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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 642/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per , l'avv. GIULIO GUARNIERI Parte_1
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.06, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIULIO GUAR- Parte_1
NIERI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il convenuto ebbe ad avviare in data 4 maggio 2010 ac- CP_1
certamento a carico della ditta Ponte di Ferro di IB IO, dece- duto in data 9 febbraio 2010, e di cui era divenuta titolare la figlia, ere- de legittima, ; il era deceduto, secondo gli accertamenti Pt_1 Pt_1
esperiti, per suicidio. L'accertamento era stato avviato in seguito alla denuncia presen- tata da la quale asseriva di aver lavorato per il Persona_1
a tempo pieno, mentre il contratto di lavoro era part-time. Pt_1
Gli ispettori assumevano, per quanto risulta agli atti, le dichiara- zioni di vari dipendenti e su tali presupposti redigevano il Verbale
Unico di Accertamento n. 43 00 000150541 dd. 22 dicembre 2010.
Con detto verbale venivano accertate omissioni contributive per il periodo ottobre 2003/dicembre 2009 per Euro 43.505,00, somme ag- giuntive per Euro 22.315,00 e sanzioni per Euro 6.694,00.
Detto verbale veniva notificato alla odierna ricorrente Pt_1
a mezzo posta all'indirizzo indicato di San Cassiano di Moria-
[...]
no, via di Moriano 4424/b e pervenuto in data 11 gennaio 2011.
Dalla documentazione agli atti non risulta che l'opponente abbia mai ricevuto alcun altro atto circa l'accertamento avviato, ma unica- mente la notifica del predetto Verbale Unico.
Successivamente alla notifica del verbale unico, l' notifi- CP_1
cava alla IB due diffide di pagamento rispettivamente in data 3 ot- tobre 2015 e 31 Luglio 2020, a cui è seguita la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento, concessa dal giudice dr.ssa Alfonsina Man- fredini con decreto n. 183/2021 dd. 15 luglio 2021, notificato in data 2 agosto 2021.
Avverso alla predetta ingiunzione, proponeva ri- Parte_1
tuale e tempestiva opposizione con ricorso dd. 13 settembre 2021, de- positato in pari data, con il quale concludeva “in via preliminare per la declaratoria di avvenuta prescrizione di tutti i crediti di cui al DI opposto.
In tesi, previo accertamento della natura simulata del rapporto di lavoro su- bordinato per come formalizzato tra la sig.ra e la Pizzeria Ponte di Ferro CP_2
di IB IO dal 16.3.2004 al 28.2.2010 per le ragioni sopra esposte, e quindi previa declaratoria che tra la medesima ed il Sig. IB IO non è mai intercorso alcun effettivo rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., rigettare la pretesa per insussistenza di un sottostante rapporto di lavo- CP_1
ro tra le parti.
In via subordinata: rigettare tutte le pretese in quanto infondate ed in- CP_1
dimostrate.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del ri- CP_1
corso, sia perché erano intervenuti validi atti interruttivi della prescri- zione, sia nel merito richiamando i verbali ispettivi.
La ricorrente, preso atto delle produzioni documentali da parte dell'istituto resistente chiedeva di poter formalizzare querela di falso contro la documentazione attestante l'avvenuta notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione.
Il giudice dr.ssa Antonella De Luca, con ordinanza dd. 10 giugno
2023, ha ritenuto che “letta la querela di falso presentata da parte ricorrente in relazione al documento prodotto da parte resistente all'allegato 7 concer- nente la notifica che sarebbe stata effettuata in data 11.1.2011; rilevato che la suddetta documentazione prodotta non costituisce valido atto interruttivo atteso che non vi è idoneo riscontro utile a verificare la corri- spondenza tra la cartolina e l'atto ivi contenuto;
evidenziato altresì che parte ricorrente ha comunque fornito la prova di non essere più residente all'indirizzo indicato sulla raccomandata inviata
l'11.1.11; ritenuto pertanto non rilevante ai fini della decisione, per i suddetti motivi,
l'atto nei cui confronti viene esperita la querela di falso rigetta la querela di falso”.
Ai fini del decidere si pone come pregiudiziale, rispetto all'esa- me nel merito, la valutazione della intervenuta o meno prescrizione eccepita.
L'accertamento avviato da parte dell' ha riguardato il pe- CP_1
riodo da ottobre 2003 al dicembre 2009, posto che IO IB, tito- lare della ditta individuale, è deceduto nel febbraio 2010.
La prescrizione si è perfezionata alla data del 16 febbraio 2015, ovvero trascorsi cinque anni dalla scadenza dell'ultima obbligazione mensile previdenziale, se non validamente interrotta.
Quindi, gli atti successivi a tale data, costituiti dalle diffide di pagamento dd. 3 ottobre 2015 e 31 Luglio 2020, tanto possono avere ri- levanza processuale quanto sia intervenuto un valido anteriore atto in- terruttivo;
sul punto parte resistente ha individuato nella notifica del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, avvenuta in data 11 gennaio 2011, l'effetto interruttivo.
Parte ricorrente ha eccepito detto effetto interruttivo, sul presup- posto che la notifica dello stesso non è avvenuto presso la residenza od il domicilio della ricorrente e la firma in calce all'avviso di ricevimento
è stata disconosciuta e non è riferibile alla IB. In effetti, sulla base di quanto emerge dalla documentazione processuale, appare evidente che l'accertamento è stato condotto uni- camente sulle dichiarazioni e sulla documentazione pervenuta dagli ex dipendenti, ed in particolare da ex-convivente Persona_1
del defunto IO IB.
Non risulta notificato alla ricorrente il verbale di primo accesso, né altri atti o documenti e neppure il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione.
Risulta per tabula, la circostanza non è stata confutata in alcun modo, che la fosse residente, alla data della notifica a Bagni di Pt_1
Barga, in via Terra Rossa, mentre la stessa è avvenuta a S.Cassiano di
Moriano in via di Moriano n. 4424/b, a mani di un imprecisato e non individuato soggetto.
Non è dato sapere come detto ultimo indirizzo sia stato reperito, posto che dalla documentazione in atti mai la ricorrente vi ha avuto la propria residenza anagrafica, mentre la ditta ereditata dal padre aveva sede in Borgo a Mozzano, loc. Chifenti, piazza ponte d'oro.
Pertanto, detta notifica è giuridicamente inesistente.
Da un tanto deriva l'intervenuta prescrizione della pretesa azio- nata con il decreto ingiuntivo opposto che, conseguentemente, deve essere annullato.
Per quanto attiene le spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'ente soccombente e si liquidano, tenuto conto della com- plessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffa- rio della previdenza, fascia di valore da Euro 52.000,00 ad Euro
260.000,00, compensi in misura media per la voce 1 e minima per le voci 2, 3 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigra- fe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 183/2021 dd. 15 luglio 2021, opposto;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento a favore di delle spese di causa Parte_1
che liquida complessivi Euro 7.400,00, oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 7 febbraio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 642/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 febbraio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per , l'avv. GIULIO GUARNIERI Parte_1
Per l'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.06, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIULIO GUAR- Parte_1
NIERI
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA QUARTA CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il convenuto ebbe ad avviare in data 4 maggio 2010 ac- CP_1
certamento a carico della ditta Ponte di Ferro di IB IO, dece- duto in data 9 febbraio 2010, e di cui era divenuta titolare la figlia, ere- de legittima, ; il era deceduto, secondo gli accertamenti Pt_1 Pt_1
esperiti, per suicidio. L'accertamento era stato avviato in seguito alla denuncia presen- tata da la quale asseriva di aver lavorato per il Persona_1
a tempo pieno, mentre il contratto di lavoro era part-time. Pt_1
Gli ispettori assumevano, per quanto risulta agli atti, le dichiara- zioni di vari dipendenti e su tali presupposti redigevano il Verbale
Unico di Accertamento n. 43 00 000150541 dd. 22 dicembre 2010.
Con detto verbale venivano accertate omissioni contributive per il periodo ottobre 2003/dicembre 2009 per Euro 43.505,00, somme ag- giuntive per Euro 22.315,00 e sanzioni per Euro 6.694,00.
Detto verbale veniva notificato alla odierna ricorrente Pt_1
a mezzo posta all'indirizzo indicato di San Cassiano di Moria-
[...]
no, via di Moriano 4424/b e pervenuto in data 11 gennaio 2011.
Dalla documentazione agli atti non risulta che l'opponente abbia mai ricevuto alcun altro atto circa l'accertamento avviato, ma unica- mente la notifica del predetto Verbale Unico.
Successivamente alla notifica del verbale unico, l' notifi- CP_1
cava alla IB due diffide di pagamento rispettivamente in data 3 ot- tobre 2015 e 31 Luglio 2020, a cui è seguita la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento, concessa dal giudice dr.ssa Alfonsina Man- fredini con decreto n. 183/2021 dd. 15 luglio 2021, notificato in data 2 agosto 2021.
Avverso alla predetta ingiunzione, proponeva ri- Parte_1
tuale e tempestiva opposizione con ricorso dd. 13 settembre 2021, de- positato in pari data, con il quale concludeva “in via preliminare per la declaratoria di avvenuta prescrizione di tutti i crediti di cui al DI opposto.
In tesi, previo accertamento della natura simulata del rapporto di lavoro su- bordinato per come formalizzato tra la sig.ra e la Pizzeria Ponte di Ferro CP_2
di IB IO dal 16.3.2004 al 28.2.2010 per le ragioni sopra esposte, e quindi previa declaratoria che tra la medesima ed il Sig. IB IO non è mai intercorso alcun effettivo rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., rigettare la pretesa per insussistenza di un sottostante rapporto di lavo- CP_1
ro tra le parti.
In via subordinata: rigettare tutte le pretese in quanto infondate ed in- CP_1
dimostrate.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la reiezione del ri- CP_1
corso, sia perché erano intervenuti validi atti interruttivi della prescri- zione, sia nel merito richiamando i verbali ispettivi.
La ricorrente, preso atto delle produzioni documentali da parte dell'istituto resistente chiedeva di poter formalizzare querela di falso contro la documentazione attestante l'avvenuta notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione.
Il giudice dr.ssa Antonella De Luca, con ordinanza dd. 10 giugno
2023, ha ritenuto che “letta la querela di falso presentata da parte ricorrente in relazione al documento prodotto da parte resistente all'allegato 7 concer- nente la notifica che sarebbe stata effettuata in data 11.1.2011; rilevato che la suddetta documentazione prodotta non costituisce valido atto interruttivo atteso che non vi è idoneo riscontro utile a verificare la corri- spondenza tra la cartolina e l'atto ivi contenuto;
evidenziato altresì che parte ricorrente ha comunque fornito la prova di non essere più residente all'indirizzo indicato sulla raccomandata inviata
l'11.1.11; ritenuto pertanto non rilevante ai fini della decisione, per i suddetti motivi,
l'atto nei cui confronti viene esperita la querela di falso rigetta la querela di falso”.
Ai fini del decidere si pone come pregiudiziale, rispetto all'esa- me nel merito, la valutazione della intervenuta o meno prescrizione eccepita.
L'accertamento avviato da parte dell' ha riguardato il pe- CP_1
riodo da ottobre 2003 al dicembre 2009, posto che IO IB, tito- lare della ditta individuale, è deceduto nel febbraio 2010.
La prescrizione si è perfezionata alla data del 16 febbraio 2015, ovvero trascorsi cinque anni dalla scadenza dell'ultima obbligazione mensile previdenziale, se non validamente interrotta.
Quindi, gli atti successivi a tale data, costituiti dalle diffide di pagamento dd. 3 ottobre 2015 e 31 Luglio 2020, tanto possono avere ri- levanza processuale quanto sia intervenuto un valido anteriore atto in- terruttivo;
sul punto parte resistente ha individuato nella notifica del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, avvenuta in data 11 gennaio 2011, l'effetto interruttivo.
Parte ricorrente ha eccepito detto effetto interruttivo, sul presup- posto che la notifica dello stesso non è avvenuto presso la residenza od il domicilio della ricorrente e la firma in calce all'avviso di ricevimento
è stata disconosciuta e non è riferibile alla IB. In effetti, sulla base di quanto emerge dalla documentazione processuale, appare evidente che l'accertamento è stato condotto uni- camente sulle dichiarazioni e sulla documentazione pervenuta dagli ex dipendenti, ed in particolare da ex-convivente Persona_1
del defunto IO IB.
Non risulta notificato alla ricorrente il verbale di primo accesso, né altri atti o documenti e neppure il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione.
Risulta per tabula, la circostanza non è stata confutata in alcun modo, che la fosse residente, alla data della notifica a Bagni di Pt_1
Barga, in via Terra Rossa, mentre la stessa è avvenuta a S.Cassiano di
Moriano in via di Moriano n. 4424/b, a mani di un imprecisato e non individuato soggetto.
Non è dato sapere come detto ultimo indirizzo sia stato reperito, posto che dalla documentazione in atti mai la ricorrente vi ha avuto la propria residenza anagrafica, mentre la ditta ereditata dal padre aveva sede in Borgo a Mozzano, loc. Chifenti, piazza ponte d'oro.
Pertanto, detta notifica è giuridicamente inesistente.
Da un tanto deriva l'intervenuta prescrizione della pretesa azio- nata con il decreto ingiuntivo opposto che, conseguentemente, deve essere annullato.
Per quanto attiene le spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'ente soccombente e si liquidano, tenuto conto della com- plessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, come da dispositivo con l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tariffa- rio della previdenza, fascia di valore da Euro 52.000,00 ad Euro
260.000,00, compensi in misura media per la voce 1 e minima per le voci 2, 3 e 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigra- fe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 183/2021 dd. 15 luglio 2021, opposto;
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento a favore di delle spese di causa Parte_1
che liquida complessivi Euro 7.400,00, oltre ad alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 7 febbraio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli