Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2510/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2510/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in SA RC Pt_1 P.IVA_1
Evangelista (CE) alla Via Togliatti n. 25 presso lo studio dell'Avv. CAIAZZA ILIO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_2
in VE (Ce) alla Via P. Rosano n. 5 presso lo studio dell'Avv. CAPACCIO ANGELO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a
sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
ha convenuto in giudizio il proponendo Pt_1 Controparte_1
opposizione ex art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 avverso il verbale di accertamento n. 01/2024 del
5 gennaio 2024 elevato dalla Comando Polizia Municipale di (not. il 27.02.2024) CP_1
con il quale, in forza dell'Ordinanza sindacale n. 05/2019, gli veniva contestata la violazione dell'art. 192 co. 1° del D. Lgs. 152/06 e contestualmente irrogata la sanzione di euro 600,00,
per il mancato diserbo delle erbacce incolte e degli arbusti pericolosi per l'incolumità pubblica presenti sulla proprietà della n alla Via N. Sauro n. 1, in quanto, si legge Parte_1 CP_1
nel verbale di contestazione di illecito amministrativo, “persiste presenza all'interno della
citata proprietà di erbacce incolte, arbusti pericolosi i quali tendono su pubblica via. Risulta
inoltre totale l'incuria nel taglio e manutenzione della vegetazione all'interno dell'intera
struttura”.
Con la presente opposizione, ha anzitutto dubitato della corretta Parte_1
applicazione degli artt. 192, commi 1° e 255, comma 1°, del d. lgs. n. 152/2006 ed ha, in secondo luogo, genericamente contestato il fatto ad ella contestato.
Ha resistito in giudizio il , insistendo in via preliminare Controparte_1
nell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 11/10/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione formulata ex art. 5 del D.lgs. n. 150/2011 e la causa veniva rinviata per discussione.
***
Preliminarmente, va confermata la competenza funzionale del Tribunale adito, in forza del disposto di cui all'art. 6 co. 4° lett. c) del D.lgs. n. 150/2011, tenuto conto della natura della sanzione irrogata al trasgressore (art. 192 c. 1° del D.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 255 del medesimo D.lgs. n. 152/2006), colpevole, quantomeno in astratto, di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, sanzione risulta sussumibile nel novero delle disposizioni che presidiano la “tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette”.
L'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opposta non merita quindi seguito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Si osserva, anzitutto, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa
petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-
ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 1921/2019; Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n.
2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
Ciò posto, nella specie viene addebitato al trasgressore la violazione dell'art. 192 co.
1° D.lgs. n. 152/2006 (il quale vieta “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul
suolo e nel suolo”) in combinato disposto con l'art. 255 del medesimo D.lgs. per il mancato diserbo, da parte dell'odierno opponente, delle erbacce incolte e degli arbusti pericolosi per l'incolumità pubblica (“i quali tendono su pubblica via”) oltre che per la “totale l'incuria nel
taglio e manutenzione della vegetazione all'interno dell'intera struttura” presente sul suolo di sua proprietà della in alla Via N. Sauro n. 1. Parte_1 CP_1
Ritiene il Tribunale che la fattispecie contestata al trasgressore non sia sussumibile nell'invocato art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, anche in base alle stesse allegazioni dell'opposto.
Stando infatti alle difese di quest'ultimo, il fine perseguito dall'ente, in conformità alla ordinanza sindacale n. 5 del 1.07.2019, è sempre stato quello di tutelare la pubblica sicurezza e incolumità dei cittadini, ponendo in essere una tutela preventiva da eventi incendiari, molto frequenti in estate ed accresciuti dall'incuria dei proprietari di fondi incolti, oltre che da un paventato pericolo di crollo di un muro tra la Via G. Garibaldi n. 166 e la Via N. Sauro n. 1,
dovuto proprio al radicarsi degli alberi presenti nella proprietà della n Via N. Sauro Parte_1
n. 1.
Appare evidente come il fine perseguito dall'ente sia del tutto distonico rispetto alla
ratio della disciplina contestata, che si pone quale presidio a tutela dell'ambiente, stante l'interesse pubblico sotteso.
Il primo comma dell'art. 192 cit. vieta, infatti, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Il secondo comma vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
La norma sanzionatoria, prevista dal primo comma dell'art. 255 dello stesso decreto legislativo, commina(va) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 per chi viola il divieto di abbandono di cui al precedente articolo 192. Qualora invece l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata sino al doppio.
Le sanzioni sono state recentemente inasprite a seguito dell'entrata in vigore del d.l.
10 agosto 2023, n. 105 (recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di
processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di
salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione”) conv. con mod. in l. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) e quindi per effetto di tale novella ora l'articolo citato recita: “Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette
nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.
Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
La definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183 co. 1 lett. a) del medesimo D.lgs. n. 152/2006: il rifiuto è, in generale, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Alla luce di tanto, appare evidente come, nella fattispecie in esame, non sia oggetto di contestazione né l'abbandono né il deposito di rifiuti, nel senso sopra descritto, sul suolo o sul sottosuolo.
Al contrario, viene invece in rilievo l'incuria del proprietario del fondo “nel taglio e
manutenzione della vegetazione all'interno dell'intera struttura” (così il verbale di accertamento), condotta che non pare riconducibile alla norma che si assume violata, in primo luogo perché non è riscontrabile la condotta di abbandono in senso stretto ed in secondo luogo perché non si discorre di rifiuto, così come inteso dal codice dell'ambiente, come si ricava,
sia pur solo mediante una lettura “a contrario”, anche dall'art. 185 co. 1° lett. f) del D.lgs. n.
152/2006.
Alla luce di quanto detto e al netto delle contestazioni genericamente sollevate dall'opponente avverso lo stato di fatto cristallizzato nel verbale di accertamento dell'infrazione di cui si discorre – che come è noto costituisce atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta, ai sensi dell'art. 2700 c.c. (in questi termini, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del
21/10/2022) e, quindi, non può essere messo in questa sede in discussione l'accertamento compiuto dagli agenti accertatori per quanto attiene a ciò che gli stessi hanno personalmente constatato – in accoglimento dell'opposizione l'ordinanza- ingiunzione impugnata non può
che essere annullata.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore della parte opponente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù
del D.M. 55/2014 (scaglione inferiore ad euro 1100,00, valori medi per le fasi processuali concretamente espletate, con esclusione quindi di quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2. condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere in Controparte_1
favore dell'opponente, in solido, le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. CAIAZZA ILIO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
VE, 15/05/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.