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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1505/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONIA ALBERTO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), domiciliato in PIAZZA MAZZINI Controparte_1 P.IVA_2
N.1 ; rappresentato e difeso dall'avv. FRENI MATTEO giusta procura in atti. Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l' ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n.3995/2022 del 26/9/2022, emessa dal Tribunale di Catania, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6 del 29.11.2019 proposta dall' Pt_2
nei confronti del , dichiarata esecutiva l'ordinanza ingiunzione e
[...] Controparte_3
compensate tra le parti le spese processuali. Con l'ordinanza sopra indicata, notificata in data
17.12.2019, il ha ingiunto all' di Controparte_3 Parte_1
pagare in suo favore la somma di € 335.993,20, oltre interessi legali e spese di notifica, a titolo di rimborso per gli anni dal 2008 al 2018 delle quote di compartecipazione a carico dell' Parte_2
per il servizio di ricovero dei disabili psichici presso strutture convenzionate ai sensi del DPRS n.
159/96, assegnando all' il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza per il Parte_2
pagamento in questione.
Parte A fondamento del proposto gravame l ha articolato i seguenti motivi:
pagina 2 di 8 - Inammissibilità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910. Difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere.
Infondatezza comunque del credito;
Parte
- Difetto di legittimazione passiva e mancanza di contratto tra e comune;
- Prescrizione dei crediti ingiunti;
- mancata prova del credito ingiunto.
L'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
adita contrariìs reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima: 1)
dichiarare l'inammissibilità, la nullità, ovvero disporre l'annullamento e/o la revoca, o comunque ritenere, con qualsiasi altra forma, inefficace, e/o priva, nel merito, di ogni fondamento, l'opposta ordinanza-ingiunzione; 2) in ogni caso, nel merito, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato dal nei confronti dell' in quanto prescritto e Controparte_3 Parte_2
comunque per le causali di cui ai motivi esposti”.
Si è costituito il per contestare la fondatezza dell'appello, del quale Controparte_3
ha chiesto il rigetto.
Con decreto del 7.12.2022 il Presidente, in ragione della natura del giudizio, ha disposto il mutamento di rito ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Con successiva ordinanza del 31.3.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza pubblicata in udienza.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Parte Con il primo motivo l' ha contestato la legittimità/ammissibilità dell'impugnata ordinanza-
ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910.
La censura va respinta, atteso che l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è
stata istituita dal legislatore, come recita l'intitolazione stessa del provvedimento, al fine di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'art. 1
del R.D. richiama le Province e i Comuni espressamente dichiarando lo strumento applicabile anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati).
Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato il proprio difetto di legittimazione passiva escludendo di essere tenuta a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai malati
Parte psichici ed ha anche dedotto l'assenza di contratto con il comune appellato. In particolare, l' ha contestato la motivazione del primo Giudice che ha ritenuto applicabile quanto disposto dal d.lgs. n.
502/1992, dal D.P.C.M. 14/2/2001, dal D.P.C.M. 29/11/2001 e dal D.P.C.M. 12/1/2017, i quali sancirebbero l'obbligo ex lege della compartecipazione del servizio sanitario nazionale alla spesa in questione, quale espressione del principio generale dell'integrazione socio – sanitaria valevole per l'intero territorio nazionale, scaturente dai principi costituzionali in materia di diritto alla salute e di spesa pubblica.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ritenendo applicabile, al caso di specie, la normativa sopra richiamata e sostenendo che “la mancata stipulazione di un contratto pagina 4 di 8 Parte tra i due enti non escluda l'obbligo dell' di partecipare in misura percentuale al pagamento delle rette di ricovero dei disabili psichici, trovando detto obbligo la propria fonte nella legge”.
La superiore motivazione non può essere condivisa.
Questa Corte, già chiamata a pronunciarsi in una fattispecie analoga a quella che occupa, ha,
infatti, avuto modo di chiarire che << Con riferimento ai Comuni siciliani, la Corte di cassazione ha più
volte affermato il principio in base al quale in tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana,
il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 l. reg. 9
maggio 1986 n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del nonché, ai sensi CP_3
dell'art. 1, lett. i, l. reg. 11 dicembre 1991 n. 48, che richiama l'art. 55 l. 8 giugno 1990 n. 142,
all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 l. 8 novembre 2000 n. 328, il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990 (v. Cass.
nn. 14006/2010, 25376/2013, 24655/2016).
Tale principio vale anche per il caso dei disabili psichici.
In proposito, la Suprema Corte, nel ribadire quanto sopra illustrato, ha affermato che “non v'è
ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio. Per
tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente
pagina 5 di 8 presidiati (artt. 2 e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente
locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-18). Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986
la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio
di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni
attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali
devono essere attuati con tre modalità: (1) mediante gestione diretta, (2) mediante convenzione con
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3)
mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3,
lett. a), b), c), d), e) cit. legge. Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la
richiamata L. n. 328 del 2000, art. 6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Proprio la legge nazionale ha peraltro
specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità
stabilite dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di
soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite ai comuni non costituisce fonte
di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei
all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui
stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve
essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
pagina 6 di 8 Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti
presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura
finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato,
dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193
("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione
assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi
sociali o sanitari” (v. Cass. n. 32310/2018).
Nel caso di specie, pacifica essendo l'assoluta mancanza di convenzione inter partes, non sussiste il diritto del comune appellante al rimborso della instata quota sociale.
Infine, non può servire, in senso contrario ai principi sopra espressi, il testo delle richiamate circolari amministrative.
Deve infatti convenirsi con il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n.
32310/2018, per il quale anche sorvolandosi sul fatto che le circolari non costituiscono mai fonte di diritti e obblighi (v. per varie affermazioni Cass. n. 10195-16, Cass. n. 3757-12), vi è che neppure dal testo delle circolari allegato dalla ricorrente può inferirsi che i comuni abbiano in sé l'obbligo di pagina 7 di 8 sostenere su base contrattuale, a prescindere dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il costo di rimborso di rette di degenza per soggetti con i quali non sia stata stipulata alcuna convenzione e per i quali non sia stato assunto alcun impegno di spesa >> (v. sentenza resa a definizione del giudizio n.1207/21 RG).
Restano assorbiti il terzo (prescrizione) ed il quarto motivo (mancanza di prova della spesa asseritamente affrontata dal per i ricoveri oggetto di controversia). CP_3
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione n.6/2019, emessa in data 29.11.2019 dal
[...] [...]
. Controparte_3
Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_3 Pt_2
liquidate in €.1.848,00 per esborsi ed €.6.900,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso
[...]
spese forfettarie nella misura del 15%.
Catania 30.12.2024
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1505/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONIA ALBERTO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), domiciliato in PIAZZA MAZZINI Controparte_1 P.IVA_2
N.1 ; rappresentato e difeso dall'avv. FRENI MATTEO giusta procura in atti. Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l' ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n.3995/2022 del 26/9/2022, emessa dal Tribunale di Catania, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6 del 29.11.2019 proposta dall' Pt_2
nei confronti del , dichiarata esecutiva l'ordinanza ingiunzione e
[...] Controparte_3
compensate tra le parti le spese processuali. Con l'ordinanza sopra indicata, notificata in data
17.12.2019, il ha ingiunto all' di Controparte_3 Parte_1
pagare in suo favore la somma di € 335.993,20, oltre interessi legali e spese di notifica, a titolo di rimborso per gli anni dal 2008 al 2018 delle quote di compartecipazione a carico dell' Parte_2
per il servizio di ricovero dei disabili psichici presso strutture convenzionate ai sensi del DPRS n.
159/96, assegnando all' il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza per il Parte_2
pagamento in questione.
Parte A fondamento del proposto gravame l ha articolato i seguenti motivi:
pagina 2 di 8 - Inammissibilità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910. Difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere.
Infondatezza comunque del credito;
Parte
- Difetto di legittimazione passiva e mancanza di contratto tra e comune;
- Prescrizione dei crediti ingiunti;
- mancata prova del credito ingiunto.
L'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
adita contrariìs reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima: 1)
dichiarare l'inammissibilità, la nullità, ovvero disporre l'annullamento e/o la revoca, o comunque ritenere, con qualsiasi altra forma, inefficace, e/o priva, nel merito, di ogni fondamento, l'opposta ordinanza-ingiunzione; 2) in ogni caso, nel merito, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato dal nei confronti dell' in quanto prescritto e Controparte_3 Parte_2
comunque per le causali di cui ai motivi esposti”.
Si è costituito il per contestare la fondatezza dell'appello, del quale Controparte_3
ha chiesto il rigetto.
Con decreto del 7.12.2022 il Presidente, in ragione della natura del giudizio, ha disposto il mutamento di rito ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Con successiva ordinanza del 31.3.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza pubblicata in udienza.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Parte Con il primo motivo l' ha contestato la legittimità/ammissibilità dell'impugnata ordinanza-
ingiunzione per inapplicabilità del procedimento di cui al T.U. n. 639/1910.
La censura va respinta, atteso che l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è
stata istituita dal legislatore, come recita l'intitolazione stessa del provvedimento, al fine di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'art. 1
del R.D. richiama le Province e i Comuni espressamente dichiarando lo strumento applicabile anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati).
Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato il proprio difetto di legittimazione passiva escludendo di essere tenuta a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai malati
Parte psichici ed ha anche dedotto l'assenza di contratto con il comune appellato. In particolare, l' ha contestato la motivazione del primo Giudice che ha ritenuto applicabile quanto disposto dal d.lgs. n.
502/1992, dal D.P.C.M. 14/2/2001, dal D.P.C.M. 29/11/2001 e dal D.P.C.M. 12/1/2017, i quali sancirebbero l'obbligo ex lege della compartecipazione del servizio sanitario nazionale alla spesa in questione, quale espressione del principio generale dell'integrazione socio – sanitaria valevole per l'intero territorio nazionale, scaturente dai principi costituzionali in materia di diritto alla salute e di spesa pubblica.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ritenendo applicabile, al caso di specie, la normativa sopra richiamata e sostenendo che “la mancata stipulazione di un contratto pagina 4 di 8 Parte tra i due enti non escluda l'obbligo dell' di partecipare in misura percentuale al pagamento delle rette di ricovero dei disabili psichici, trovando detto obbligo la propria fonte nella legge”.
La superiore motivazione non può essere condivisa.
Questa Corte, già chiamata a pronunciarsi in una fattispecie analoga a quella che occupa, ha,
infatti, avuto modo di chiarire che << Con riferimento ai Comuni siciliani, la Corte di cassazione ha più
volte affermato il principio in base al quale in tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana,
il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 l. reg. 9
maggio 1986 n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del nonché, ai sensi CP_3
dell'art. 1, lett. i, l. reg. 11 dicembre 1991 n. 48, che richiama l'art. 55 l. 8 giugno 1990 n. 142,
all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 l. 8 novembre 2000 n. 328, il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990 (v. Cass.
nn. 14006/2010, 25376/2013, 24655/2016).
Tale principio vale anche per il caso dei disabili psichici.
In proposito, la Suprema Corte, nel ribadire quanto sopra illustrato, ha affermato che “non v'è
ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio. Per
tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente
pagina 5 di 8 presidiati (artt. 2 e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente
locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-18). Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986
la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio
di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni
attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali
devono essere attuati con tre modalità: (1) mediante gestione diretta, (2) mediante convenzione con
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3)
mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3,
lett. a), b), c), d), e) cit. legge. Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la
richiamata L. n. 328 del 2000, art. 6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Proprio la legge nazionale ha peraltro
specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità
stabilite dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di
soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite ai comuni non costituisce fonte
di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei
all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui
stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve
essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
pagina 6 di 8 Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti
presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura
finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato,
dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193
("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di
competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione
assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi
sociali o sanitari” (v. Cass. n. 32310/2018).
Nel caso di specie, pacifica essendo l'assoluta mancanza di convenzione inter partes, non sussiste il diritto del comune appellante al rimborso della instata quota sociale.
Infine, non può servire, in senso contrario ai principi sopra espressi, il testo delle richiamate circolari amministrative.
Deve infatti convenirsi con il principio enunciato dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n.
32310/2018, per il quale anche sorvolandosi sul fatto che le circolari non costituiscono mai fonte di diritti e obblighi (v. per varie affermazioni Cass. n. 10195-16, Cass. n. 3757-12), vi è che neppure dal testo delle circolari allegato dalla ricorrente può inferirsi che i comuni abbiano in sé l'obbligo di pagina 7 di 8 sostenere su base contrattuale, a prescindere dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il costo di rimborso di rette di degenza per soggetti con i quali non sia stata stipulata alcuna convenzione e per i quali non sia stato assunto alcun impegno di spesa >> (v. sentenza resa a definizione del giudizio n.1207/21 RG).
Restano assorbiti il terzo (prescrizione) ed il quarto motivo (mancanza di prova della spesa asseritamente affrontata dal per i ricoveri oggetto di controversia). CP_3
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione n.6/2019, emessa in data 29.11.2019 dal
[...] [...]
. Controparte_3
Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_3 Pt_2
liquidate in €.1.848,00 per esborsi ed €.6.900,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso
[...]
spese forfettarie nella misura del 15%.
Catania 30.12.2024
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 8 di 8