TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Georgia Palermo Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzotta
-RESISTENTE- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.09.2021, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_2 opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420199006994641000, notificatale il
26.06.2019 per il mancato pagamento – per quel che qui interessa - di debiti per contributi previdenziali recati dalle seguenti cartelle e avvisi di addebito: CP_3
1) cartella n. 03420070046095408000, notificata in data 10/12/2007;
1 2) cartella n. 03420090007112400000, notificata in data 09/04/2009;
3) cartella n. 034220100037129341000, notificata in data 27.07.2010;
4) cartella n. 03420130026496453000, notificata in data 21.11.2013;
5) avviso di addebito n. 33420120000952904000 notificato il 18/05/2012;
6) avviso di addebito n. 33420120004798248000 notificato il 25/01/2013;
7) avviso di addebito n. 33420130001254931000 notificato il 18.04.2013;
8) avviso di addebito n. 33420130003218039000 notificato il 13.01.2014;
9) avviso di addebito n. 33420140000840555000 notificato il 05.06.2014.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica degli avvisi e delle cartelle rispettivamente indicati dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli recati dall'intimazione di pagamento opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi
2 strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata per quanto di ragione.
3.1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'incompetenza funzionale per materia dell'adito
Giudice del Lavoro in favore del Giudice di Pace territorialmente competente con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420130026496453000 avente ad oggetto crediti vantati dal fognaria Controparte_4
(cfr. pag. 9 intimazione di pagamento opposta n. 03420199006994641000).
3.2. Venendo al merito, l'eccezione di prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento n. 03420070046095408000, n. 03420090007112400000, n.
034220100037129341000 e dall'avviso di addebito n. 33420120000952904000 è fondata: dalla documentazione in atti dell' risulta infatti che le cartelle e l'avviso CP_2 di addebito innanzi citati furono notificati a parte ricorrente nelle date sopra indicate,
l'ultimo dei quali il 18.05.2012 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 03420179008470042000 regolarmente notificata in data 28.09.2017, a mezzo pec (cfr. all.ti 5 e 5 bis memoria di costituzione
, ossia oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, l. CP_2
n. 335/1995.
L'applicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
3.3. L'opposizione è infondata rispetto agli altri avvisi di addebito n.
33420120004798248000 notificato il 25/01/2013, n. 33420130001254931000 notificato il 18/04/2013, n. 33420130003218039000 notificato il 13/01/2014 e n.
33420140000840555000 notificato il 05/06/2014, considerato che il termine
3 prescrizionale quinquennale è stato interrotto dapprima dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420179008470042000 avvenuta in data 28.09.2017, e, iniziato a decorrere ex novo, dall'intimazione di pagamento oggi opposta.
3.4. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione.
4. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la propria incompetenza funzionale per materia in favore del Giudice di pace territorialmente competente con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420130026496453000;
2) Dichiara prescritti i crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente a quelli recati dalle cartelle di pagamento n. 03420070046095408000,
n. 03420090007112400000, n. 034220100037129341000 e dall'avviso di addebito n.
33420120000952904000, e, per l'effetto, annulla tali titoli nonché l'intimazione di pagamento n. 0342019900699464100 nella parte in cui ad essi si riferisce;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 18.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
4