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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1664/2021 R.G.L. vertente
T R A
nata il [...] a [...] ( rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Michele Cirillo come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla CP_1
Tiberino come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2021 la ricorrente esponeva: di essere cittadina italiana e residente in
Italia; di avere 68 anni di età e versare in uno stato di bisogno economico;
di essere disoccupata e del tutto priva di redditi;
che a seguito di domanda amministrativa, l' le aveva inviato comunicazione - datata CP_1
17 giugno 2020 - di liquidazione dell'assegno sociale categoria AS numero 04022118, con decorrenza
1.7.2020, non per l'intero importo, ma, in considerazione del reddito dichiarato, per un importo mensile di
€ 322,75. Pertanto, ritenendo di avere diritto alla provvidenza nella misura intera (poichè priva di redditi), che per l'anno 2020 era pari ad euro 459,83, aveva presentato domanda di ricostituzione dell'assegno sociale. CP_ Proseguiva sostenendo che, con nota del 4.11.2020, l' le aveva comunicato che l'assegno AS era stato ricalcolato a decorrere dal 1.7.2020 e che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 1.648,40, pagina 1 di 6 senza mai notiziarla in ordine alla revoca del beneficio. Cionondimeno, con nota del 9.11.2020, le aveva poi comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 1/07/2020 al 31/11/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. AS n. 04022118 per un importo complessivo di euro 1.648,40 per i seguenti motivi: 'sono state riscosse rate di assegno non spettanti. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La ricorrente precisava quindi di aver promosso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito del 9.11.2020 – con raccomandata 68977177319-8 – e avverso la comunicazione di riliquidazione d'ufficio del 4.11.2020, senza ottenere riscontro.
Adiva pertanto il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla provvidenza dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, come ampiamente illustrato, documentato e motivato in fatto ed in diritto;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale, nell'importo intero, per le motivazioni ampiamente illustrate, con decorrenza 1 luglio 2020 (decorrenza individuata dall' maturando il requisito anagrafico in data 17.6.2020) o dal-la CP_1 diversa data che dovesse emergere durante l'espletanda istruttoria;
3) Conseguentemente, condannare l a riliquidare e a CP_1 pagare, in favore della ricorrente, l'assegno sociale nella misura intera o nella diversa misura che dovesse emergere dalla espletanda istruttoria, con decorrenza 1 luglio 2020 o dalla diversa data che dovesse emergere durante l'espletanda istruttoria;
Contr nello specifico, condannare l a pagare in favore della ricorrente l'importo di euro 685,4 – (e cioè della differenza tra
l'importo della prestazione nella misura intera - euro 459,83 per l'anno 2020 - e quanto già liquidato dal 1/07/2020 al
31/11/2020 – e cioè euro 322,75 mensili), oltre a tutti agli arretrati maturati successivamente al 31.11.2020 e, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. 4) Per l'effetto, accertare l'irripetibilità della somma di euro 1.648,40, di cui al provvedimento di indebito del 9.11.2010, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto e condannare l' a restituire tutte le somme che nelle more del giudizio l' abbia eventualmente trattenuto o CP_1 CP_1 recuperato, oltre accessori come per legge;
5) Anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle presenti conclusioni, accertare l'irripetibilità della somma di euro 1.648,40, di cui al provvedimento di indebito del
9.11.2010, non potendosi recuperare gli importi erogati prima del provvedimento di accertamento della insussistenza dei requisiti di legge, per le motivazioni ampiamente illustrate in fatto ed in diritto (ex multis, Cass. n. 28771/2018, Cass. n.
29419/2018, Trib. Trani sez. lav. sentenza n. 72 del 2021, Trib. Fg. Sez. lav. n. 5026 del 28.11.2019, cfr. sentenze CP_ alle-gate); per l'effetto condannare l' a restituire tutti gli importi l'Istituto abbia eventualmente trattenuto o recuperato indebitamente, oltre accessori come per legge”.
Con vittoria di spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva respingersi il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, atteso che la ricorrente aveva ottenuto l'annullamento degli effetti civili del matrimonio e successivamente rinunciato all'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. pagina 2 di 6 In subordine, l'Ente formulava la seguente richiesta: “ in denegato caso di accoglimento del ricorso nei limiti e con le riserve di cui sopra, si chiede l'applicazione del sesto comma dell'art.16 L.n.412/91, in materia di incumulabilità di interessi
e rivalutazione monetaria nelle prestazioni previdenziali”.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
15.1.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Preliminarmente, è utile rammentare che l'assegno sociale, attribuito in luogo della pensione sociale
«con effetto dal 1° gennaio 1996» (v. art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995), risulta specificamente correlato al possesso di redditi (personali e del coniuge), il cui importo ne determina l'ammontare («Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale»). L'assegno sociale, difatti, è erogato in via provvisoria «sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti».
Ai fini della liquidazione dell'assegno sociale, dunque, la l. n. 335 cit. reputa sufficienti i dati emergenti dalle dichiarazioni reddituali, fatti salvi, ovviamente, gli eventuali accertamenti di segno contrario da parte dell'Istituto erogatore.
In pratica, il diritto all'assegno si fonda sull'accertato stato di bisogno del titolare, il quale va desunto dalla mancanza di redditi oppure dall'insufficienza di quelli percepiti. Il problema specifico che si pone nella controversia in esame è se nella valutazione relativa all'esistenza dello stato di bisogno occorra o meno tener conto anche dei “redditi potenziali” dell'assistibile, fra cui sono inclusi – per quanto qui interessa –
l'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato.
2.2 Nel caso di specie, la ricorrente vanta tutti i requisiti per accedere al beneficio dell'assegno sociale: è cittadina italiana, risiede in Italia (alla via Francesco Petrarca 14 – San Ferdinando di Puglia), possiede il requisito anagrafico, infatti all'atto della domanda aveva compiuto 68 anni di età e versa in uno stato di bisogno economico.
A nulla rilevano le eccezioni mosse dall' circa il fatto che il beneficio risulterebbe non spettante per CP_1 insussistenza del requisito normativo dello stato di bisogno per il periodo 1.7.2020-31.11.2020, per aver dichiarato all'atto della domanda di essere beneficiaria dell'assegno di mantenimento e successivamente avervi rinunciato.
Risulta per tabulas che sebbene la ricorrente, nella prima domanda amministrativa del 25.5.2020 (prodotta dall' , abbia dichiarato di percepire l'assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili, è altrettanto CP_1 dimostrato che la predetta, nella successiva domanda dell'1.11.2020 (depositata da entrambe le parti), ha pagina 3 di 6 espressamente indicato che “erroneamente aveva indicato di percepire gli alimenti dall'ex coniuge”, chiedendo di rettificare la precedente dichiarazione.
In effetti, a seguito di convenzione del 28.5.2002 stipulata dinanzi al Notaio l'odierna Persona_1 ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento.
Tale rinuncia non costituisce una “intrinseca capacità di sostentamento”, così come sostenuto dal resistente, considerato che l' , per gli anni d'imposta 2020 e 2021, risulta non aver prodotto alcun Pt_1 reddito, come si evince dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (cfr. all. 1 – certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate prot. 59195/2002 del 29.8.2022- allegata dalla difesa del ricorrente in uno alle note di trattazione per l'udienza del 14.9.2022). Può quindi ragionevolmente ritenersi (in assenza di elementi di segno contrario) che anche precedentemente alla stipula della convenzione l' non abbia percepito dall'ex coniuge tale assegno. Pt_1
D'altro canto, agli atti manca la prova (anche presuntiva), che la rinuncia al mantenimento sia il frutto di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno: “per aver coscientemente omesso di aver rinunciato all'assegno di mantenimento, determinando dolosamente l' al riconoscimento di una prestazione indebita” CP_1 come sostenuto dall' nella memoria di costituzione. CP_1
2.3 Va precisato che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito, come appunto accaduto nel caso di specie.
Giova rimarcare, inoltre, che ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno “è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento”.
2.4 In linea con le surrichiamate osservazioni si pongono i seguenti orientamenti di legittimità:“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall' assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale pagina 4 di 6 mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del
09/07/2020).
Ed ancora che: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass., Sez. L - , Sentenza n.
24954 del 15/09/2021).
E' opportuno richiamare, infine, un caso assolutamente analogo a quello di specie, nel quale la Corte di
Cassazione, con ordinanza n.21573 del 20/07/2023 (Rv. 668205-01), ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, pur avendo la ricorrente rinunciato all'assegno di mantenimento: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo
l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche suesposte, condivise anche la Corte d'Appello di Bari (cfr., da ultimo, sent. n. 1887/2023 dep. il 6.11.2023, Cons. Rel. , il ricorso va accolto, con conseguente CP_3 declaratoria del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data del 1.7.2020; condanna dell' alla relativa corresponsione nella misura di € 685,40 (pari alla differenza tra l'importo della CP_1 prestazione nella misura intera - euro 459,83 per l'anno 2020 - e quanto già liquidato dal 1/07/2020 al
31/11/2020 – vale a dire euro 322,75 mensili) oltre arretrati ed accessori di legge e declaratoria d'irripetibilità della somma di € 1.648,40 indicata nel provvedimento d'indebito del 9.11.2020, cui segue la condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, scaglione “infra” 5.200,00 secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate) – CP_ seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 1664/2021, proposto da , nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara il diritto di ad ottenere l'assegno sociale a decorrere dall'1.07.2020 (primo Parte_1
CP_ giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condanna l' alla pagina 5 di 6 relativa corresponsione in favore della ricorrente, nella misura di € 685,40, oltre arretrati ed accessori di legge;
b) dichiara irripetibile la somma di € 1.648,40 indicata nel provvedimento d'indebito del 9.11.2020, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
CP_1
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro
1.310,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione agli
Avv.ti Arcangelo Sannicandro e Michele Cirillo, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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