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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7443/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Alberto Erroi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Fatano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7443/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 18/02/2021, non reclamato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Copertino, 08.03.2012) e (Lecce,
[...] Persona_2
31.08.2016).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di aver acquistato, a seguito della separazione, altra abitazione e di aver ceduto al padre la propria quota di comproprietà della casa coniugale.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione della statuizione relativa alla percezione dell'A.U.U., di cui chiede il riconoscimento come per legge (ricorso depositato il 06/11/2023).
1.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando l'intervenuto mutamento delle esigenze di vita dei figli, in ragione della loro crescita, nonché l'eccessiva frammentazione del calendario di visite paterne concordato in sede di separazione. Ha altresì dedotto che, con l'introduzione dell'A.U.U., ripartito al 50% tra i genitori, ha visto ridursi l'importo complessivamente percepito per ciascun figlio.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio); c) la percezione in via integrale ed esclusiva dell'A.U.U.; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) la conferma, per il resto, delle statuizioni di
2 R.G. 7443/2023
cui agli accordi di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite
(memoria di costituzione depositata il 16/02/2024).
1.4.- Con ordinanza del 18/03/2024, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, il giudice delegato ha: a) confermato le statuizioni regolanti lo stato di separazione relative all'affidamento e collocamento della prole, nonché all'assegnazione della casa coniugale;
b) regolamentato il diritto di visita paterno;
c) posto, a carico di , l'obbligo di versare a favore di Parte_1 CP_1
, la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio); d) posto, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie da sostenere per la prole.
All'esito, il giudice delegato ha invitato le parti a consensualizzare la lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 29/11/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) La casa coniugale, già di proprietà di entrambi i coniugi, è oggi di proprietà del sig. al quale il figlio Parte_2
ha donato la sua quota e della sig.ra . Pt_1 Controparte_1
Le parti convengono che la casa, comprensiva del box auto sito nel primo piano seminterrato conformemente a quanto previsto dai provvedimenti pronunciati all'udienza del
18/3/2024, rimarrà assegnata alla sig.ra che CP_1 continuerà ad abitarla con i figli. Tutte le spese ordinarie, relative all'immobile, saranno sostenute dalla sig.ra CP_1 che la occupa mentre le spese straordinarie rimarranno a carico, in ragione del 50% ciascuno, dei comproprietari. Detto immobile ubicato in Lecce – Via San Cesario n. 42 piano 1 e piano S1 è censito nel NCEU del Comune di Lecce al foglio 239
3 R.G. 7443/2023
p.lla 1616 sub 12 Cat. A/3 e al foglio 239 p.lla 1616 sub 42
Cat. C6;
2) I minori e sono affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati presso la residenza della madre. Il padre incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) a settimane alterne in questi termini: nelle settimane di tipo A il martedì dall'ora di uscita dei figli da scuola (o dalle 13:00 ove non vi sia scuola) sino all'ora in cui il giorno dopo accompagnerà a scuola i figli
(o alle 08:00 ove non vi sia scuola), dal venerdì dall'ora di uscita dei figli da scuola al lunedì sino all'ora in cui accompagnerà a scuola i figli (o alle 08:00 ove non vi sia scuola); nelle settimane di tipo B il martedì e il giovedì dall'ora di uscita dei figli da scuola (o dalle 13:00 ove non vi sia scuola) sino all'ora in cui il giorno dopo accompagnerà a scuola i figli
(o alle 08:00 ove non vi sia scuola); b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
3) Il sig. verserà, a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 500,00
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio). Il contributo – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà
4 R.G. 7443/2023
essere versato entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive. Assegno unico di famiglia come per legge;
4) Entrambi i coniugi si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli come di seguito indicate: A) le spese straordinarie “preesistenti” (sanitarie – dentista, scolastiche
(libri e cancelleria inizio anno), come specificate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto presso il Tribunale civile di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm., non necessiteranno di accordo e saranno sostenute da entrambi i genitori e rimborsate a chi le ha sopportate nella immediata gestione dell'urgenza; B) le spese straordinarie “subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (gite scolastiche, corsi, attività ludico ricreative, visite mediche straordinarie e non urgenti e ulteriori specificate nel protocollo) saranno concordate tra i genitori i quali terranno conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Dette spese saranno rimborsate previa esibizione della documentazione attestante la spesa;
C) le spese straordinarie “non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (sanitarie non mutuabili, scolastiche, specificate come da protocollo) saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute al 50% da entrambi i genitori. In ogni caso per quanto non previsto le parti intendono fare riferimento alla regolamentazione contenuta del protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
5) Il padre s'impegna una volta l'anno ad acquistare direttamente, per ognuno dei figli, almeno un paio di scarpe e un capospalla;
6) Spese e competenze legali interamente compensate.
Sottoscrivono i difensori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla Legge professionale.
5 R.G. 7443/2023
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato telematicamente in data 28/11/2024, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 2733/2021 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 18/02/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 08/02/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28/11/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7443/2023 introdotto con ricorso del
06/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 23/06/2012 tra (Lecce (LE), Parte_1
27/10/1975) e (Lecce (LE), 27/11/1977) e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 109, parte
II, serie A, anno 2012;
6 R.G. 7443/2023
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
28/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7443/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Alberto Erroi,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele Fatano,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7443/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 18/02/2021, non reclamato.
Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(Copertino, 08.03.2012) e (Lecce,
[...] Persona_2
31.08.2016).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di aver acquistato, a seguito della separazione, altra abitazione e di aver ceduto al padre la propria quota di comproprietà della casa coniugale.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione della statuizione relativa alla percezione dell'A.U.U., di cui chiede il riconoscimento come per legge (ricorso depositato il 06/11/2023).
1.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando l'intervenuto mutamento delle esigenze di vita dei figli, in ragione della loro crescita, nonché l'eccessiva frammentazione del calendario di visite paterne concordato in sede di separazione. Ha altresì dedotto che, con l'introduzione dell'A.U.U., ripartito al 50% tra i genitori, ha visto ridursi l'importo complessivamente percepito per ciascun figlio.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio); c) la percezione in via integrale ed esclusiva dell'A.U.U.; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) la conferma, per il resto, delle statuizioni di
2 R.G. 7443/2023
cui agli accordi di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite
(memoria di costituzione depositata il 16/02/2024).
1.4.- Con ordinanza del 18/03/2024, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, il giudice delegato ha: a) confermato le statuizioni regolanti lo stato di separazione relative all'affidamento e collocamento della prole, nonché all'assegnazione della casa coniugale;
b) regolamentato il diritto di visita paterno;
c) posto, a carico di , l'obbligo di versare a favore di Parte_1 CP_1
, la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio); d) posto, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie da sostenere per la prole.
All'esito, il giudice delegato ha invitato le parti a consensualizzare la lite anche sulla base dei provvedimenti provvisori adottati.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 29/11/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) La casa coniugale, già di proprietà di entrambi i coniugi, è oggi di proprietà del sig. al quale il figlio Parte_2
ha donato la sua quota e della sig.ra . Pt_1 Controparte_1
Le parti convengono che la casa, comprensiva del box auto sito nel primo piano seminterrato conformemente a quanto previsto dai provvedimenti pronunciati all'udienza del
18/3/2024, rimarrà assegnata alla sig.ra che CP_1 continuerà ad abitarla con i figli. Tutte le spese ordinarie, relative all'immobile, saranno sostenute dalla sig.ra CP_1 che la occupa mentre le spese straordinarie rimarranno a carico, in ragione del 50% ciascuno, dei comproprietari. Detto immobile ubicato in Lecce – Via San Cesario n. 42 piano 1 e piano S1 è censito nel NCEU del Comune di Lecce al foglio 239
3 R.G. 7443/2023
p.lla 1616 sub 12 Cat. A/3 e al foglio 239 p.lla 1616 sub 42
Cat. C6;
2) I minori e sono affidati Per_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati presso la residenza della madre. Il padre incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) a settimane alterne in questi termini: nelle settimane di tipo A il martedì dall'ora di uscita dei figli da scuola (o dalle 13:00 ove non vi sia scuola) sino all'ora in cui il giorno dopo accompagnerà a scuola i figli
(o alle 08:00 ove non vi sia scuola), dal venerdì dall'ora di uscita dei figli da scuola al lunedì sino all'ora in cui accompagnerà a scuola i figli (o alle 08:00 ove non vi sia scuola); nelle settimane di tipo B il martedì e il giovedì dall'ora di uscita dei figli da scuola (o dalle 13:00 ove non vi sia scuola) sino all'ora in cui il giorno dopo accompagnerà a scuola i figli
(o alle 08:00 ove non vi sia scuola); b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
3) Il sig. verserà, a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 500,00
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 250,00 per ciascun figlio). Il contributo – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà
4 R.G. 7443/2023
essere versato entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive. Assegno unico di famiglia come per legge;
4) Entrambi i coniugi si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli come di seguito indicate: A) le spese straordinarie “preesistenti” (sanitarie – dentista, scolastiche
(libri e cancelleria inizio anno), come specificate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto presso il Tribunale civile di Lecce in data
21/05/2018 e ss.mm., non necessiteranno di accordo e saranno sostenute da entrambi i genitori e rimborsate a chi le ha sopportate nella immediata gestione dell'urgenza; B) le spese straordinarie “subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (gite scolastiche, corsi, attività ludico ricreative, visite mediche straordinarie e non urgenti e ulteriori specificate nel protocollo) saranno concordate tra i genitori i quali terranno conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Dette spese saranno rimborsate previa esibizione della documentazione attestante la spesa;
C) le spese straordinarie “non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori” (sanitarie non mutuabili, scolastiche, specificate come da protocollo) saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute al 50% da entrambi i genitori. In ogni caso per quanto non previsto le parti intendono fare riferimento alla regolamentazione contenuta del protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
5) Il padre s'impegna una volta l'anno ad acquistare direttamente, per ognuno dei figli, almeno un paio di scarpe e un capospalla;
6) Spese e competenze legali interamente compensate.
Sottoscrivono i difensori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla Legge professionale.
5 R.G. 7443/2023
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato telematicamente in data 28/11/2024, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione n. 2733/2021 del Tribunale di Lecce pubblicato in data 18/02/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 08/02/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28/11/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7443/2023 introdotto con ricorso del
06/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 23/06/2012 tra (Lecce (LE), Parte_1
27/10/1975) e (Lecce (LE), 27/11/1977) e trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 109, parte
II, serie A, anno 2012;
6 R.G. 7443/2023
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
28/11/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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