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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3815 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3734/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
), con l'Avv.to DE TOM- Parte_1 C.F._1
MA AN – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CO OL – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
24/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di
, parte resistente, in forza di matrimonio ce- Controparte_1
lebrato in data 05/06/2004, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 15/11/2011 e il 07/04/2006. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per incompatibilità caratteriale ed ha chiesto pronunciarsi la se- parazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 24/03/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . Controparte_1
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 05/06/2004 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 276,
2 parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
06/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3734/2025 introdotto con ricorso del 24/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 06/10/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3734/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 15/10/2025
TRA
), con l'Avv.to DE TOM- Parte_1 C.F._1
MA AN – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to Controparte_1 C.F._2
CO OL – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 1 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in data Parte_1
24/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di
, parte resistente, in forza di matrimonio ce- Controparte_1
lebrato in data 05/06/2004, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 15/11/2011 e il 07/04/2006. Per_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per incompatibilità caratteriale ed ha chiesto pronunciarsi la se- parazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 24/03/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . Controparte_1
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla con- venzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 05/06/2004 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 276,
2 parte II, serie A, anno 2004).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
06/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3734/2025 introdotto con ricorso del 24/03/2025 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 06/10/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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