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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11707/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Ruggiero Parte_1 Alessandro Chiarazzo;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Maria Emanuela CP_1 Minenna;
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 08.11.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 04.06.2024 la sentenza n. 2756/2024 di omologa della separazione dal marito e che da allora i loro rapporti erano stati regolati CP_1 dalle condizioni concordate nella convenzione separativa, tra le quali vi era il collocamento dei quattro figli presso la madre, l'affido condiviso e l'obbligo da parte del padre di corrispondere alla moglie il contributo al mantenimento dei figli nella misura di complessivi
€ 500,00 mensili;
2. nelle more le sue condizioni personali ed economiche erano peggiorate e si era dovuta trasferire in Mariotto presso la casa dei nonni materni, in cui era impossibilitata ad ospitare tutti quattro i figli stante le dimensioni della stessa, fermo restando che i figli non avrebbero più potuto frequentare gli istituti scolastici stante la lontananza degli stessi;
chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, con collocamento dei tre figli più grandi presso l'abitazione paterna e con obbligo del padre di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia più piccola, oltra al 50% dell'AUU. Il resistente si costituiva in data 16.05.2025, dando atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la controparte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 21.05.2025, previo deposito di note scritte in data 16.05.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 07.05.2025. Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso in data 03.12.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati in sede di separazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.11.2024 da nei confronti di modificando le condizioni della Parte_1 CP_1 separazione:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 07.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11707/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Ruggiero Parte_1 Alessandro Chiarazzo;
-RICORRENTE- E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Maria Emanuela CP_1 Minenna;
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 08.11.2024 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 04.06.2024 la sentenza n. 2756/2024 di omologa della separazione dal marito e che da allora i loro rapporti erano stati regolati CP_1 dalle condizioni concordate nella convenzione separativa, tra le quali vi era il collocamento dei quattro figli presso la madre, l'affido condiviso e l'obbligo da parte del padre di corrispondere alla moglie il contributo al mantenimento dei figli nella misura di complessivi
€ 500,00 mensili;
2. nelle more le sue condizioni personali ed economiche erano peggiorate e si era dovuta trasferire in Mariotto presso la casa dei nonni materni, in cui era impossibilitata ad ospitare tutti quattro i figli stante le dimensioni della stessa, fermo restando che i figli non avrebbero più potuto frequentare gli istituti scolastici stante la lontananza degli stessi;
chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, con collocamento dei tre figli più grandi presso l'abitazione paterna e con obbligo del padre di versarle € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia più piccola, oltra al 50% dell'AUU. Il resistente si costituiva in data 16.05.2025, dando atto di aver raggiunto un CP_1 accordo con la controparte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 21.05.2025, previo deposito di note scritte in data 16.05.2025, in cui le parti davano atto di aver sottoscritto una convenzione datata 07.05.2025. Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso in data 03.12.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati in sede di separazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.11.2024 da nei confronti di modificando le condizioni della Parte_1 CP_1 separazione:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 07.05.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato