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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza da remoto
Oggi 15/05/2025 alle ore innanzi alla giudice Elda Geraci sono comparsi: per , l'avv.to CARUSO ANDREA che chiede Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso per nessuno è comparso Controparte_1
All'esito della discussione orale la giudice pronuncia sentenza, dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARUSO ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'articolazione oraria full time dedotta in narrativa ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria o nel diverso livello di giustizia accertato intercorso nel periodo decorrente dal 16.01.2023 al 28.02.2023 fra il sig. Parte_1
e la società anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099
[...] Controparte_1
c.c.;
pagina1 di 6 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive, nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per il periodo lavorativo decorrente dal 16.01.2023 al 28.02.2023 e, per l'effetto, condannare la società nonché solidamente ex art.1676 c.c. ed art.29 comma 2 d.lgs. Controparte_1
276/2003 e limitatamente al periodo di lavoro dal 16.01.2023 al 06.02.2023 anche la società
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore del sig. per i dedotti titoli, della somma Parte_1
complessiva lorda di €5.466,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 06.02.2023 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di Controparte_1
tutte le spettanze retributive maturate sino alla scadenza contrattuale prevista, così come calcolate nei conteggi analitici di cui al doc. 5, eventualmente anche a titolo risarcitorio quale ristoro del danno patrimoniale patito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiari sin d'ora anticipatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.4.2023, ha proposto le domande trascritte in Parte_1
epigrafe, esponendo che: in data 16.1.2023 è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
determinato, scadente il 28.2.2023, con articolazione oraria full time e inquadramento retributivo come “manovale edile” nel livello I del CCNL Edili Industria;
a far data dall'assunzione, e per tutto il periodo di lavoro, è stato adibito dalla società datrice presso il cantiere sito nel comune di Grimaud in Francia, in esecuzione dell'appalto per opere edili di ristrutturazione, commissionato da a Controparte_2 Controparte_1
contrariamente al livello di inquadramento contrattuale assegnatogli, ha di fatto sempre svolto, per tutto il periodo lavorativo, le mansioni di operaio specializzato muratore, inquadrabili nel superiore livello III del CCNL Edili Industria, essendo stato preposto alla costruzione di strutture murarie, nonché alla realizzazione di solette, di armature metalliche, alla costruzione di muri con mattoni forati, blocchi divisori e pilastri, alla realizzazione di opere in cemento armato, nonché alla preparazione di opere di carpenteria in ferro o legno;
le prestazioni lavorative sono state svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle pagina2 di 6 ore 12.30 alle ore 18.00, nonché il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00, senza alcun riconoscimento retributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte;
il rapporto di lavoro è cessato anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale pattuita, in data
6.2.2023, allorquando è stato licenziato verbalmente dal datore di lavoro, il quale gli ha comunicato che la società non aveva più bisogno delle sue prestazioni lavorative.
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria per tutto il periodo lavorativo e le relative differenze retributive, anche in ragione delle spettanze di fine rapporto e per le ore di lavoro straordinarie svolte, come da conteggio prodotto sub doc.5.
Il ricorrente ha inoltre invocato la responsabilità solidale, in via cumulativa, ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (così come modificato dal D.L. n. 25/2017 conv. in L. 49/2017) di limitatamente al periodo di lavoro decorrente dal Controparte_2
16.01.2023 al 06.02.2023.
Infine, il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento verbale intimatogli in data 6.2.2023 e il diritto a percepire le spettanze retributive sino alla scadenza contrattuale prevista.
Non si sono costituite le parti convenute.
La causa è stata istruita con l'esame del teste mentre non sono comparse le Testimone_1 parti convenute al fine di rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze di cui ai capitoli 2,3,5,6.
***
E' provato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di a tempo Controparte_1
determinato, con decorrenza 16.1.2023 e scadenza al 28.2.2023, con articolazione oraria full time e inquadramento retributivo come “manovale edile” nel livello I del CCNL Edili Industria (doc.2, contratto di lavoro).
Alla luce della istruttoria orale svolta – dichiarazioni del teste e mancata Testimone_1 comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli 2,3,5,6 del ricorso – devono ritenersi provate le seguenti circostanze: per tutto il periodo di lavoro il ricorrente ha lavorato in Francia, presso un cantiere sito nel comune di Grimaud, occupandosi di tutto, tra cui, come dichiarato dal teste, “carpenteria, demolizione, cemento armato”;
l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente corrisponde a quanto indicato in ricorso, avendo il teste confermato il numero di ore lavorate e la pausa di mezz'ora, così come il lavoro nella giornata del sabato;
il rapporto di lavoro è cessato prima della scadenza del termine per fatto del datore di lavoro, che ha comunicato al ricorrente di non andare più in cantiere.
pagina3 di 6 Alla luce di quanto precede, è fondata la pretesa del ricorrente alla riconduzione delle mansioni svolte alla declaratoria dell'art.77 livello III CCNL Edili Industria il quale ricomprende gli operai specializzati ovvero “quegli operai capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica”. Nella categoria degli operai specializzati sono ricomprese le figure del “muratore capace di svolgere i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro”, del “Carpentiere”, del
“Pontatore”, nonché del “Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati”.
L'ampia gamma dei lavori svolti dal ricorrente di cui ha dato conto il teste - valutata in uno con quanto indicato al n.3 del ricorso oggetto di interrogatorio formale, tra cui costruzione di strutture murarie, realizzazione di solette, di armature metalliche, costruzione di muri con mattoni forati, blocchi divisori e pilastri, alla realizzazione di opere in cemento armato, nonché alla preparazione di opere di carpenteria in ferro o legno - è riconducibile alle previsioni del citato art.77 del CCNL di riferimento.
Si aggiunga che nel livello I del CCNL Edili Industria, attribuito al ricorrente in sede di assunzione, sono ricompresi gli “operai comuni”, ovverosia “coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni” e tra i profili professionali individuati a titolo esemplificativo dalla previsione contrattuale non è rinvenibile alcuna figura corrispondente a quella di fatto rivestita dal ricorrente. In particolare la realizzazione delle opere murarie eseguite dal ricorrente richiede una peculiare conoscenza dei materiali e delle lavorazioni non conseguibile in “pochi giorni”, come previsto per gli operai comuni inquadrati nel livello.
Al rapporto di lavoro per cui è causa vanno quindi riconosciuti i trattamenti retributivi previsti dal
CCNL Edili relativamente al III livello.
Ugualmente, alla luce delle risultanze probatorie, la retribuzione spettante al ricorrente deve essere calcolata tenendo conto delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, è illegittimo il recesso del datore di lavoro comunicato verbalmente il 6 febbraio 2023 e quindi prima della scadenza del termine previsto in contratto.
Nel contratto a tempo determinato è consentito il recesso anticipato rispetto alla data del termine pagina4 di 6 contrattuale solo quando sussista una giusta causa e cioè una condotta talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Tale ipotesi non sussiste nel caso in esame – stante la contumacia della parte convenuta non è neppure stata prospettata - e pertanto il recesso è illegittimo.
La mancanza di giusta causa nel recesso comminato dal datore di lavoro fa sorgere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, che si si individua e quantifica nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
Ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.” (Cass.
Civ. 17423/2021, conf. Cass. 12092/2004; 16849/2003; 2822/1997).
Alla luce di tutto quanto esposto, considerato l'orario di lavoro osservato e il corretto inquadramento, ritenuto corretto il conteggio prodotto dal ricorrente sub doc. 5 per differenze retributive dal 16.1.2023 al termine del rapporto stabilito in contratto (28.2.2023), la convenuta va condannata al pagamento della somma di €5.466,25, oltre rivalutazione e interessi.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere l'affermazione della responsabilità solidale ex art.29 D.Lgs. 276/2003 e ex art.1676 c.c. nei confronti di . CP_2
Tale domanda presuppone la prova del contratto di appalto tra la suddetta società e Controparte_1
Ebbene la fotografia prodotta sub doc.3 afferente il cantiere ove ha lavorato il ricorrente non dimostra la circostanza, neppure provata dalle dichiarazioni rese dal teste che, riferendosi a tali Per_
e ha precisato “era sempre e nulla ha riferito sui rapporti tra le due società. Per_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva lorda di €5.466,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che Controparte_1 liquida in €2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario pagina5 di 6 La giudice
Elda Geraci
Verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
Si dà atto che all'udienza hanno presenziato i MOT e Testimone_2 [...]
CP_3
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza da remoto
Oggi 15/05/2025 alle ore innanzi alla giudice Elda Geraci sono comparsi: per , l'avv.to CARUSO ANDREA che chiede Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso per nessuno è comparso Controparte_1
All'esito della discussione orale la giudice pronuncia sentenza, dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARUSO ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con l'articolazione oraria full time dedotta in narrativa ed inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria o nel diverso livello di giustizia accertato intercorso nel periodo decorrente dal 16.01.2023 al 28.02.2023 fra il sig. Parte_1
e la società anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099
[...] Controparte_1
c.c.;
pagina1 di 6 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di spettanze e differenze retributive, nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte per il periodo lavorativo decorrente dal 16.01.2023 al 28.02.2023 e, per l'effetto, condannare la società nonché solidamente ex art.1676 c.c. ed art.29 comma 2 d.lgs. Controparte_1
276/2003 e limitatamente al periodo di lavoro dal 16.01.2023 al 06.02.2023 anche la società
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore al Controparte_2
pagamento in favore del sig. per i dedotti titoli, della somma Parte_1
complessiva lorda di €5.466,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 06.02.2023 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 comma 1 e 2 d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di Controparte_1
tutte le spettanze retributive maturate sino alla scadenza contrattuale prevista, così come calcolate nei conteggi analitici di cui al doc. 5, eventualmente anche a titolo risarcitorio quale ristoro del danno patrimoniale patito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiari sin d'ora anticipatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.4.2023, ha proposto le domande trascritte in Parte_1
epigrafe, esponendo che: in data 16.1.2023 è stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
determinato, scadente il 28.2.2023, con articolazione oraria full time e inquadramento retributivo come “manovale edile” nel livello I del CCNL Edili Industria;
a far data dall'assunzione, e per tutto il periodo di lavoro, è stato adibito dalla società datrice presso il cantiere sito nel comune di Grimaud in Francia, in esecuzione dell'appalto per opere edili di ristrutturazione, commissionato da a Controparte_2 Controparte_1
contrariamente al livello di inquadramento contrattuale assegnatogli, ha di fatto sempre svolto, per tutto il periodo lavorativo, le mansioni di operaio specializzato muratore, inquadrabili nel superiore livello III del CCNL Edili Industria, essendo stato preposto alla costruzione di strutture murarie, nonché alla realizzazione di solette, di armature metalliche, alla costruzione di muri con mattoni forati, blocchi divisori e pilastri, alla realizzazione di opere in cemento armato, nonché alla preparazione di opere di carpenteria in ferro o legno;
le prestazioni lavorative sono state svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle pagina2 di 6 ore 12.30 alle ore 18.00, nonché il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00, senza alcun riconoscimento retributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte;
il rapporto di lavoro è cessato anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale pattuita, in data
6.2.2023, allorquando è stato licenziato verbalmente dal datore di lavoro, il quale gli ha comunicato che la società non aveva più bisogno delle sue prestazioni lavorative.
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto all'inquadramento retributivo nel livello III del CCNL Edili Industria per tutto il periodo lavorativo e le relative differenze retributive, anche in ragione delle spettanze di fine rapporto e per le ore di lavoro straordinarie svolte, come da conteggio prodotto sub doc.5.
Il ricorrente ha inoltre invocato la responsabilità solidale, in via cumulativa, ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (così come modificato dal D.L. n. 25/2017 conv. in L. 49/2017) di limitatamente al periodo di lavoro decorrente dal Controparte_2
16.01.2023 al 06.02.2023.
Infine, il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento verbale intimatogli in data 6.2.2023 e il diritto a percepire le spettanze retributive sino alla scadenza contrattuale prevista.
Non si sono costituite le parti convenute.
La causa è stata istruita con l'esame del teste mentre non sono comparse le Testimone_1 parti convenute al fine di rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze di cui ai capitoli 2,3,5,6.
***
E' provato il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di a tempo Controparte_1
determinato, con decorrenza 16.1.2023 e scadenza al 28.2.2023, con articolazione oraria full time e inquadramento retributivo come “manovale edile” nel livello I del CCNL Edili Industria (doc.2, contratto di lavoro).
Alla luce della istruttoria orale svolta – dichiarazioni del teste e mancata Testimone_1 comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale sui capitoli 2,3,5,6 del ricorso – devono ritenersi provate le seguenti circostanze: per tutto il periodo di lavoro il ricorrente ha lavorato in Francia, presso un cantiere sito nel comune di Grimaud, occupandosi di tutto, tra cui, come dichiarato dal teste, “carpenteria, demolizione, cemento armato”;
l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente corrisponde a quanto indicato in ricorso, avendo il teste confermato il numero di ore lavorate e la pausa di mezz'ora, così come il lavoro nella giornata del sabato;
il rapporto di lavoro è cessato prima della scadenza del termine per fatto del datore di lavoro, che ha comunicato al ricorrente di non andare più in cantiere.
pagina3 di 6 Alla luce di quanto precede, è fondata la pretesa del ricorrente alla riconduzione delle mansioni svolte alla declaratoria dell'art.77 livello III CCNL Edili Industria il quale ricomprende gli operai specializzati ovvero “quegli operai capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica”. Nella categoria degli operai specializzati sono ricomprese le figure del “muratore capace di svolgere i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro”, del “Carpentiere”, del
“Pontatore”, nonché del “Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati”.
L'ampia gamma dei lavori svolti dal ricorrente di cui ha dato conto il teste - valutata in uno con quanto indicato al n.3 del ricorso oggetto di interrogatorio formale, tra cui costruzione di strutture murarie, realizzazione di solette, di armature metalliche, costruzione di muri con mattoni forati, blocchi divisori e pilastri, alla realizzazione di opere in cemento armato, nonché alla preparazione di opere di carpenteria in ferro o legno - è riconducibile alle previsioni del citato art.77 del CCNL di riferimento.
Si aggiunga che nel livello I del CCNL Edili Industria, attribuito al ricorrente in sede di assunzione, sono ricompresi gli “operai comuni”, ovverosia “coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro;
oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni” e tra i profili professionali individuati a titolo esemplificativo dalla previsione contrattuale non è rinvenibile alcuna figura corrispondente a quella di fatto rivestita dal ricorrente. In particolare la realizzazione delle opere murarie eseguite dal ricorrente richiede una peculiare conoscenza dei materiali e delle lavorazioni non conseguibile in “pochi giorni”, come previsto per gli operai comuni inquadrati nel livello.
Al rapporto di lavoro per cui è causa vanno quindi riconosciuti i trattamenti retributivi previsti dal
CCNL Edili relativamente al III livello.
Ugualmente, alla luce delle risultanze probatorie, la retribuzione spettante al ricorrente deve essere calcolata tenendo conto delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, è illegittimo il recesso del datore di lavoro comunicato verbalmente il 6 febbraio 2023 e quindi prima della scadenza del termine previsto in contratto.
Nel contratto a tempo determinato è consentito il recesso anticipato rispetto alla data del termine pagina4 di 6 contrattuale solo quando sussista una giusta causa e cioè una condotta talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Tale ipotesi non sussiste nel caso in esame – stante la contumacia della parte convenuta non è neppure stata prospettata - e pertanto il recesso è illegittimo.
La mancanza di giusta causa nel recesso comminato dal datore di lavoro fa sorgere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, che si si individua e quantifica nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
Ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.” (Cass.
Civ. 17423/2021, conf. Cass. 12092/2004; 16849/2003; 2822/1997).
Alla luce di tutto quanto esposto, considerato l'orario di lavoro osservato e il corretto inquadramento, ritenuto corretto il conteggio prodotto dal ricorrente sub doc. 5 per differenze retributive dal 16.1.2023 al termine del rapporto stabilito in contratto (28.2.2023), la convenuta va condannata al pagamento della somma di €5.466,25, oltre rivalutazione e interessi.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere l'affermazione della responsabilità solidale ex art.29 D.Lgs. 276/2003 e ex art.1676 c.c. nei confronti di . CP_2
Tale domanda presuppone la prova del contratto di appalto tra la suddetta società e Controparte_1
Ebbene la fotografia prodotta sub doc.3 afferente il cantiere ove ha lavorato il ricorrente non dimostra la circostanza, neppure provata dalle dichiarazioni rese dal teste che, riferendosi a tali Per_
e ha precisato “era sempre e nulla ha riferito sui rapporti tra le due società. Per_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva lorda di €5.466,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
2) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che Controparte_1 liquida in €2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario pagina5 di 6 La giudice
Elda Geraci
Verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
Si dà atto che all'udienza hanno presenziato i MOT e Testimone_2 [...]
CP_3
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