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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata C.F._1 telematicamente al presente atto, dall'Avv. Gianluca Sabatini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Teramo, alla Via Franchi, n.35;
RICORRENTE
Contro
nato il [...] a [...], e residente in [...] alla Controparte_1
Fraz.ne Rufiano, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. Avv. CP_1
CF.: , elettivamente domiciliato presso e nel suo
[...] CodiceFiscale_2
Studio in Teramo alla via G. Marconi, 21;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza svolta in modalità cartolare in data 17.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo, ha chiamato in giudizio Parte_1
l'Avv. ivi deducendo: a) di aver prestato attività lavorativa, Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato, orario part time al 50% e con “con qualifica di segretaria di cui al 5° livello del ccnl Studi professionali”; b) che, in realtà, il CCNL applicato ed allegato
(CCNL per i dipendenti degli studi professionali) prevede, all'art. 23, che le mansioni d'ordine, di archivio e segreteria, siano da inquadrare nel livello n. 4; c) che, di conseguenza, spetterebbero alla stessa – ex art. 2103 c.c. - le differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento professionale.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale, senza contestare l'an Controparte_1 delle debenze (da errato inquadramento) né il quantum delle stesse, si è limitato a sottolineare che egli, in buona fede, aveva affidato la predisposizione del contratto di assunzione al proprio studio di consulenza, limitandosi ad eccepire come il cd. bonus Renzi, conteggiato nel calcolo di parte ricorrente, non fosse spettante, sulla scorta di quanto riferito dal proprio commercialista.
3. Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti e dalla mancata contestazione, ex art. 115
c.p.c., da parte del resistente, sia in ordine al corretto inquadramento professionale della ricorrente, sia relativamente al quantum delle differenze retributive, deriva l'inevitabile accoglimento della domanda.
Come noto, in ambito lavoristico, occorre rilevare che l'art. 416 comma 3 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della “non contestazione” un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, peraltro, come precisato più volte dalla
Suprema Corte, pur essendo precipuo onere del lavoratore fornire prova delle debenze, grava sul resistente contestare analiticamente non solo l'an del diritto vantato ma anche l'eventuale quantum e, nello specifico, il contenuto dei conteggi sindacali versati in atti dal ricorrente.
Pag. 2 di 4 Orbene, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (ex multis, Cass. n.9285/2003).
In assenza di eccezioni così articolate è possibile porre alla base della decisione i suddetti conteggi.
Unico elemento oggetto di vaglio da parte del resistente, pertiene al cd. Bonus
Renzi, a suo dire non dovuto;
purtuttavia anche tale contestazione appare eminentemente generica, essendosi il resistente limitato ad asserire che tali importi non fossero dovuti sulla base delle deduzioni del commercialista, non meglio precisate in questa sede.
Ad ogni buon conto, per quanto attiene a questa specifica voce (di matrice contributiva e non retributiva) emerge chiaramente dai commi 4 e 5 del decreto legge n.66 del 2014 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno
2014, n. 89, in sede di conversione) che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad erogare direttamente in busta paga ai propri dipendenti il suddetto credito d'imposta, potendo recuperare questa erogazione “mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241”; pertanto pur trattandosi di un credito di natura fiscale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente quanto dovuto a tale titolo, potendo poi recuperare
(ove non l'avesse già fatto) quanto corrisposto mediante apposita compensazione con l'erario.
Il “bonus Renzi”, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, era un credito di imposta nella misura di 80 euro mensili, per il solo 2014.
L'importo del credito era di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;
in caso di superamento del predetto limite di 24.000
Pag. 3 di 4 euro, il credito decresceva fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Dal 2015 il credito irpef spettante ai lavoratori era pari a 960 euro annui.
Correttamente, pertanto, il conteggio sindacale delle differenze retributive ha computato solo 80 euro per il primo mese di attività lavorativa (dicembre 2018) e
960 euro annui a partire dall'anno 2016.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 945/2023 , contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 6782,19 a lordo delle ritenute per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
• condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in rispettivi € 4.216,00 per compensi e 118,50 a titolo di spese vive, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata C.F._1 telematicamente al presente atto, dall'Avv. Gianluca Sabatini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Teramo, alla Via Franchi, n.35;
RICORRENTE
Contro
nato il [...] a [...], e residente in [...] alla Controparte_1
Fraz.ne Rufiano, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. Avv. CP_1
CF.: , elettivamente domiciliato presso e nel suo
[...] CodiceFiscale_2
Studio in Teramo alla via G. Marconi, 21;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza svolta in modalità cartolare in data 17.9.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo, ha chiamato in giudizio Parte_1
l'Avv. ivi deducendo: a) di aver prestato attività lavorativa, Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato, orario part time al 50% e con “con qualifica di segretaria di cui al 5° livello del ccnl Studi professionali”; b) che, in realtà, il CCNL applicato ed allegato
(CCNL per i dipendenti degli studi professionali) prevede, all'art. 23, che le mansioni d'ordine, di archivio e segreteria, siano da inquadrare nel livello n. 4; c) che, di conseguenza, spetterebbero alla stessa – ex art. 2103 c.c. - le differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento professionale.
2. Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale, senza contestare l'an Controparte_1 delle debenze (da errato inquadramento) né il quantum delle stesse, si è limitato a sottolineare che egli, in buona fede, aveva affidato la predisposizione del contratto di assunzione al proprio studio di consulenza, limitandosi ad eccepire come il cd. bonus Renzi, conteggiato nel calcolo di parte ricorrente, non fosse spettante, sulla scorta di quanto riferito dal proprio commercialista.
3. Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 17.9.2025.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti e dalla mancata contestazione, ex art. 115
c.p.c., da parte del resistente, sia in ordine al corretto inquadramento professionale della ricorrente, sia relativamente al quantum delle differenze retributive, deriva l'inevitabile accoglimento della domanda.
Come noto, in ambito lavoristico, occorre rilevare che l'art. 416 comma 3 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della “non contestazione” un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, peraltro, come precisato più volte dalla
Suprema Corte, pur essendo precipuo onere del lavoratore fornire prova delle debenze, grava sul resistente contestare analiticamente non solo l'an del diritto vantato ma anche l'eventuale quantum e, nello specifico, il contenuto dei conteggi sindacali versati in atti dal ricorrente.
Pag. 2 di 4 Orbene, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (ex multis, Cass. n.9285/2003).
In assenza di eccezioni così articolate è possibile porre alla base della decisione i suddetti conteggi.
Unico elemento oggetto di vaglio da parte del resistente, pertiene al cd. Bonus
Renzi, a suo dire non dovuto;
purtuttavia anche tale contestazione appare eminentemente generica, essendosi il resistente limitato ad asserire che tali importi non fossero dovuti sulla base delle deduzioni del commercialista, non meglio precisate in questa sede.
Ad ogni buon conto, per quanto attiene a questa specifica voce (di matrice contributiva e non retributiva) emerge chiaramente dai commi 4 e 5 del decreto legge n.66 del 2014 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno
2014, n. 89, in sede di conversione) che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad erogare direttamente in busta paga ai propri dipendenti il suddetto credito d'imposta, potendo recuperare questa erogazione “mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241”; pertanto pur trattandosi di un credito di natura fiscale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente quanto dovuto a tale titolo, potendo poi recuperare
(ove non l'avesse già fatto) quanto corrisposto mediante apposita compensazione con l'erario.
Il “bonus Renzi”, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, era un credito di imposta nella misura di 80 euro mensili, per il solo 2014.
L'importo del credito era di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;
in caso di superamento del predetto limite di 24.000
Pag. 3 di 4 euro, il credito decresceva fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Dal 2015 il credito irpef spettante ai lavoratori era pari a 960 euro annui.
Correttamente, pertanto, il conteggio sindacale delle differenze retributive ha computato solo 80 euro per il primo mese di attività lavorativa (dicembre 2018) e
960 euro annui a partire dall'anno 2016.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 945/2023 , contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 6782,19 a lordo delle ritenute per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
• condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in rispettivi € 4.216,00 per compensi e 118,50 a titolo di spese vive, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge da distrarsi a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 17.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 4 di 4