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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Procuratore Speciale - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier /via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240037829313000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e ne chiede l'annullamento in quanto aveva correttamente provveduto al pagamento delle somme dovute e la cartella era evidentemente frutto di un errore dell'ufficio.
Si Costituiva l'Agenzia delle Entrate che dichiarava di aver in gran parte provveduto a sgravare gli importi richiesti chiedeva invece il rigetto del ricorso per gli importi non sgravati in quanto disconosciuti i pagamenti effettuati attraverso compensazioni non valide.
All'odierna udienza sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'uffiico, dopo aver controllato l'esatto abbinamento delle somme dovute congli importi versati ha sgarvato le seguenti somme originariamente richieste
4731 421,08 421,08
1080 126,30 126,30
1085 44,11 44,11
1085 9,60 9,60
9361 2.791,85 2.791,85
9363 837,60 19,58 818,02
9362 292,49 292,49
9362 63,64 0,22 63,42
9361 1.437,66 1.437,66
9363 431,30 10,09 421,21
9362 150,62 150,62
9362 32,77 0,11 32,66
9367 96,60 96,60
9369 29,00 29,00
9368 10,13 10,13
9368 2,20 2,20
9367 21,70 21,70
9369 6,50 6,50
9368 2,27 2,27
9368 0,49 0,49
914A 273,49 273,49
914E 82,00 82,00
914C 28,65 28,65
914C 6,23 6,23
914A 3.347,24 3.347,24 914E 1.004,20 15,13 989,07
914C 350,69 350,69
914C 76,30 0,17 76,13
Per tanto in relazione a tali importi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
L'originaria pretesa dell'Ufficio rimane quindi limitata ai soli seguenti importi :
905A 1.901,39
916B 570,40
Per tali importi l'Ufficio non ha provveduto allo sgravio con la seguente motivazione DERIVANO DA
COMPENSAZIONI EFFETTUATE IN MISURA SUPERIORE AL DICHIARATO. CON RIFERIMENTO AL
RIGO SX 49, IL 'CREDITO MATURATO' DICHIARATO E COMPENSATO E' MAGGIORE DEL
CERTIFICATO.
Orbene si tratta di una contestazione diversa da quella originaria che riguardava il mancato versamento delle imposte dovute. L'Ufficio ora invece contesta che le somme portate negli F24 in compensazione per il pagamento delle imposte dovute erano errate. Pertanto l'obiezione del contribuente è fondata in quanto ha prodotto tutti gli f24 relativi al pagamento delle somme dovute e l'ufficio dovrà nel caso provvedere ad una nuova contestazione relativamente al mancato riconoscimento di crediti di imposta. Il ricorso del contribuente per gli importi non sgravati deve quindi essere accolto.
Per la parte per cui è cessata la materia del contendere vi sono giustificati motivi perhè le spese siano dichiarate compensate, per la restante parte seguono la soccombenza, come specificato direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alle somme sgravate, accoglie il ricorso per la restante parte del tributo richiesto. Compensa per metà le spoese del giudizo e condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.710,00 per onorari oltre CUT, spese generali al 15% , CPA ed IVA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Procuratore Speciale - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier /via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240037829313000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste nel rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e ne chiede l'annullamento in quanto aveva correttamente provveduto al pagamento delle somme dovute e la cartella era evidentemente frutto di un errore dell'ufficio.
Si Costituiva l'Agenzia delle Entrate che dichiarava di aver in gran parte provveduto a sgravare gli importi richiesti chiedeva invece il rigetto del ricorso per gli importi non sgravati in quanto disconosciuti i pagamenti effettuati attraverso compensazioni non valide.
All'odierna udienza sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'uffiico, dopo aver controllato l'esatto abbinamento delle somme dovute congli importi versati ha sgarvato le seguenti somme originariamente richieste
4731 421,08 421,08
1080 126,30 126,30
1085 44,11 44,11
1085 9,60 9,60
9361 2.791,85 2.791,85
9363 837,60 19,58 818,02
9362 292,49 292,49
9362 63,64 0,22 63,42
9361 1.437,66 1.437,66
9363 431,30 10,09 421,21
9362 150,62 150,62
9362 32,77 0,11 32,66
9367 96,60 96,60
9369 29,00 29,00
9368 10,13 10,13
9368 2,20 2,20
9367 21,70 21,70
9369 6,50 6,50
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914E 82,00 82,00
914C 28,65 28,65
914C 6,23 6,23
914A 3.347,24 3.347,24 914E 1.004,20 15,13 989,07
914C 350,69 350,69
914C 76,30 0,17 76,13
Per tanto in relazione a tali importi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
L'originaria pretesa dell'Ufficio rimane quindi limitata ai soli seguenti importi :
905A 1.901,39
916B 570,40
Per tali importi l'Ufficio non ha provveduto allo sgravio con la seguente motivazione DERIVANO DA
COMPENSAZIONI EFFETTUATE IN MISURA SUPERIORE AL DICHIARATO. CON RIFERIMENTO AL
RIGO SX 49, IL 'CREDITO MATURATO' DICHIARATO E COMPENSATO E' MAGGIORE DEL
CERTIFICATO.
Orbene si tratta di una contestazione diversa da quella originaria che riguardava il mancato versamento delle imposte dovute. L'Ufficio ora invece contesta che le somme portate negli F24 in compensazione per il pagamento delle imposte dovute erano errate. Pertanto l'obiezione del contribuente è fondata in quanto ha prodotto tutti gli f24 relativi al pagamento delle somme dovute e l'ufficio dovrà nel caso provvedere ad una nuova contestazione relativamente al mancato riconoscimento di crediti di imposta. Il ricorso del contribuente per gli importi non sgravati deve quindi essere accolto.
Per la parte per cui è cessata la materia del contendere vi sono giustificati motivi perhè le spese siano dichiarate compensate, per la restante parte seguono la soccombenza, come specificato direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alle somme sgravate, accoglie il ricorso per la restante parte del tributo richiesto. Compensa per metà le spoese del giudizo e condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.710,00 per onorari oltre CUT, spese generali al 15% , CPA ed IVA