Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2025, proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via di Panico n. 72;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- del bando, pubblicato in data 8 ottobre 2024, con cui la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità - del bando, pubblicato in data 8 ottobre 2024, con cui la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 del relativo bando, nella parte in cui non individua, tra i titoli di partecipazione nel ruolo di Specialista di settore scientifico tecnologico (competenze tecniche) (Codice A.3.2), la laurea nelle classi LM-6 e LM-9 e, nel ruolo di Specialista ecologico ambientale per le Regioni, le Città metropolitane e gli Enti locali (Codice B.1), la laurea nelle classi LM-6, LM-8 e LM-9 e le lauree triennali in scienze biologiche, classe L-2 e L-13, nonché nella parte in cui, per i suddetti profili che richiedono lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo, non richiede l’iscrizione dei candidati nell’albo dei biologi di riferimento;
- se e in quanto occorra, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione - Servizio XIII - Servizio Autorità di Gestione dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa, prot. DPCOE-0023245-P-04/12/2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. VA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha impugnato il bando relativo al concorso in oggetto, ritenuto illegittimo per le ragioni puntualmente indicate nel ricorso;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, concludendo per il rigetto del ricorso;
- con ordinanza del 29 gennaio 2025, la Sezione, nel rigettare la domanda cautelare dell’ente ricorrente, ha ritenuto che “ non rientra nel perimetro delle sue finalità istituzionali la tutela dell’interesse partecipativo di aspiranti che non necessariamente risultano iscritti nel corrispondente albo professionale, sicché le previsioni limitative del bando in alcun modo possono risolversi in una lesione diretta dello scopo dell’ente ”;
- in particolare, “ non pare possa venire in rilievo la vigente formulazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, d. lgs. CpS. 13 settembre 1946, n. 233, sulla quale poggia la censura, secondo la quale “Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”, posto che, in materia di assunzione presso la pubblica amministrazione, permane una ineludibile distinzione tra le specifiche mansioni oggetto dell’instaurando rapporto di servizio con le amministrazioni di destinazione e tutte quelle che i partecipanti alla procedura selettiva potrebbero, potenzialmente, svolgere, in qualunque forma, a seguito del superamento di un esame di abilitazione, che richieda il possesso del medesimo titolo di studio, e della successiva iscrizione nel relativo albo professionale ”;
- l’ordinanza è stata pienamente confermata dal Consiglio di Stato, ad avviso del quale “ non emergono elementi sufficienti per discostarsi dall’assetto cautelare definito dal TAR nell’ordinanza impugnata ”;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata a norma dell’art. 72 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria di merito del concorso a seguito del gravame avverso il bando;
Ritenuto che:
- il ricorso è improcedibile giacché “ La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si traduce in improcedibilità del ricorso avverso il bando poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo all'interessato alcun concreto vantaggio, versando in condizione di inoppugnabilità l'atto conclusivo della procedura ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 2423/23);
- in considerazione della peculiarità della vicenda, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BE | IT CO |
IL SEGRETARIO