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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1351 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), alla Via Zanzur n. 8, presso lo studio dell'Avv. Bruno MATTEI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Fara Controparte_1 C.F._2 in Sabina (RI), alla Via XXIV Maggio n. 163, presso lo studio dell'Avv. Maura FATTIBENE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27-06-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 ha chiesto al Tribunale di Rieti Parte_1
la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1 pagina 1 di 15 Roccantica (RI) il 02.10.2010, esponendo che: dalla unione coniugale è nato in [...]
09.04.2011 , convivente con la madre;
il Tribunale di Rieti con Persona_1
decreto del 07.01.2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) il sig.
che ha lasciato la casa coniugale, potrà vedere od avere con sé il figlio quando lo CP_1
vorrà, previo accordo, ed in ogni caso durante le festività Natalizie, di Capodanno, di
Pasqua, e di Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo il figlio le passerà in via alternativa il
24, 25, 26, 31 dicembre, 1,5,6 gennaio e ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
c) entrambi i coniugi avranno l'affido condiviso del bimbo;
d) il sig. corrisponderà, a CP_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma di € 350,00 entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Le eventuali Parte_1
altre spese straordinarie (altre spese scolastiche, spese sanitarie non coperte dal SSN, attività sportive, abbigliamento di stagione, ecc.) saranno ripartite tra i coniugi al 50%; e) l'importo degli assegni familiari che verranno percepiti dalla madre in favore del figlio;
f) entrambi i coniugi provvederanno al proprio sostentamento, rinunciando al reciproco mantenimento”; il non ha corrisposto il mantenimento al del figlio, tanto che per questa circostanza la CP_1
ricorrente ha sporto denuncia;
la separazione tra i coniugi si protrae ininterrottamente per oltre sei mesi, a decorrere dalla data dell'udienza Presidenziale del 5-1-2022, e comunque a decorrere dalla data del 7-1-2022 di omologazione;
non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo che:
[...]
ha manifestato, in modo sempre più insistente e continuato, la volontà e il Persona_1 fortissimo desiderio di vivere stabilmente presso l'abitazione del padre;
negli ultimi periodi, in concomitanza con le incessanti richieste del figlio, il resistente ha percepito che il bambino viveva in una condizione di forte disagio presso l'abitazione materna ove viveva anche il compagno della madre;
dal provvedimento di separazione il ha visto sempre con CP_1
assiduità e costanza il figlio, andando a prenderlo presso la abitazione materna e riconducendolo presso quest'ultima secondo il piano di frequentazione concordato;
la non ha mai ostacolato il rapporto padre-figlio che, dunque, nel tempo si è Parte_1
pagina 2 di 15 fortificato e rafforzato;
il figlio negli ultimi tempi era molto insofferente e triste e, solo dopo qualche ora che trascorreva con il padre, si rasserenava e la serenità che però scompariva quando il bambino veniva ricondotto a casa della madre;
le richieste del figlio celano un disagio ed un malessere psicofisico provocato dalla madre, compromettendone la serenità e la crescita;
il resistente non ha versato l'assegno di mantenimento per il figlio del mese di settembre 2022 poiché, previo accordo con la si faceva integralmente carico di Parte_1
tutto il materiale scolastico per il figlio;
la mensilità di agosto 2022 non è stata corrisposta dal dopo che quest'ultimo aveva rappresentato alla le gravi difficoltà CP_1 Parte_1
economiche in cui versava;
il ha sempre frequentato il figlio curandone in prima CP_1 persona l'educazione, il sostentamento, l'andamento scolastico e più in generale non facendogli mancare nulla, nei limiti delle sue ridotte possibilità economiche;
la situazione reddituale e patrimoniale del resistente non risulta adeguata a sostenere il mantenimento stabilito;
il resistente, successivamente alla fine del matrimonio con la ha Parte_1 intrapreso una relazione stabile con un'altra signora, disoccupata, con la quale ha avuto recentemente una bambina, e con la quale convive unitamente alla figlia della Persona_2 nuova compagna. Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti.
All'esito dell'udienza del 10.11.2022, il Presidente, sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha disposto l'audizione del figlio per Persona_1 la udienza del 16.11.2022 e all'esito della detta audizione, con ordinanza del 17.11.2022, in via provvisoria e urgente, ha cosi disposto: “A) il minore viene affidato ad Persona_1 entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione paterna sita in Fara in Sabina alla via
XXV Aprile n. 92; B) gli incontri del minore con la madre sig.ra Persona_1
avverranno con la frequenza e le modalità stabilite dal Servizio sociale Parte_1
territorialmente competente al quale demanda il compito di prendere contatto, a tal fine, con entrambi i genitori;
C) revoca l'obbligo, previsto in sede di separazione, di versamento alla sig. di un assegno mensile a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio Parte_1
Per_
posto a carico del padre sig. che provvederà ora in forma diretta al CP_1 mantenimento del figlio;
D) nulla per il reciproco mantenimento dei coniugi”; e ha rinviato la causa davanti al giudice istruttore previa concessione dei termini di rito.
Con sentenza n. 65/2023 pubblicata il 21-02-2023, il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
ed
[...] Controparte_1
pagina 3 di 15 Istruita la causa mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e documenti, alla udienza del 27.6.2024, svolta mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Essendo stata già emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio n. 65/2023 depositata il 21.2.2.2023, occorre pronunciarsi sulle restanti domande delle parti.
1. Affidamento e collocamento del figlio Persona_1
In merito al regime di affidamento e collocamento del minore , Persona_1
preme ricordare che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore , delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario pagina 4 di 15 affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del figlio. Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in torme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse
(ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019).
Dalla istruttoria svolta è emersa l'incapacità della madre di sintonizzarsi sui bisogni emotivi del figlio oltre che sui bisogni strettamente materiali dello stesso.
In primo luogo, già in sede di audizione, il minore ha dichiarato: “sto un po' meglio con mio padre, preferirei stare con lui, perché con mamma non mi ci trovo tanto bene, sono un po' agitato con lei mentre con PA sono più tranquillo. Una volta ad esempio mia madre e il compagno hanno litigato pesantemente, mia madre era molto agitata e lei ha minacciato di uccidere il cane del compagno e la cosa mi ha molto impressionato perché sa quanto amore provi per gli animali” e poi “con mia madre sono sempre un po' agitato”. (cfr udienza
16.11.2022).
Inoltre, dalle relazioni dei servizi sociali è emerso, in primo luogo, l'impossibilità di effettuare l'indagine familiare richiesta dal giudice sul contesto materno, né di conoscere il compagno della o accedere nella loro abitazione, in quanto la ricorrente si è sempre resa Parte_1 indisponibile;
per quanto concerne l'acquisizione relativa agli esiti dei controlli effettuati presso il SerD da parte della ricorrente, il servizio era informato dell'avvio del percorso;
Per_ riguardo alla proposta di incontri protetti madre/figlio, sia che sua madre si erano mostrati disponibili ed entusiasti di questa opportunità, ma nel momento in cui è stato pianificato e condiviso un calendario di incontri con la madre, quest'ultima ha inviato una comunicazione via mail comunicando la sua decisione di non incontrare il figlio. Anche nelle occasioni successive, si legge nella relazione dei servizi, la non ha partecipato Parte_1
agli incontri stabiliti e nemmeno la visita domiciliare programmata dai Servizi presso la dimora della stessa è stata possibile sempre a causa del diniego della ricorrente. Nella relazione si legge che: “alla luce di quanto esposto si ha l'impressione che la madre del
pagina 5 di 15 minore non sia molto centrata sul suo bisogno e desiderio di poter incontrare suo figlio e Per_ soprattutto sul bisogno di (che in più occasioni ha palesato di voler incontrare la mamma seppur in modalità protetta). Se durante i colloqui la stessa infatti, palesa
Per_ disponibilità, mostrandosi desiderosa di incontrare , successivamente, per contro, comunicherà a mezzo mail la sua indisponibilità in merito. La parrebbe Parte_1 fortemente volubile e condizionata nelle scelte dal suo avvocato e dalla sua famiglia”; il
Servizio ha proposto, quindi, “una valutazione dello stato psico-emotivo del minore e un percorso di sostegno psicologico per lo stesso” ribadendo che “Le numerose mail di scambio fra la Signora manifestano un costante diniego alle proposte del servizio sociale Parte_1
relative al dispositivo del Tribunale Ordinario di Rieti, con conseguente impossibilità per le scriventi di effettuare proposte e valutazioni sulla donna” (cfr relazione del 05-03-2024).
Con relazione dell' 08-03-2024, i servizi sociali hanno fornito un ulteriore aggiornamento sulla situazione del minore, concludendo che: “permane una situazione stabile per ciò che concerne la vita del ragazzo sul territorio, non emergendo elementi pregiudizievoli all'interno del nuovo contesto di vita del minore. Quest'ultimo appare soddisfatto ed appagato dal suo contorno, stimolato nel proseguire il suo percorso nel contesto quotidiano.
Tuttavia, di particolare importanza risulta essere il recente trascorso vissuto dal ragazzo
Per_ assieme alla mamma, discontinuo e percepito la ancora “poco rassicurante”: nonostante appaia “consapevole” delle problematiche che coinvolgono la figura materna
(mostrando di aver svolto un grande lavoro introspettivo, impegnativo per la sua età), il minore ancora vive la Sig.ra come una presenza quasi “difforme” o “lontana” da Parte_1
Per_ sé. Nei colloqui svolti, seppur si osserva una maggior “stabilità” e “centralità” in , emerge un forte bisogno di confronto e necessità di “dialogo”. Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di affiancare il minore in questa delicatissima fase della sua vita, si richiede nuovamente alla S.V. con estrema urgenza di disporre: - Una valutazione psicofisica del minore nonché l'attivazione URGENTE di un percorso di sostegno Persona_1 psicologico agli esiti della stessa, qualora lo si riterrà opportuno”.
Con successiva relazione del 18-04-2024, il servizio sociale, depositando un aggiornamento
Per_ sul minore, ha rappresentato che l'ultimo contatto tra e la madre risaliva al 12.03.2024 all'interno dello Spazio Neutro e che, nello specifico, al colloquio del 28.03.2024 presso il Per_ Servizio Sociale con il minore, riferiva di non aver più visto la madre in quanto la stessa gli avrebbe comunicato tramite messaggio telefonico la sua non volontà di continuare gli incontri protetti “fino alla ricezione del nuovo decreto” e ha dichiarato che dal 12.03.2024 i pagina 6 di 15 contatti telefonici con la mamma sono stati “sporadici” e meno frequenti, dai contenuti
“minimali” e “basilari”. Alla luce di quanto riportato, il Servizio ha concluso che: “allo stato attuale, permane una situazione di “discontinuità” ed “irregolarità” per ciò che concerne la relazione madre-figlio: si ha l'impressione che tale legame, continui ad essere percepito da
Per_
come “poco rassicurante” e “poco affidabile”, insicurezza dovuta per lo più alle dimostrazioni di “incostanza” manifestate dalla Sig.ra nei suoi riguardi e Parte_1
Per_ percepite da in maniere quasi “deludente”. Nonostante il minore appaia
“consapevole” delle problematiche che coinvolgono la figura materna (mostrando di aver svolto un grande lavoro introspettivo, impegnativo per la sua età), sembrerebbe vivere la mamma come una presenza ancora “lontana” da sé. Nei colloqui svolti, seppur si osserva Per_ una maggior “stabilità” e “centralità” in , emerge un forte bisogno di confronto e necessità di “dialogo”.
All'udienza del 02-05-2024, è stata sentita la responsabile del servizio sociale, la quale ha confermato l'assenza della nella vita del figlio;
il alla stessa udienza, Parte_1 CP_1
ha confermato la detta assenza specificando di avere sempre difficoltà nel contattare la e di non avere ricevuto dalla stessa l'assegno di mantenimento stabilito dal Parte_1
Tribunale.
Con ulteriore relazione del 06-05-2024, i Servizi Sociali hanno riferito, rispetto al percorso presso il SerD della che: “si evince che la signora ha effettuato una interruzione Parte_1 del percorso prematuramente”, e pertanto “la valutazione appare frammentaria e parziale sia per l'esplorazione di una condizione di dipendenza o abuso di sostanze stupefacenti sia relativamente alla relazione genitoriale e al rapporto con il figlio, rispetto al quale emerge un attaccamento ambivalente”; inoltre, “il servizio scrivente ha l'impressione che la madre del minore abbia dei comportamenti che manifestano un disagio o una fragilità, sembrerebbe non essere in grado di mettersi in contatto con il bisogno emotivo del figlio, sembra essere molto proiettata sulla sua relazione con il compagno”.
Con relazione del 29-01-2025, il Settore IV Servizi Sociali di Fara in Sabina ha rappresentato che “permane una situazione di "discontinuità" ed "irregolarità" per ciò che concerne la Per_ relazione madre-figlio: dai racconti di la figura materna appare "incostante" nel
Per_ mantenere una relazione con il figlio minore, venendo percepita da in maniera quasi
Per_ "deludente". D'altro canto, sembra essersi quasi "rassegnato" ed "adattato" a questo rapporto con la mamma, apparendo "consapevole" delle problematiche e le fragilità della
Sig.ra seppur sembra vivere la mamma come una presenza "lontana" da sé. Nei Parte_1
pagina 7 di 15 Per_ colloqui svolti, seppur si osserva una maggior "stabilità" e "centralità" in , emerge un forte bisogno di confronto e di "dialogo", nell'intento "di rielaborare i propri vissuti familiari"; mentre “la figura paterna, si presenta puntuale nell'accudimento del figlio, rispondente nell'espletamento dei bisogni del ragazzo, anche dal punto di vista scolastico, essendo l'unica figura genitoriale con cui la scuola abbia avuto contatti e regolari rapporti Per_ fino ad oggi. Il Sig. sembrerebbe rappresentare la figura focale nella vita di : CP_1
quest'ultimo appare affidarsi al PA ed aver instaurato con il medesimo una relazione di profonda fiducia, fiducia che si tramuta conseguentemente, in un sentimento di "stima"; concludendo “si ritiene opportuno richiedere cortesemente alla S.V.: - Revocare gli incontri protetti tra il minore e la madre, stante la non collaborazione e la non partecipazione manifestata dalla Sig.ra così come agli atti della S.V. per tramite delle relazioni Parte_1
del S.S. del Comune di Forano;
Entrare nel merito della modalità di affidamento del minore tra le figure parentali;
Disporre l'attivazione del percorso di supporto psicologico in favore
Per_ di presso l'Asl territoriale cosi come emerso dalle valutazioni del Servizio
Specialistico.”
Infine, con relazione del 21-02-2025, i Servizi Sociali incaricati hanno comunicato che la non ha più avuto contatti con il figlio dal 12/03/2024 né ha avanzato richieste per Parte_1
il rispristino degli incontri con lo stesso.
Sulla scorta di quanto emerso dalla istruttoria svolta, la situazione familiare risulta essere complessa con riguardo al rapporto tra il minore e la madre.
Orbene, quanto emerso dalle plurime relazioni dei servizi sociali, unito al contenuto delle dichiarazioni del minore e alla espressa volontà dello stesso di vivere con il padre, consente di ritenere che il regime di affidamento più tutelante per il figlio sia quello dell'affidamento esclusivo in quanto nei confronti della è emersa una condizione di carenza Parte_1 genitoriale, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse del minore.
La figura paterna si è dimostrata puntuale nell'accudimento del figlio e rispondente nell'espletamento dei bisogni del ragazzo, anche dal punto di vista scolastico e il padre ad oggi è anche l'unico genitore con cui la scuola abbia avuto contatti e regolari rapporti;
il Per_ rappresenta ad oggi la figura genitoriale presente nella vita di e non sono CP_1 emersi elementi pregiudizievoli all'interno del nuovo contesto di vita del minore (quello paterno), mentre il trascorso vissuto dal ragazzo assieme alla mamma è stato discontinuo e Per_ percepito da “poco rassicurante”, infatti il minore ancora vive la madre come una pagina 8 di 15 presenza quasi “difforme” o “lontana” da sé; la madre non frequenta il figlio ormai da diverso tempo e se ne disinteressa, non non partecipando alla vita del minore, non rispondendo alle richieste di contatto del padre e non provvedendo a mantenere il figlio neppure versando la minima somma stabilita dal Tribunale.
Si vuole sottolineare che al di là della conflittualità genitoriale, che di per sé non precluderebbe il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, nel caso di specie assume connotati ostativi all' applicazione del regime di affidamento condiviso la assenza della madre dalla vita del bambino;
inoltre anche la mancata disponibilità della stessa ad affidarsi a tutte le figure professionali che il Tribunale ha messo a disposizione per aiutarla a risolvere le proprie problematiche e la mancata adesione ai percorsi di sostegno suggeriti e alle verifiche presso il Serd confermano lo scarso interesse della ricorrente per le questioni inerenti al figlio.
Alla luce di quanto fin ora esposto, si ritiene che il collocamento più funzionale alle esigenze evolutive del minore sia presso l'abitazione paterna.
Tale indicazione tiene conto dell'evoluzione dei rapporti tra padre e figlio e della non Per_ evoluzione del rapporto del minore con la madre, ed è volta a garantire la necessità che possa essere seguito con continuità e avere un contesto familiare stabile nel quale vivere con serenità.
Quanto alla disciplina del diritto di visita della madre, il Collegio osserva che tale regime debba essere debitamente calibrato tenendo in considerazione le esigenze legate all'età del minore e modulando i tempi di permanenza del minore presso la madre in modo graduale, garantendo in tal modo la corretta instaurazione di un sano e stabile rapporto tra il minore e la figura genitoriale non collocataria.
È importante che la necessità del bambino di costruire un rapporto con la madre, le cui forme e modalità devono essere opportunamente vagliate dai servizi sociali, siano subordinate all'avvio di un supporto psicologico per il minore e per la madre e previa istaurazione e completamento dei percorsi presso il Serd suggeriti alla madre, dovendo essere tutelata la serenità del minore.
Ebbene, in prima battuta gli incontri, se e qualora la madre ne faccia richiesta, dovranno avvenire con modalità protette secondo le modalità indicate in dispositivo in quanto la mancanza di supporti, quali quelli assicurati dagli operatori nel corso degli incontri protetti, potrebbe indurre la madre ad assumere comportamenti inopportuni nei confronti del figlio e acuire le difficoltà già emerse.
pagina 9 di 15 Ne segue che le visite materne potranno avvenire in forma libera e non protetta solo subordinatamente alla valutazione di opportunità dei Servizi sociali all'esito della valutazione positiva dell'evoluzione dei rapporti con il bambino e la madre e previo avvio dei percorsi di anche di supporto psicologico suggeriti dai servizi sociali;
sarà in facoltà del Servizio Sociale interrompere gli incontri ove ritenuti pregiudizievoli per il minore.
2. Statuizioni patrimoniali e assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
Va preliminarmente rilevato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(vedi, tra le altre Cass. civ. 975/2021, 605/2017).
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Peraltro come noto il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali, per cui la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997); rilevato che, in tale prospettiva, lo stato di disoccupazione del genitore, anche se incolpevole, non può costituire circostanza idonea ad pagina 10 di 15 esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e non lo esonera pertanto dall'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. sent. N. 41040/2012 e Cass. sent. N. 12125/1993).
Nel caso di specie, la ricorrente, attualmente disoccupata, nella relazione depositata del 27-
02-2024 ha dichiarato: di non produrre redditi, di non aver presentato dichiarazione dei redditi;
che l'abitazione sita a Forano (RI) costituisce l'unico immobile di sua proprietà per la quota di 8/10 e di non essere proprietaria di autovetture, né di avere titoli o forme di risparmio/investimento, né di possedere beni di lusso;
ha prodotto estratto conto del triennio
2021, 2022, 2023, da cui ci evince un saldo finale al 31.12.2021 di euro 423,87 ed una giacenza media anno 2021 di euro 307,96; un saldo finale al 31.12.2022 negativo di euro -
5,91 ed una giacenza media anno 2022 di euro 208,90; un saldo finale al 31.12.2023 di euro
42,22 ed una giacenza media anno 2023 di euro 15,04.
Il resistente, dopo un periodo di disoccupazione durato tre mesi duranti i quali ha percepito la
NASPI, a febbraio 2024 ha trovato un nuovo lavoro e ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.200,00; paga un canone di locazione mensile pari ad euro 600,00 per l'immobile ove vive insieme al figlio e al nuovo nucleo familiare e dalla relazione con la sig.ra è nata anche una bambina. Lo stesso non è proprietario di beni immobili né Pt_2
titolare di diritti reali, è titolare di una carta con saldo al 31-12-2023 pari ad euro 31,00 e di un conto corrente con un saldo al 31-12-2023 pari ad euro 145,83 e giacenza media anno 2023 pari ad euro 353,12; è titolare di due vetture di cui una non assicurata e neppure revisionata da anni. Ha dichiarato i seguenti redditi: Euro 3.372,85 (Certificazione Unica 2022, relativa all'anno 2021); redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato pari a Euro 2.003,08 e redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a Euro 16.059,27 (Certificazione Unica 2023, relativa all'anno 2022),
Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a Euro 111,72.
Il Collegio, tenuto conto della collocazione prevalente del minore presso il padre, degli oneri legati all'età del minore anche in considerazione delle accresciute esigenze dello stesso dovute all'età e degli elementi reddituali sopra richiamati, e considerato che la madre è una donna di giovane età, con piena capacità lavorativa, ritiene equo porre a carico della madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad Euro 200,00, con scadenza anticipata il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito della decisione, con pagina 11 di 15 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie per il figlio, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti da ritenersi integralmente richiamato, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
In ragione dell'affidamento esclusivo del ragazzo al padre e del collocamento presso l'abitazione paterna, questo deve essere percepito interamente dal padre.
3. Assegno di divorzio
Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento di un assegno divorzile di almeno euro 300, va evidenziato, preliminarmente, che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005,
n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
Come precisato dalla recente Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la
pagina 12 di 15 corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...).
Invece, l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. (...).
L'indirizzo interpretativo inaugurato dalla già descritta decisione resa da Cass., SU, n. 18287 del 2018, è stato successivamente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del
2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n. 5395 del 2023; Cass. n. 8764 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass., n. 11832 del 2023; Cass. n. 12708 del 2023; Cass. n.
13224 del 2023), la quale, peraltro, ha opinato pure che "Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente" (cfr. Cass.
pagina 13 di 15 n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022;
Cass. n. 38362 del 2021).
Ciò premesso, sulla scorta delle suindicate risultanze istruttorie, il Collegio, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che non sussistano i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile a carico del e in favore della CP_1 Parte_1
valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti nonché le rispettive capacità lavorative, considerata la mancanza di prova circa la sussistenza allo stato di evidente sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente rispetto a quelle della resistente e l'assenza di deduzioni e di prova in ordine al contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare ed alla affermazione professionale del resistente e al sacrificio delle prospettive di carriera e di guadagno da parte della Parte_1
La domanda di assegno divorzile è, pertanto, rigettata.
Le spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per metà ex art. 92 comma 2 c.p.c.. Il residuo, invece, va invece posto a carico di parte ricorrente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 e va liquidato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ex art. 5, c. 5 DM cit.) applicando i valori medi dello scaglione per la fase studio e introduttiva e minima per le restanti fasi tenuto conto della istruttoria svolta e delle questioni affrontate per cui fase di studio della controversia Euro
1.701,00; fase introduttiva Euro 1.204,00; fase istruttoria Euro 903; fase decisionale Euro
1453, per un valore ammontante a totali Euro 5.261 da dimidiarsi per compensazione del 50%
(dunque per Euro 2630,50 a carico della ricorrente) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, vista la sentenza definitiva n. 65/2023 pubblicata il 21-02-2023, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre Persona_1
con collocazione prevalente presso la residenza paterna;
Controparte_1
- dispone che , qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio con le Parte_1
modalità di frequentazione ritenute più opportune dai Servizi Sociali i quali dovranno avviare gli incontri madre figlio in luogo neutro e alla presenza di operatori del servizio secondo un pagina 14 di 15 calendario che preveda una frequentazione graduale e progressiva e con facoltà di modulare l'intensità di frequenza ed orario degli incontri nonché di interromperli, ove ritenuti pregiudizievoli per il minore;
- dispone che a cura del Servizio Sociale sia avviato un percorso psicologico per il minore presso la ASL competente;
Persona_3
- dispone che corrisponda, a titolo di contributo perequativo per il Parte_1
mantenimento del figlio , a e con decorrenza dal Persona_1 Controparte_1
deposito della decisione, una somma mensile pari ad Euro 200, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Rieti, da intendersi integralmente richiamato;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegno di divorzio di;
Parte_1
- condanna , già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte Parte_1
motiva, al pagamento delle spese di lite in favore di pari ad Euro Controparte_1
2.630,50, oltre al rimborso spese forfettarie forfettarie nella misura del 15% ex art. 2,
c.2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti.
Così deciso in Rieti, il 22.5.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est. - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1351 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1
(RM), alla Via Zanzur n. 8, presso lo studio dell'Avv. Bruno MATTEI che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
- ricorrente -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Fara Controparte_1 C.F._2 in Sabina (RI), alla Via XXIV Maggio n. 163, presso lo studio dell'Avv. Maura FATTIBENE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27-06-2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 ha chiesto al Tribunale di Rieti Parte_1
la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1 pagina 1 di 15 Roccantica (RI) il 02.10.2010, esponendo che: dalla unione coniugale è nato in [...]
09.04.2011 , convivente con la madre;
il Tribunale di Rieti con Persona_1
decreto del 07.01.2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) il sig.
che ha lasciato la casa coniugale, potrà vedere od avere con sé il figlio quando lo CP_1
vorrà, previo accordo, ed in ogni caso durante le festività Natalizie, di Capodanno, di
Pasqua, e di Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo il figlio le passerà in via alternativa il
24, 25, 26, 31 dicembre, 1,5,6 gennaio e ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
c) entrambi i coniugi avranno l'affido condiviso del bimbo;
d) il sig. corrisponderà, a CP_1 titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma di € 350,00 entro il giorno 20 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Le eventuali Parte_1
altre spese straordinarie (altre spese scolastiche, spese sanitarie non coperte dal SSN, attività sportive, abbigliamento di stagione, ecc.) saranno ripartite tra i coniugi al 50%; e) l'importo degli assegni familiari che verranno percepiti dalla madre in favore del figlio;
f) entrambi i coniugi provvederanno al proprio sostentamento, rinunciando al reciproco mantenimento”; il non ha corrisposto il mantenimento al del figlio, tanto che per questa circostanza la CP_1
ricorrente ha sporto denuncia;
la separazione tra i coniugi si protrae ininterrottamente per oltre sei mesi, a decorrere dalla data dell'udienza Presidenziale del 5-1-2022, e comunque a decorrere dalla data del 7-1-2022 di omologazione;
non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Costituitosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo che:
[...]
ha manifestato, in modo sempre più insistente e continuato, la volontà e il Persona_1 fortissimo desiderio di vivere stabilmente presso l'abitazione del padre;
negli ultimi periodi, in concomitanza con le incessanti richieste del figlio, il resistente ha percepito che il bambino viveva in una condizione di forte disagio presso l'abitazione materna ove viveva anche il compagno della madre;
dal provvedimento di separazione il ha visto sempre con CP_1
assiduità e costanza il figlio, andando a prenderlo presso la abitazione materna e riconducendolo presso quest'ultima secondo il piano di frequentazione concordato;
la non ha mai ostacolato il rapporto padre-figlio che, dunque, nel tempo si è Parte_1
pagina 2 di 15 fortificato e rafforzato;
il figlio negli ultimi tempi era molto insofferente e triste e, solo dopo qualche ora che trascorreva con il padre, si rasserenava e la serenità che però scompariva quando il bambino veniva ricondotto a casa della madre;
le richieste del figlio celano un disagio ed un malessere psicofisico provocato dalla madre, compromettendone la serenità e la crescita;
il resistente non ha versato l'assegno di mantenimento per il figlio del mese di settembre 2022 poiché, previo accordo con la si faceva integralmente carico di Parte_1
tutto il materiale scolastico per il figlio;
la mensilità di agosto 2022 non è stata corrisposta dal dopo che quest'ultimo aveva rappresentato alla le gravi difficoltà CP_1 Parte_1
economiche in cui versava;
il ha sempre frequentato il figlio curandone in prima CP_1 persona l'educazione, il sostentamento, l'andamento scolastico e più in generale non facendogli mancare nulla, nei limiti delle sue ridotte possibilità economiche;
la situazione reddituale e patrimoniale del resistente non risulta adeguata a sostenere il mantenimento stabilito;
il resistente, successivamente alla fine del matrimonio con la ha Parte_1 intrapreso una relazione stabile con un'altra signora, disoccupata, con la quale ha avuto recentemente una bambina, e con la quale convive unitamente alla figlia della Persona_2 nuova compagna. Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti.
All'esito dell'udienza del 10.11.2022, il Presidente, sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha disposto l'audizione del figlio per Persona_1 la udienza del 16.11.2022 e all'esito della detta audizione, con ordinanza del 17.11.2022, in via provvisoria e urgente, ha cosi disposto: “A) il minore viene affidato ad Persona_1 entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione paterna sita in Fara in Sabina alla via
XXV Aprile n. 92; B) gli incontri del minore con la madre sig.ra Persona_1
avverranno con la frequenza e le modalità stabilite dal Servizio sociale Parte_1
territorialmente competente al quale demanda il compito di prendere contatto, a tal fine, con entrambi i genitori;
C) revoca l'obbligo, previsto in sede di separazione, di versamento alla sig. di un assegno mensile a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio Parte_1
Per_
posto a carico del padre sig. che provvederà ora in forma diretta al CP_1 mantenimento del figlio;
D) nulla per il reciproco mantenimento dei coniugi”; e ha rinviato la causa davanti al giudice istruttore previa concessione dei termini di rito.
Con sentenza n. 65/2023 pubblicata il 21-02-2023, il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
ed
[...] Controparte_1
pagina 3 di 15 Istruita la causa mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e documenti, alla udienza del 27.6.2024, svolta mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Essendo stata già emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio n. 65/2023 depositata il 21.2.2.2023, occorre pronunciarsi sulle restanti domande delle parti.
1. Affidamento e collocamento del figlio Persona_1
In merito al regime di affidamento e collocamento del minore , Persona_1
preme ricordare che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore , delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n.
27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario pagina 4 di 15 affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del figlio. Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in torme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse
(ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019).
Dalla istruttoria svolta è emersa l'incapacità della madre di sintonizzarsi sui bisogni emotivi del figlio oltre che sui bisogni strettamente materiali dello stesso.
In primo luogo, già in sede di audizione, il minore ha dichiarato: “sto un po' meglio con mio padre, preferirei stare con lui, perché con mamma non mi ci trovo tanto bene, sono un po' agitato con lei mentre con PA sono più tranquillo. Una volta ad esempio mia madre e il compagno hanno litigato pesantemente, mia madre era molto agitata e lei ha minacciato di uccidere il cane del compagno e la cosa mi ha molto impressionato perché sa quanto amore provi per gli animali” e poi “con mia madre sono sempre un po' agitato”. (cfr udienza
16.11.2022).
Inoltre, dalle relazioni dei servizi sociali è emerso, in primo luogo, l'impossibilità di effettuare l'indagine familiare richiesta dal giudice sul contesto materno, né di conoscere il compagno della o accedere nella loro abitazione, in quanto la ricorrente si è sempre resa Parte_1 indisponibile;
per quanto concerne l'acquisizione relativa agli esiti dei controlli effettuati presso il SerD da parte della ricorrente, il servizio era informato dell'avvio del percorso;
Per_ riguardo alla proposta di incontri protetti madre/figlio, sia che sua madre si erano mostrati disponibili ed entusiasti di questa opportunità, ma nel momento in cui è stato pianificato e condiviso un calendario di incontri con la madre, quest'ultima ha inviato una comunicazione via mail comunicando la sua decisione di non incontrare il figlio. Anche nelle occasioni successive, si legge nella relazione dei servizi, la non ha partecipato Parte_1
agli incontri stabiliti e nemmeno la visita domiciliare programmata dai Servizi presso la dimora della stessa è stata possibile sempre a causa del diniego della ricorrente. Nella relazione si legge che: “alla luce di quanto esposto si ha l'impressione che la madre del
pagina 5 di 15 minore non sia molto centrata sul suo bisogno e desiderio di poter incontrare suo figlio e Per_ soprattutto sul bisogno di (che in più occasioni ha palesato di voler incontrare la mamma seppur in modalità protetta). Se durante i colloqui la stessa infatti, palesa
Per_ disponibilità, mostrandosi desiderosa di incontrare , successivamente, per contro, comunicherà a mezzo mail la sua indisponibilità in merito. La parrebbe Parte_1 fortemente volubile e condizionata nelle scelte dal suo avvocato e dalla sua famiglia”; il
Servizio ha proposto, quindi, “una valutazione dello stato psico-emotivo del minore e un percorso di sostegno psicologico per lo stesso” ribadendo che “Le numerose mail di scambio fra la Signora manifestano un costante diniego alle proposte del servizio sociale Parte_1
relative al dispositivo del Tribunale Ordinario di Rieti, con conseguente impossibilità per le scriventi di effettuare proposte e valutazioni sulla donna” (cfr relazione del 05-03-2024).
Con relazione dell' 08-03-2024, i servizi sociali hanno fornito un ulteriore aggiornamento sulla situazione del minore, concludendo che: “permane una situazione stabile per ciò che concerne la vita del ragazzo sul territorio, non emergendo elementi pregiudizievoli all'interno del nuovo contesto di vita del minore. Quest'ultimo appare soddisfatto ed appagato dal suo contorno, stimolato nel proseguire il suo percorso nel contesto quotidiano.
Tuttavia, di particolare importanza risulta essere il recente trascorso vissuto dal ragazzo
Per_ assieme alla mamma, discontinuo e percepito la ancora “poco rassicurante”: nonostante appaia “consapevole” delle problematiche che coinvolgono la figura materna
(mostrando di aver svolto un grande lavoro introspettivo, impegnativo per la sua età), il minore ancora vive la Sig.ra come una presenza quasi “difforme” o “lontana” da Parte_1
Per_ sé. Nei colloqui svolti, seppur si osserva una maggior “stabilità” e “centralità” in , emerge un forte bisogno di confronto e necessità di “dialogo”. Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di affiancare il minore in questa delicatissima fase della sua vita, si richiede nuovamente alla S.V. con estrema urgenza di disporre: - Una valutazione psicofisica del minore nonché l'attivazione URGENTE di un percorso di sostegno Persona_1 psicologico agli esiti della stessa, qualora lo si riterrà opportuno”.
Con successiva relazione del 18-04-2024, il servizio sociale, depositando un aggiornamento
Per_ sul minore, ha rappresentato che l'ultimo contatto tra e la madre risaliva al 12.03.2024 all'interno dello Spazio Neutro e che, nello specifico, al colloquio del 28.03.2024 presso il Per_ Servizio Sociale con il minore, riferiva di non aver più visto la madre in quanto la stessa gli avrebbe comunicato tramite messaggio telefonico la sua non volontà di continuare gli incontri protetti “fino alla ricezione del nuovo decreto” e ha dichiarato che dal 12.03.2024 i pagina 6 di 15 contatti telefonici con la mamma sono stati “sporadici” e meno frequenti, dai contenuti
“minimali” e “basilari”. Alla luce di quanto riportato, il Servizio ha concluso che: “allo stato attuale, permane una situazione di “discontinuità” ed “irregolarità” per ciò che concerne la relazione madre-figlio: si ha l'impressione che tale legame, continui ad essere percepito da
Per_
come “poco rassicurante” e “poco affidabile”, insicurezza dovuta per lo più alle dimostrazioni di “incostanza” manifestate dalla Sig.ra nei suoi riguardi e Parte_1
Per_ percepite da in maniere quasi “deludente”. Nonostante il minore appaia
“consapevole” delle problematiche che coinvolgono la figura materna (mostrando di aver svolto un grande lavoro introspettivo, impegnativo per la sua età), sembrerebbe vivere la mamma come una presenza ancora “lontana” da sé. Nei colloqui svolti, seppur si osserva Per_ una maggior “stabilità” e “centralità” in , emerge un forte bisogno di confronto e necessità di “dialogo”.
All'udienza del 02-05-2024, è stata sentita la responsabile del servizio sociale, la quale ha confermato l'assenza della nella vita del figlio;
il alla stessa udienza, Parte_1 CP_1
ha confermato la detta assenza specificando di avere sempre difficoltà nel contattare la e di non avere ricevuto dalla stessa l'assegno di mantenimento stabilito dal Parte_1
Tribunale.
Con ulteriore relazione del 06-05-2024, i Servizi Sociali hanno riferito, rispetto al percorso presso il SerD della che: “si evince che la signora ha effettuato una interruzione Parte_1 del percorso prematuramente”, e pertanto “la valutazione appare frammentaria e parziale sia per l'esplorazione di una condizione di dipendenza o abuso di sostanze stupefacenti sia relativamente alla relazione genitoriale e al rapporto con il figlio, rispetto al quale emerge un attaccamento ambivalente”; inoltre, “il servizio scrivente ha l'impressione che la madre del minore abbia dei comportamenti che manifestano un disagio o una fragilità, sembrerebbe non essere in grado di mettersi in contatto con il bisogno emotivo del figlio, sembra essere molto proiettata sulla sua relazione con il compagno”.
Con relazione del 29-01-2025, il Settore IV Servizi Sociali di Fara in Sabina ha rappresentato che “permane una situazione di "discontinuità" ed "irregolarità" per ciò che concerne la Per_ relazione madre-figlio: dai racconti di la figura materna appare "incostante" nel
Per_ mantenere una relazione con il figlio minore, venendo percepita da in maniera quasi
Per_ "deludente". D'altro canto, sembra essersi quasi "rassegnato" ed "adattato" a questo rapporto con la mamma, apparendo "consapevole" delle problematiche e le fragilità della
Sig.ra seppur sembra vivere la mamma come una presenza "lontana" da sé. Nei Parte_1
pagina 7 di 15 Per_ colloqui svolti, seppur si osserva una maggior "stabilità" e "centralità" in , emerge un forte bisogno di confronto e di "dialogo", nell'intento "di rielaborare i propri vissuti familiari"; mentre “la figura paterna, si presenta puntuale nell'accudimento del figlio, rispondente nell'espletamento dei bisogni del ragazzo, anche dal punto di vista scolastico, essendo l'unica figura genitoriale con cui la scuola abbia avuto contatti e regolari rapporti Per_ fino ad oggi. Il Sig. sembrerebbe rappresentare la figura focale nella vita di : CP_1
quest'ultimo appare affidarsi al PA ed aver instaurato con il medesimo una relazione di profonda fiducia, fiducia che si tramuta conseguentemente, in un sentimento di "stima"; concludendo “si ritiene opportuno richiedere cortesemente alla S.V.: - Revocare gli incontri protetti tra il minore e la madre, stante la non collaborazione e la non partecipazione manifestata dalla Sig.ra così come agli atti della S.V. per tramite delle relazioni Parte_1
del S.S. del Comune di Forano;
Entrare nel merito della modalità di affidamento del minore tra le figure parentali;
Disporre l'attivazione del percorso di supporto psicologico in favore
Per_ di presso l'Asl territoriale cosi come emerso dalle valutazioni del Servizio
Specialistico.”
Infine, con relazione del 21-02-2025, i Servizi Sociali incaricati hanno comunicato che la non ha più avuto contatti con il figlio dal 12/03/2024 né ha avanzato richieste per Parte_1
il rispristino degli incontri con lo stesso.
Sulla scorta di quanto emerso dalla istruttoria svolta, la situazione familiare risulta essere complessa con riguardo al rapporto tra il minore e la madre.
Orbene, quanto emerso dalle plurime relazioni dei servizi sociali, unito al contenuto delle dichiarazioni del minore e alla espressa volontà dello stesso di vivere con il padre, consente di ritenere che il regime di affidamento più tutelante per il figlio sia quello dell'affidamento esclusivo in quanto nei confronti della è emersa una condizione di carenza Parte_1 genitoriale, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse del minore.
La figura paterna si è dimostrata puntuale nell'accudimento del figlio e rispondente nell'espletamento dei bisogni del ragazzo, anche dal punto di vista scolastico e il padre ad oggi è anche l'unico genitore con cui la scuola abbia avuto contatti e regolari rapporti;
il Per_ rappresenta ad oggi la figura genitoriale presente nella vita di e non sono CP_1 emersi elementi pregiudizievoli all'interno del nuovo contesto di vita del minore (quello paterno), mentre il trascorso vissuto dal ragazzo assieme alla mamma è stato discontinuo e Per_ percepito da “poco rassicurante”, infatti il minore ancora vive la madre come una pagina 8 di 15 presenza quasi “difforme” o “lontana” da sé; la madre non frequenta il figlio ormai da diverso tempo e se ne disinteressa, non non partecipando alla vita del minore, non rispondendo alle richieste di contatto del padre e non provvedendo a mantenere il figlio neppure versando la minima somma stabilita dal Tribunale.
Si vuole sottolineare che al di là della conflittualità genitoriale, che di per sé non precluderebbe il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, nel caso di specie assume connotati ostativi all' applicazione del regime di affidamento condiviso la assenza della madre dalla vita del bambino;
inoltre anche la mancata disponibilità della stessa ad affidarsi a tutte le figure professionali che il Tribunale ha messo a disposizione per aiutarla a risolvere le proprie problematiche e la mancata adesione ai percorsi di sostegno suggeriti e alle verifiche presso il Serd confermano lo scarso interesse della ricorrente per le questioni inerenti al figlio.
Alla luce di quanto fin ora esposto, si ritiene che il collocamento più funzionale alle esigenze evolutive del minore sia presso l'abitazione paterna.
Tale indicazione tiene conto dell'evoluzione dei rapporti tra padre e figlio e della non Per_ evoluzione del rapporto del minore con la madre, ed è volta a garantire la necessità che possa essere seguito con continuità e avere un contesto familiare stabile nel quale vivere con serenità.
Quanto alla disciplina del diritto di visita della madre, il Collegio osserva che tale regime debba essere debitamente calibrato tenendo in considerazione le esigenze legate all'età del minore e modulando i tempi di permanenza del minore presso la madre in modo graduale, garantendo in tal modo la corretta instaurazione di un sano e stabile rapporto tra il minore e la figura genitoriale non collocataria.
È importante che la necessità del bambino di costruire un rapporto con la madre, le cui forme e modalità devono essere opportunamente vagliate dai servizi sociali, siano subordinate all'avvio di un supporto psicologico per il minore e per la madre e previa istaurazione e completamento dei percorsi presso il Serd suggeriti alla madre, dovendo essere tutelata la serenità del minore.
Ebbene, in prima battuta gli incontri, se e qualora la madre ne faccia richiesta, dovranno avvenire con modalità protette secondo le modalità indicate in dispositivo in quanto la mancanza di supporti, quali quelli assicurati dagli operatori nel corso degli incontri protetti, potrebbe indurre la madre ad assumere comportamenti inopportuni nei confronti del figlio e acuire le difficoltà già emerse.
pagina 9 di 15 Ne segue che le visite materne potranno avvenire in forma libera e non protetta solo subordinatamente alla valutazione di opportunità dei Servizi sociali all'esito della valutazione positiva dell'evoluzione dei rapporti con il bambino e la madre e previo avvio dei percorsi di anche di supporto psicologico suggeriti dai servizi sociali;
sarà in facoltà del Servizio Sociale interrompere gli incontri ove ritenuti pregiudizievoli per il minore.
2. Statuizioni patrimoniali e assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
Va preliminarmente rilevato che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro preciso ed esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(vedi, tra le altre Cass. civ. 975/2021, 605/2017).
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei figli. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno, il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Peraltro come noto il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali, per cui la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997); rilevato che, in tale prospettiva, lo stato di disoccupazione del genitore, anche se incolpevole, non può costituire circostanza idonea ad pagina 10 di 15 esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e non lo esonera pertanto dall'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. sent. N. 41040/2012 e Cass. sent. N. 12125/1993).
Nel caso di specie, la ricorrente, attualmente disoccupata, nella relazione depositata del 27-
02-2024 ha dichiarato: di non produrre redditi, di non aver presentato dichiarazione dei redditi;
che l'abitazione sita a Forano (RI) costituisce l'unico immobile di sua proprietà per la quota di 8/10 e di non essere proprietaria di autovetture, né di avere titoli o forme di risparmio/investimento, né di possedere beni di lusso;
ha prodotto estratto conto del triennio
2021, 2022, 2023, da cui ci evince un saldo finale al 31.12.2021 di euro 423,87 ed una giacenza media anno 2021 di euro 307,96; un saldo finale al 31.12.2022 negativo di euro -
5,91 ed una giacenza media anno 2022 di euro 208,90; un saldo finale al 31.12.2023 di euro
42,22 ed una giacenza media anno 2023 di euro 15,04.
Il resistente, dopo un periodo di disoccupazione durato tre mesi duranti i quali ha percepito la
NASPI, a febbraio 2024 ha trovato un nuovo lavoro e ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.200,00; paga un canone di locazione mensile pari ad euro 600,00 per l'immobile ove vive insieme al figlio e al nuovo nucleo familiare e dalla relazione con la sig.ra è nata anche una bambina. Lo stesso non è proprietario di beni immobili né Pt_2
titolare di diritti reali, è titolare di una carta con saldo al 31-12-2023 pari ad euro 31,00 e di un conto corrente con un saldo al 31-12-2023 pari ad euro 145,83 e giacenza media anno 2023 pari ad euro 353,12; è titolare di due vetture di cui una non assicurata e neppure revisionata da anni. Ha dichiarato i seguenti redditi: Euro 3.372,85 (Certificazione Unica 2022, relativa all'anno 2021); redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato pari a Euro 2.003,08 e redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a Euro 16.059,27 (Certificazione Unica 2023, relativa all'anno 2022),
Certificazione Unica 2024, relativa all'anno 2023, redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari a Euro 111,72.
Il Collegio, tenuto conto della collocazione prevalente del minore presso il padre, degli oneri legati all'età del minore anche in considerazione delle accresciute esigenze dello stesso dovute all'età e degli elementi reddituali sopra richiamati, e considerato che la madre è una donna di giovane età, con piena capacità lavorativa, ritiene equo porre a carico della madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad Euro 200,00, con scadenza anticipata il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito della decisione, con pagina 11 di 15 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie per il figlio, come puntualmente individuate dal Protocollo sottoscritto dall'intestato Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti da ritenersi integralmente richiamato, devono essere poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
In ragione dell'affidamento esclusivo del ragazzo al padre e del collocamento presso l'abitazione paterna, questo deve essere percepito interamente dal padre.
3. Assegno di divorzio
Quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente volta al riconoscimento di un assegno divorzile di almeno euro 300, va evidenziato, preliminarmente, che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005,
n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
Come precisato dalla recente Cass., SU, n. 32914 del 2022 (richiamata, in parte qua, nella più recente Cass. n. 8764 del 2023), circa gli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la
pagina 12 di 15 corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (...).
Invece, l'assegno divorzile, del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato, a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o, meglio, perequativo compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia, o meno, il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. (...).
L'indirizzo interpretativo inaugurato dalla già descritta decisione resa da Cass., SU, n. 18287 del 2018, è stato successivamente seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32914 del 2022; Cass. n. 1996 del
2023; Cass. n. 2669 del 2023; Cass. n. 5395 del 2023; Cass. n. 8764 del 2023; Cass. n. 9104 del 2023; Cass. n. 9021 del 2023; Cass., n. 11832 del 2023; Cass. n. 12708 del 2023; Cass. n.
13224 del 2023), la quale, peraltro, ha opinato pure che "Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente" (cfr. Cass.
pagina 13 di 15 n. 29920 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 23583 del 2022;
Cass. n. 38362 del 2021).
Ciò premesso, sulla scorta delle suindicate risultanze istruttorie, il Collegio, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che non sussistano i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile a carico del e in favore della CP_1 Parte_1
valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti nonché le rispettive capacità lavorative, considerata la mancanza di prova circa la sussistenza allo stato di evidente sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente rispetto a quelle della resistente e l'assenza di deduzioni e di prova in ordine al contributo fornito dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare ed alla affermazione professionale del resistente e al sacrificio delle prospettive di carriera e di guadagno da parte della Parte_1
La domanda di assegno divorzile è, pertanto, rigettata.
Le spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per metà ex art. 92 comma 2 c.p.c.. Il residuo, invece, va invece posto a carico di parte ricorrente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020 e va liquidato secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di valore indeterminabile complessità bassa ex art. 5, c. 5 DM cit.) applicando i valori medi dello scaglione per la fase studio e introduttiva e minima per le restanti fasi tenuto conto della istruttoria svolta e delle questioni affrontate per cui fase di studio della controversia Euro
1.701,00; fase introduttiva Euro 1.204,00; fase istruttoria Euro 903; fase decisionale Euro
1453, per un valore ammontante a totali Euro 5.261 da dimidiarsi per compensazione del 50%
(dunque per Euro 2630,50 a carico della ricorrente) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, vista la sentenza definitiva n. 65/2023 pubblicata il 21-02-2023, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre Persona_1
con collocazione prevalente presso la residenza paterna;
Controparte_1
- dispone che , qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio con le Parte_1
modalità di frequentazione ritenute più opportune dai Servizi Sociali i quali dovranno avviare gli incontri madre figlio in luogo neutro e alla presenza di operatori del servizio secondo un pagina 14 di 15 calendario che preveda una frequentazione graduale e progressiva e con facoltà di modulare l'intensità di frequenza ed orario degli incontri nonché di interromperli, ove ritenuti pregiudizievoli per il minore;
- dispone che a cura del Servizio Sociale sia avviato un percorso psicologico per il minore presso la ASL competente;
Persona_3
- dispone che corrisponda, a titolo di contributo perequativo per il Parte_1
mantenimento del figlio , a e con decorrenza dal Persona_1 Controparte_1
deposito della decisione, una somma mensile pari ad Euro 200, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Rieti, da intendersi integralmente richiamato;
- dispone che l'assegno unico sia percepito interamente da Controparte_1
- rigetta la richiesta di assegno di divorzio di;
Parte_1
- condanna , già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte Parte_1
motiva, al pagamento delle spese di lite in favore di pari ad Euro Controparte_1
2.630,50, oltre al rimborso spese forfettarie forfettarie nella misura del 15% ex art. 2,
c.2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti.
Così deciso in Rieti, il 22.5.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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