Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da
FR De AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Nardo', in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.537 del 25/11/2019, con cui il Dirigente dell’Area Funzionale 4, Urbanistica ed Edilizia, del Comune di Nardò, ha irrogato al Ricorrente la sanzione di cui al comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n. 380/2001;
nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto allo stato non conosciuto, riservandosi sin da ora la possibilità di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardo';
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone quanto segue:
-“Acquistava un immobile in agro di Nardò giusta atto per Notar Anglana Rep. N.70.095, racc. n.18.726 registrato in Lecce il 23.01.16 al n.604( fabbricato inagibile, sito in Nardò, in contrada “Bellanova” e composto dai soli muri perimetrali, privo di qualsiasi impianto, infisso, pavimento, intonaco, con i solai in parte cedenti ed in parte già crollati e con terreno circostante di pertinenza - nell’art.5 atto di acquisto si rappresentava che “le opere relative alla costruzione dell’unità immobiliare sono state iniziate anteriormente al primo settembre 1967”);
- Con domanda del 18.08.2017 chiedeva il rilascio del Permesso di Costruire per procedere alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dell’immobile acquistato –
- Con determinazione n.684/2017, il Comune di Nardò negava il permesso richiesto, sul presupposto della pretesa inesistenza del manufatto al 1969, e contestualmente ne ordinava la demolizione.
- proponeva ricorso al T.A.R. di Lecce avverso tale ultimo provvedimento che, in data 30/10/2019 con sentenza 1652, respingeva il suddetto ricorso.
Avverso l’epigrafata ordinanza con la quale l’Ufficio tecnico del Comune di Nardò disponeva l’irrogazione della sanzione di cui al comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n. 380/2001, è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.31 DPR 380/01 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E EUROPEI IN MATERIA DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ.
ILLEGGITTIMITÀ DERIVATA.
Il 29 aprile 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Nardò contestando l’ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, svolta mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
Non è fondato il primo motivo di ricorso, non competendo all’E.C. accertare la proprietà iniziale dell’immobile interessato.
L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.16/2023) in subiecta materia ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente “primo” illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);
d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
Inoltre, l’acquirente – tenuto secondo l’ordinaria diligenza ad informarsi della situazione giuridica in cui si trova l’immobile oggetto del contratto – subentra nella medesima posizione giuridica del suo dante causa, ed è obbligato propter rem ad effettuare la demolizione, sicchè il Comune deve emanare gli atti previsti dagli articoli 27 e 31 del Testo Unico n. 380 del 2001, così come li avrebbe potuti emanare nei confronti del dante causa(Adunanza Plenaria n. 9 del 2017).
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la circostanza che la richiamata sentenza del T.A.R. sia oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, non può comportare automaticamente la illegittimità dell’ordinanza di irrogazione della sanzione di cui all’art.31 del D.P.R. n.380/2001, oggetto del presente giudizio, sia perché la stessa non risulta allo stato sospesa, sia perchè in caso di accoglimento del gravame, le somme versate all’E.C. potrebbero essere ripetute a favore del ricorrente.
Del pari infondate, oltre che inammissibili, sono le censure con le quali parte ricorrente afferma che “i fabbricati in oggetto sono stati realizzati ante 1967 avendo gli stessi la conformazione e
disposizione dei vani similare alle residenze rurali realizzate dalla MA RI …”, risultando tali circostanze irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, e comunque prive di dimostrazione alcuna.
In conclusione il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
RI RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RO | IO CA |
IL SEGRETARIO