Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1966, n. 1469
CASS
Sentenza 4 giugno 1966

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Nel giudizio iniziato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su cambiale e nel quale la controversia riguarda la esistenza del credito e non la sola validita della cambiale, e consentito ravvisare la prova della domanda in un documento -scrittura ricognitiva di debito- diverso dal titolo inizialmente azionato di cui e disconosciuta la sottoscrizione e ne e conseguentemente,superflua la verificazione.*

Non integra vizio di ultra od extrapetizione la valutazione di un documento -o dell'intero materiale istruttorio- in senso difforme da quello manifestato da entrambe le parti, qualora la decisione sia mantenuta nei limiti della domanda, poiche il giudice, nell'Esercizio di tale potere, non e vincolato al volere delle parti -affermazione che il credito enunciato in una scrittura,fosse stato per errore riferito agli estremi di una cambiale gia pagata, anziche a quelli di una ancora insoluta-.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/1966, n. 1469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1469
    Data del deposito : 4 giugno 1966

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