Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. V. G. 375 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 375 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nato a [...]_1 C.F._1
(Cs) il
21/08/1970, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Bergamo, come da procura in atti;
E
(cod. fisc. ), nata a [...]_1 C.F._2
de Cuba (Cuba) il 15/03/1987, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carone, come da procura in atti;
RICORRENTI
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 le parti hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilite con sentenza n. 841/2023 del Tribunale di Paola, e che si riportano testualmente: “1.
1
2. la casa familiare di
, di cui il marito è usufruttuario, resterà assegnata allo Parte_2
stesso, con quanto in essa contenuto, essendosene la moglie già allontanata, con i propri effetti personali;
3. la figlia minore sarà affidata Persona_1
congiuntamente alla madre e al padre, in regime di affidamento condiviso con coabitazione e collocazione prevalente presso l'abitazione paterna dove fisserà la sua residenza anagrafica.
3.1 Durante il periodo scolastico. -La madre potrà averla con sé quando lo desideri, previo accordo con il padre 48 ore prima e nel rispetto degli impegni scolastici e personali della minore e lavorativi del padre, prelevando e riaccompagnando la minore presso la casa familiare salvo diverso accordo tra i coniugi;
nell'ipotesi in cui la madre preleverà la bambina nell'ultimo giorno di scuola della settimana fino alla domenica, la minore dovrà essere riaccompagnata nella casa familiare entro e non oltre le ore 20.30 della domenica, salvo diverso accordo;
-In caso di disaccordo, la madre potrà averla con sé con le seguenti modalità: a) a week end alternati dall'uscita della scuola l'ultimo giorno della settimana (attualmente il venerdì alle 14) fino alle ore 20.30 della domenica, prelevandola e riportandola presso l'abitazione paterna.
3.2 Durante le vacanze scolastiche e compleanno
Alternativamente negli anni, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore potrà avere con sè la minore per le festività natalizie, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno;
alternativamente negli anni, il giorno di
Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. La madre preleverà e riaccompagnerà la minore presso la casa familiare salvo diverso accordo tra i coniugi. Il giorno del compleanno la minore lo trascorrerà metà giornata con ciascun genitore, alternativamente negli anni, salvo diverso accordo. Nel caso in cui il compleanno della bambina cada nel weekend in cui è con la mamma, la bambina potrà restare con la madre, salvo diverso accordo.
3.3 Durante le vacanze scolastiche estive. -La madre potrà concordare con il padre il periodo in cui avere presso di sé la minore per circa la metà del periodo delle vacanze scolastiche estive, compatibilmente con gli impegni della minore e lavorativi del padre, da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno. -In caso di disaccordo, la madre potrà avere con sè la minore dal 1 luglio fino al 18 di agosto e per una settimana nel mese di settembre prima dell'inizio della scuola, prelevandola e
2 riaccompagnandola presso l'abitazione paterna. Per l'estate del 2023, i coniugi si sono già accordati come segue: la madre potrà avere con sè la minore dalla fine della scuola fino alla metà del mese di agosto in modo da permettere al padre di trascorrere il giorno del suo compleanno con la figlia, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione paterna;
dal 1 settembre fino all'inizio della scuola, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione paterna.
4. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia, quando la avrà con sè. Le spese mediche non mutuabili, spese scolastiche, sportive, ricreative, artistiche e straordinarie saranno concordate e suddivise in ragione del 50 % tra i coniugi, secondo quanto previsto dalle linee guida sul contributo al mantenimento dei figli dell'Assemblea Nazionale degli
Osservatori sulla Giustizia Civile il 20.5.2017. 5. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico ed eventuali soggiorni in località diverse dalla abituale residenza.
6. Permane l'iscrizione della minore
[...]
nelle liste di frontiera e il divieto di espatrio.
7. Spese legali Persona_1 integralmente compensate tra le parti”.
Le parti, premettendo di aver raggiunto successivo accordo quanto all'affidamento e al collocamento della figlia minore, hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio alle seguenti condizioni
3 4 5 In data 03/04/2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
L'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c., dispone che, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle richieste delle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento. L'organizzazione delineata dalle parti, infatti, appare confacente a garantire l'equilibrato sviluppo della figlia minore, anche con riferimento al rapporto con entrambi i genitori
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel procedimento n. 375/2025 R.G.V.G., così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e modifica le condizioni di divorzio, così come stabilite con sentenza n. 841/2023 del Tribunale di Paola, in conformità alle richieste delle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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