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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 216 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., promossa DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), via P. Baratta 110, presso lo studio dell'avv. Carmela Trotta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Maida Controparte_1 C.F._1
(CZ), vico VIII° Garibaldi n.2, presso lo studio dell'avv. Davide Ciliberti, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 989/2022 emessa il 27.6.2022 e depositata il 11.7.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Giudice, , per ottenere la riforma integrale Controparte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 989/2022 emessa il 27.6.2022 e depositata il 11.7.2022 nella causa n. 748/2022 R.G., con la quale il giudice adito, in totale accoglimento della domanda proposta dall'opponente aveva dichiarato illegittimi e annullati l'intimazione di pagamento n. 03020199006346453000 di euro 2.151,69 e la cartella di pagamento n. 03020150000254530000 di euro 1.411,14 “per sanzioni assegni sena autorizzazione o provvista del 2010” e “infrazione al Codice della Strada anno 2013”. A fondamento dell'appello l' eccepiva l'illegittimità della Parte_1 decisione di primo grado impugnata sotto vari profili ed in particolare: 1) contraddittorietà ed illogicità della motivazione - carenza di motivazione in relazione all'ammissibilità del ricorso – contraddittorietà ed illogicità della motivazione - erronea ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato dal l. n.134/2012, di conversione del decreto legge sullo sviluppo (n.83/2012); 2) erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto l'estinzione delle obbligazioni oggetto dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato, nella mancata acquisizione della prova documentale di notifica delle cartelle esattoriali da parte dell' con conseguente Controparte_2
1 prescrizione della pretesa tributaria - erronea ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 342 cpc. come modificato dal l. n.134/2012, di conversione del decreto legge;
3) erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha condannato l'
[...]
al pagamento delle spese di giudizio peraltro per un importo abnorme rispetto Controparte_2 al valore della causa e tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla stessa - erronea ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato dal l. n.134/2012, di conversione del decreto legge sullo sviluppo 83/12; 4) la immotivata statuizione sull'assunta mancata prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
5) la erronea statuizione di estinzione del credito per prescrizione. Sulla scorta di tali motivi di appello la società appellante concludeva nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n.989/2022, dichiarare in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto, con le ovvie conseguenze di legge a carico dell'opponente, odierno appellato, ed a favore della parte appellante. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 1.1. Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte perché tardivo per violazione del termine lungo di impugnazione;
nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore anticipatario.
1.2. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo alle cause di primo grado riunite, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con concessione alle parti dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione, come sollevata da parte appellata in sede di comparsa di costituzione e risposta. 2.1. L'art. 327 c.p.c., come riformulato dalla legge 69/2009, ha ridotto i termini d'impugnazione da un anno a sei mesi;
trattasi di normativa sicuramente applicabile al processo in oggetto, dal momento che la citazione introduttiva del giudizio di primo grado è stata notificata in data 7.3.2022, successivamente quindi alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009 (applicabile ai giudizi instaurati dopo la data del 4.7.2009). Ciò detto, la sentenza impugnata, è stata depositata in Cancelleria il 11.7.2022 e la società appellante ha provveduto alla notificazione telematica dell'atto di appello in data 14.2.2023, oltre, quindi, il limite di sei mesi fissato dalla citata norma che scadeva il 13.2.2023. Priva di pregio, infatti, è la difesa tentata sul punto della parte appellante secondo la quale “in caso di sentenza telematica, il termine lungo non decorre dalla data di deposito della stessa ma dalla data di accettazione e contestuale comunicazione del cancelliere, perché è solo da quel momento che la sentenza diventa ostensibile, cioè visibile a chiunque, compresi gli interessati”. Nel caso di specie, infatti, la deduzione dell' è erronea in nuce Parte_1 considerato che la sentenza appellata è stata depositata in cartaceo e non in formato telematico con firma digitale.
2 Invero la Corte di Cassazione (Cass. sez. Lavoro, ordinanza n. 9029/2019), ha ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione presentato oltre il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c.. Più in particolare, la corte di legittimità, in quel caso, ha evidenziato come il termine lungo per impugnare, in caso di sentenza redatta in formato cartaceo – esattamente come nel caso in oggetto –, decorra dalla data di pubblicazione della sentenza, che coincide con la data di deposito in Cancelleria della stessa (con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, ai sensi della Cass. S.U. n. 18569 del 2016), e non dalla data della comunicazione a mezzo PEC della Cancelleria. E' stato ribadito, dunque, quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui – in caso di sentenza telematica – il termine lungo non decorre dalla data di deposito della stessa, ma dalla data di accettazione e contestuale comunicazione del Cancelliere, perché è solo da quel momento che la sentenza diventa ostensibile agli interessati: “dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria – ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) – il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici” (cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 13794). E anche “l'impugnabilità nel termine attualmente fissato in sei mesi, nel caso in cui la sentenza non risulti essere stata notificata, poggia sul presupposto che essa sia appunto conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore”. Diverso è il caso dei provvedimenti cartacei (come la sentenza oggetto di impugnazione nell'odierno giudizio), cui si applica l'opposta regola che “la comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria non incide sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione, per cui trova applicazione il termine “lungo” di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa”.
3. L'appello, quindi, va dichiarato inammissibile perché irrimediabilmente tardivo.
4. Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta del D.M. 55/2014, come da dispositivo così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia euro 1.411,14; compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase processuale nel modo che segue: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore minimo: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi): euro 1.278,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo
3 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”). 4.1. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. Difatti “l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede, nell'ipotesi di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, che la parte che l'ha proposta sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica anche al concessionario per la riscossione….poiché l'esonero previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga di carattere generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato” (vedi Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, n.8958; cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020 n.23878).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione a favore di delle spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in complessive euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Davide Ciliberto dichiaratosi difensore anticipatario;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 9 giugno 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
4 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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