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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 662/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 4 dicembre 2025.
E' presente per gli attori l'avv. Massimiliano Capecchi, laddove nessuno alle 10,20 è Pt_1 comparsa per parte convenuta. L'avv. Capecchi insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg. Dott. nato a [...] il Parte_2
28/05/1965, (C.F. residente in [...], Località San Quirico Villa Bottiglia, in C.F._1 proprio e nella qualità di erede di il Dott. nato a [...], il Persona_1 Parte_3
02/04/1963, (C.F. ), residente in [...] Loc. San Quirico, "Il Ciocco 4", la C.F._2
Signora nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in Barga (LU), Loc. San Quirico Villa La Rosa Vecchia, la Dott.ssa Controparte_2 nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Barga (LU), Piazza Conti C.F._4
n. 2, questi ultimi esclusivamente nella loro qualità di Eredi di deceduto il Persona_1
12.12.2015, convenivano dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra nata a [...] il CP_3
20.04.1955 (codice fiscale: ) residente in [...] a C.F._5
Viareggio (LU) CAP 55049, per sentir accertare e dichiarare ex artt. 595 c.p., 185 c.p., 2043 c.c., la lesione dell'immagine e della reputazione del Dott. in proprio ed in qualità di Parte_2
Erede di del Dott. nonché della Dott.ssa e Persona_1 Parte_3 CP_2 CP_2 della sig.ra questi ultimi esclusivamente in qualità di Eredi del defunto Controparte_4
Persona_1
L'azione faceva seguito alla illecita condotta costituente, a detta degli attori, una vera e propria campagna diffamatoria perpetrata mediante la pubblicazione dei tweet esposti sul social network
“Twitter” (oggi “X”) e diffusi dalla signora tramite l'account del quale ne è titolare con CP_3 nickname “B VA (@B RA) e, conseguentemente e per l'effetto condannare la signora titolare dell'account “Twitter” “ per i contenuti riferiti ai CP_3 CP_5 riportati in premessa in paragrafo II della citazione e di cui ai documenti 1 e 2 di parte Pt_1 attrice, precisamente il tweet del 29/9/2018 e quello del 27/8/2019 e pubblicati sul detto social
1 network, a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. e, comunque, nella misura ridotta rispetto alla pretesa originaria - in virtù delle intervenute tardive eliminazioni dei tweet e per l'esclusione di un ulteriore commento (doc. 4) inserito originariamente nell'istanza di mediazione (ed oggetto di separato procedimento penale) -di complessive € 12.000,00 (dodicimila) o in quella che sarà ritenuta dal Tribunale Ill.mo e, comunque che vengono quantificati come segue: - € 3.500,00
(tremilacinquecento) in favore del Dott. in proprio;
- € 8.500,00 Parte_2
(ottomilacinquecento) in favore degli Eredi di il tutto con vittoria di spese, Persona_1 competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione la convenuta, contestando l'attorea pretesa e sostenendo di non aver mai scritto che sapesse di star vendendo sangue infetto, Persona_1 di non aver mai citato personalmente i figli , , né la moglie Pt_2 Pt_3 CP_2 Controparte_6
e che non era stato assolto nel processo di Napoli, come invece afferma il loro Persona_1 avvocato, essendo la sua posizione stata stralciata perché dichiarato non in grado di intendere e di volere, domandando, in sintesi, il rigetto delle domande.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, il quale provvedeva a concedere i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. e quindi a fissare udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno del 18/11/2024. Il 16/11/2024 il procuratore della Sig.ra con le sue note scritte di Controparte_1 precisazione delle conclusioni, informava che la stessa Sig.ra era venuta a mancare Controparte_1 il 6/10/2024. Il Giudice, pertanto, provvedeva ad emanare Ordinanza nella quale, rilevato che gli eredi dovevano costituirsi per proseguire il giudizio in luogo della de cuius (artt. 300, 2°c. e 302 cpc) e che essi non risultavano costituiti quali eredi, non essendo certo sufficiente quanto dichiarato nelle note scritte appena depositate (non essendo stato prodotto alcun atto, comprensivo di procura in tal senso), invitava gli attori a provvedere nel senso sopra indicato, salva l'interruzione del procedimento in caso contrario. Di conseguenza, con comparsa depositata il 20/11/2024, si costituivano gli eredi e rilevando la posizione Pt_2 Pt_3 Controparte_2 processuale già assunta dalla defunta madre Controparte_1
Il Giudice fissava quindi udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per il 31/3/2025. In seguito veniva nominato il sottoscritto Giudice che, autorizzando la produzione da parte attrice dell'intervenuta sentenza del Trib. Napoli n. RG 8738/2024 fissava nuova udienza, sempre ex art. 281-sexies c.p.c., per la data odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Passando ora al merito e premesso che la mediazione nella fattispecie ora in esame risulta essere stata tentata ma che non è andata a buon fine, come risulta dalle produzioni di parte attrice, si osserva che la domanda è sostanzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Parte attrice ha infatti dimostrato che effettivamente risultano esser state pubblicate sull'allora social network “Twitter” due interventi da parte dell'odierna convenuta, in data 29/9/2018 e in data 27/8/2019, aventi contenuto oggettivamente diffamatorio nei confronti di e Persona_1 dei suoi figli, per il quale ultimo tweet era pure intervenuto decreto penale di condanna a carico della stessa convenuta, decreto diventato esecutivo a seguito di provvedimento di questo
Tribunale.
2 In particolare si osserva che la titolarità degli interventi diffamatori è risultata appartenente alla convenuta in quanto i profili esaminati dalla perizia prodotta in atti quale allegato 9a CP_3 di parte attrice appartengono tutti alla stessa persona e, dunque, anche il profilo “Twitter”
@BRA oggetto dell'analisi di cui alla perizia, come risultante anche dalle stesse dichiarazioni di parte convenuta di cui alla sua comparsa di costituzione, che mira a contestare il profilo diffamatorio, senza però escludere espressamente la titolarità degli scritti.
Riguardo alla sussistenza del fatto lesivo non sussistono dubbi sia riguardo al secondo tweet, già riscontrato dal Giudice penale, sia riguardo al primo, della stessa sostanziale natura, in quanto entrambi attribuenti la falsa commissione di fatti di reato e non riportanti la verità processuale emersa, non potendo controparte invocare l'esercizio del diritto di cronaca e critica essendo violato il limite insuperabile del rispetto della verità dei fatti e della continenza espressiva (Cass.
Penale, sez. V, n. 18057/2023), con attribuzione di una responsabilità inesistente, omettendo informazioni determinanti come le assoluzioni definitive, configurando quindi la fattispecie della diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p.
Si rileva in particolare che il primo tweet è direttamente lesivo nei confronti del defunto
[...]
e che il secondo risulta offensivo anche nei confronti dei figli, ancorché non menzionati Per_1 direttamente per nome ma il cui riferimento agli stessi appare palese dalla lettura del testo.
Ritenuta pertanto la responsabilità civile nei confronti della convenuta, la valutazione del danno iure proprio farà riferimento alle tabelle, già utilizzate da questo Tribunale civile, del Tribunale di
Milano riguardanti la liquidazione del danno per diffamazione a mezzo stampa.
In base a tali tabelle occorrerà aver riguardo alla sostanziale assenza di notorietà del diffamante, al mezzo utilizzato per la diffamazione, nonché alla, dichiarata dagli attori, successiva cancellazione dei tweet, argomentando da ciò la - prevalentemente - tenue entità del danno.
Tenuto conto di quanto sopra, si osserva ora che il preteso danno iure hereditatis si atteggia invece quale danno diretto, giusta Cass. n. 20269/2024, e particolarmente di natura morale, esistendo una presunzione iuris tantum di sofferenza morale e reputazionale in capo agli eredi e non risultando dimostrata da parte convenuta l'assenza di tale danno.
Si deve pertanto riconoscere equitativamente a titolo risarcitorio all'attore la Parte_2 somma di € 2.000,00 iure proprio a e agli altri attori, compreso lo stesso la Parte_2 somma di € 1.000,00 cadauno, a titolo di risarcimento equitativamente determinato per danno morale, oltre a rivalutazione e interessi dal fatto, come in dispositivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna la convenuta a pagare a titolo risarcitorio all'attore CP_3 [...]
a complessiva somma di € 2.000,00 oltre a rivalutazione e interessi nella misura di Pt_2 legge dal 27/8/2019 al saldo effettivo a titolo di risarcimento per danno diretto, nonché la
3 somma di € 1.000,00 a titolo di danno morale, oltre a rivalutazione e interessi nella misura di legge dal 29/9/2018 al saldo effettivo;
2) Condanna la convenuta a pagare a titolo risarcitorio agli altri attori CP_3 [...]
e la somma di € 1.000,00 cadauno, oltre a rivalutazione e Pt_3 Controparte_2 interessi nella misura di legge dal 29/9/2018 al saldo effettivo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese legali degli attori, che liquida in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 4 dicembre 2025.
E' presente per gli attori l'avv. Massimiliano Capecchi, laddove nessuno alle 10,20 è Pt_1 comparsa per parte convenuta. L'avv. Capecchi insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg. Dott. nato a [...] il Parte_2
28/05/1965, (C.F. residente in [...], Località San Quirico Villa Bottiglia, in C.F._1 proprio e nella qualità di erede di il Dott. nato a [...], il Persona_1 Parte_3
02/04/1963, (C.F. ), residente in [...] Loc. San Quirico, "Il Ciocco 4", la C.F._2
Signora nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._3 residente in Barga (LU), Loc. San Quirico Villa La Rosa Vecchia, la Dott.ssa Controparte_2 nata a [...], il [...], (C.F. , residente in Barga (LU), Piazza Conti C.F._4
n. 2, questi ultimi esclusivamente nella loro qualità di Eredi di deceduto il Persona_1
12.12.2015, convenivano dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra nata a [...] il CP_3
20.04.1955 (codice fiscale: ) residente in [...] a C.F._5
Viareggio (LU) CAP 55049, per sentir accertare e dichiarare ex artt. 595 c.p., 185 c.p., 2043 c.c., la lesione dell'immagine e della reputazione del Dott. in proprio ed in qualità di Parte_2
Erede di del Dott. nonché della Dott.ssa e Persona_1 Parte_3 CP_2 CP_2 della sig.ra questi ultimi esclusivamente in qualità di Eredi del defunto Controparte_4
Persona_1
L'azione faceva seguito alla illecita condotta costituente, a detta degli attori, una vera e propria campagna diffamatoria perpetrata mediante la pubblicazione dei tweet esposti sul social network
“Twitter” (oggi “X”) e diffusi dalla signora tramite l'account del quale ne è titolare con CP_3 nickname “B VA (@B RA) e, conseguentemente e per l'effetto condannare la signora titolare dell'account “Twitter” “ per i contenuti riferiti ai CP_3 CP_5 riportati in premessa in paragrafo II della citazione e di cui ai documenti 1 e 2 di parte Pt_1 attrice, precisamente il tweet del 29/9/2018 e quello del 27/8/2019 e pubblicati sul detto social
1 network, a risarcire i danni morali, esistenziali, nonché non patrimoniali, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c. e, comunque, nella misura ridotta rispetto alla pretesa originaria - in virtù delle intervenute tardive eliminazioni dei tweet e per l'esclusione di un ulteriore commento (doc. 4) inserito originariamente nell'istanza di mediazione (ed oggetto di separato procedimento penale) -di complessive € 12.000,00 (dodicimila) o in quella che sarà ritenuta dal Tribunale Ill.mo e, comunque che vengono quantificati come segue: - € 3.500,00
(tremilacinquecento) in favore del Dott. in proprio;
- € 8.500,00 Parte_2
(ottomilacinquecento) in favore degli Eredi di il tutto con vittoria di spese, Persona_1 competenze ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione la convenuta, contestando l'attorea pretesa e sostenendo di non aver mai scritto che sapesse di star vendendo sangue infetto, Persona_1 di non aver mai citato personalmente i figli , , né la moglie Pt_2 Pt_3 CP_2 Controparte_6
e che non era stato assolto nel processo di Napoli, come invece afferma il loro Persona_1 avvocato, essendo la sua posizione stata stralciata perché dichiarato non in grado di intendere e di volere, domandando, in sintesi, il rigetto delle domande.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, il quale provvedeva a concedere i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. e quindi a fissare udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno del 18/11/2024. Il 16/11/2024 il procuratore della Sig.ra con le sue note scritte di Controparte_1 precisazione delle conclusioni, informava che la stessa Sig.ra era venuta a mancare Controparte_1 il 6/10/2024. Il Giudice, pertanto, provvedeva ad emanare Ordinanza nella quale, rilevato che gli eredi dovevano costituirsi per proseguire il giudizio in luogo della de cuius (artt. 300, 2°c. e 302 cpc) e che essi non risultavano costituiti quali eredi, non essendo certo sufficiente quanto dichiarato nelle note scritte appena depositate (non essendo stato prodotto alcun atto, comprensivo di procura in tal senso), invitava gli attori a provvedere nel senso sopra indicato, salva l'interruzione del procedimento in caso contrario. Di conseguenza, con comparsa depositata il 20/11/2024, si costituivano gli eredi e rilevando la posizione Pt_2 Pt_3 Controparte_2 processuale già assunta dalla defunta madre Controparte_1
Il Giudice fissava quindi udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per il 31/3/2025. In seguito veniva nominato il sottoscritto Giudice che, autorizzando la produzione da parte attrice dell'intervenuta sentenza del Trib. Napoli n. RG 8738/2024 fissava nuova udienza, sempre ex art. 281-sexies c.p.c., per la data odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Passando ora al merito e premesso che la mediazione nella fattispecie ora in esame risulta essere stata tentata ma che non è andata a buon fine, come risulta dalle produzioni di parte attrice, si osserva che la domanda è sostanzialmente fondata e meritevole di accoglimento.
Parte attrice ha infatti dimostrato che effettivamente risultano esser state pubblicate sull'allora social network “Twitter” due interventi da parte dell'odierna convenuta, in data 29/9/2018 e in data 27/8/2019, aventi contenuto oggettivamente diffamatorio nei confronti di e Persona_1 dei suoi figli, per il quale ultimo tweet era pure intervenuto decreto penale di condanna a carico della stessa convenuta, decreto diventato esecutivo a seguito di provvedimento di questo
Tribunale.
2 In particolare si osserva che la titolarità degli interventi diffamatori è risultata appartenente alla convenuta in quanto i profili esaminati dalla perizia prodotta in atti quale allegato 9a CP_3 di parte attrice appartengono tutti alla stessa persona e, dunque, anche il profilo “Twitter”
@BRA oggetto dell'analisi di cui alla perizia, come risultante anche dalle stesse dichiarazioni di parte convenuta di cui alla sua comparsa di costituzione, che mira a contestare il profilo diffamatorio, senza però escludere espressamente la titolarità degli scritti.
Riguardo alla sussistenza del fatto lesivo non sussistono dubbi sia riguardo al secondo tweet, già riscontrato dal Giudice penale, sia riguardo al primo, della stessa sostanziale natura, in quanto entrambi attribuenti la falsa commissione di fatti di reato e non riportanti la verità processuale emersa, non potendo controparte invocare l'esercizio del diritto di cronaca e critica essendo violato il limite insuperabile del rispetto della verità dei fatti e della continenza espressiva (Cass.
Penale, sez. V, n. 18057/2023), con attribuzione di una responsabilità inesistente, omettendo informazioni determinanti come le assoluzioni definitive, configurando quindi la fattispecie della diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p.
Si rileva in particolare che il primo tweet è direttamente lesivo nei confronti del defunto
[...]
e che il secondo risulta offensivo anche nei confronti dei figli, ancorché non menzionati Per_1 direttamente per nome ma il cui riferimento agli stessi appare palese dalla lettura del testo.
Ritenuta pertanto la responsabilità civile nei confronti della convenuta, la valutazione del danno iure proprio farà riferimento alle tabelle, già utilizzate da questo Tribunale civile, del Tribunale di
Milano riguardanti la liquidazione del danno per diffamazione a mezzo stampa.
In base a tali tabelle occorrerà aver riguardo alla sostanziale assenza di notorietà del diffamante, al mezzo utilizzato per la diffamazione, nonché alla, dichiarata dagli attori, successiva cancellazione dei tweet, argomentando da ciò la - prevalentemente - tenue entità del danno.
Tenuto conto di quanto sopra, si osserva ora che il preteso danno iure hereditatis si atteggia invece quale danno diretto, giusta Cass. n. 20269/2024, e particolarmente di natura morale, esistendo una presunzione iuris tantum di sofferenza morale e reputazionale in capo agli eredi e non risultando dimostrata da parte convenuta l'assenza di tale danno.
Si deve pertanto riconoscere equitativamente a titolo risarcitorio all'attore la Parte_2 somma di € 2.000,00 iure proprio a e agli altri attori, compreso lo stesso la Parte_2 somma di € 1.000,00 cadauno, a titolo di risarcimento equitativamente determinato per danno morale, oltre a rivalutazione e interessi dal fatto, come in dispositivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna la convenuta a pagare a titolo risarcitorio all'attore CP_3 [...]
a complessiva somma di € 2.000,00 oltre a rivalutazione e interessi nella misura di Pt_2 legge dal 27/8/2019 al saldo effettivo a titolo di risarcimento per danno diretto, nonché la
3 somma di € 1.000,00 a titolo di danno morale, oltre a rivalutazione e interessi nella misura di legge dal 29/9/2018 al saldo effettivo;
2) Condanna la convenuta a pagare a titolo risarcitorio agli altri attori CP_3 [...]
e la somma di € 1.000,00 cadauno, oltre a rivalutazione e Pt_3 Controparte_2 interessi nella misura di legge dal 29/9/2018 al saldo effettivo;
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese legali degli attori, che liquida in complessivi € 286,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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