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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 3/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv.SELLARO GIUSEPPE parte ricorrente
CP_1
Avv.DE ROSA SABRINA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite. Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha formulato domanda di liquidazione dell'assegno di invalidità civile: nel ricorso del 3/1/2025 parte ricorrente ha rilevato che in data 30.7.2023 aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile 100 % ex art.
2-12 della L. n. 118 del 30.03.1971 a far data dal 18.01.2024, e che, al momento della proposizione del ricorso, “nonostante il decorso di più di 150 riceveva solo le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025” (si veda pag. 2 ricorso). Nel costituirsi l' ha rilevato che “in data 02.08.2024, prima del deposito del ricorso di controparte, alla CP_1 liquidazione dei ratei spettanti al ricorrente dal 01.02.2024 fino alla rata di marzo 2025 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 5.145,35”, spiegando che “il pagamento della suddetta somma è stato effettuato, anch'esso, ben prima del deposito del ricorso di controparte, con la rata di pensione di SETTEMBRE 2024, ma non riscosso dalla controparte prima dello scadere del termine di esigibilità” (si veda pag. 2 ricorso).
Nel caso in esame, dunque, non sussiste alcuna controversia in relazione alla spettanza delle somme, né all'avvenuto accredito delle stesse (lo stesso ricorrente ha dato atto “del pagamento solo in data 7.5.2025 (allegato di controparte) ben oltre 120 dal deposito del ricorso in oggetto del 3 gennaio e notificato in data 6.1.2025” (si veda pag. 2 ricorso).
1 Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, vi è verosimilmente stata una incomprensione nella individuazione delle modalità di pagamento, e la parte ricorrente, anziché richiedere spiegazioni alla resistente, incardinava il presente giudizio. E' bene rilevare che il diritto era già stato inequivocabilmente riconosciuto dalla resistente prima dell'instaurazione del giudizio, e che la stessa ha specificato di avere disposto il pagamento nell'agosto 2024, con possibilità di incamerare il medesimo pagamento sino al 2/10/2025. Deve peraltro procedersi alla compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che, sostanzialmente, anche al momento del deposito del ricorso non vi era alcuna materia del contendere, imputabile alla inesistente comunicazione intercorsa tra le parti (e quindi anche al comportamento della resistente, che non ha dato prova di avere adeguatamente informato il ricorrente circa le modalità con cui avrebbe proceduto ad effettuare l'accredito).
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. compensa le spese di lite.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 3/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv.SELLARO GIUSEPPE parte ricorrente
CP_1
Avv.DE ROSA SABRINA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite. Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha formulato domanda di liquidazione dell'assegno di invalidità civile: nel ricorso del 3/1/2025 parte ricorrente ha rilevato che in data 30.7.2023 aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile 100 % ex art.
2-12 della L. n. 118 del 30.03.1971 a far data dal 18.01.2024, e che, al momento della proposizione del ricorso, “nonostante il decorso di più di 150 riceveva solo le mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025” (si veda pag. 2 ricorso). Nel costituirsi l' ha rilevato che “in data 02.08.2024, prima del deposito del ricorso di controparte, alla CP_1 liquidazione dei ratei spettanti al ricorrente dal 01.02.2024 fino alla rata di marzo 2025 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 5.145,35”, spiegando che “il pagamento della suddetta somma è stato effettuato, anch'esso, ben prima del deposito del ricorso di controparte, con la rata di pensione di SETTEMBRE 2024, ma non riscosso dalla controparte prima dello scadere del termine di esigibilità” (si veda pag. 2 ricorso).
Nel caso in esame, dunque, non sussiste alcuna controversia in relazione alla spettanza delle somme, né all'avvenuto accredito delle stesse (lo stesso ricorrente ha dato atto “del pagamento solo in data 7.5.2025 (allegato di controparte) ben oltre 120 dal deposito del ricorso in oggetto del 3 gennaio e notificato in data 6.1.2025” (si veda pag. 2 ricorso).
1 Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, vi è verosimilmente stata una incomprensione nella individuazione delle modalità di pagamento, e la parte ricorrente, anziché richiedere spiegazioni alla resistente, incardinava il presente giudizio. E' bene rilevare che il diritto era già stato inequivocabilmente riconosciuto dalla resistente prima dell'instaurazione del giudizio, e che la stessa ha specificato di avere disposto il pagamento nell'agosto 2024, con possibilità di incamerare il medesimo pagamento sino al 2/10/2025. Deve peraltro procedersi alla compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che, sostanzialmente, anche al momento del deposito del ricorso non vi era alcuna materia del contendere, imputabile alla inesistente comunicazione intercorsa tra le parti (e quindi anche al comportamento della resistente, che non ha dato prova di avere adeguatamente informato il ricorrente circa le modalità con cui avrebbe proceduto ad effettuare l'accredito).
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. compensa le spese di lite.
22 ottobre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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