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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N.r.g. 6514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco HI Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 6514/2023 tra:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ti Fabio Baldazzi (c.f. – PEC C.F._2
e UR FR CI (c.f. – PEC Email_1 C.F._3
, Email_2
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Tiziana Curcio Costa (c.f. – PEC C.F._5
Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 7.2.2024
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.7.2025.
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il signor ha adito questo Tribunale, Pt_1 premettendo di aver contratto matrimonio con in Velletri, il 26.9.1998, iscritto CP_1 presso i registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 181, parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 6 1998, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Velletri il Persona_1
25.6.2000) e (n. a Velletri il 7.2.2007), il primo maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora non indipendente;
che, data l'insanabilità di una crisi coniugale, ha chiesto la separazione dalla signora rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni 1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_2 madre, i quali si adopereranno affinché essa mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario si chiede che il padre possa vedere te tenere con sé la minore due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 20.30 compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
inoltre il padre potrà stare con la figlia due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì e sino alle 21,00 della domenica salvo gli impegni scolastici della figlia. Durante le vacanze le vacanze di Natale la minore il primo anno resterà con il padre dal 22/12/a tutto il 30/12, con la madre dal 31 /12 al 06/01 ; l'anno successivo detti periodi saranno invertiti e così a rotazione per gli anni a venire;
le vacanze
UA (dal venerdì al lunedì di Pasquetta) la figlia le trascorrerà un anno con il padre, e con la madre quelle dell'anno successivo, e così a rotazione per gli anni a venire, salvo diverso accordo tra i genitori;
il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà ad anni alternati con il padre
; il giorno del compleanno del Sig. a minore lo trascorrerà comunque con il padre, ed il Pt_1 giorno del compleanno della madre lo passerà comunque con quest'ultima, salvo diverso futuro accordo tra i genitori;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà comunque 20 giorni con il padre, anche non consecutivi ed in periodi diversi, e 20 giorni anche non consecutivi con la madre, nei periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, salvo diverso futuro accordo tra le parti.
4. disporre che il marito versi alla moglie per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro 250,00,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale Per_2 importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi pagina 2 di 6 parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da Codesto Ecc.mo Tribunale;
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Velletri Via
Cinque Archi n. 232 di proprietà del marito venga assegnata alla moglie in quanto collocataria della figlia minore con ogni arredo, autorizzando il Sig. ad asportare i suoi beni ed Pt_1 effetti personali nel termine di 30 giorni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
2. Con memoria del 2.5.2024, si costituiva la signora aderendo alla domanda di CP_1 separazione, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Disattesa ogni contraria istanza, - Preliminarmente riunire al presente giudizio quello iscritto al n. RG 84/2024 pendente tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto. -
Dichiarare senza necessità di ulteriore attività la separazione tra le parti con riferimento al solo
“status” In via provvisoria e urgente: a) affidare la figlia minore ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre temporaneamente presso il domicilio CP_1 coniugale e precisamente fino a quando la ricorrente non avrà trovato un alloggio in locazione nel centro della città, autorizzandola al prelievo dal domicilio coniugale di ogni bene personale proprio e dei figli e dei beni tutti acquistati mediante la;
b) disporre che le Controparte_2 frequentazioni tra padre e figlia siano rimesse ad accordi diretti lasciando piena libertà a
[...] di organizzarsi in base ai suoi impegni scolastici, formativi, ludici, di cura e sportivi, Per_2 almeno fino a quando non sarà disposto l'ascolto della minore da parte del Giudice;
c) porre a carico di un contributo al mantenimento dei figli e di € Parte_1 Per_1 Persona_2
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi mediante bonifico sulla carta
PostaPay Evolution n. n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie di € 500,00 mensili da Parte_1 corrispondersi mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge. Nel merito, in via principale a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
con pronuncia di addebito al marito, provvedendo anticipatamente sulla sola relativa
[...] allo “status”; b) Riconoscere nell'interesse della prole per i motivi esposti in premessa il diritto a ricevere, in luogo dell'assegnazione del domicilio coniugale, un corrispettivo congruo ed idoneo a permettere ai figli di vivere in altro alloggio prossimo al centro della città che consenta loro di proseguire in autonomia le attività di vita quotidiana (scolastiche, sportive, formative, di cura) da pagina 3 di 6 calcolare in aumento all'assegno di mantenimento che sarà posto a carico del genitore obbligato;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b), si chiede l'assegnazione del domicilio coniugale alla c) affidare la figlia minore CP_1 [...] ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 CP_1 temporaneamente presso il domicilio coniugale e precisamente fino a quando la ricorrente non avrà trovato un alloggio in locazione nel centro della città, autorizzandola al prelievo dal domicilio coniugale di ogni bene personale proprio e dei figli e dei beni acquistati mediante la
; d) porre a carico di un contributo al mantenimento dei Controparte_2 Parte_1 figli e di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuno) da corrispondersi Per_1 Persona_2 mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabile annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda giudiziale nel procedimento 84/24 RG in caso di riunione al presente, o dalla presente costituzione in caso di mancata riunione, quantificando altresì il valore del domicilio coniugale, che resta nella disponibilità del marito, da porre a carico dello e) porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie Pt_1 Parte_1 di € 500,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n.
5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge, con decorrenza dalla domanda giudiziale nel procedimento 84/24 RG in caso di riunione al presente, o dalla presente costituzione in caso di mancata riunione;
f) Stabilire le modalità di frequentazione tra padre e figlia nel rispetto degli impegni sociali e scolastici della minore all'esito dell'ascolto della stessa. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il Giudice delegato Dott.
HI ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “ritenuto che, in ragione della maggiore età dei figli, le questioni da definire nel presente giudizio hanno ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione, il regime di mantenimento della prole e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie;
ritenuto che
in via temporanea ed urgente possa essere posto a carico del marito un assegno perequativo per il mantenimento della prole pari ad euro 500,00 e, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della moglie, un assegno a favore di quest'ultima pari alla somma mensile di euro 200,00 tenuto conto del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto collocataria dei figli, delle esigenze di questi ultimi e degli oneri di locazione che graveranno sul padre, allo stato non documentati. L'assegno unico sarà percepito al 50% come pagina 4 di 6 prevede il d.lgs. 230/2021 che stabilisce il diritto di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a percepire in parti uguali l'indennità salvo diverso accordo (cfr. art. 2, comma 2 d.lgs. cit secondo cui “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”); assegna la casa coniugale alla moglie”.
4. Con istanza del 21.3.2025, la signora ha chiesto la pronuncia sullo status dei CP_1 coniugi e, con decreto del 2.7.2025, il GI, alla luce dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha sollecitato il contraddittorio ai fini della precisazione delle conclusioni in punto di status e fissato l'udienza sul punto al 16 luglio 2025.
5. Alla prefata udienza i procuratori delle parti hanno insistito nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale di separazione, riportandosi alle conclusioni in atti. Il GI, visto l'art. 473bis.22
c.p.c. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione possa essere accolta.
7. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
questi ultimi, del resto, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate nel presente giudizio, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. I signori Pt_1
e ul punto risultano concordi nel richiedere la dichiarazione di separazione. CP_1
In tema, il nuovo art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. prevede espressamente che: “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”.
8. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le questioni concernenti l'addebito della separazione, l'affidamento e collocamento del minore e le pretese di carattere economico.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni delle parti e del tutore del minore, così provvede: pagina 5 di 6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28.11.1974 (c.f. ) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
) i quali hanno contratto matrimonio in Velletri, il 26.9.1998, iscritto C.F._4 presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 181, parte II, Serie A, Anno 1998.
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Velletri;
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Marco HI per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco HI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco HI Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 6514/2023 tra:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ti Fabio Baldazzi (c.f. – PEC C.F._2
e UR FR CI (c.f. – PEC Email_1 C.F._3
, Email_2
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Tiziana Curcio Costa (c.f. – PEC C.F._5
Email_3
RESISTENTE
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 7.2.2024
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.7.2025.
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il signor ha adito questo Tribunale, Pt_1 premettendo di aver contratto matrimonio con in Velletri, il 26.9.1998, iscritto CP_1 presso i registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 181, parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 6 1998, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Velletri il Persona_1
25.6.2000) e (n. a Velletri il 7.2.2007), il primo maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente, la seconda ancora non indipendente;
che, data l'insanabilità di una crisi coniugale, ha chiesto la separazione dalla signora rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati alle seguenti condizioni 1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_2 madre, i quali si adopereranno affinché essa mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario si chiede che il padre possa vedere te tenere con sé la minore due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 20.30 compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
inoltre il padre potrà stare con la figlia due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 18,00 del venerdì e sino alle 21,00 della domenica salvo gli impegni scolastici della figlia. Durante le vacanze le vacanze di Natale la minore il primo anno resterà con il padre dal 22/12/a tutto il 30/12, con la madre dal 31 /12 al 06/01 ; l'anno successivo detti periodi saranno invertiti e così a rotazione per gli anni a venire;
le vacanze
UA (dal venerdì al lunedì di Pasquetta) la figlia le trascorrerà un anno con il padre, e con la madre quelle dell'anno successivo, e così a rotazione per gli anni a venire, salvo diverso accordo tra i genitori;
il giorno del suo compleanno la minore lo trascorrerà ad anni alternati con il padre
; il giorno del compleanno del Sig. a minore lo trascorrerà comunque con il padre, ed il Pt_1 giorno del compleanno della madre lo passerà comunque con quest'ultima, salvo diverso futuro accordo tra i genitori;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà comunque 20 giorni con il padre, anche non consecutivi ed in periodi diversi, e 20 giorni anche non consecutivi con la madre, nei periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, salvo diverso futuro accordo tra le parti.
4. disporre che il marito versi alla moglie per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro 250,00,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale Per_2 importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
Stabilire che entrambi i coniugi pagina 2 di 6 parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate
(mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da Codesto Ecc.mo Tribunale;
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Velletri Via
Cinque Archi n. 232 di proprietà del marito venga assegnata alla moglie in quanto collocataria della figlia minore con ogni arredo, autorizzando il Sig. ad asportare i suoi beni ed Pt_1 effetti personali nel termine di 30 giorni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
2. Con memoria del 2.5.2024, si costituiva la signora aderendo alla domanda di CP_1 separazione, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Disattesa ogni contraria istanza, - Preliminarmente riunire al presente giudizio quello iscritto al n. RG 84/2024 pendente tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto. -
Dichiarare senza necessità di ulteriore attività la separazione tra le parti con riferimento al solo
“status” In via provvisoria e urgente: a) affidare la figlia minore ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre temporaneamente presso il domicilio CP_1 coniugale e precisamente fino a quando la ricorrente non avrà trovato un alloggio in locazione nel centro della città, autorizzandola al prelievo dal domicilio coniugale di ogni bene personale proprio e dei figli e dei beni tutti acquistati mediante la;
b) disporre che le Controparte_2 frequentazioni tra padre e figlia siano rimesse ad accordi diretti lasciando piena libertà a
[...] di organizzarsi in base ai suoi impegni scolastici, formativi, ludici, di cura e sportivi, Per_2 almeno fino a quando non sarà disposto l'ascolto della minore da parte del Giudice;
c) porre a carico di un contributo al mantenimento dei figli e di € Parte_1 Per_1 Persona_2
800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi mediante bonifico sulla carta
PostaPay Evolution n. n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie di € 500,00 mensili da Parte_1 corrispondersi mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge. Nel merito, in via principale a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
con pronuncia di addebito al marito, provvedendo anticipatamente sulla sola relativa
[...] allo “status”; b) Riconoscere nell'interesse della prole per i motivi esposti in premessa il diritto a ricevere, in luogo dell'assegnazione del domicilio coniugale, un corrispettivo congruo ed idoneo a permettere ai figli di vivere in altro alloggio prossimo al centro della città che consenta loro di proseguire in autonomia le attività di vita quotidiana (scolastiche, sportive, formative, di cura) da pagina 3 di 6 calcolare in aumento all'assegno di mantenimento che sarà posto a carico del genitore obbligato;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub b), si chiede l'assegnazione del domicilio coniugale alla c) affidare la figlia minore CP_1 [...] ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Per_2 CP_1 temporaneamente presso il domicilio coniugale e precisamente fino a quando la ricorrente non avrà trovato un alloggio in locazione nel centro della città, autorizzandola al prelievo dal domicilio coniugale di ogni bene personale proprio e dei figli e dei beni acquistati mediante la
; d) porre a carico di un contributo al mantenimento dei Controparte_2 Parte_1 figli e di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuno) da corrispondersi Per_1 Persona_2 mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n. 5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabile annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda giudiziale nel procedimento 84/24 RG in caso di riunione al presente, o dalla presente costituzione in caso di mancata riunione, quantificando altresì il valore del domicilio coniugale, che resta nella disponibilità del marito, da porre a carico dello e) porre a carico di un contributo al mantenimento della moglie Pt_1 Parte_1 di € 500,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico sulla carta PostaPay Evolution n.
5333.1711.8447.8507, ogni mese anticipatamente entro il giorno 5, e rivalutabili annualmente come per legge, con decorrenza dalla domanda giudiziale nel procedimento 84/24 RG in caso di riunione al presente, o dalla presente costituzione in caso di mancata riunione;
f) Stabilire le modalità di frequentazione tra padre e figlia nel rispetto degli impegni sociali e scolastici della minore all'esito dell'ascolto della stessa. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il Giudice delegato Dott.
HI ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “ritenuto che, in ragione della maggiore età dei figli, le questioni da definire nel presente giudizio hanno ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione, il regime di mantenimento della prole e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie;
ritenuto che
in via temporanea ed urgente possa essere posto a carico del marito un assegno perequativo per il mantenimento della prole pari ad euro 500,00 e, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della moglie, un assegno a favore di quest'ultima pari alla somma mensile di euro 200,00 tenuto conto del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla moglie in quanto collocataria dei figli, delle esigenze di questi ultimi e degli oneri di locazione che graveranno sul padre, allo stato non documentati. L'assegno unico sarà percepito al 50% come pagina 4 di 6 prevede il d.lgs. 230/2021 che stabilisce il diritto di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a percepire in parti uguali l'indennità salvo diverso accordo (cfr. art. 2, comma 2 d.lgs. cit secondo cui “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”); assegna la casa coniugale alla moglie”.
4. Con istanza del 21.3.2025, la signora ha chiesto la pronuncia sullo status dei CP_1 coniugi e, con decreto del 2.7.2025, il GI, alla luce dell'art. 473bis.22 c.p.c., ha sollecitato il contraddittorio ai fini della precisazione delle conclusioni in punto di status e fissato l'udienza sul punto al 16 luglio 2025.
5. Alla prefata udienza i procuratori delle parti hanno insistito nella richiesta di pronuncia di sentenza parziale di separazione, riportandosi alle conclusioni in atti. Il GI, visto l'art. 473bis.22
c.p.c. ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione possa essere accolta.
7. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
questi ultimi, del resto, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate nel presente giudizio, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. I signori Pt_1
e ul punto risultano concordi nel richiedere la dichiarazione di separazione. CP_1
In tema, il nuovo art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. prevede espressamente che: “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.
Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”.
8. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le questioni concernenti l'addebito della separazione, l'affidamento e collocamento del minore e le pretese di carattere economico.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni delle parti e del tutore del minore, così provvede: pagina 5 di 6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28.11.1974 (c.f. ) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
) i quali hanno contratto matrimonio in Velletri, il 26.9.1998, iscritto C.F._4 presso i registri dello stato civile del predetto comune al n. 181, parte II, Serie A, Anno 1998.
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Velletri;
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Marco HI per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco HI
pagina 6 di 6