire nel rispetto del calendario minimo di seguito indicato:
- Due weekend al mese alternati a decorrere dal sabato mattina sino alla domenica sera, con pernottamento del sabato presso la madre incluso, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e con gli impegni lavorativi della madre.
Nel caso in cui la madre, per esigenze lavorative, riuscisse a trascorrere con la FI la sola giornata di sabato o di domenica, la minore potrà pernottare presso la madre nella serata precedente il giorno di pagina 2 di 5 frequentazione, id est venerdì sera, nel periodo non scolastico, in caso di frequentazione durante la giornata di sabato e sabato sera in caso di frequentazione durante la giornata di domenica.
Nel caso in cui la madre non riuscisse ad incontrare la FI nel proprio weekend di competenza, si prevede sin da ora la possibilità di recupero in favore della madre nella settimana successiva in una giornata intera (periodo non scolastico) o in un pomeriggio (periodo scolastico), individuata preferibilmente nel giovedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore.
La Sig.ra provvederà ad accompagnare e a riportare la minore presso la residenza del padre Pt_1 nelle giornate e nei weekend di competenza della medesima entro le ore 20:00 di ogni sera, salvo diverso accordo fra le parti;
- la giornata intera di giovedì, o altra giornata concordata tra i genitori (periodo non scolastico), o il pomeriggio del giovedì, o di altra giornata concordata tra i genitori (periodo scolastico), nella settimana in cui la madre non trascorrerà con la minore il weekend.
Si precisa che la giornata o pomeriggio di frequentazione infrasettimanale rimarrà sempre unica, nel numero di 1 (uno), anche laddove la madre nella settimana in cui è prevista la visita infrasettimanale debba, se del caso, recuperare eventuale weekend di propria competenza non trascorso con la minore;
- la minore, laddove lo desiderasse, potrà pernottare presso la madre nei giorni in cui si troverà con la stessa a condizione che nella giornata successiva non vi sia giornata di frequentazione scolastica;
- i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze scolastiche e di vita della minore, al fine di permettere una migliore organizzazione, provvederanno a concordare i weekend di competenza e le giornate infrasettimanali di visita della madre con preavviso minimo di due settimane, salvo possibilità di modificare le giornate previamente concordate laddove la madre dovesse documentare una improvvisa modifica dei propri turni lavorativi;
- festività alternate ogni anno tra i genitori (Natale, Pasqua, compleanno , etc.) da concordarsi Per_1 direttamente tra gli stessi;
- per ciò che concerne le vacanze estive la minore trascorrerà 15 gg con ciascun genitore in modo continuo o discontinuo in base alle ferie e/o agli impegni lavorativi, e non, degli stessi.
Tale periodo dovrà essere concordato preventivamente e reciprocamente all'inizio di ogni estate entro e non oltre la data del 15 Giugno o, comunque, non appena i genitori avranno notizia dei rispettivi periodi di ferie, onde evitare problematiche organizzative di sorta;
- la Sig.ra ed il Sig. qualora volessero intraprendere un viaggio in Italia o all'estero con Pt_1 Pt_2 la minore dovranno previamente informare l'altro genitore ed ottenere apposita autorizzazione scritta
(anche tramite email e whatsapp) in tal senso dal medesimo e dovranno altresì comunicare all'altro pagina 3 di 5 coniuge la località di destinazione nonché l'indirizzo completo del luogo ove durante tale periodo domicilieranno unitamente alla FI , oltre alle date di partenza e ritorno. Per_1
4) La Sig.ra potrà liberamente contattare telefonicamente la FI nel rispetto delle volontà e Pt_1 dei desiderata della minore.
5) Le parti cercheranno nell'organizzazione della propria routine e dei propri impegni personali e lavorativi di confrontarsi reciprocamente e collaborare nel precipuo e primario interesse e benessere della FI, cercando di non creare quindi disagi e/o disguidi l'un l'altro e collaborando tra loro.
6) Le parti, in ragione dell'attuale situazione economico-patrimoniale tra le stesse sussistente, stabiliscono che sia previsto a carico della Sig.ra un concorso nel mantenimento Parte_1 ordinario per la FI minore da corrispondere in favore del Sig. pari ad €uro 200,00 Parte_2
(duecento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
Le parti concordano che allo stato l'assegno unico sia destinato integralmente al Sig. . Parte_2
Le spese straordinarie inerenti la FI minore saranno suddivise tra i genitori al 50%. Tali importi dovranno essere previamente concordati tra le parti ed il rimborso nei confronti del genitore anticipatario avverrà previa esibizione del giustificativo.
A paramento per la determinazione di dette spese straordinarie le parti convengono di individuare il
Protocollo pubblicato dal C.N.F. in data 29/11/2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il genitore anticipatario onde ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore sarà tenuto ad inviare all'altro genitore, al raggiungimento dell'importo minimo complessivo di €uro 100,00 (cento/00), copia degli scontrini e/o ricevute di detti esborsi e l'altro genitore sarà tenuto al versamento della propria quota parte pari al 50% di dette spese entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuto ricevimento dei suddetti giustificativi.
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8) Le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti ed a tal ultimo riguardo i legali dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma
VIII, Legge 31/12/2012 n. 247.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 27.07.2013 in San Leo (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Leo (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2013 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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