Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Sentenza breve 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 31/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2024, proposto dal sig. CA UE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n.19014 del 13.12.2024 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha “sospeso” la variante alla SCIA n. 5813 del 30.04.2021 e alla CILAS prot. 8549 dell’’1.07.2022 al fine di ottenere pretestuosamente una serie di atti e documenti non necessari per la valutazione della indicata variante;
- del provvedimento prot. n.19015 del 13.12.2024 con il quale, in successione al provvedimento prot. 19014 lo stesso Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, obliterando anche in questo caso la normativa di semplificazione in vigore, l’ultimo giorno ha sospeso la SCA presentata (recte: “è priva di efficacia”) e ha chiesto ulteriori documenti non dovuti e/o già in possesso della P.A. inibendo l’utilizzo dell’immobile completato e regolarmente autorizzato ai fini dello svolgimento dell’attività di B&B;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso, per quanto di ragione, gli artt.33 e 34 del RUEC di Positano approvato con delibera di C.C. n.3 del 06.03.2015 e disciplinante il procedimento di agibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Positano;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha gravato i due provvedimenti mediante i quali il Comune di Positano, a distanza di un solo giorno l’uno dall’altro, ha dapprima disposto la sospensione della SCIA/CILA prot. n. (con la nota prot. n.1914 del 13.12.2024) e subito dopo ha sancito (con il provv. prot. n. 19015/2024 di pari data) la improcedibilità della SCA (Segnalazione certificata di agibilità) presentata dall’interessato al termine dei lavori eseguiti.
2. Dette comunicazioni avevano avuto ad oggetto, in particolare, interventi di consolidamento statico, manutenzione e risanamento conservativo di un vetusto e immobile, dismesso da tempo, posto alla via Gradoni n. 7. In particolare, con la SCIA n. prot. 5813 del 30/04/2021 l’istante aveva segnalato l’esecuzione di lavori di ammodernamento dell’edificio oggetto di causa, integrandola poi con la CILA-S prot. 8549 del 01/07/2022. A conclusione dei lavori, infine, con la SCIA (SCA) prot. n. 17128/2024 l’interessato aveva segnalato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
2.1 Il gravame è stato corredato da un’istanza cautelare e affidato a tre motivi, in parte sovrapponibili e tra essi integrati, così rubricati “Per ambedue i provvedimenti. I) Violazione di legge (artt. 3 e ss. l.241/90; art.19 commi 3 e 6 bis l.241/90) - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento, falsità del presupposto, travisamento, sviamento); II. Relativamente al provvedimento prot. n.19014/2024. violazione di legge (artt. 3 e ss. l.241/90; art.27 l.r.c. n.31/2012; D.P.R. 380/2001) - Eccesso di potere (falsità del presupposto, difetto di motivazione, genericità, difetto istruttorio, travisamento, sviamento); III) Relativamente al provvedimento prot. n.19015/2024 collegato al prot. n. 19014/2024: 1) violazione di legge (art.3 e ss. l.241/90; art.97 Cost.; art.24 D.P.R. 380/2001 comma 5 così come modificato dall’art.3 d.lgs. n.222/2016) - Violazione di legge (art.24 comma 3 D.P.R. 380/2001; art.19 commi 3 e 6 bis l.241/90) - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (difetto del presupposto, difetto istruttorio, incompetenza, contraddittorietà, travisamento, sviamento) ”.
2.2 In estrema sintesi parte ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per sviamento e la violazione di legge, deducendo l’irragionevolezza degli atti impugnati. A maggior argomento delle proprie deduzioni parte ricorrente ha richiamato due sentenze a lui favorevoli rese inter partes e riguardanti il medesimo procedimento e le medesime opere in contestazione: la prima è stata emessa avverso il provvedimento di demolizione prot. n. (sent. n.2156/2021), mentre il secondo pronunciamento ha riguardato la SCIA prot. n. 5813/2021 (sentenza n. 1175/2022).
3. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso ed ha svolto argomenti di difesa anche nel merito.
4. La causa è stata chiamata dapprima alla camera di consiglio del 15.1.2025 e successivamente, a seguito di richiesta di rinvio, pervenuta congiuntamente dalle parti, all’odierna udienza del 29.1.2025. In quest’occasione sentite le parti alle quali è stato dato avviso come da verbale in atti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e per il resto manifestamente fondato; il che consente la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata così come preavvisato.
6. Principiando dalla disamina della sospensione/inibitoria della (SCIA) CILA-S di cui all’atto Prot. n. 19014 del 2025 il Collegio, nel condividere e seguire i più recenti arresti del Tribunale reputa che il mezzo di gravame proposto sia inammissibile per carenza d’interesse ad agire.
6.1 In proposito il Tribunale non ignora che, secondo un indirizzo già invalso nella Sezione, la determinazione declinatorio-interdittiva della CILA sia stata talvolta ritenuta nulla ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990, in quanto “ assunta extra ordinem, al di fuori del perimetro dei poteri repressivi normativamente tipizzati ” (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II n. 2627/2022) e che, secondo un altro indirizzo, desumibile da una pur isolata sentenza del Cons. Stato, sez. II, n. 4110/2023, la CILA soggiacerebbe, in via analogica, ai medesimi poteri ed alle medesime forme di interdizione e di autotutela decisoria previsti per la SCIA dall’art. 19 della l. n. 241/1990.
Non di meno il Collegio desume la carenza di interesse ad agire avverso la nota prot. 19014 del 13.12.2024 (con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha “sospeso” la variante alla SCIA n.5813 del 30.04.2021 e la CILAS prot. 8549 dell1.07.2022). A questa conclusione il Tribunale perviene intendendo seguire un analogo indirizzo già fatto proprio dalla recente sentenza della Sezione n. 1413/2024, nella quale in analoga fattispecie, riprendendo argomentazioni già formulate è stato affermato “ … mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l'applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA, venendo in rilievo con riferimento a quest'ultima un'attività non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Pertanto, la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, da parte dell'amministrazione comunale, sebbene a quest'ultima non sia precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia (TAR Campania, Salerno, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1935). Invero, l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego ” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5057/2023, già seguita da TAR Campania, Salerno sez. II n. 1105/2024).
In altri termini, l’azione impugnatoria non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale a causa dell’inesistenza di un atto amministrativo (declinatorio o inibitorio) qualificabile come esplicativo della funzione amministrativa di controllo della CILA (cfr. Cons. Stato sez. IV n. 3275/2021; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 3026/2022), mentre si rende esperibile solo allorquando gli interventi da quest’ultima contemplati siano repressi, in quanto debordanti dal paradigma tipizzato dall’art. 6 bis del d.p.r. n. 380/2001.
L’atto impugnato si è quindi risolto in un’illegittima sospensione ex ante e a priori delle opere oggetto della CILA. Si è trattato, in sostanza, di una larvata forma di diniego, “ espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale” (TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, n. 2058/2018).
Nel quadro così delineato, l’inibitoria oggetto dell’odierno ricorso si rivela pertanto estranea allo schema tipico dei provvedimenti correlabili alla presentazione di una CILA-S ed in conclusione non si presenta idoneo ad assumere la veste giuridica di un atto impugnabile.
7. Quanto invece al motivo di impugnazione del provvedimento n.19015/2024 con il quale il Comune ha disatteso la correlata SCA presentata il 15 novembre 2024, giusta Prot. 17128, lo stesso è manifestamente fondato. In proposito il Collegio reputa congruente il richiamo svolto nel ricorso alla precedente sentenza della Sezione n.1175/2022, resa sulla stessa vicenda. Difatti è possibile ribadire quanto allora rilevato dal Tribunale con riguardo all’identica censura di eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Ed invero, a fronte della contestata carenza documentale il ricorrente, già in sede procedimentale aveva depositato a suo tempo un’integrazione atta a dimostrare: i) l’inesattezza del primo accatastamento dal quale non risultavano il sottotetto e l’attuale struttura del piano terraneo, posto che “all’asserito aumento del numero di vani catastali non corrisponderebbe un altrettanto adeguato aumento di sagoma, volume e superficie” ; ii) “ la sussumibilità dell’intervento sul solaio nella categoria del risanamento statico (sub specie di “realizzazione di servizi igienici ed impianti tecnici ed idrici”), ammissibile ai sensi degli artt. 17, 27 e 13 dal PUT, come recepiti dal P.R.G. di Positano” . Ed in ragione di ciò il Tribunale aveva accolto quel ricorso affermando la sufficienza della documentazione depositata. A seguito della sentenza, trascorso l’ordinario termine previsto per l’inibizione dei lavori ivi previsti, il Comune non aveva più mosso alcun rilievo. Nonostante ciò, le medesime contestazioni che secondo il Comune avrebbero allora ostacolato l’esecuzione dei lavori e che il Tribunale aveva ritenuto illegittime, mutatis mutandis sono state riproposte a seguito della trasmissione da parte dell’interessato, mediante il tecnico all’uopo incaricato, della comunicazione di fine lavori e della correlata SCA. E non è controverso che detta documentazione contenesse, in particolare, gli elementi richiamati dal comma 5 dell’art. 24 TUED e segnatamente “ a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all’art.67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82; d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; e-bis) attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. ”.
6.1 Quanto appena osservato circa la reiterazione delle medesime richieste d’integrazione documentale già ritenute illegittime dal Tribunale, conduce il Collegio a giudicare fondata anche la connessa censura di eccesso di potere per sviamento. Del resto detto vizio “ consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso; ciò si verifica, in particolare, allorquando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; il vizio in questione non è ravvisabile allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultano comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e risultano, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati ” ( ex pluris TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1308/2024). Nell’odierna vicenda, una volta acclarata la consistenza della documentazione già depositata e ritenuta sufficiente dalla richiamata sentenza del TAR n. 2156/2021, il provvedimento comunale oggi impugnato si presenta sviato in quanto alieno dal realizzare la funzione di generale controllo dell’attività edilizia e di repressione di quella abusiva che sarebbe, invece, ordinariamente deputata a svolgere.
6.2 Il sostanziale diniego (improcedibilità) opposto dal Comune si è dunque fondato, come rilevato correttamente dal ricorrente, su di una pretesa d’integrazione documentale ultronea e non necessaria secondo la vigente disciplina normativa di settore. Come sottolineato dal Tribunale in identica fattispecie, riguardante peraltro lo stesso Ente odierno resistente, infatti, la dichiarazione di fine lavori deve essere corredata soltanto della documentazione indicata al già citato comma 5 all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, introdotto con l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 207 del 2021. Al contrario, l’Amministrazione ha fatto riferimento, nella sua valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata, alla previgente disciplina indicata dal Regolamento urbanistico del 2015 ormai superata.
7.2 E giova soggiungere che, una volta verificato che agli atti del procedimento fossero già presenti gli atti istruttori necessari alla segnalazione ed alla comunicazione, il fatto che l’Amministrazione ritenesse di dovere valutare ulteriore documentazione non avrebbe potuto determinare la contestata inammissibilità della domanda. Al più, come correttamente rilevato nel ricorso, il Comune avrebbe potuto concedere un termine per integrare documentazione eventualmente ritenuta necessaria, ove effettivamente mancante. E, sotto questo profilo, rileva il contestato vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.
Conclusivamente il ricorso, quanto alla nota di sospensione della CILA-S (prot. n. 19014/2024) va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse ad agire, a fronte della natura non provvedimentale dell’atto sospensivo/inibitorio, inidoneo a incidere ex sé sugli effetti prodotti ex lege della CILA in assenza di autonomi provvedimenti repressivi; il gravame va invece accolto, nei sensi di cui alla precedente motivazione, con riguardo all’impugnazione del provvedimento prot. n. 19015/2024, denegatorio/inibitorio della SCA presentata con la nota prot. 17128/2024.
8. Le spese di giudizio, tenuto conto della parziale definizione in rito della controversia e della novità delle questioni controverse possono essere in ogni caso equitativamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili le censure avverso l’atto di sospensione della CILA-S prot. n. 19014/2024; accoglie, invece, il motivo di ricorso proposto avverso il diniego/improcedibilità della SCA presentata con nota prot. 17128/2024 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato prot.n. 19015/2024 per quanto di ragione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO