CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3201/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20474/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Grandi Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno EN - 95255720633
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI MORA n. 00000000000 CONCESSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.11.2025 e depositato il 28.11.2025 è impugnato l'atto di messa in mora notificato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN, relativo alla imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 1, commi 114 e seguenti, della legge regione Campania
5/2013, come modificato dall'art. 14 della legge regione Campania 13/2025, dovuta per la concessione rilasciata dalla stessa Autorità n. 69 reg. prot. 616 del 29.5.2024, per gli anni di imposta 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025.
L'atto impugnato è stato emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 124 ter, della citata L.Reg. Camp. n. 5/2013, come introdotto dall'art. 14 della L.Reg. Camp. n.13/2025 che attribuisce agli enti e alle pubbliche amministrazioni concedenti il compito di provvedere all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato versamento del tributo in tutto o in parte, alla riscossione coattiva degli importi accertati e successivamente di riversare alla Regione
Campania gli incassi ricevuti.
La società affida il ricorso ai seguenti motivi di diritto.
Sarebbe incostituzionale l'art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 2011 e, in via indiretta, dell'art. 1, commi 114, della L.
Reg. Campania n. 5 del 2013 per contrasto con l'art. 76 Cost. per violazione dei principi di delega di cui all'art. 2 della L. n. 42 del 2009. Ciò in quanto, sarebbero violati i principi della correlazione e della continenza previsti dalla predetta disposizione, secondo cui l'attribuzione delle risorse deve avvenire “in relazione alle rispettive competenze ..., nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione” (art. 2, comma 2, lett. e), nonché nel rispetto della
“corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa” (art. 2, comma 2, lett. p), ossia fra cosa tassata e cosa amministrata.
Nel caso di specie, questa connessione sarebbe venuta meno a seguito della “chiamata in sussidiarietà” esercitata dallo Stato, per interessi unitari, sulle funzioni e competenze della Autorità di sistema portuale.
La ricorrente osserva che la legislazione statale che si è occupata delle funzioni e delle competenze delle
Autorità di Sistema Portuale ha da sempre confermato l'interesse unitario dello Stato, escludendo tale ambito di competenza dalla delega e/o dal trasferimento alle Regioni, anche a seguito delle riforme (legislative e costituzionali) di autonomia regionale che si sono succedute, trattenendo allo Stato le funzioni relative ai
Porti di rilevanza nazionale, adottate previo parere o intesa della Conferenza Stato-Regione.
La specificità dei porti di rilevanza nazionale renderebbe, quindi, incostituzionale la scelta del legislatore delegato (e quindi di quello regionale) di estendere anche a tali porti la propria competenza tributaria, in violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 42/2019 che si porrebbe in contrasto con il "principio di continenza" (che pretende un nesso imprescindibile tra l'esercizio delle funzioni attribuite, i servizi pubblici erogati e la relativa imposizione) e col “principio di correlazione” (che presuppone una identificazione tra ente impositore ed ente erogante i servizi o beni pubblici richiesti dalla collettività locale), poiché: i) quanto al primo, la Regione non esercita funzioni amministrative all'interno dei porti sede delle Autorità di sistema portuale, in quanto le leggi di riforma amministrativa hanno trattenuto allo Stato tali funzioni;
ii) in ordine al secondo, la Regione non ha alcuna responsabilità di spesa perché non gestisce i porti di rilevanza nazionale e non fornisce (o meglio, non può fornire) alcun bene e/o servizio alla utenza.
In sostanza, il profilo di illegittimità che solleva la parte ricorrente riguarda la potestà delle Regioni di incamerare tale imposta anche per le concessioni relative al demanio portuale gestito dalle Autorità di sistema portuale previste dalla l. n. 84/1994, che sono enti pubblici non economici statali, considerato che le stesse
Regioni non esercitano alcuna funzione amministrativa su tali ambiti del demanio.
Laddove non si ritenga di aderire a una interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale, la parte ricorrente chiede quindi che sia sollevata questione di legittimità costituzionale delle leggi di cui sopra per eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost., laddove la disposizione statale è stata interpretata nel senso di consentire al legislatore regionale la istituzione di imposte regionali sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo rilasciate e gestite dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSPportuali.
In via gradata, la ricorrente lamenta la violazione del principio di irretroattività, laddove è stata applicata retroattivamente (l'imposta riguarda gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) una norma legislativa entrata in vigore 24 luglio 2025
Si è costituita la Regione Campania che ravvisa la propria legittimazione ad causam nella circostanza che, ai sensi dell'art. 1 comma 124 ter, della L. Reg. n. 13 del 2025, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
EN (ente titolare del potere di accertamento) è tenuta a riversare ad essa resistente l'imposta in questione;
quindi anche se all'attualità il potere di accertamento e riscossione è stato demandato ad altra
Autorità, la Regione resta il soggetto titolare della potestà impositiva e destinataria del relativo gettito.
In rito, la Regione eccepisce l'inammissibilità in quanto l'atto impugnato sarebbe un mero invito al pagamento ai fini della interruzione della prescrizione, quindi non rientrerebbe nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, la Regione replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dall'eccezione in rito di inammissibilità del ricorso poiché esso si palesa infondato nel merito.
L'art. 8 del d.lgs 68/2011, nel capo dedicato all'autonomia di entrata delle Regioni ordinarie, stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, alcune entrate sono trasformate in tributi propri regionali, includendo testualmente l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, con rinvio alle fonti statali che disciplinano presupposto, soggetti e base imponibile (tra cui la l. 281/1970 e d.l. 400/1993 conv. dalla l. 494/1993). Il decreto legislativo reca, nel proprio preambolo, il fondamento nella legge 42/2009 e richiama espressamente l'art. 76 Cost., delineando la cornice delegata entro cui muove la trasformazione/cessione dei tributi ai fini dell'autonomia di entrata regionale.
Quanto alla Regione Campania, la l.r. 5/2013 (legge finanziaria 2013), come novellata dalla l.r. 13/2025, ha organizzato l'assetto applicativo dell'imposta, chiarendo (inter alia) la competenza funzionale delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) – in quanto enti concedenti – all'accertamento e alla riscossione nei confronti dei concessionari operanti nei porti di riferimento.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2024, pronunciandosi sulla legge del Lazio (art. 6 l.r. 2/2013), ha affermato l'assenza di illegittimità costituzionale dell'estensione dell'imposta alle concessioni rilasciate dalle AdSP. In particolare, sono state respinte le censure relative agli artt. 3 e 53 Cost., riconoscendo che l'indice di capacità contributiva risiede nell'utilizzazione economica del bene demaniale, ed è stata negata la violazione dell'art. 117, comma , Cost. (principi di correlazione/continenza). Di rilievo in questa sede è la ricostruzione dell'art. 8 del d.lgs 68/2011: la Corte ha letto la disposizione come “cessione” alle Regioni anche della quota del tributo riferita alle concessioni AdSP, qualificando la norma regionale non come istituzione di un nuovo tributo, ma come disciplina di un tributo statale ceduto alle Regioni. Nella stessa decisione, la Corte ha escluso la doppia imposizione con l'imposta di registro: diverso è il presupposto, con conseguente compatibilità del prelievo regionale con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva.
Venendo al profilo di legittimità costituzionale evidenziato dalla parte ricorrente, occorre dare atto che il preambolo del d.lgs. n. 68/2011 richiama la l. n. 42/2009 e i parametri costituzionali, evidenziando che l'oggetto è l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con rimodulazione di tributi e compartecipazioni. Alla luce della decisione della Corte costituzionale di cui sopra, deve ritenersi che l'art. 8 non crea ex nihilo un'imposta, ma trasforma/cede un prelievo statale già delineato (con presupposti, soggetti e base fissati dalla legge statale) alle Regioni, in adesione ai principi e criteri direttivi della delega. Il profilo strutturale della “trasformazione”, a giudizio di questa Corte, colloca l'operazione entro i confini segnati dall'art. 76 Cost. Difatti, la sentenza n. 131/2024 chiarisce che l'intenzione del legislatore statale – per come ricostruita dalla Corte costituzionale – è stata quella di comprendere nella cessione alle Regioni anche la parte di imposta relativa alle concessioni AdSP. Se è così, non si configura eccesso di delega: il legislatore delegato ha esercitato una facoltà coerente con la legge-delega e funzionale all'assetto del federalismo fiscale, lasciando alle Regioni il compito di misurare e gestire il tributo “ceduto”.
In via generale, va rammentato che le questioni fondate sull'art. 76 Cost. hanno carattere pregiudiziale e richiedono un duplice scrutinio ermeneutico: compatibilità legge-delega/decreto-delegato, tenendo conto del margine di discrezionalità del Governo in materia. Al riguardo, va infatti richiamato l'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale (n. 229/2014; n. 146/2015; n. 98/2015; n. 194/2015; n. 278/2016), secondo cui al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 76 Cost. consente allo stesso di introdurre disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, non potendosi ridurre la funzione del legislatore delegato ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante. Tale orientamento conferma che, laddove il decreto si allinei all'oggetto e ai criteri della delega, il vizio non sussiste.
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l'art. 8 del d.lgs. n. 68/2011 (e, in via derivata, della citata normativa regionale che richiama il predetto articolo), per come interpretato dalla Consulta, rispetta la legge delega. Ciò in quanto la norma realizza la trasformazione/cessione di un tributo già definito dall'ordinamento statale, nel solco della l. 42/2009, e comprende l'ambito delle concessioni AdSP, come da ricostruzione del Giudice delle leggi.
Va poi rigettato il secondo motivo di diritto che attiene alla violazione del principio di irretroattività. Difatti, la novella di cui all'art. 14 della L. Reg. n. 13 del 2025 (che ha introdotto l'art. 1, comma 124 ter, della L. Reg.
n. 5 del 2013) si pone dichiaratamente in continuità con l'art. 9 della L. Reg. n. 1/1972 (“In conformità all'articolo 9 della legge regionale 1/1972, gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti diverse dai Comuni comunicano l'imposta dovuta e le modalità di pagamento ai soggetti passivi di cui al comma 115, che sono tenuti a pagare l'imposta…”).
Detto art. 9, a sua volta, già disciplinava l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per conto della Regione, demandando tali poteri agli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di concessione. Tra le principali innovazioni, la novella del 2025 ha, per un verso, specificato i soggetti titolari dei poteri (enti e P.A. concedenti diverse dai Comuni), sotto distinto profilo, ha attribuito a tali enti poteri che prima non erano esplicitati: accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva e, ancora, ha fissato il termine per il pagamento (15 settembre di ciascun anno) e ha dettagliato le procedure per la riscossione da parte delle Autorità Portuali e la quota di tributo ad essa spettante per dette procedure. Non è quindi predicabile alcuna violazione del principio di irretroattività poiché oggetto di pretesa tributaria
è una imposta già vigente in riferimento alle annualità di cui sopra, seppure con diversa disciplina procedimentale e perimetro applicativo.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo. Non si adottano statuizioni sulle spese in favore della Autorità Di Sistema
Portuale del Mar Tirreno EN che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge in favore della Regione Campania.
Nulla in ordine alle spese di giudizio in relazione all'Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20474/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Grandi Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno EN - 95255720633
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI MORA n. 00000000000 CONCESSIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.11.2025 e depositato il 28.11.2025 è impugnato l'atto di messa in mora notificato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN, relativo alla imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo di cui all'art. 1, commi 114 e seguenti, della legge regione Campania
5/2013, come modificato dall'art. 14 della legge regione Campania 13/2025, dovuta per la concessione rilasciata dalla stessa Autorità n. 69 reg. prot. 616 del 29.5.2024, per gli anni di imposta 2020, 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025.
L'atto impugnato è stato emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 124 ter, della citata L.Reg. Camp. n. 5/2013, come introdotto dall'art. 14 della L.Reg. Camp. n.13/2025 che attribuisce agli enti e alle pubbliche amministrazioni concedenti il compito di provvedere all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato versamento del tributo in tutto o in parte, alla riscossione coattiva degli importi accertati e successivamente di riversare alla Regione
Campania gli incassi ricevuti.
La società affida il ricorso ai seguenti motivi di diritto.
Sarebbe incostituzionale l'art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 2011 e, in via indiretta, dell'art. 1, commi 114, della L.
Reg. Campania n. 5 del 2013 per contrasto con l'art. 76 Cost. per violazione dei principi di delega di cui all'art. 2 della L. n. 42 del 2009. Ciò in quanto, sarebbero violati i principi della correlazione e della continenza previsti dalla predetta disposizione, secondo cui l'attribuzione delle risorse deve avvenire “in relazione alle rispettive competenze ..., nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione” (art. 2, comma 2, lett. e), nonché nel rispetto della
“corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa” (art. 2, comma 2, lett. p), ossia fra cosa tassata e cosa amministrata.
Nel caso di specie, questa connessione sarebbe venuta meno a seguito della “chiamata in sussidiarietà” esercitata dallo Stato, per interessi unitari, sulle funzioni e competenze della Autorità di sistema portuale.
La ricorrente osserva che la legislazione statale che si è occupata delle funzioni e delle competenze delle
Autorità di Sistema Portuale ha da sempre confermato l'interesse unitario dello Stato, escludendo tale ambito di competenza dalla delega e/o dal trasferimento alle Regioni, anche a seguito delle riforme (legislative e costituzionali) di autonomia regionale che si sono succedute, trattenendo allo Stato le funzioni relative ai
Porti di rilevanza nazionale, adottate previo parere o intesa della Conferenza Stato-Regione.
La specificità dei porti di rilevanza nazionale renderebbe, quindi, incostituzionale la scelta del legislatore delegato (e quindi di quello regionale) di estendere anche a tali porti la propria competenza tributaria, in violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 42/2019 che si porrebbe in contrasto con il "principio di continenza" (che pretende un nesso imprescindibile tra l'esercizio delle funzioni attribuite, i servizi pubblici erogati e la relativa imposizione) e col “principio di correlazione” (che presuppone una identificazione tra ente impositore ed ente erogante i servizi o beni pubblici richiesti dalla collettività locale), poiché: i) quanto al primo, la Regione non esercita funzioni amministrative all'interno dei porti sede delle Autorità di sistema portuale, in quanto le leggi di riforma amministrativa hanno trattenuto allo Stato tali funzioni;
ii) in ordine al secondo, la Regione non ha alcuna responsabilità di spesa perché non gestisce i porti di rilevanza nazionale e non fornisce (o meglio, non può fornire) alcun bene e/o servizio alla utenza.
In sostanza, il profilo di illegittimità che solleva la parte ricorrente riguarda la potestà delle Regioni di incamerare tale imposta anche per le concessioni relative al demanio portuale gestito dalle Autorità di sistema portuale previste dalla l. n. 84/1994, che sono enti pubblici non economici statali, considerato che le stesse
Regioni non esercitano alcuna funzione amministrativa su tali ambiti del demanio.
Laddove non si ritenga di aderire a una interpretazione costituzionalmente orientata della legge regionale, la parte ricorrente chiede quindi che sia sollevata questione di legittimità costituzionale delle leggi di cui sopra per eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost., laddove la disposizione statale è stata interpretata nel senso di consentire al legislatore regionale la istituzione di imposte regionali sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo rilasciate e gestite dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSPportuali.
In via gradata, la ricorrente lamenta la violazione del principio di irretroattività, laddove è stata applicata retroattivamente (l'imposta riguarda gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) una norma legislativa entrata in vigore 24 luglio 2025
Si è costituita la Regione Campania che ravvisa la propria legittimazione ad causam nella circostanza che, ai sensi dell'art. 1 comma 124 ter, della L. Reg. n. 13 del 2025, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
EN (ente titolare del potere di accertamento) è tenuta a riversare ad essa resistente l'imposta in questione;
quindi anche se all'attualità il potere di accertamento e riscossione è stato demandato ad altra
Autorità, la Regione resta il soggetto titolare della potestà impositiva e destinataria del relativo gettito.
In rito, la Regione eccepisce l'inammissibilità in quanto l'atto impugnato sarebbe un mero invito al pagamento ai fini della interruzione della prescrizione, quindi non rientrerebbe nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, la Regione replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Può prescindersi dall'eccezione in rito di inammissibilità del ricorso poiché esso si palesa infondato nel merito.
L'art. 8 del d.lgs 68/2011, nel capo dedicato all'autonomia di entrata delle Regioni ordinarie, stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, alcune entrate sono trasformate in tributi propri regionali, includendo testualmente l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, con rinvio alle fonti statali che disciplinano presupposto, soggetti e base imponibile (tra cui la l. 281/1970 e d.l. 400/1993 conv. dalla l. 494/1993). Il decreto legislativo reca, nel proprio preambolo, il fondamento nella legge 42/2009 e richiama espressamente l'art. 76 Cost., delineando la cornice delegata entro cui muove la trasformazione/cessione dei tributi ai fini dell'autonomia di entrata regionale.
Quanto alla Regione Campania, la l.r. 5/2013 (legge finanziaria 2013), come novellata dalla l.r. 13/2025, ha organizzato l'assetto applicativo dell'imposta, chiarendo (inter alia) la competenza funzionale delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) – in quanto enti concedenti – all'accertamento e alla riscossione nei confronti dei concessionari operanti nei porti di riferimento.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2024, pronunciandosi sulla legge del Lazio (art. 6 l.r. 2/2013), ha affermato l'assenza di illegittimità costituzionale dell'estensione dell'imposta alle concessioni rilasciate dalle AdSP. In particolare, sono state respinte le censure relative agli artt. 3 e 53 Cost., riconoscendo che l'indice di capacità contributiva risiede nell'utilizzazione economica del bene demaniale, ed è stata negata la violazione dell'art. 117, comma , Cost. (principi di correlazione/continenza). Di rilievo in questa sede è la ricostruzione dell'art. 8 del d.lgs 68/2011: la Corte ha letto la disposizione come “cessione” alle Regioni anche della quota del tributo riferita alle concessioni AdSP, qualificando la norma regionale non come istituzione di un nuovo tributo, ma come disciplina di un tributo statale ceduto alle Regioni. Nella stessa decisione, la Corte ha escluso la doppia imposizione con l'imposta di registro: diverso è il presupposto, con conseguente compatibilità del prelievo regionale con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva.
Venendo al profilo di legittimità costituzionale evidenziato dalla parte ricorrente, occorre dare atto che il preambolo del d.lgs. n. 68/2011 richiama la l. n. 42/2009 e i parametri costituzionali, evidenziando che l'oggetto è l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con rimodulazione di tributi e compartecipazioni. Alla luce della decisione della Corte costituzionale di cui sopra, deve ritenersi che l'art. 8 non crea ex nihilo un'imposta, ma trasforma/cede un prelievo statale già delineato (con presupposti, soggetti e base fissati dalla legge statale) alle Regioni, in adesione ai principi e criteri direttivi della delega. Il profilo strutturale della “trasformazione”, a giudizio di questa Corte, colloca l'operazione entro i confini segnati dall'art. 76 Cost. Difatti, la sentenza n. 131/2024 chiarisce che l'intenzione del legislatore statale – per come ricostruita dalla Corte costituzionale – è stata quella di comprendere nella cessione alle Regioni anche la parte di imposta relativa alle concessioni AdSP. Se è così, non si configura eccesso di delega: il legislatore delegato ha esercitato una facoltà coerente con la legge-delega e funzionale all'assetto del federalismo fiscale, lasciando alle Regioni il compito di misurare e gestire il tributo “ceduto”.
In via generale, va rammentato che le questioni fondate sull'art. 76 Cost. hanno carattere pregiudiziale e richiedono un duplice scrutinio ermeneutico: compatibilità legge-delega/decreto-delegato, tenendo conto del margine di discrezionalità del Governo in materia. Al riguardo, va infatti richiamato l'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale (n. 229/2014; n. 146/2015; n. 98/2015; n. 194/2015; n. 278/2016), secondo cui al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 76 Cost. consente allo stesso di introdurre disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, non potendosi ridurre la funzione del legislatore delegato ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante. Tale orientamento conferma che, laddove il decreto si allinei all'oggetto e ai criteri della delega, il vizio non sussiste.
Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l'art. 8 del d.lgs. n. 68/2011 (e, in via derivata, della citata normativa regionale che richiama il predetto articolo), per come interpretato dalla Consulta, rispetta la legge delega. Ciò in quanto la norma realizza la trasformazione/cessione di un tributo già definito dall'ordinamento statale, nel solco della l. 42/2009, e comprende l'ambito delle concessioni AdSP, come da ricostruzione del Giudice delle leggi.
Va poi rigettato il secondo motivo di diritto che attiene alla violazione del principio di irretroattività. Difatti, la novella di cui all'art. 14 della L. Reg. n. 13 del 2025 (che ha introdotto l'art. 1, comma 124 ter, della L. Reg.
n. 5 del 2013) si pone dichiaratamente in continuità con l'art. 9 della L. Reg. n. 1/1972 (“In conformità all'articolo 9 della legge regionale 1/1972, gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti diverse dai Comuni comunicano l'imposta dovuta e le modalità di pagamento ai soggetti passivi di cui al comma 115, che sono tenuti a pagare l'imposta…”).
Detto art. 9, a sua volta, già disciplinava l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per conto della Regione, demandando tali poteri agli uffici competenti a riscuotere il relativo canone di concessione. Tra le principali innovazioni, la novella del 2025 ha, per un verso, specificato i soggetti titolari dei poteri (enti e P.A. concedenti diverse dai Comuni), sotto distinto profilo, ha attribuito a tali enti poteri che prima non erano esplicitati: accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva e, ancora, ha fissato il termine per il pagamento (15 settembre di ciascun anno) e ha dettagliato le procedure per la riscossione da parte delle Autorità Portuali e la quota di tributo ad essa spettante per dette procedure. Non è quindi predicabile alcuna violazione del principio di irretroattività poiché oggetto di pretesa tributaria
è una imposta già vigente in riferimento alle annualità di cui sopra, seppure con diversa disciplina procedimentale e perimetro applicativo.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo. Non si adottano statuizioni sulle spese in favore della Autorità Di Sistema
Portuale del Mar Tirreno EN che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge in favore della Regione Campania.
Nulla in ordine alle spese di giudizio in relazione all'Autorità Di Sistema Portuale del Mar Tirreno EN.