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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 29/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8553/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Addario Roberta;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dolei Dario Maria;
e
Controparte_2
( ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pistone Nascone Enrico;
-resistenti-
e
( ), in persona del Presidente pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3
-resistente contumace-
Oggetto: indennità di partecipazione per tirocinio extracurriculare;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 23.09.2022 premesso di avere Parte_1
partecipato alle attività di tirocinio extracurriculare con finalità formative e di inserimento al lavoro di cui all'avviso 22/2018 della Regione Sicilia (D.D.G. 9014/2018), svolgendo il relativo progetto formativo presso la nel corso dell'anno 2020, ha convenuto in Controparte_4
giudizio i soggetti resistenti in epigrafe indicati per ottenere la condanna al pagamento, in solido, delle indennità di partecipazione non tempestivamente corrisposte pari ad € 2.000,00.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di essere stata ammessa al tirocinio di cui all'avviso 22/2018 con progetto formativo che coinvolgeva quale soggetto promotore il CPI
Servizio Decimo di Catania e quale soggetto ospitante la che l'attività di Controparte_4
tirocinio era stata originariamente prevista con durata dal 15.1.2020 al 14.7.2020, ma era stata tuttavia sospesa a causa della pandemia da Covid-19 a far data dal 15.3.2020; che, dopo l'interruzione, il tirocinio era proseguito dal 10.6.2020 al 9.10.2020; che all'esito del tirocinio, la Regione non aveva provveduto al pagamento dell'indennità mensile spettante e pari ad €
2.000,00, per aver accertato la mancanza della polizza assicurativa RC verso terzi che avrebbe
Contr dovuto essere attivata dal soggetto ospitante;
che la polizza era stata stipulata dalla per il primo periodo di tirocinio con validità fino al 15.7.2020, ma non era stata prorogata, mentre solo in seguito alla cessazione del tirocinio era stata attivata un ulteriore polizza con copertura retroattiva. Richiamate dunque le disposizioni attuative dei tirocini extracurriculari ed affermata Contr la responsabilità solidale della quale soggetto ospitante tenuto ad attivare la polizza, del
Cont uale soggetto promotore tenuto a effettuare i controlli sulla regolarità degli adempimenti e della quale soggetto obbligato ad erogare l'indennità, ha chiesto accogliersi le CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere il presente ricorso, alla luce dell'attività di tirocinio extracurriculare svolta dalla ricorrente senza percepire alcunché
a titolo di indennità spettante relativamente al periodo intercorrente dal 10.06.2020 al
9.10.2020 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 2.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando con valutazione equitativa eventuali ed ulteriori somme dovute alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno patito;
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare quale ente tra i soggetti coinvolti, ovvero, tra ente ospitante, promotore ovvero la Controparte_5
[...
[...] -Servizio X CPI di Catania, debba corrispondere
[...]
l'indennità alla sig.ra , il tutto oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. Pt_1
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”.
1.1. Con memoria del 28.6.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rappresentando di avere corrisposto in data 3.10.2022 alla Controparte_5 ricorrente l'importo di € 594,05 e deducendo, quando agli ulteriori importi pretesi, il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto, atteso che l'obbligo di stipula della polizza gravava in capo al soggetto ospitante, il quale era stato sollecitato alla proroga dell'assicurazione alla ripresa del tirocinio, sicché alcuna responsabilità poteva essere addebitata all' , non CP_2
tenuto al pagamento della indennità in assenza di polizza RC.
1.2. Differita d'ufficio la prima udienza dell'11.7.2023 al 28.9.2023, con memoria del
18.9.2023 si è costituita in giudizio la deducendo che l'unica obbligata al Controparte_4
pagamento della indennità di partecipazione era l'Amministrazione Regionale;
che l'obbligo di stipulare l'assicurazione RC verso terzi per la copertura del secondo periodo di tirocinio era stato adempiuto con polizza retroattiva stipulata nel novembre 2020; che, in ogni modo, tale copertura non poteva considerarsi condizione cui subordinare il pagamento dell'indennità di partecipazione;
che comunque la responsabilità dei mancati controlli sulla proroga tempestiva Cont della polizza doveva addebitarsi al romotore del tirocinio. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso formulando le seguenti conclusioni: “
1. respingere tutte le domande formulate ex adverso con il ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. in via subordinata, limitare l'accoglimento delle richieste di parte resistente conformemente alle risultanze processuali.
3. in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3. Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione (cfr. verbali del 28.9.2023, del
16.11.2023 e del 21.12.2023), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria, attesa l'irrilevanza delle circostanze di cui ai capitoli di prova per testi formulati dalla resistente Controparte_4
In data 21.8.2024 si è costituito in giudizio per l l'avv. Nascone in CP_2
sostituzione del precedente procuratore costituito avv. Turano.
A seguito di rinvio per esigenze correlate al carico di ruolo, l'udienza del 29/05/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle
3 note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va ribadita la tempestività della costituzione della CP_4
rispetto alla data della prima udienza, differita d'ufficio al 28.9.2023, dovendo a tal
[...]
proposito farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la verifica del rispetto del termine di costituzione del convenuto va effettuata avendo riguardo non alla data di udienza di discussione originariamente stabilita (nel caso di specie, l'11.7.2023), ma a quella fissata in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione (cfr. Cass. n. 8684/2015; Cass. S.U. 14288/2007).
3. Nel merito, il ricorso risulta fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. Tenuto conto delle allegazioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi e della documentazione allegata, risulta incontestato e provato che la ricorrente ha Pt_1
partecipato alle attività di tirocinio extracurriculare di cui all'avviso 22/2018, organizzate nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020, e specificamente autorizzate dalla con nota CP_3
prot. n. 2385 del 10.1.2020 per il periodo dal 15.1.2020 al 14.7.2020.
Il progetto formativo coinvolgeva quale soggetto promotore il CPI Servizio Decimo di
Catania (Centro per l'Impiego della Regione Siciliana) e come soggetto ospitante la
[...]
e prevedeva lo svolgimento di attività correlate al profilo professionale di “addetto a CP_4
funzioni di segreteria” con previsione di un'indennità mensile pari a € 500,00 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente).
A causa dell'emergenza pandemica dal Covid-19, l Controparte_5
nel corso del 2020 ha disposto la sospensione delle attività
[...]
di tirocinio extracurriculari, successivamente riavviate come da comunicato del 18.5.2025 (cfr. doc. 4, 5 e 6 fasc. Assessorato); il tirocinio svolto dalla ricorrente è stato dunque interrotto a partire dal 15.3.2020 ed è poi proseguito a partire dal 10.6.2020 e fino al 9.10.2020.
Per tale secondo periodo, la ricorrente ha tuttavia lamentato di non aver ricevuto il pagamento della indennità di partecipazione prevista, pari ad € 2.000,00, non erogata per avere l'Assessorato convenuto, per il tramite del CPI Servizio Decimo di Catania, rilevato la mancata proroga della polizza assicurativa RC e, dunque, la mancata copertura del secondo periodo di tirocinio, ritenuta quale condizione preclusiva del riconoscimento dell'indennità e il cui obbligo di sottoscrizione gravava in capo al soggetto ospitante.
A fronte del lamentato inadempimento, la ricorrente ha affermato la responsabilità solidale dell'Assessorato, quale soggetto tenuto ad effettuare all'erogazione delle indennità, del
4 Cont quale soggetto promotore dell'attività di tirocinio tenuto ad eseguire i controlli sulla regolarità degli adempimenti connessi, nonché della quale soggetto Controparte_4
ospitante tenuto ad attivare l'assicurazione e la RC verso terzi durante il periodo di CP_6
tirocinio.
5. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito deve preliminarmente darsi atto che nelle more del giudizio l ha corrisposto alla ricorrente l'importo di € 594,05, a titolo di CP_2
indennità di partecipazione dovuta per il periodo pacificamente coperto dalla prima polizza assicurativa stipulata all'attivazione del tirocinio (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) e, dunque, per l'attività svolta fino al 15.7.2020. Dell'avvenuto pagamento ha dato atto la stessa parte ricorrente (cfr. verbale del 28.9.2023 e note del 27.8.2024), dichiarando quindi di limitare la domanda alla sola richiesta dell'importo residuo di € 1.405,95.
La materia del contendere risulta dunque parzialmente cessata in ragione dell'intervenuto parziale pagamento degli importi oggetto di domanda.
6. Per quanto ancora sub iudice, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell'Assessorato convenuto è fondata e va accolta.
6.1. Secondo quanto previsto dalle “Disposizioni attuative per la realizzazione di tirocini extracurriculari” di cui all'Avviso 22/2018 (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) i soggetti destinatari ammessi al tirocinio hanno diritto all'indennità di cui all'art. 11, la quale è previsto venga
“erogata esclusivamente sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso di tirocinio secondo le modalità specificate sempre nell'art. 11” (cfr. art. 4 co. 9).
L'art. 11 prevede a sua volta che “
1. Ai tirocinanti è corrisposta l'indennità di partecipazione fino a € 500,00 mensili lorde […] che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% del percorso di tirocinio.
2. L'indennità di partecipazione è erogata bimestralmente al tirocinante dall'Amministrazione Regionale […] a seguito della trasmissione da parte dei soggetti promotori della richiesta di pagamento da parte del tirocinante con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente […].
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a e RCT per il CP_6
tirocinante […] sono a carico del soggetto ospitante.
5. La si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non Controparte_3
abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 4, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio. La , nel caso di mancato controllo da parte Controparte_3
5 del soggetto promotore delle inadempienze del soggetto ospitante previste al precedente punto
4, si riserva la possibilità di revocare l'accreditamento ai servizi per il lavoro […].
7. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare: - la frequenza del destinatario al tirocinio e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato;
- la dichiarazione da parte del destinatario di non ricevimento di altre indennità
[…]”.
Dalla superiore regolamentazione si ricava che l'obbligo di pagamento dell'indennità di partecipazione grava esclusivamente in capo all'amministrazione regionale e che tale obbligo
(e il correlativo diritto) è condizionato solo all'effettiva prestazione dell'attività facente parte del progetto formativo e alla documentazione di tale attività mediante la presentazione del registro delle presenze.
Secondo quanto previsto dal richiamato art. 11, le verifiche che l'amministrazione è tenuta a compiere per l'erogazione dell'indennità afferiscono esclusivamente alla “frequenza del destinatario al tirocinio” e alla dichiarazione di non ricevimento di altre indennità ostative
(Naspi, Cigs, pensioni ecc.), mentre esula da tale controllo l'adempimento degli oneri assicurativi e RCT. CP_6
Il dato letterale dell'art. 11 e il complessivo tenore delle disposizioni attuative inducono ad escludere che l'adempimento degli obblighi assicurativi possa essere considerato condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione al destinatario del tirocinio.
E infatti, posto che l'obbligo di effettuare le comunicazioni e di stipulare la RC CP_6
grava pacificamente in capo al soggetto ospitante, che ne deve sopportare gli oneri, (cfr. art. 11 co. 4 e art. 9 lett. e delle disposizioni attuative), è lo stesso art. 11 a disciplinare le conseguenze derivanti dall'eventuale inadempimento, escludendone la refluenza sul pagamento dell'indennità; tali conseguenze, previste dal comma 5, si sostanziano invero nella facoltà dell'amministrazione regionale di sanzionare i soggetti ospitanti, ai quali può essere inibita l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio, e nella possibilità di revoca dell'accreditamento per i soggetti promotori che abbiano omesso di effettuare i controlli prescritti dall'art.
4. Non è in alcun modo prevista, si ribadisce, una incidenza dell'inadempimento agli obblighi di assicurazione e agli obblighi di controllo sul diritto del destinatario a ricevere l'indennità di partecipazione.
Non può pertanto ritenersi che il pagamento dell'indennità sia condizionato all'adempimento degli obblighi assicurativi e alla effettiva stipula di una assicurazione da parte del soggetto ospitante.
6 6.2. Nel caso di specie ha documentato di aver svolto l'attività di tirocinio Pt_1
depositando il foglio presenze con la sottoscrizione del soggetto ospitante (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente), circostanza peraltro rispetto alla quale nessuna contestazione è sorta tra le parti.
Risulta dunque dimostrato il presupposto costitutivo per l'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio per il periodo successivo al 15.7.2020, pari ad € 1.405,96.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere, come sostenuto dall'Assessorato, che l'esistenza dell'assicurazione RC sia condizione necessaria per l'erogazione degli importi dovuti, tale condizione risulta essersi avverata per avere la stipulato, nel Controparte_4
novembre 2020, una polizza assicurativa a copertura retroattiva con la Controparte_7
riferita al periodo di tirocinio svolto da a far data dal 15.7.2020, come
[...] Pt_1
documentato in atti (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente). Dunque, pur se tardivamente, risulta adempiuto l'obbligo del soggetto ospitante di stipulare la RC, con la conseguenza che appare illegittimo il successivo rifiuto opposto dall'Assessorato al pagamento di quanto dovuto.
Peraltro, non è ragionevole sostenere che colpevoli inerzie dell'Amministrazione nel compimento dei controlli amministrativi sulla stessa gravanti possano determinare un ritardo nell'attuazione di un diritto che discende dalla sola esecuzione dell'attività facente parte del progetto formativo.
Ne discende che l'Assessorato convenuto va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.405,96, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
7. La domanda di condanna va invece rigettata nei confronti della L.&C. Controparte_4
non potendo ritenersi che quest'ultima fosse obbligata in solido al pagamento dell'indennità di partecipazione, atteso che, come sopra argomentato, l'unico soggetto obbligato a tale adempimento nell'ambito del tirocinio extracurriculare avviato era l' . Controparte_5
8. Va rigettata, in quanto solo genericamente formulata nel petitum del ricorso e priva di adeguato supporto assertivo, la domanda di risarcimento dell'affermato ulteriore danno patito, rispetto al quale nessuna specificazione è stata compiuta da parte ricorrente né in punto di an né in punto di quantum.
9. Quanto alla regolazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti tra e l convenuto e, dunque, vanno poste a carico di quest'ultimo nella Pt_1 CP_2
misura quantificata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa determinato in
7 ragione delle somme oggetto di condanna (scaglione tabellare fino ad € 5.200,00) e delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
Nei rapporti tra la ricorrente e la le spese di lite vanno poste a carico Controparte_4
di in applicazione del principio di soccombenza e dovendosi altresì dar conto del fatto Pt_1
che in fase di conciliazione la resistente si era resa disponibile al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.000,00 a titolo transattivo (cfr. verbali del 16.11.2023 e del
21.12.2023), importo tuttavia ingiustificatamente rifiutato da . Pt_1
Nulla sulle spese nei confronti della Regione Sicilia, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8553/2022 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
condanna l a Controparte_5
pagare in favore di la somma di € 1.405,96 a titolo di indennità di Parte_1
partecipazione per il tirocinio extracurriculare, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in 1.313,00, oltre Parte_1
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna al rimborso delle spese di lite sostenute della Parte_1 [...]
che si liquidano in 1.313,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi CP_4
in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei rapporti con la Regione Sicilia.
Catania, 30/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 29/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8553/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Addario Roberta;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dolei Dario Maria;
e
Controparte_2
( ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pistone Nascone Enrico;
-resistenti-
e
( ), in persona del Presidente pro tempore; Controparte_3 P.IVA_3
-resistente contumace-
Oggetto: indennità di partecipazione per tirocinio extracurriculare;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 23.09.2022 premesso di avere Parte_1
partecipato alle attività di tirocinio extracurriculare con finalità formative e di inserimento al lavoro di cui all'avviso 22/2018 della Regione Sicilia (D.D.G. 9014/2018), svolgendo il relativo progetto formativo presso la nel corso dell'anno 2020, ha convenuto in Controparte_4
giudizio i soggetti resistenti in epigrafe indicati per ottenere la condanna al pagamento, in solido, delle indennità di partecipazione non tempestivamente corrisposte pari ad € 2.000,00.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di essere stata ammessa al tirocinio di cui all'avviso 22/2018 con progetto formativo che coinvolgeva quale soggetto promotore il CPI
Servizio Decimo di Catania e quale soggetto ospitante la che l'attività di Controparte_4
tirocinio era stata originariamente prevista con durata dal 15.1.2020 al 14.7.2020, ma era stata tuttavia sospesa a causa della pandemia da Covid-19 a far data dal 15.3.2020; che, dopo l'interruzione, il tirocinio era proseguito dal 10.6.2020 al 9.10.2020; che all'esito del tirocinio, la Regione non aveva provveduto al pagamento dell'indennità mensile spettante e pari ad €
2.000,00, per aver accertato la mancanza della polizza assicurativa RC verso terzi che avrebbe
Contr dovuto essere attivata dal soggetto ospitante;
che la polizza era stata stipulata dalla per il primo periodo di tirocinio con validità fino al 15.7.2020, ma non era stata prorogata, mentre solo in seguito alla cessazione del tirocinio era stata attivata un ulteriore polizza con copertura retroattiva. Richiamate dunque le disposizioni attuative dei tirocini extracurriculari ed affermata Contr la responsabilità solidale della quale soggetto ospitante tenuto ad attivare la polizza, del
Cont uale soggetto promotore tenuto a effettuare i controlli sulla regolarità degli adempimenti e della quale soggetto obbligato ad erogare l'indennità, ha chiesto accogliersi le CP_3 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere il presente ricorso, alla luce dell'attività di tirocinio extracurriculare svolta dalla ricorrente senza percepire alcunché
a titolo di indennità spettante relativamente al periodo intercorrente dal 10.06.2020 al
9.10.2020 e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 2.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando con valutazione equitativa eventuali ed ulteriori somme dovute alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno patito;
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare quale ente tra i soggetti coinvolti, ovvero, tra ente ospitante, promotore ovvero la Controparte_5
[...
[...] -Servizio X CPI di Catania, debba corrispondere
[...]
l'indennità alla sig.ra , il tutto oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. Pt_1
c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”.
1.1. Con memoria del 28.6.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rappresentando di avere corrisposto in data 3.10.2022 alla Controparte_5 ricorrente l'importo di € 594,05 e deducendo, quando agli ulteriori importi pretesi, il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto, atteso che l'obbligo di stipula della polizza gravava in capo al soggetto ospitante, il quale era stato sollecitato alla proroga dell'assicurazione alla ripresa del tirocinio, sicché alcuna responsabilità poteva essere addebitata all' , non CP_2
tenuto al pagamento della indennità in assenza di polizza RC.
1.2. Differita d'ufficio la prima udienza dell'11.7.2023 al 28.9.2023, con memoria del
18.9.2023 si è costituita in giudizio la deducendo che l'unica obbligata al Controparte_4
pagamento della indennità di partecipazione era l'Amministrazione Regionale;
che l'obbligo di stipulare l'assicurazione RC verso terzi per la copertura del secondo periodo di tirocinio era stato adempiuto con polizza retroattiva stipulata nel novembre 2020; che, in ogni modo, tale copertura non poteva considerarsi condizione cui subordinare il pagamento dell'indennità di partecipazione;
che comunque la responsabilità dei mancati controlli sulla proroga tempestiva Cont della polizza doveva addebitarsi al romotore del tirocinio. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso formulando le seguenti conclusioni: “
1. respingere tutte le domande formulate ex adverso con il ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto e in diritto;
2. in via subordinata, limitare l'accoglimento delle richieste di parte resistente conformemente alle risultanze processuali.
3. in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3. Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione (cfr. verbali del 28.9.2023, del
16.11.2023 e del 21.12.2023), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria, attesa l'irrilevanza delle circostanze di cui ai capitoli di prova per testi formulati dalla resistente Controparte_4
In data 21.8.2024 si è costituito in giudizio per l l'avv. Nascone in CP_2
sostituzione del precedente procuratore costituito avv. Turano.
A seguito di rinvio per esigenze correlate al carico di ruolo, l'udienza del 29/05/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle
3 note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va ribadita la tempestività della costituzione della CP_4
rispetto alla data della prima udienza, differita d'ufficio al 28.9.2023, dovendo a tal
[...]
proposito farsi applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la verifica del rispetto del termine di costituzione del convenuto va effettuata avendo riguardo non alla data di udienza di discussione originariamente stabilita (nel caso di specie, l'11.7.2023), ma a quella fissata in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione (cfr. Cass. n. 8684/2015; Cass. S.U. 14288/2007).
3. Nel merito, il ricorso risulta fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. Tenuto conto delle allegazioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi e della documentazione allegata, risulta incontestato e provato che la ricorrente ha Pt_1
partecipato alle attività di tirocinio extracurriculare di cui all'avviso 22/2018, organizzate nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020, e specificamente autorizzate dalla con nota CP_3
prot. n. 2385 del 10.1.2020 per il periodo dal 15.1.2020 al 14.7.2020.
Il progetto formativo coinvolgeva quale soggetto promotore il CPI Servizio Decimo di
Catania (Centro per l'Impiego della Regione Siciliana) e come soggetto ospitante la
[...]
e prevedeva lo svolgimento di attività correlate al profilo professionale di “addetto a CP_4
funzioni di segreteria” con previsione di un'indennità mensile pari a € 500,00 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente).
A causa dell'emergenza pandemica dal Covid-19, l Controparte_5
nel corso del 2020 ha disposto la sospensione delle attività
[...]
di tirocinio extracurriculari, successivamente riavviate come da comunicato del 18.5.2025 (cfr. doc. 4, 5 e 6 fasc. Assessorato); il tirocinio svolto dalla ricorrente è stato dunque interrotto a partire dal 15.3.2020 ed è poi proseguito a partire dal 10.6.2020 e fino al 9.10.2020.
Per tale secondo periodo, la ricorrente ha tuttavia lamentato di non aver ricevuto il pagamento della indennità di partecipazione prevista, pari ad € 2.000,00, non erogata per avere l'Assessorato convenuto, per il tramite del CPI Servizio Decimo di Catania, rilevato la mancata proroga della polizza assicurativa RC e, dunque, la mancata copertura del secondo periodo di tirocinio, ritenuta quale condizione preclusiva del riconoscimento dell'indennità e il cui obbligo di sottoscrizione gravava in capo al soggetto ospitante.
A fronte del lamentato inadempimento, la ricorrente ha affermato la responsabilità solidale dell'Assessorato, quale soggetto tenuto ad effettuare all'erogazione delle indennità, del
4 Cont quale soggetto promotore dell'attività di tirocinio tenuto ad eseguire i controlli sulla regolarità degli adempimenti connessi, nonché della quale soggetto Controparte_4
ospitante tenuto ad attivare l'assicurazione e la RC verso terzi durante il periodo di CP_6
tirocinio.
5. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito deve preliminarmente darsi atto che nelle more del giudizio l ha corrisposto alla ricorrente l'importo di € 594,05, a titolo di CP_2
indennità di partecipazione dovuta per il periodo pacificamente coperto dalla prima polizza assicurativa stipulata all'attivazione del tirocinio (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) e, dunque, per l'attività svolta fino al 15.7.2020. Dell'avvenuto pagamento ha dato atto la stessa parte ricorrente (cfr. verbale del 28.9.2023 e note del 27.8.2024), dichiarando quindi di limitare la domanda alla sola richiesta dell'importo residuo di € 1.405,95.
La materia del contendere risulta dunque parzialmente cessata in ragione dell'intervenuto parziale pagamento degli importi oggetto di domanda.
6. Per quanto ancora sub iudice, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell'Assessorato convenuto è fondata e va accolta.
6.1. Secondo quanto previsto dalle “Disposizioni attuative per la realizzazione di tirocini extracurriculari” di cui all'Avviso 22/2018 (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) i soggetti destinatari ammessi al tirocinio hanno diritto all'indennità di cui all'art. 11, la quale è previsto venga
“erogata esclusivamente sulla base dell'effettiva partecipazione del destinatario al percorso di tirocinio secondo le modalità specificate sempre nell'art. 11” (cfr. art. 4 co. 9).
L'art. 11 prevede a sua volta che “
1. Ai tirocinanti è corrisposta l'indennità di partecipazione fino a € 500,00 mensili lorde […] che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% del percorso di tirocinio.
2. L'indennità di partecipazione è erogata bimestralmente al tirocinante dall'Amministrazione Regionale […] a seguito della trasmissione da parte dei soggetti promotori della richiesta di pagamento da parte del tirocinante con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente […].
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a e RCT per il CP_6
tirocinante […] sono a carico del soggetto ospitante.
5. La si riserva la facoltà nei confronti dei soggetti ospitanti che non Controparte_3
abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 4, di non consentire l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio. La , nel caso di mancato controllo da parte Controparte_3
5 del soggetto promotore delle inadempienze del soggetto ospitante previste al precedente punto
4, si riserva la possibilità di revocare l'accreditamento ai servizi per il lavoro […].
7. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare: - la frequenza del destinatario al tirocinio e per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato;
- la dichiarazione da parte del destinatario di non ricevimento di altre indennità
[…]”.
Dalla superiore regolamentazione si ricava che l'obbligo di pagamento dell'indennità di partecipazione grava esclusivamente in capo all'amministrazione regionale e che tale obbligo
(e il correlativo diritto) è condizionato solo all'effettiva prestazione dell'attività facente parte del progetto formativo e alla documentazione di tale attività mediante la presentazione del registro delle presenze.
Secondo quanto previsto dal richiamato art. 11, le verifiche che l'amministrazione è tenuta a compiere per l'erogazione dell'indennità afferiscono esclusivamente alla “frequenza del destinatario al tirocinio” e alla dichiarazione di non ricevimento di altre indennità ostative
(Naspi, Cigs, pensioni ecc.), mentre esula da tale controllo l'adempimento degli oneri assicurativi e RCT. CP_6
Il dato letterale dell'art. 11 e il complessivo tenore delle disposizioni attuative inducono ad escludere che l'adempimento degli obblighi assicurativi possa essere considerato condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione al destinatario del tirocinio.
E infatti, posto che l'obbligo di effettuare le comunicazioni e di stipulare la RC CP_6
grava pacificamente in capo al soggetto ospitante, che ne deve sopportare gli oneri, (cfr. art. 11 co. 4 e art. 9 lett. e delle disposizioni attuative), è lo stesso art. 11 a disciplinare le conseguenze derivanti dall'eventuale inadempimento, escludendone la refluenza sul pagamento dell'indennità; tali conseguenze, previste dal comma 5, si sostanziano invero nella facoltà dell'amministrazione regionale di sanzionare i soggetti ospitanti, ai quali può essere inibita l'attivazione di ulteriori percorsi di tirocinio, e nella possibilità di revoca dell'accreditamento per i soggetti promotori che abbiano omesso di effettuare i controlli prescritti dall'art.
4. Non è in alcun modo prevista, si ribadisce, una incidenza dell'inadempimento agli obblighi di assicurazione e agli obblighi di controllo sul diritto del destinatario a ricevere l'indennità di partecipazione.
Non può pertanto ritenersi che il pagamento dell'indennità sia condizionato all'adempimento degli obblighi assicurativi e alla effettiva stipula di una assicurazione da parte del soggetto ospitante.
6 6.2. Nel caso di specie ha documentato di aver svolto l'attività di tirocinio Pt_1
depositando il foglio presenze con la sottoscrizione del soggetto ospitante (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente), circostanza peraltro rispetto alla quale nessuna contestazione è sorta tra le parti.
Risulta dunque dimostrato il presupposto costitutivo per l'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio per il periodo successivo al 15.7.2020, pari ad € 1.405,96.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere, come sostenuto dall'Assessorato, che l'esistenza dell'assicurazione RC sia condizione necessaria per l'erogazione degli importi dovuti, tale condizione risulta essersi avverata per avere la stipulato, nel Controparte_4
novembre 2020, una polizza assicurativa a copertura retroattiva con la Controparte_7
riferita al periodo di tirocinio svolto da a far data dal 15.7.2020, come
[...] Pt_1
documentato in atti (cfr. doc. 6 fasc. ricorrente). Dunque, pur se tardivamente, risulta adempiuto l'obbligo del soggetto ospitante di stipulare la RC, con la conseguenza che appare illegittimo il successivo rifiuto opposto dall'Assessorato al pagamento di quanto dovuto.
Peraltro, non è ragionevole sostenere che colpevoli inerzie dell'Amministrazione nel compimento dei controlli amministrativi sulla stessa gravanti possano determinare un ritardo nell'attuazione di un diritto che discende dalla sola esecuzione dell'attività facente parte del progetto formativo.
Ne discende che l'Assessorato convenuto va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.405,96, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
7. La domanda di condanna va invece rigettata nei confronti della L.&C. Controparte_4
non potendo ritenersi che quest'ultima fosse obbligata in solido al pagamento dell'indennità di partecipazione, atteso che, come sopra argomentato, l'unico soggetto obbligato a tale adempimento nell'ambito del tirocinio extracurriculare avviato era l' . Controparte_5
8. Va rigettata, in quanto solo genericamente formulata nel petitum del ricorso e priva di adeguato supporto assertivo, la domanda di risarcimento dell'affermato ulteriore danno patito, rispetto al quale nessuna specificazione è stata compiuta da parte ricorrente né in punto di an né in punto di quantum.
9. Quanto alla regolazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei rapporti tra e l convenuto e, dunque, vanno poste a carico di quest'ultimo nella Pt_1 CP_2
misura quantificata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa determinato in
7 ragione delle somme oggetto di condanna (scaglione tabellare fino ad € 5.200,00) e delle fasi processuali svolte (studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
Nei rapporti tra la ricorrente e la le spese di lite vanno poste a carico Controparte_4
di in applicazione del principio di soccombenza e dovendosi altresì dar conto del fatto Pt_1
che in fase di conciliazione la resistente si era resa disponibile al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.000,00 a titolo transattivo (cfr. verbali del 16.11.2023 e del
21.12.2023), importo tuttavia ingiustificatamente rifiutato da . Pt_1
Nulla sulle spese nei confronti della Regione Sicilia, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8553/2022 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
condanna l a Controparte_5
pagare in favore di la somma di € 1.405,96 a titolo di indennità di Parte_1
partecipazione per il tirocinio extracurriculare, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna l al Controparte_5
pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in 1.313,00, oltre Parte_1
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
condanna al rimborso delle spese di lite sostenute della Parte_1 [...]
che si liquidano in 1.313,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi CP_4
in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario;
nulla sulle spese nei rapporti con la Regione Sicilia.
Catania, 30/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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